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PubblicatoPaolina Cecchini Modificato 7 anni fa
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Ministero dell’economia e delle finanze “Formazione specialistica RGS”
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA : MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEI FONDI E CONTROLLO DI COMPETENZA RGS CI Roma, 7/04/2017
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Il Ministero dell’economia e delle finanze
Le politiche di bilancio sono elaborate e condotte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso: la Ragioneria Generale dello Stato - gestione della programmazione finanziaria e di bilancio; il Dipartimento del Tesoro - analisi e programmazione economico finanziaria; il Dipartimento delle Finanze - entrate tributarie. Il ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge. MEF Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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RGS: 9 Ispettorati Generali, Servizio studi, 13 Uffici Centrali del Bilancio, il Sistema delle Ragionerie Territoriali. RGS Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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IGOP - ORDINAMENTI DEL PERSONALE E ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO ATTIVITA’ DI CONTROLLO SVOLTA DA 14 uffici dirigenziali non generali… Isp. Gen. Ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico Controllo del costo del personale delle Amministrazioni Pubbliche mediante l'analisi, la verifica e il monitoraggio (art. 7, lett. i) DPCM 27/02/2013 n. 67. Controllo della compatibilità economico-finanziaria di tutti i provvedimenti normativi comportanti oneri per la finanza pubblica in materia di personale Legge 196/2009: art. 17 (verifica delle relazioni tecniche) Controllo della compatibilità economico-finanziaria di tutti i provvedimenti di natura secondaria comportanti oneri per la finanza pubblica in materia di personale e per i quali è previsto il concerto del MEF D. lgs 165/2001: art. 35 c. 4 (controlli per autorizzazioni a bandire concorsi) DL 112/2008: art. 66 c. 10 (controlli per autorizzazioni ad assumere) Legge 400/1988 art. 17 c. 4-bis (regolamenti di organizzazione e disciplina degli Uffici dei Ministeri). Il Controllo di competenza sul PI Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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…continua Controlli di compatibilità economico-finanziaria sulla contrattazione nazionale Dlgs 165/2001: art. 47 (personale contrattualizzato) e per le categorie di personale in regime di diritto pubblico: Dlgs 195/1995: art. 7 (settore sicurezza-difesa) DPR 18/1967: art. 112 (carriera diplomatica) Dlgs 139/2000: art. 26 (carriera prefettizia) Dlgs 217/2005: art. 34, 80 (vigili del fuoco) Dlgs 63/2006: art. 20 (carriera penitenziaria) Controlli di compatibilità economico-finanziaria sulla contrattazione integrativa Dlgs 165/2001: art. 40, 40-bis Il Controllo di competenza sul PI Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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UFFICIO VI E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Indirizzi generali per il controllo della contrattazione integrativa. Analisi degli effetti derivanti dalla contrattazione integrativa delle amministrazioni statali. Uff. VI e CI Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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Contesto Privatizzazione rapporto di lavoro dipendenti amministrazioni pubbliche (cfr. d.lgs. 29/1993); capo I, titolo II, del libro IV del codice civile e le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa (cfr. art. 2, co. 2 del d.lgs. 165/2001); necessità adeguamento procedure rinnovo contratti e istituti retributivi. Contesto Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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’”amministrazione di risultato”
maggiore enfasi al sistema di misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche, con riferimento alle risorse di cui ai fondi per la produttività individuale e collettiva (cfr. d.lgs. 150/2009); erogazione risorse destinate ad incrementare produttività parametrata al raggiungimento di obiettivi e alla realizzazione di progetti preventivamente predisposti dalle pubbliche amministrazioni. Contesto Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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continua…contesto Contrattazione Collettiva (struttura, ambiti, soggetti, …): Nazionale 1°Liv. Quadro (CCNQ) Comparto o area (CCNL) Integrativa 2°Liv. (materie, procedure, soggetti e limiti del CCNL, norme di contenimento, rispetto della compatibilità economico-finanziaria - CCNI) Contesto Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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Titolo III Art. 40 d.lgs. 165/2001 contratti collettivi nazionali e integrativi
Co. 3. “La contrattazione collettiva disciplina la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica”. CCNL e CCNI Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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Art. 40, co. 3-bis, d.lgs. 165/2001 contrattazione collettiva integrativa
Co. 3-bis. “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3…”; CCNI Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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continua … co. 3-bis A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. CCNI Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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co. 3-ter 3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. Mancato accordo Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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Trattamento economico
