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PIANIFICAZIONE FORESTALE

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Presentazione sul tema: "PIANIFICAZIONE FORESTALE"— Transcript della presentazione:

1 PIANIFICAZIONE FORESTALE
REGIONE LAZIO Legge regionale n. 39 del Regolamento regionale n. 7 del (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) Regolamento regionale n. 3 del (modifiche al r. r. n. 7 del 2005)

2 Definizione di BOSCO – art. 4 39/2002
qualsiasi area coperta da vegetazione forestale di specie di cui agli allegati A1 ed A2, avente estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati (0,5 ha) e di larghezza, mediamente > 20 metri e copertura non inferiore al 20% in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti; le aree riparali ricoperte da vegetazione con specie di cui agli allegati A1, A2 ed A3, di qualsiasi estensione; le aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominati arbusteti, di specie di cui all’allegato A3 associate ad esemplari di specie di cui agli allegati A1 ed A2; i castagneti da frutto e le sugherete aventi (dimensioni a); le aree già boscate nelle quali l’assenza del soprassuolo arboreo, o una sua copertura inferiore al 20% abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o di utilizzazione, oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio; i vivai forestali interni ai boschi.

3 Modalità della progettazione
L’intervento selvicolturale viene progettato in base alla forma di governo e trattamento del bosco Le modalità di attuazione degli interventi selvicolturali sono regolate, a livello regionale, dalle PMPF, adottate con leggi o regolamenti La Regione Lazio riconosce la pianificazione quale strumento prioritario per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo e pascolivo (art /2002) che si attua tramite l’elaborazione e l’applicazione dei piani di gestione Per procedere agli interventi di gestione del bosco, occorre eseguire un iter amministrativo, avvalendosi di strumenti come: PIANI DI ASSESTAMENTO e GESTIONE FORESTALE (PGAF) PROGETTI DI TAGLIO (PUF)

4 Ruolo della PIANIFICAZIONE – art. 12 39/2002
La pianificazione del patrimonio boschivo e pascolivo si attua tramite l’elaborazione e l’applicazione dei piani di gestione di proprietà pubbliche o private, singole o associate La gestione del patrimonio forestale di proprietà pubblica o collettiva, nonché degli enti morali, deve essere effettuata sulla base di piani di gestione ed assestamento forestale. La gestione della proprietà forestale privata può essere effettuata sulla base dei piani di cui agli articoli 13 e 14. In assenza della pianificazione l’esercizio delle attività forestali, zootecniche e ricreative all’interno del patrimonio forestale privato deve attuarsi in conformità al regolamento forestale. Art Piano di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) Art Piano poliennale di taglio (PPT)

5 Pianificazione superfici boscate
Piano di assestamento e gestione forestale (PGAF) Il PGAF, se approvato e per il suo periodo di validità, è parificato al Regolamento Forestale (art. 4 DGR 126/2005) Piano di miglioramento e ricostituzione boschiva Per terreni rimboschiti o boschi ricostituiti con sovvenzioni da parte dell’ente pubblico Progetto di utilizzazione forestale (PUF) Fino a quando la proprietà forestale di un ente pubblico non è sottoposta a pianificazione, la stessa può gestirsi in forma straordinaria mediante un Progetto di utilizzazione forestale di durata non superiore a 4 anni (art. 45)

6 Disciplina delle utilizzazioni forestali
Gli interventi di utilizzazione forestale prescritti dai PGAF e PPT regolarmente approvati, non devono essere sottoposti ad ulteriore autorizzazione. E’ obbligatoria solo la comunicazione di inizio lavori da inviarsi alle province o alle comunità montane per superfici maggiori di 3 ha, o ai comuni per boschi di superficie inferiore a 3 ha Gli interventi di utilizzazione forestale, in assenza dei PGAF e PPT devono essere autorizzati sulla base di un progetto di utilizzazione forestale (PUF), (di durata non superiore a quattro anni), fatto salvo per gli interventi soggetti a sola comunicazione come specificato nel regolamento forestale. Gli Enti che esplicano le funzioni amministrative sono sempre le province o le comunità montane per superfici superiori a 3 ha, e i comuni per superfici inferiori a 3 ha.

