La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

SEMINARIO SUI RAPPORTI GIURIDICI INTERNAZIONALI

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "SEMINARIO SUI RAPPORTI GIURIDICI INTERNAZIONALI"— Transcript della presentazione:

1 SEMINARIO SUI RAPPORTI GIURIDICI INTERNAZIONALI
DIEGO DEBONI FERLETIC: AVVOCATI TRIESTE GORIZIA UDINE SEMINARIO SUI RAPPORTI GIURIDICI INTERNAZIONALI Studio Legale Dolce Lauda Diego Deboni Ferletic: Avvocati Rechtsanwälte und Notar – Avvocati Studio Nicolini, Commercialisti Perugia, 30 settembre – 1 ottobre 2016 Il nuovo regolamento UE n. 606/2013 del 12 giugno 2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile Avv. Alessandro DEBONI

2 AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA
Scopo del regolamento Garantire il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri Adottare disposizioni atte a garantire che le misure di protezione adottate in uno Stato membro siano riconosciute e, se del caso, eseguite, in modo rapido e semplice in un altro Stato membro per far sì che la protezione assicurata a una persona fisica in uno Stato membro sia mantenuta e continui a essere assicurata in qualsiasi Stato membro nel quale la persona si reca o si trasferisce (considerando n. 3). AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

3 AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA
Misure di protezione disposte al fine di proteggere una persona ove sussistano gravi motivi per ritenere che la sua vita, la sua intergrità fisica e psichica, la sua libertà personale, la sua sicurezza o la sua integrità sessuale siano in pericolo, ad esempio per prevenire qualsiasi forma di violenza di genere o di violenza nelle relazioni strette quali violenze fisiche, molestie, aggressioni, stalking, intimidazioni o altre forme indirette di coercizione. Si applica a tutte le vittime indipendentemente dal fatto che siano vittime di violenza di genere. (considerando n. 6) AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

4 Luogo di attuazione della misura
Luogo di residenza o lavoro o altro luogo frequentato regolarmente (residenza parenti stretti, scuola o istituto di istruuzione) indipendentemente dall‘indicazione nella misura di un indirizzo specifico perché il riconoscimento della misura si riferisce alla finalità svolta dal luogo piuttosto che allo specifico indirizzo (considerando n. 19) AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

5 Adeguamento degli elementi fattuali da parte dell‘Autorità richiesta
Se ciò è necessario ai fini dell‘efficacia concreta del riconoscimento l‘autorità competente dello Stato membro richiesto deve essere autorizzata all‘adeguamento degli elementi fattuali (indirizzo, localizzazione generale, distanza minima da mantenere) AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

6 Applicazione ratione temporis
Si applica alle misure di protezione disposte l’11 gennaio 2015 o successivamente, indipendentemente da quando i procedimenti sono stati avviati (art. 22). AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

7 AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA
Autorità emittenti Autorità giurisdizionali (civili e penali) Autorità amministrative, purché offrano garanzie di imparzialità e siano soggette al controllo giurisdizionale NO Autorità di polizia (considerando nn. 10 e 13) AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

8 AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA
Diritti nazionali Il Reg. non impone agli Stati membri di modificare i loro sistemi ed introdurre misure di protezione per l‘applicazione del Reg. (considerando n. 12) Le misure emesse nello Stato membro di orgigine devono essere rioconosciute come misure di protezione ai sensi del Reg. (considerando n. 14) AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

9 AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA
Oggetto Art. 1. … norme relative a un meccanismo semplice e rapido per il riconoscimento delle misure di protezione disposte in uno Stato membro in materia civile AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

10 Ambito di applicazione
Art. 2. Misure di protezione in materia civile disposte da un’autorità emittente ai sensi dell’art. 3, punto 4 (id est: autorità giurisdizionale o altra autorità designata da uno Stato membro come competente per le materie rientranti nell’ambito di applicazione del presente reg., purché offra garanzie di imparzialità e le sue decisioni siano pari per controllo e autorità a quelle giurisdizionali). AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

11 AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA
Esclusioni: misure di protezione che rientrano nell’ambito di applicazione del Reg. n. 2201/2003 (sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale) AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

12 Misura di protezione (art. 3)
Impone uno dei seguenti obblighi a chi determina il rischio per proteggere l‘integrità fisica o psichica di altra persona: divieto di entrare o regolamentazione dell‘ingresso nel luogo ove la persona protetta risiede o lavora o che frequenta o in cui soggiorna abitualmente divieto o regolamentazione dei contatti (anche per telefono, posta ordinaria o elettronica, fax o altro) divieto o regolamentazione dell‘avvicinamento AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

13 Riconoscimento ed esecuzione (Art. 4)
Riconoscimento automatico senza procedura e senza necessità di dichiarazione di esecutività; Basterà presentare: copia autentica della misura di protezione ottenuta; certificato rilasciato dallo Stato membro d’origine conformemente all’art. 5 munito di traduzione se necessaria (art. 16); AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

