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DELITTI CONTRO LA VITA: L’OMICIDIO
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Con il termine omicidio s’intende la soppressione di una vita umana cagionata dalla condotta (AZIONE CRIMINOSA) di un altro uomo Affinché si realizzi la fattispecie delittuosa dell’omicidio è necessario sussistano i seguenti elementi: Condotta, attiva od omissiva, tesa ad uccidere Morte della persona Nesso di causalità materiale Nesso di causalità psichica L’omicidio è il classico reato “a forma libera” perché sono numerosi i mezzi che possono impiegarsi nella produzione dell’evento morte, non solo fisici (armi da fuoco, armi bianche, mezzi veleniferi, etc …) ma anche psichici come le minacce ovvero uno spavento improvviso.
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Il Codice Penale, in base all’elemento psicologico del reato, distingue:
OMICIDIO DOLOSO (o secondo l’intenzione, Art. 575 c.p.) OMICIDIO PRETERINTENZIONALE (o oltre l’intenzione, Art. 584 c.p.) OMICIDIO COLPOSO (o contro l’intenzione, Art. 589 c.p.)
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OMICIDIO DOLOSO Art. 575 c.p. “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21”. La morte consegue ad un’azione od omissione volute dall’agente, tese cioè con coscienza e volontà a sopprimere il soggetto passivo. L’elemento psicologico dell’omicidio doloso consiste nell’intenzione di cagionare la morte altrui, come conseguenza voluta e prevista della propria condotta (animus necandi). La volontà omicida attiene ad un fenomeno soggettivo interno, la prova di essa deve essere affidata (in mancanza di confessione) ad elementi di natura oggettiva.
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In definitiva la prova della volontà nell’omicidio volontario può essere fornita soprattutto dalla considerazione dei seguenti dati: Natura dei mezzi impiegati (armi, mezzi dotati di potere letifero, etc). Natura e gravità delle lesioni responsabili della morte, a loro volta in rapporto anche alla sede, al numero dei colpi inferti, alla reiterazione degli stessi, alla direzione dei colpi; in rapporto al carattere delle lesioni per sede, numero ed entità. Particolari circostanze ambientali in cui il delitto è avvenuto. Concrete possibilità di difesa o di reazione della vittima; condizioni di inferiorità e di incapacità di resistere della vittima.
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ELEMENTO OGGETTIVO Il fatto materiale dell’omicidio si compone di:
CONDOTTA: può essere positiva (omicidio per commissione) o negativa (omicidio per omissione). Le modalità e i mezzi impiegati possono essere di qualsiasi genere, purché idonei allo scopo. IDONEITÁ ASSOLUTA: quando il mezzo da solo e per suo intrinseco potere, senza il concorso di altre cause o concause, sia in grado di cagionare la morte di una persona (omicidio causato). IDONEITÁ RELATIVA: quando il mezzo da solo è insufficiente a determinare la morte se non sussistano eventuali altre cause (omicidio concausato).
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EVENTO: la morte segna il momento consumativo del delitto di omicidio e può essere immediata o ritardata secondo la modalità dell’azione e il meccanismo del mezzo impiegato. La mancanza dell’evento fa sussistere il tentativo di omicidio. Si configurerà il reato di delitto tentato nel caso in cui, pur essendo l’azione delittuosa idonea a cagionare l’evento morte, quest’ultima non verrà comunque a verificarsi. Art. 56 c.p. “Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde del delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica” Il delitto tentato si ha quando l’esecuzione è iniziata ma non è portata a termine per circostanze indipendenti dal volere dell’agente, oppure è giunta a compimento senza produrre l’evento.