7 Disciplina delle utilizzazioni forestali
Il progetto di utilizzazione forestale (art. 45 l.r. 39/2002 e art. 7 ÷12 del r. r. 7/2005) che deve essere elaborato da un tecnico agroforestale abilitato è presentato per l’utilizzazione: dei boschi di fine turno aventi estensione superiore a 3 ha; dei boschi dichiarati di rilevante interesse vegetazionale e soggetti ad indennizzo ai sensi della l.r. 43/1974 indipendentemente da tipologia di proprietà ed estensione di intervento; dei boschi inclusi in aree dichiarate a rischio elevato (R3) o molto elevato (R4) dal piano di assetto idrogeologico indipendentemente da tipologia di proprietà ed estensione di intervento.

8 PIANI DI GESTIONE ED ASSESTAMENTO FORESTALE (art. 13 l. r
PIANI DI GESTIONE ED ASSESTAMENTO FORESTALE (art. 13 l. r. 39/2002) hanno durata non superiore ai 15 anni e devono contenere: a) obiettivi del piano; b) delimitazione e zonizzazione del patrimonio; c) documentazione cartografica; d) analisi della vegetazione; e) descrizione delle particelle forestali; f) determinazione della provvigione e della ripresa legnosa; g) piano degli interventi selvicolturali; h) modalità e tecniche di esercizio dell’attività di utilizzazione forestale; i) disciplina dell’esercizio di attività inerenti le produzioni forestali non legnose; j) piano della viabilità forestale; k) modalità di conservazione, salvaguardia e criteri specifici per l’utilizzazione forestale di biotopi di particolare interesse naturalistico e di aree con particolare destinazione d’uso e di alberi monumentali.

9 PIANO POLIENNALE DI TAGLIO (art. 14 l. r
PIANO POLIENNALE DI TAGLIO (art. 14 l. r. 39/2002) che nella pianificazione dei boschi di proprietà privata può attuarsi come alternativa ai PGAF ed ha durata minima di 5 e massima di 10 anni e deve contenere: a) relazione ed obiettivi del piano; b) analisi delle caratteristiche idrogeologiche e vegetazionali dell’area; c) dati tecnici dell’utilizzazione; d) modalità di esecuzione dell’utilizzazione; e) forma di governo e trattamento che si prevede di adottare in prospettiva; f) conformità alla pianificazione territoriale vigente; g) cartografia catastale, tecnica, oppure topografica, dell’area. Per gli aspetti non specificatamente indicati nei PGAF o nei PPT valgono le disposizioni del Regolamento forestale.

10 Approvazione dei piani di gestione (art. 16 l.r. 39/2002)
I piani sono approvati dalla Giunta Regionale, previo parere dell’organo consultivo (Sezione specializzata in materia forestale del Comitato tecnico scientifico per l’ambiente – art. 6 r.r. 2005) entro 180 giorni dalla data di ricevimento; Prima della loro approvazione, i piani dei territori ricadenti anche solo in parte in un’area protetta devono essere trasmessi all’ente gestore dell’area protetta stessa per il rilascio del nullaosta; In fase istruttoria possono essere richiesti, una sola volta, chiarimenti ed integrazioni alla documentazione presentata; qualora la Regione ritenga che debbano essere apportate delle modifiche al piano in istruttoria, quest’ultimo deve essere restituito al soggetto interessato per la rielaborazione; La Regione, entro 30 giorni dall’approvazione dei piani trasmette alle province ed alle comunità montane, competenti per il territorio, copia dei piani approvati. Qualora i piani riguardino interventi di utilizzazione boschiva per superfici fino a 3 ha, copia del piano è inviata, altresì, ai comuni competenti del territorio.