14 AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA
Gli effetti del riconoscimento sono limitati alla durata della misura nello Stato membro di origine, ma non possono eccedere un periodo di 12 mesi dalla data di rilascio del certificato (considerando n. 15) Il procedimento di esecuzione è disciplinato dallo Stato membro richiesto AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

15 AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA
Certificato (Art. 5) emesso su modulo standard non è ammesso ricorso contro il rilascio del certificato - su richiesta della persona protetta, l’autorità emittente dello Stato membro d’origine fornisce una traduzione avvalendosi del modulo standard multilingue stabilito in conformità dall’art. 19 AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

16 Requisiti per il rilascio del certificato (Art. 6)
può essere rilasciato solo se è stato notificato alla persona che determina il rischio se è stato emesso in contumacia, dev’essere stata notificata la domanda giudiziale o atto equivalente o, comunque, la persona deve essere stata posta in grado di poter presentare le proprie difese AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

17 AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA
- nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso inaudita altera parte il certificato può essere emesso solo se la persona che determina il rischio ha avuto il diritto di contestare la misura di protezione ai sensi del diritto dello Stato membro di origine AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

18 Contenuto del Certificato (art. 7)
In particolare: informazioni necessarie per l‘esecuzione della misura di protezione (tipo di misura e obbligo imposto alla persona che determina il rischio con indicazione della funzione del luogo e/o area circoscritta) durata della misura di protezione durata degli effetti del riconcoscimento ex art. 4 par. 4 Reg. AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

19 Notifica del certificato da parte dell’autorità emittente (Art. 8)
se la persona che determina il rischio risiede nello Stato membro d’origine, la notifica è effettuata conformemente al diritto di tale Stato membro se risiede in uno Stato diverso, è effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

20 AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA
se non è noto l’indirizzo della persona che determina il rischio o in cui tale persona si rifiuta di accusare ricevuta della notifica, si applica il diritto dello Stato membro d’origine. il luogo in cui si trova la persona protetta ed altri dati ad essa inerenti non sono resi noti salvo che siano necessari per ottemperare o dare esecuzione alla misura di protezione AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

21 AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA
Rettifica o revoca del certificato Art. 9. Su richiesta (i) della persona che determina il rischio o (ii) della persona protetta o (iii) su iniziativa dello Stato membro d’origine il certificato è: a) Rettificato se a seguito di un errore materiale vi è discrepanza tra misura di protezione e certificato; AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

22 AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA
b) Revocato se manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti dell’art. 6 e dell’ambito di applicazione del presente Reg. La procedura relativa alla rettifica e revoca del certificato è disciplinata dal diritto dello Stato membro d’origine. AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

23 Adeguamento della misura di protezione (Art. 11)
- se necessario, l’Autorità competente dello Stato membro richiesto in base al proprio diritto adegua gli elementi fattuali della misura di protezione al fine di dare applicazione alla misura di protezione in tale Stato membro l’adeguamento è portato all’attenzione della persona che determina il rischio AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

24 AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA
Per le modalità delle comunicazioni cfr. art. 8 sulla notifica del certificato. Contro l’adeguamento della misura può essere presentato ricorso dalla persona che determina il rischio o dalla persona protetta. La procedura è disciplinata dal diritto dello Stato membro richiesto. Il ricorso non ha effetto sospensivo. AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

25 AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA
Divieto di riesame del merito Art. 12. In nessun caso la misura di protezione può formare nello Stato membro richiesto oggetto di riesame nel merito. AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

26 Diniego del riconoscimento o dell’esecuzione (Art. 13)
Su domanda della persona che determina il rischio, quando il riconoscimento è: manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto Inconciliabile con un provvedimento emesso o riconosciuto nello Stato membro richiesto AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

27 AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA
La domanda di diniego del riconoscimento è presentata al giudice dello Stato membro richiesto e comunicata da tale Stato alla Commissione conformemente all’art. 18, par. 1 lett. a) punto iv). Il riconoscimento della misura di protezione non può essere negato per il fatto che il diritto dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti un’analoga misura. AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

28 del riconoscimento o dell’esecuzione (Art. 14)
Sospensione o revoca del riconoscimento o dell’esecuzione (Art. 14) Nei casi di sospensione o revoca della misura di protezione, di sospensione o limitazione della sua esecutività o di revoca del certificato ex art. 9 par. 1 lett. b), l’autorità emittente rilascia un certificato che attesta tale sospensione, limitazione o revoca utilizzando il modulo multilingue di cui all’art. 19. AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

29 AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA
Il certificato sostitutivo ex art. 19 viene richiesto dalla persona protetta o dalla persona che determina il rischio. AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

30 AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA
A fronte della presentazione di detto certificato da parte della persona protetta o della persona che determina il rischio, l’autorità competente dello Stato membro richiesto sospende o revoca gli effetti del riconoscimento e, ove applicabile, l’esecuzione della misura di protezione. AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA

31 Grazie per l’attenzione.
AVVOCATI & ASSOCIATI IN ITALIA


Scaricare ppt "SEMINARIO SUI RAPPORTI GIURIDICI INTERNAZIONALI"

Presentazioni simili


Annunci Google