“trattamento economico”: retribuzione complessiva corrisposta in ragione della prestazione lavorativa (cfr. Art.45 d.lgs. 165 del 2001 e contratti collettivi); Struttura retributiva: trattamento fondamentale trattamento accessorio (distinto per ciascun comparto di contrattazione collettiva di riferimento CCNL) competenze accessorie specifiche delle singole amministrazioni; lavoro straordinario; fondi destinati all’incentivazione della produttività (regolato con CCNI). Trattamento economico Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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Trattamento economico accessorio
CCNL definiscono trattamenti economici accessori (cfr. Art.45, co. 3, d.lgs /2001): performance individuale; performance organizzativa (amministrazione, unità organizzative); effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. Per Merito e miglioramento performance dipendenti sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (art. 45, co. 3-bis). Trattamento economico accessorio Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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Fondi per il trattamento accessorio
MINISTERI: FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (art. 31 CCNL 1999/2001); FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSISIONE E PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ( CCNL 1994/1997); FFAA e FP FONDO PER L’EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI – F.E.S.I. FONDI Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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Fondo Unico di Amministrazione - utilizzo (art
Fondo Unico di Amministrazione - utilizzo (art. 32 CCNL 16 febbraio 1999 come integrato dall’art. 7 CCNL 21/2/2001) Oggetto della contrattazione turni e lavoro straordinario; compiti che comportano specifiche responsabilità , rischi, disagi, gravose articolazioni dell’orario di lavoro, reperibilità; incentivare la mobilità del personale; produttività collettiva; compensi in merito all’impegno individuale; finanziamento progressioni economiche ( art. 18). . FUA Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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Fondo per la Retribuzione di posizione e di risultato
Presso ciascuna amministrazione è istituito il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, i dirigenti di seconda fascia con provvedimento dell’Amministrazione (cfr. art. 36 CCNL 1994/ gennaio 1997); Retribuzione di posizione definita presso ciascuna amministrazione nell’ambito del fondo (cfr. art. 37); Fondo virtuale Risorse esistenti sui capitoli del trattamento economico fondamentale; FONDO DIRIGENTI Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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Fondo per la Retribuzione di posizione e di risultato
Al finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una quota non inferiore al 15% del totale delle disponibilità (cfr. art. 25 CCNL 2006/ febbraio 2010); L’importo annuo individuale della componente di risultato non può essere inferiore al 20% della retribuzione di posizione percepita. FONDO DIRIGENTI Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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Fondo per la Retribuzione di posizione e di risultato
Oggetto della contrattazione Retribuzione di risultato; indennità per incarichi di reggenza; FONDO DIRIGENTI Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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Fondo Efficienza Servizi Istituzionali FFAA
Regime di diritto pubblico ex art. 3, co. 1, D.Lgs. 165/2001 “codice dell’ordinamento militare” D.Lgs. 66/2010 Rapporto di impiego regolato mediante apposita concertazione nell’ambito delle quote di competenza definite con determinazione dal Capo di Stato Maggiore della Difesa - ex DPR 11/09/2007, n. 171. art. 19 L. 183/2010 specificità organizzative e funzionali (“militarità” strutture e “capacità difesa e sicurezza nazionale”. FESI Roma, 7/04/2017
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Fondo Efficienza Servizi Istituzionali FFAA
Istituzione Fondo art. 5, co. 1, dPR 171/2007 Perché?: raggiungere qualificati obiettivi promuovere significativi miglioramenti dell’efficienza dei servizi istituzionali di ogni Forza Armata e dell’area interforze art. 5, co. 6, decreto Ministro Difesa determinazione criteri per la destinazione e l’utilizzazione delle risorse art. 5, co. 7 le risorse di cui al citato comma 1 (e 2) non possono comportare «una distribuzione indistinta e generalizzata» FESI Roma, 7/04/2017
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Fondo Efficienza Servizi Istituzionali FFAA
Organicità quadro regolativo vigente: Piano operativo Capo di Stato Maggiore della Difesa; Quote competenza risorse di ogni Forza Armata e dell’area interforze definite con determina del CSMD; D.M. determinazione criteri (“superiore alla media”; no consegna del rigore; giornate effettiva pres. 180 gg., maggiorazioni gg> 180 e riduzioni gg< 180) 4. Effettivo contributo del singolo militare; FESI Roma, 7/04/2017
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Effettivo contributo del singolo militare:
grado responsabilità ed impegno crescenti; valutazione personale attraverso redazione documentazione caratteristica rilevazione continua rendimento per valutazione performance individuale; presenza in servizio elemento fondamentale attraverso cui il personale concorre all’incremento della produttività e dell’efficienza delle Forze Armate; FONDO n.3 Roma, 7/04/2017