11 Disciplina delle utilizzazioni forestali
Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione è di 90 gg dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione; Per gli interventi assoggettati a semplice comunicazione di inizio attività, decorsi 60 gg dall’invio della comunicazione all’ente competente, possono avviarsi i lavori; Le autorizzazioni hanno durata massima di 24 mesi, mentre gli interventi assoggettati a semplice comunicazione devono concludersi entro 18 mesi dal decorso del termine fissato per inizio attività, salvo proroghe; I termini possono essere prorogati su richiesta dell’interessato, per un periodo non superiore ai 12 mesi. La proroga è assentita se, entro 60 gg dalla presentazione della richiesta, l’ente competente non si pronuncia.

12 Strumenti di gestione forestale della Regione Lazio
Proprietà Strumento operativo Regime amministrativo Azienda pub. PGAF APPROVAZIONE REGIONE Azienda priv. PPT Sup > art.19 RF PUF AUTORIZZAZIONE PROVINCIA Sup > 3 ha <art. 19 RF COMUNICAZIONE PROVINCIA Sup < 3 ha DT COMUNICAZIONE COMUNE Pianificata PGAF = Piano di assestamento e gestione forestale RF = regolamento forestale. PPT = Piano poliennale dei tagli PUF = Progetto di utilizzazione forestale DT = Dichiarazione di taglio

13 Estensione delle tagliate (art. 19 del r. r. 7/2005)
Sono consentite, in relazione all’estensione della superficie al taglio, le tagliate di utilizzazione finale che, da sole o in continuità con le tagliate effettuate nei precedenti 10 anni per le fustaie coetanee e nei precedenti 2 anni per i cedui, rilasciano scoperta un’area inferiore a: 2.5 ha per le fustaie coetanee a taglio raso; 5 ha per le fustaie coetanee a tagli successivi, con riferimento al taglio di sementazione; 20 ha per i cedui di castagno; 10 ha per i cedui di tutte le altre specie.

14 Il progetto esecutivo di utilizzazione forestale
Il progetto esecutivo d’intervento deve contenere: relazione tecnica; verbale d’assegno (confini, piedilista di matricinatura e martellata, ecc.); stima del volume legnoso totale e degli assortimenti che insieme al verbale d’assegno costituiscono il “verbale di assegno e di stima”; documentazione cartografica; capitolato d’oneri

15 Il progetto esecutivo di utilizzazione forestale
RELAZIONE TECNICA Denominazione, localizzazione geografica Aspetti socio-economici (tipo di proprietà, forme di gestione - es. bosco assestato, bosco non assestato) Caratteri fisici (altitudine, esposizione, pendenza, litologia, affioramenti rocciosi e pietrosità) Copertura boschiva (Superficie del lotto e del comprensorio di cui fa parte; superficie boscata, tipi di bosco, forme di governo e trattamento applicati e che si prevede di adottare in prospettiva, specie componenti il soprassuolo arboreo, arbustivo ed erbaceo, grado di copertura e presenza di tare e zone di rispetto) Soprassuolo (Indicatori dendro-auxonometrici della struttura del soprassuolo, ad es. per i cedui: N° polloni/ha (per specie), N° ceppaie/ha (per specie), n° medio polloni/ceppaia (stima), N° matricine /ha (per specie e per n° turni riconoscibili), Età dei polloni e delle matricine, distribuzione matricine (regolare, a gruppi), stato di vigoria dei soggetti arborei ad es. dei polloni e delle matricine) Patologie presenti (Condizioni fitosanitarie del popolamento e di quelli circostanti, agente patogeno e stima % di soggetti attaccati) Strato arbustivo ed erbaceo (Composizione specifica e stima abbondanza/dominanza, diffusione) Viabilità (sviluppo longitudinale) Ordinaria (SS, Provinciali, comunali) e Viabilità forestale

