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TRUST LA DISCIPLINA SUL «DOPO DI NOI»

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Presentazione sul tema: "TRUST LA DISCIPLINA SUL «DOPO DI NOI»"— Transcript della presentazione:

1 TRUST LA DISCIPLINA SUL «DOPO DI NOI»
Profili fiscali

2 Vincoli di destinazione Evoluzione Normativa
Il trattamento fiscale dei vincoli di destinazione, dal punto di vista delle imposte indirette, è stato oggetto di attenzione sia da parte de Legislatore: dapprima con l’art. 6 D.L. 262/206 che ha previsto l’applicazione dell’imposta di registro alla costituzione dei vincoli di destinazione; poi con la L. 286/2006 che non ha convertito il precedente articolo, ma ha assoggettato la costituzione dei vincoli di destinazione all’imposta sulle successioni e donazioni; in ultimo con la L. 296/2006 (Finanziaria 2007) che detta le prime disposizioni in materia di trust e introduce franchigie ed esenzioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni; sia da parte dell’Amministrazione finanziaria; Circ. Agenzia delle Entrate n. 48 Circ. Agenzia delle Entrate n. 3

3 Disciplina dei trust ai fini delle imposte indirette
La tassazione del trust avviene nel momento in cui il disponente vincola i beni in trust. La struttura giuridica del trust pone in evidenza i seguenti elementi o presupposti impositivi rilevanti agli effetti delle imposte indirette: 1. l’atto istitutivo; 2. l’atto dispositivo; 3. eventuali operazioni compiute durante il trust; 4. il trasferimento dei beni ai beneficiari.

4 Atto istitutivo del trust (imposta di registro)
L’atto istitutivo è l’atto con il quale il disponente (settlor) esprime la volontà di costituire il trust. Qualora non contempli anche il trasferimento di beni nel trust (disposto in un momento successivo) sarà assoggettato all’imposta di registro in misura fissa (art. 11 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

5 Atto dispositivo (imposta sulle successioni e donazioni sulla costituzione di vincoli di destinazione) L’atto dispositivo è l’atto con il quale avviene il conferimento dei beni in trust (o viene costituito il vincolo di destinazione che ne è l’effetto). E’ assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni. Ai fini della determinazione di aliquote e franchigie occorre guardare al rapporto intercorrente tra disponente e beneficiario. Per i beni immobili sono dovute le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

6 Operazioni effettuate durante il trust
Durante la vita del trust, il trustee può compiere operazioni di gestione del patrimonio. Eventuali atti di acquisto o di vendita di beni sono soggetti ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che li caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto. I trasferimenti eventualmente effettuati durante il vincolo, sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

7 Trasferimento dei beni ai beneficiari
La devoluzione ai beneficiari dei beni vincolati in trust non realizza, ai fini dell’imposta sulle donazioni, un presupposto impositivo ulteriore; i beni, infatti, hanno già scontato l’imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust. Il successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo è soggetto alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

8 Art. 6 L. 112/2016 PORTATA INNOVATIVA
L’esenzione da imposta di successione e donazione.

9 Art. 6 co. 1 I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilita' grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

10 Trust di scopo Nelle Legge «dopo di noi» il trust assume la veste di un «trust di scopo» in quanto privo di un beneficiario finale in senso proprio. Il disabile grave, infatti, pur se individuato nel punto d) dell’art. 6 come l’esclusivo destinatario del trust in realtà è il titolare di un diritto di assistenza e di cura che il soggetto gestore realizzerà, per tutta la durata della vita del disabile, utilizzando i beni segregati. La disposizione normativa, attraverso la previsione della esenzione da imposta supera ogni problema di applicabilità delle franchigie al momento della segregazione. Beneficiari finali sono i soggetti ai quali viene attribuito il Fondo in trust al termine della vita del trust. L’obbiettivo del trust è di carattere sociale e non finanziario.

11 Agevolazione: Applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
Art. 6 co.6 Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

12 Art. 6 co. 2 Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.

13 Art. 6 co. 3 Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni: l’istituzione del trust, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali ovvero la costituzione del vincolo di destinazione, devono risultare da atto pubblico; l’atto istitutivo del trust, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione deve: identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; identificare la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali è istituito; indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;

14 Art. 6 co. 3 l’atto istitutivo del trust, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione deve: individuare rispettivamente gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; disciplinare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee, del fiduciario e del gestore; le persone con disabilità grave devono essere gli esclusivi beneficiari del trust, del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali ovvero del vincolo di destinazione; i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust e nei fondi speciali ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter cc, devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali previste dalla norma;

15 Art. 6 co. 3 l’atto istitutivo del trust, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione, devono individuare il soggetto preposto al controllo (watchdog) delle obbligazioni imposte a carico del trustee, del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione; la durata del trust, dei fondi speciali e dei vincoli di destinazione, deve essere pari alla vita del beneficiario. In caso di pluralità dei beneficiari, anche in assenza di una espressa disposizione normativa, si può desumere che la durata del vincolo coincida con la permanenza in vita del più longevo; la destinazione del patrimonio residuo alla data delle morte del beneficiario deve essere espressamente specificata.

16 Gli effetti fiscali in caso di morte del beneficiario
Alla morte del beneficiario, di cui al punto d) co. 3, l’art. 6 ai commi 4 e 5 distingue due situazioni: la prima, in cui i beni retrocedano al disponente; la seconda, in cui i beni siano trasferiti ad un soggetto diverso.

17 Art. 6 co. 4 4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust ovvero stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

18 Art. 6 co. 5 Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del trust ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3 del presente articolo, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

19 Art. 6 co. 7 Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonchè le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

20 Entrata in vigore Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.


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