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LE LINEE GUIDA DEL GARANTE PRIVACY SUL RECUPERO CREDITI

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Presentazione sul tema: "LE LINEE GUIDA DEL GARANTE PRIVACY SUL RECUPERO CREDITI"— Transcript della presentazione:

1 LE LINEE GUIDA DEL GARANTE PRIVACY SUL RECUPERO CREDITI
PRIVACY DAY FORUM 2016 LE LINEE GUIDA DEL GARANTE PRIVACY SUL RECUPERO CREDITI Roma, 13 ottobre 2016 Avv. Rodolfo Zani

2 Vademecum sul recupero dei crediti
INDICE Vademecum sul recupero dei crediti Il Provvedimento Generale del 30 novembre 2005 Il rispetto dei principi generali (liceità, correttezza, pertinenza e trasparenza) La conservazione dei dati del debitore L’informativa L’esercizio dei diritti

3 VADEMECUM VADEMECUM PRIVACY E RECUPERO CREDITI
Regole per il corretto trattamento dei dati personali aprile 2016 LA STRUTTURA DEL DOCUMENTO PRINCIPI GENERALI RECUPERO DEI CREDITI E DATI PERSONALI LE PRASSI ILLECITE QUALI DATI POSSO TRATTARE L’INFORMATIVA LA CONSERVAZIONE DEI DATI L’ESERCIZIO DEI DIRITTI Contenuti/titoli/testi/immagini

4 QUINDI, RISPETTO RIGOROSO DEI PRINCIPI DI
PRINCIPI GENERALI OGNI ATTIVITA’ DI RECUPERO CREDITI DEVE AVVENIRE NEL RISPETTO DELLA DIGNITA’ PERSONALE DEL DEBITORE, EVITANDO COMPORTAMENTI CHE NE POSSANO LEDERE LA RISERVATEZZA A CAUSA DI UN MOMENTO DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA O DI UNA DIMENTICANZA QUINDI, RISPETTO RIGOROSO DEI PRINCIPI DI Contenuti/titoli/testi/immagini LICEITA’ CORRETTEZZA PERTINENZA

5 PROVVEDIMENTO GENERALE 30 NOVEMBRE 2005
PRINCIPI GENERALI - LICEITA’ PROVVEDIMENTO GENERALE 30 NOVEMBRE 2005 «LICEITA’, CORRETTEZZA E PERTINENZA NELL’ATTIVITA’ DI RECUPERO CREDITI» Chiunque effettui un trattamento di dati personali nell'ambito dell'attività di recupero crediti deve osservare il principio di liceità nel trattamento: tale precetto è violato dal comportamento (attuato da taluni operatori economici) consistente nel comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi rispetto al debitore (quali, ad esempio, familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa), informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l'interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento della somma dovuta). Integra, altresì, un trattamento illecito il ricorso alle descritte comunicazioni telefoniche preregistrate volte a sollecitare il pagamento, realizzate senza l'intervento di operatore, essendo tale modalità di contatto suscettibile di rendere edotti soggetti diversi dal debitore della sua asserita condizione di inadempimento. Del pari, diffusione illecita di dati personali si ha con l'affissione ad opera di incaricati del recupero crediti di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) sulla porta del debitore, potendo tali dati personali venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti nell'intervallo di tempo (talora prolungato) in cui l'avviso risulta visibile. Contenuti/titoli/testi/immagini

6 PROVVEDIMENTO GENERALE 30 NOVEMBRE 2005
PRINCIPI GENERALI - CORRETTEZZA PROVVEDIMENTO GENERALE 30 NOVEMBRE 2005 «LICEITA’, CORRETTEZZA E PERTINENZA NELL’ATTIVITA’ DI RECUPERO CREDITI» In occasione dello svolgimento delle attività di recupero crediti deve altresì essere osservata la clausola generale di correttezza (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice): in base ad essa sono preclusi, sia in fase di raccolta delle informazioni sul debitore, sia nel tentativo di prendere contatto con il medesimo (anche attraverso terzi), comportamenti suscettibili di incidere sulla sua dignità, qui riguardata sul solo piano della disciplina di protezione dei dati personali. Sono pertanto illecite le operazioni di trattamento consistenti nel sollecitare il pagamento con modalità che palesino ad osservatori esterni il contenuto della comunicazione: ciò può accadere nel caso di utilizzo di cartoline postali o tramite l'invio di plichi recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" (o locuzioni simili dalle quali possa comunque desumersi l'informazione relativa all'asserito stato di inadempimento del destinatario della comunicazione). … E’ pertanto necessario che le sollecitazioni di pagamento siano portate a conoscenza del solo debitore, ricorrendo a plichi chiusi, che riportino all'esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente, prive di dati eccedenti rispetto a quelli necessari al recapito della comunicazione Contenuti/titoli/testi/immagini