16 Il progetto esecutivo di utilizzazione forestale
ASSEGNO La segnatura del soprassuolo è una operazione che mira ad identificare sul terreno la zona oggetto dell’intervento ed indicare il materiale che deve essere tagliato e quello che deve restare, tale operazione è spesso indicata col termine di “martellata”. Il criterio di segnatura, varia a seconda della forma di governo e trattamento: nei cedui vengono segnate le piante o i polloni scelti per essere rilasciati come matricine: ceduo semplice: non occorre contrassegnare i polloni, ma è sufficiente indicare sul terreno i limiti topografici della particella; ceduo matricinato: occorre apporre sulle matricine dei segni di riconoscimento (anelli e punti di vernice indelebile sul fusto a petto d’uomo);

17 Il progetto esecutivo di utilizzazione forestale
ASSEGNO Prima di eseguire la segnatura delle matricine va effettuata una ricognizione a verifica dei confini del bosco. Il perimetro del bosco, almeno per le porzioni confinanti con altro bosco, va contrassegnato marcando con doppio anello di vernice le matricine da rilasciare poste ai confini della sezione di taglio. Risulta opportuno che le matricine siano numerate progressivamente. Simbologia convenzionale: anello per i polloni o piante del turno (allievi), tre o più punti al fusto ed uno al pedale per le piante matricine dei turni superiori. Va indicato sul piedilista di matricinatura distinto per classi diametriche e per specie, il numero totale delle matricine da riservare a dote del bosco.

18 Le matricine Le matricine sono alberi rilasciati al momento della ceduazione in modo da potersi sviluppare per un certo periodo senza la concorrenza dei polloni La loro principale funzione è quella di produrre il seme necessario a far nascere le piante che sostituiranno le ceppaie esaurite Le matricine hanno anche una certa funzione protettiva dei polloni e del suolo e possono fornire legname di dimensioni medie maggiori di quello dei polloni

19 Le matricine In base allo scopo si possono individuare:
- matricine di riproduzione: affinché con il loro seme producano piantine in sostituzione delle ceppaie morte; matricine di produzione: rilasciate per avere assortimenti legnosi diversi (es. paleria); matricine da biodiversità: di specie meno presenti, oppure per l’alimentazione della fauna (es. sorbi) matricine di invecchiamento: le più frequenti, per evitare che il soprassuolo sia composto solo da polloni o per porre le basi per una futura conversione; matricine di protezione: riservate nella speranza di attenuare gli impatti del ceduo sul microclima e sull’erosione del suolo.

20 La matricinatura Per matricinatura si intende il numero e le caratteristiche delle matricine rilasciate in dote al ceduo. Il criterio tradizionale correntemente adottato è la matricinatura uniforme con cui le piante si riservano a distanze regolari (100 matricine/ha = distanza tra le matricine 10 metri). Un criterio più moderno e razionale è quello della matricinatura a gruppi, dove le piante crescono in condizioni di popolamento forestale.

21 La matricinatura La scelta delle matricine da rilasciare al momento della ceduazione è l’operazione selvicolturale che richiede maggiore attenzione nella gestione del ceduo matricinato. Purtroppo, la scelta dei soggetti da riservare viene spesso affidata ai tagliatori, invece occorrerebbe sempre una marcatura preventiva degli alberi da rilasciare eseguita da un tecnico forestale.

22 Disposizioni per la gestione dei boschi cedui (art. 35 ÷ 44 r. r
Il numero di matricine del turno da riservare per ogni ha di superficie deve essere almeno: n. 30 per il castagno; n. 90 per il faggio di cui almeno 1/3 di età multipla del turno; n. 60 per le altre specie di cui almeno 1/3 di età multipla del turno. Per ogni 5 ha o frazione di estensione della tagliata superiore ai limiti dell’art. 19 il n. minimo di matricine del turno deve essere aumentato in ragione di 5 matricine/ha da rilasciarsi mediamente su tutta l’area al taglio. Nei boschi cedui di ontano, robinia, nocciolo, pioppo, salice ed eucalipti non è obbligatoria la riserva di matricine.