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1. Circolare MEF e Nota Tecnica (IGB) Previsione Bilancio
c. Criteri per la determinazione del Fondo unico di amministrazione (Nota tecnica) Circolare MEF –RGS n.20 del 23 giugno 2016 – Previsioni di bilancio per l’anno 2017 Relativamente alla determinazione del fondo unico di amministrazione destinato al finanziamento della contrattazione integrativa del personale non dirigente ed ai Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima e seconda fascia, si fa presente che per gli anni 2017, 2018 e 2019 gli importi da quantificare terranno conto delle risorse storiche individuate negli anni pregressi, in conformità alle vigenti norme contrattuali, nonché delle limitazioni previste dalle norme recate in materia dall’articolo 1, comma 236 della legge n. 208/2015. Tale previsione dispone che nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n.124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di Determinazione risorse FUA Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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1. Circolare MEF e Nota Tecnica (IGB) Previsione Bilancio
c. Criteri per la determinazione del Fondo unico di amministrazione (Nota tecnica) finanza pubblica, a decorrere dal 1°gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. A tal fine, con separata nota, verrà trasmessa alle amministrazioni un’apposita scheda per la rilevazione delle suddette risorse al netto dell’impiego o utilizzo delle stesse per l’attribuzione di progressioni economiche orizzontali. Determinazione risorse FUA Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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2.Nota RG (IGOP) UCB e Amministrazioni
OGGETTO: Previsione di bilancio per l’anno Fondo unico di amministrazione. Facendo seguito alla circolare n. 20 del 23 giugno 2016 con la quale sono state impartite le istruzioni per la previsione di bilancio 2017 e per il triennio e budget per il triennio , si trasmette l’unita scheda concernente la determinazione delle risorse fisse da far confluire nel Fondo unico di amministrazione e nel fondo di retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l’anno In relazione alla determinazione della previsione di bilancio 2017, si ricordano che i limiti e le riduzioni stabilite dal comma 236, art. 1, della L. 208/2015, e le istruzioni operative fornite in proposito con la circolare MEF-RGS n. 12 del 23 marzo 2016 – scheda tematica 13. Titolo presentazione Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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2.Nota RG (IGOP) UCB e Amministrazioni
OGGETTO: Previsione di bilancio per l’anno Fondo unico di amministrazione. Con particolare riferimento all’ambito applicativo del citato comma 236, ferma restando l’individuazione delle risorse da far confluire nei fondi, si evidenzia che i medesimi fondi non potranno superare il valore determinato nell’anno 2015 e gli stessi andranno ridotti in proporzione alla riduzione del personale, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell’anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell’anno 2015, intendendosi per valore medio la semisomma (o somma aritmentica) dei presenti al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. Inoltre, resta ferma la necessità di tener conto anche delle indicazioni recanti istruzioni applicative di cui alle circolari MEF-RGS n. 12/2011 e n. 20/2015. Titolo presentazione Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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COSTITUZIONE FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE: Art. 31, co
COSTITUZIONE FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE: Art. 31, co.1 CCNL Normativo Biennio Economico (stipulato il ) ART 31, comma 1 linea 1 - gli importi di cui agli stanziamenti degli artt. 36 e 37 (produttività collettiva e qualità della prestazione individuale) del primo CCNL del Comparto Ministeri, sottoscritto il 16/5/1995, compresi quelli finalizzati a finanziare gli istituti di cui all’art. 38 dello stesso contratto; linea 2 - la percentuale prevista all'art. 30, commi 1 e 2 degli importi corrispondenti a quanto stanziato per le prestazioni di lavoro straordinario risultanti negli appositi capitoli dei bilanci delle amministrazioni, ivi comprese le quote di tali stanziamenti percepite dal personale contrattualizzato dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno; linea 3 - i risparmi di gestione riferiti alle spese del personale; fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo; linea 4 - le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi all’incentivazione del personale; linea 5 - le somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997; linea 6 - le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’art. 1, commi da 57 e segg. della legge 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni ; (ABROGATA) linea 7 - i trattamenti economici che recano incrementi al personale sulla base di disposizioni, di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali; linea 8 - gli importi relativi all’indennità di Amministrazione del personale cessato dal servizio non riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni; linea 9 - L pro-capite mensili per tredici mesi con decorrenza dal mese di maggio 1999; linea 10 - L pro-capite mensili per tredici mesi disponibili dal 31 dicembre 1999 ed a valere dal mese successivo. Titolo presentazione Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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INTEGRAZIONE FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE: Art