7 PROVVEDIMENTO GENERALE 30 NOVEMBRE 2005
PRINCIPI GENERALI - PERTINENZA PROVVEDIMENTO GENERALE 30 NOVEMBRE 2005 «LICEITA’, CORRETTEZZA E PERTINENZA NELL’ATTIVITA’ DI RECUPERO CREDITI» Il trattamento delle informazioni personali effettuato nell'ambito delle attività di recupero crediti deve svolgersi, altresì, nel rispetto dei principi di pertinenza, finalità e qualità dei dati (artt. 11 del Codice). A tal fine possono formare oggetto di trattamento i soli dati necessari all'esecuzione dell'incarico, con particolare riferimento ai dati anagrafici riferiti al debitore, codice fiscale (o partita Iva del medesimo), ammontare del credito vantato (unitamente alle condizioni del pagamento) e recapiti (anche telefonici), di norma forniti dall'interessato in sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici. Salvo l'assolvimento di specifici obblighi di legge (ad esempio, per rendere conto delle attività svolte), che può richiedere una conservazione prolungata dei dati raccolti, una volta portato a termine l'incarico, i medesimi non devono formare oggetto di ulteriore trattamento. La loro eventuale conservazione ulteriore deve essere realizzata con modalità comunque tali da precluderne agli incaricati del trattamento la normale consultabilità (con l'adozione di opportune misure logiche o provvedendo alla trasposizione dei dati in archivi separati). Contenuti/titoli/testi/immagini

8 SONO DA RITENERSI PRASSI ILLECITE
PRINCIPI GENERALI - PERTINENZA IN SINTESI… SONO DA RITENERSI PRASSI ILLECITE VISITE A DOMICILIO O SUL LUOGO DI LAVORO CON COMUNICAZIONE A SOGGETTI TERZI COMUNICAZIONI TELEFONICHE DI SOLLECITO PREREGISTRATE, POSTE IN ESSERE SENZA INTERVENTO DI UN OPERATORE UTILIZZO DI CARTOLINE POSTALI O INVIO DI PLICHI RECANTI ALL’ESTERNO LA SCRITTA «RECUPERO CREDITI» Contenuti/titoli/testi/immagini AFFIZZIONI DI AVVISI DI MORA O SOLLECITAZIONI DI PAGAMENTO SULLA PORTA DELL’ABITAZIONE DEL DEBITORE

9 CHI EFFETTUA TALE ATTIVITA’ DIRETTAMENTE IL CREDITORE
RECUPERO DEI CREDITI E DATI PERSONALI CHI EFFETTUA TALE ATTIVITA’ DIRETTAMENTE IL CREDITORE (es banca, società di telecomunicazioni etc…) TERZI (es società specializzate nel recupero crediti, avvocati, liberi professionisti…) Provv. 30 novembre 2005 Il titolare del trattamento deve rendere edotti gli interessati delle informazioni previste dall’art. 13 del Codice, con particolare riferimento all’indicazione degli eventuali responsabili del trattamento ai quali è rimesso l’incarico di procedere al recupero crediti Tale riferimento va indicato anche nel sito web del creditore DEVONO ESSERE NOMINATI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO! Contenuti/titoli/testi/immagini

10 PROVVEDIMENTO GENERALE 30 NOVEMBRE 2005
PRINCIPI GENERALI – L’INFORMATIVA PROVVEDIMENTO GENERALE 30 NOVEMBRE 2005 «L’INFORMATIVA» Il titolare del trattamento (banche, finanziarie etc…) deve rendere edotti gli interessati (generalmente, al momento della sottoscrizione del contratto) delle informazioni previste dall’art. 13 del Codice, con particolare riferimento all’indicazione di eventuali responsabili del trattamento ai quali è rimesso l’incarico di procedere al recupero crediti. L’INDICAZIONE DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO AI QUALI E’ RIMESSO L’INCARICO DI PROCEDERE AL RECUPERO CREDITI VA ALTRESI’ PUBBLICATA SUL SITO INTERNET! Contenuti/titoli/testi/immagini

11 RECUPERO DEI CREDITI E DATI PERSONALI
COME AVVIENE LA COMUNICAZIONE DEI DATI DA PERTE DEL TITOLARE? Il titolare creditore dovrà comunicare ai soggetti incaricati del recupero del credito i dati personali dei soli debitori e non di tutti i suoi clienti QUINDI…. NO ACCESSO AL DATABASE DEL TITOLARE/CREDITORE QUALI DATI VANNO COMUNICATI? Dati anagrafici, recapito telefonico, codice fiscale, partita IVA, dati relativi al somma dovuta Contenuti/titoli/testi/immagini PER QUANTO TEMPO DEVONO ESSERE CONSERVATI? Una volta assolto l’incarico ed acquisite le somme, I DATI DEVONO ESSERE CANCELLATI

12 L’ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato ha la possibilità di esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti indicati all’art. 7 del Codice Privacy L’ESERCIZIO DEI DIRITTI L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. IL DEBITORE, UTILIZZANDO IL MODULO PREDISPOSTO DAL GARANTE, PUO’ ESERCITARE I DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 Contenuti/titoli/testi/immagini


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