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24 Ceduo matricinato di castagno sui Monti Cimini

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30 Disposizioni per la gestione dei boschi cedui (art. 35 ÷ 44 r. r
Per i boschi cedui puri o misti con specie nettamente prevalenti il turno dei tagli non può essere inferiore: per il faggio ad anni 25; per le querce caducifoglie e il carpino ad anni 16; per il leccio e la macchia mediterranea ad anni 20; Per il castagno ad anni 14; Per la robinia ad anni 12; Per eucalipti, ontano, nocciolo selvatico e salice ad anni 10.

31 Disposizioni per la gestione dei boschi cedui (art. 35 ÷ 44 r. r
Si intendono boschi di età elevata (cedui invecchiati) quelli aventi età superiore alla seguente: Faggio 38 Querce caducifoglie 32 Leccio e macchia mediterranea 40 Castagno 35 Ontano, nocciolo selvatico, salice 36 Eucalipti, Robinia 30

32 Il progetto esecutivo di utilizzazione forestale
STIMA MASSA Gli scopi principali dei rilievi dendrometrici sono: determinazione di una serie di parametri utili a definire la struttura dei popolamenti necessaria per definire il trattamento ottimale da adottare; stimare il volume legnoso totale e degli assortimenti I rilievi si effettuano attraverso un certo numero di aree di saggio rappresentative. Gli Enti autorizzativi raccomandano di delimitare aree di saggio per una superficie complessiva di % della superficie proposta al taglio. La dimensione delle aree di saggio varia in funzione del tipo e dello sviluppo del popolamento. Nei cedui, si raccomanda l’utilizzo di aree di saggio circolari o quadrate della superficie massima di 400 m2

33 Il progetto esecutivo di utilizzazione forestale
STIMA MASSA Nelle aree di saggio vengono eseguiti i seguenti rilievi: Cavallettamento totale (soglia minima di diametro raccomandata di 4 cm). Il rilievo dovrà essere effettuato con l’accortezza di tenere separati i seguenti parametri: composizione specifica, polloni, esemplari di origine gamica, matricine (con la specificazione del numero dei turni), numero delle ceppaie; Rilievo dell’altezza dendrometrica di un numero di alberi modello delle altezze pari a circa il 10% del numero complessivo dei soggetti censiti. Scegliendo gli alberi modello delle altezze in tutte le classi di diametro rappresentate. Si dovranno tenere separati i rilievi effettuati su polloni da quelli su matricine; Rilievo dell’età del popolamento con carotaggio alla base del fusto di polloni o tramite abbattimento di alberi campione e conta anulare delle rotelle di base.

34 Il progetto esecutivo di utilizzazione forestale
CARTOGRAFIA La documentazione cartografica può essere di conformità quando riporta stralci della pianificazione territoriale vigente per accertare la presenza di eventuali vincoli e/o misure di salvaguardia (urbanistici, paesistici, ambientali…): stralcio del Piano Territoriale Paesistico; stralcio del Piano Regolatore Generale; stralcio della carta sinottica assestamentale; E la cartografia tecnica: corografia di inquadramento territoriale, su cartografia I.G.M. (1:25.000); planimetria di dettaglio, elaborata normalmente su CTR (1:10.000), dove vanno indicati e delimitati, oltre alla superficie dell’area interessata dall’utilizzazione, aree di saggio, tare, zone di rispetto, viabilità per l’accesso al fondo, viabilità forestale e ipotesi di area d’imposto. planimetria catastale (scala 1:2000 o 1:4000) dove vanno indicati i limiti esatti degli appezzamenti da tagliare e la loro corrispondenza con le particelle catastali.