INTEGRAZIONE FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE: Art. 6 CCNL Biennio Economico (stipulato Il ) Art. 6, Comma 1. Il Fondo unico di amministrazione istituito presso ciascuna amministrazione viene incrementato da ulteriori risorse economiche. A tal fine l’art. 31, comma 1, del CCNL viene integrato come segue: linea 1 - risorse pari all’importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dall’ Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L’ importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno; linea 2- risorse del Fondo unico di amministrazione già utilizzate per finanziare le progressioni economiche verticali all’interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell’art. 15 del CCNL, nonché gli sviluppi economici e le posizioni organizzative di cui agli artt. 17 e 18 del CCNL medesimo, riassegnate dai capitoli degli stipendi dell’ Amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di area o di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del personale che ne ha usufruito; linea 3 - i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione dell’art. 20, comma 1, lett. G), punto 20/ter della legge 488/99; linea 4 - importo pari a pro-capite mensili per dodici mensilità a decorrere dall’1/1/2001; Comma 2. A decorrere dall’anno 2001 confluisce nel Fondo unico di amministrazione un importo pari al 5% delle risorse destinate, in ciascuna amministrazione, ai compensi per il lavoro straordinario per l’anno 2000. Titolo presentazione Luogo, 19/06/2014
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INTEGRAZIONE FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE: incrementi contrattuali
Art.23 CCNL Biennio Economico Art.3 CCNL Biennio Economico Art 32, comma 1 CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 (sottoscritto 14/9/2007): Con decorrenza , al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il Fondo unico di cui all’art. 3 del CCNL del 21 aprile 2006 è incrementato di un importo pari allo 0,11% del monte salari dell’anno 2005, da integrare nelle misure e con le modalità indicate nell’art. 35, comma 2. Art 6 CCNL economico 2008 – 2009 (sottoscritto 23/1/2009) comma 1 Al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, in applicazione dell’art. 35, del CCNL del 14 settembre 2007, il Fondo unico di cui all’art. 32 del medesimo CCNL è incrementato solo per l’anno 2007 di € 93,69 annui pro-capite, per ciascun dipendente in servizio al 31 dicembre comma 2 Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 31 dicembre 2007, le risorse di cui all’art. 32 comma 1, del CCNL del 14 settembre 2007, sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,39% del monte salari 2005 e ripartite sulla base di quanto indicato nel comma 3. comma 3 Il 50% delle risorse di cui al comma 2 è destinato al fondo unico di ciascuna amministrazione per il finanziamento della fase sperimentale prevista dall’art. 23, comma 8, del CCNL del 14 settembre 2007 ed il restante 50% delle medesime risorse è destinato all’incremento dei fondi delle amministrazioni di cui all’art. 31, comma 4 del CCNL del 14 settembre 2007 sulla base dell’allegata Tabella D. Titolo presentazione Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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UTILIZZO FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (anni precedenti)
Art.31, comma 7, Risorse da portare in detrazione (perequazione indennità di amministrazione) - CCNL normativo economico 2006 – 2007 (14/9/2007): CCNL Normativo Biennio Economico (stipulato il ) : Art.32, comma 2, linea 5 Posizioni organizzative (art. 18) Art. 17 Posizioni super Art.32, comma 2, linea 6 Posizioni formative all’interno delle aree (art. 15-B) Applicazione articolo 1, comma 236 della legge n. 208/2015. Titolo presentazione Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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ASSESTAMENTO ANNO 2017 CCNL Biennio Economico (stipulato il ) art.6, comma 1, linea 1 – rateo anno prec. RIA cessati art.6, comma 1, linea 2 – rateo anno prec. PEO, sviluppi economici e pos. Org. cessati CCNL Normativo Biennio Economico (stipulato il ) art.31, comma 1, linea 3 – risparmi di gestione art.31, comma 1, linea 5 – art. 43 legge 449/1997 art.31, comma 1, linea 8 – indennità di amministrazione cessati Art.71, comma 1, D.L. 112/2008 Risorse da portare in detrazione ASSESTAMENTO DOVUTO (LIMITE 2015) Applicazione articolo 1, comma 236 della legge n. 208/2015. ASSESTAMENTO 2017 Titolo presentazione Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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Art. 40-bis - Controlli in materia di contrattazione integrativa.
1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo. Controlli sulla Contrattazione Integrativa Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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Art. 40-bis - Controlli in materia di contrattazione integrativa.
Co. 2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economicofinanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. Controlli sulla Contrattazione Integrativa Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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Controlli UCB in materia di contrattazione integrativa
Art. 5 c.2, lett. e) d.lgs. 123/2011 Accordi in materia di contrattazione integrativa di qualunque livello. Accordi locali stipulati dalle articolazioni centrali e periferiche dei Ministeri Controlli sulla Contrattazione Integrativa Formazione Specialistica RGS, 7 aprile 2017
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