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L’omicidio previsto all’art. 575 c. p
L’omicidio previsto all’art. 575 c.p. è anche detto omicidio tipo per differenziarlo da quello circostanziato in cui ricorrono le circostanze che il codice penale prevede come “aggravanti” ed “attenuanti” CIRCOSTANZE AGGRAVANTI: l’aver agito per motivi abietti o futili l’aver adoperato sevizie o agito con crudeltà verso le persone premeditazione (indicativa di pericolosità sociale, denunciando una mancanza di scrupoli, chi agisce con premeditazione avrebbe modo e tempo per desistere dal suo proposito) uso di mezzi venefici e subdoli (sostanze tossiche, batteri o virus, corrente elettrica, radiazioni ionizzanti, esplosivi nascosti…) l’aver ucciso nel commettere violenza sessuale
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CIRCOSTANZE ATTENUANTI:
l’avere agito per suggestione di una folla in tumulto l’aver agito per motivi morali o sociali l’aver commesso il reato per stato d’ira derivante dall’aver subito un fatto ingiusto il concorso doloso della persona offesa (aver concorso a determinare l’evento)
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OMICIDIO PRETERINTENZIONALE
Art. 584 c.p. “Chiunque con atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli artt. 581 (percosse) e 582 (lesione personale), cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni” L’omicidio preterintenzionale consiste nell’uccisione non voluta di un uomo cagionata da atti volontari di percossa o di lesione personale. La morte non è voluta, la volontà è solo quella di percuotere o di ledere. Per la sussistenza del reato occorrono: una condotta diretta, con atti e con impiego di mezzi, a commettere il delitto di percosse o di lesione personale un rapporto di causalità tra la morte della persona e gli atti diretti a percuotere o a ledere Degli elementi costitutivi di questo delitto, l’oggetto materiale (persona vivente) e l’evento (morte) sono gli stessi dell’omicidio doloso; ne differiscono invece l’elemento soggettivo e la condotta, poiché nell’omicidio doloso vi è intenzione di provocare la morte, mentre in quello preterintenzionale la volontà è solo quella di percuotere o di ledere. L’indagine sugli atti compiuti e sui mezzi adoperati deve dimostrare, da un lato, che vi era stata l’intenzione di ledere o percuotere (infatti si è usato il pugno, lo schiaffo e non l’arma micidiale) e dall’altro che l’evento letale è conseguito ai mezzi adoperati i quali, pur essendo generalmente non idonei a cagionare la morte, hanno avuto effetto letale.
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ESEMPI: La morte consegue a una percossa: uno schiaffo colpisce la regione latero-cervicale anziché la guancia scatenando il riflesso seno-carotideo che provoca la morte per inibizione. La morte consegue all’atto del percuotere: chi compie un brusco movimento del corpo per schivare uno schiaffo perde l’equilibrio e, senza essere stato colpito, cade a terra riportando un trauma cranico mortale. La morte consegue a una lesione: la vittima muore per le complicazioni settiche di una ferita di per sé non mortale. La morte consegue all’atto di ledere: una persona inseguita da un avversario che vuole ferirla, nell’atto di fuggire precipita in un dirupo e muore.
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OMICIDIO COLPOSO Art c.p. “Chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è la reclusione da uno a cinque anni …” L’elemento psicologico è la volontarietà della condotta colposa, dovuta a imprudenza o negligenza o imperizia oppure alla trasgressione di norme statuite, da cui deriva l’evento mortale non voluto, sebbene prevedibile ed evitabile con una diversa condotta. La condotta colposa si manifesta in numerose attività umane, in particolare, violando i regolamenti del traffico stradale o le norme di prevenzione contro gli infortuni e le malattie del lavoro, oppure compiendo errori nell’esercizio di attività professionali (sanitarie).
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Ipotesi di omicidio colposo di più frequente interesse medico-legale sono quelle legate a:
Incidenti stradali. Responsabilità professionale in campo medico-chirurgico. Infortuni sul lavoro per inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e malattie professionali. L’aumento della pena, stabilito espressamente quando si tratta di fatti connessi ad infrazione delle norme sulla circolazione stradale e di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, persegue chiare finalità di prevenzione e non solo di repressione.
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