35 Il progetto esecutivo di utilizzazione forestale
CAPITOLATO D’ONERI Il capitolato d’oneri disciplina i rapporti fra acquirente del taglio boschivo ed ente proprietario e regola gli obblighi tecnici, economici ed amministrativi ai quali è subordinata la vendita. Il capitolato, salvo ulteriori modifiche disposte dalle leggi regionali, contiene gli obblighi comuni a tutte le utilizzazioni boschive e si attiene alle sole vendite a corpo dei tagli ordinari. Gli obblighi imposti nel capitolato fanno nascere nell’aggiudicatario responsabilità penali e delle responsabilità amministrative e civili.

36 Epoche di esecuzione degli interventi (art. 20 del r. r. 7/2005 e art
Epoche di esecuzione degli interventi (art. 20 del r.r. 7/2005 e art. 2 del r.r. 3/2006) I tagli di fine turno possono eseguirsi nelle seguenti epoche: Per i boschi ad alto fusto (coetanei, disetanei, irregolari…) e per i cedui a sterzo in qualsiasi periodo dell’anno; Per i cedui coetanei semplici, matricinati e composti, al di sotto dei 1000 m s.l.m. dal 15 ottobre al 15 aprile dell’anno successivo; Per i cedui coetanei la cui area al taglio si sviluppa per almeno al 50% al di sopra dei 1000 m s.l.m. la Regione può autorizzare la posticipazione della chiusura della stagione di taglio per un periodo non superiore ai 30 gg, per comprovate avverse situazioni meteorologiche sentito il Coordinamento Provinciale del CFS.

37 Disposizioni per la gestione dei boschi di alto fusto (art. 27 ÷ 34 r
Disposizioni per la gestione dei boschi di alto fusto (art. 27 ÷ 34 r.r. 7/2005) Nelle fustaie a tagli successivi, dopo il taglio di sementazione, da eseguirsi non prima dell’età del turno e in conformità dell’art. 19, deve comunque risultare una provvigione legnosa non inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro: Per i boschi di faggio 200 metri cubi; Per i boschi di quercia 140 metri cubi; Per i boschi di conifere 150 metri cubi. Il taglio di sgombero può eseguirsi quando la rinnovazione si sia affrancata. Dopo 10 anni dal taglio di sementazione, in assenza di rinnovazione, si può procedere al primo taglio secondario, rilasciando una provvigione legnosa non inferiore alla metà di quella presente.

38 Disposizioni per la gestione dei boschi di alto fusto (art. 27 ÷ 34 r
Disposizioni per la gestione dei boschi di alto fusto (art. 27 ÷ 34 r.r. 7/2005) In caso di rinnovazione assente o carente si procede, entro i successivi 10 anni, alla rinnovazione artificiale delle aree prive di vegetazione. Se dopo il secondo taglio secondario, la rinnovazione naturale risulti carente, si può procedere al taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale, previo deposito cauzionale a garanzia pari al 20% del valore del soprassuolo. Per le fustaie coetanee i turni minimi di utilizzazione di fine turno sono: Fustaie di faggio sopra i 1200 m s.l.m., anni 110; Fustaie di faggio sotto i 1200 m s.l.m., anni 90; Fustaie di querce, anni 90; Fustaie di castagno, anni 60; Fustaie di douglasia, anni 50; Fustaie di altre conifere, anni 70.

39 Disposizioni per la gestione dei boschi di alto fusto (art. 27 ÷ 34 r
Disposizioni per la gestione dei boschi di alto fusto (art. 27 ÷ 34 r.r. 7/2005) Nei boschi di alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta, l’intervento va eseguito con criteri essenzialmente culturali osservando un periodo di curazione non inferiore a 10 anni e lasciando, dopo il taglio, una provvigione non al di sotto: Per i boschi di faggio di 250 metri cubi/ha; Per le specie quercine di 170 metri cubi/ha. La massa utilizzata non deve comunque superare il 25% di quella presente. I boschi con soprassuolo che non sia totalmente coetaneo o disetaneo, ai fini del taglio, sono di norma equiparati ai boschi disetanei.


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