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PubblicatoEmma Magni Modificato 6 anni fa
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LAVORO AUOTONOMO, CONCORRENZA E RIFORMA DELLA PROFESSIONE FORENSE
Avv. Federico Fava Avvocato, dottore di ricerca, contrattista all’Università di Trento Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano
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LE MODIFICHE NORMATIVE DEL 2017
L. 22 maggio 2017, n. 81 (sul lavoro autonomo) in vigore dal 14 giugno 2017 L. 4 agosto 2017, n. 124 (sulla concorrenza) in vigore dal 29 agosto 2017
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COSA CAMBIA PER GLI STUDI ASSOCIATI (nuovo art. 4 L
COSA CAMBIA PER GLI STUDI ASSOCIATI (nuovo art. 4 L. 247/2012, introdotto dalla L. 124/2017) possibile la partecipazione a più associazioni professionali; eliminato il vincolo del domicilio professionale nella sede dell’associazione; possibilità di associazioni professionali multidisciplinari.
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COSA CAMBIA PER LE SOCIETÀ (nuovo art. 4-bis L
COSA CAMBIA PER LE SOCIETÀ (nuovo art. 4-bis L. 247/2012, introdotto dalla L. 124/2017) possibilità già prevista dal D. Lgs. 96/2001 (ma, in precedenza, forme più rigide); ampliata la forma societaria: di persone, di capitale e cooperativa; possibili i soci di solo capitale (ma non società fiduciarie, né trust); 2/3 del capitale sociale e del diritto di voto devono essere rappresentati da avvocati; invariati i requisiti della prestazione professionale: personale, indipendente, imparziale e priva di conflitti di interesse; la responsabilità della società non esclude quella del socio professionista.
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I NUOVI CONSORZI, RETI E ASSOCIAZIONI TEMPORANEE FRA PROFESSIONISTI (art. 12, co. 3, L. 81/2017)
Tutti i professionisti, ed anche gli avvocati, possono: creare reti di professionisti; partecipare a reti di imprese miste (art. 3 L. 5/2009); costituire consorzi fra professionisti; costituire associazioni temporanee professionali (art. 48 D. Lgs. 50/2016); importanza, fra l’altro, per gli studi piccoli o medi per le ampliate potenzialità di partecipare a bandi ed appalti pubblici;
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LE RETI FRA AVVOCATI segue
non danno vita ad un soggetto giuridico autonomo rispetto ai singoli avvocati o studi professionali; strumento adatto ai piccoli e medi studi professionali; hanno ad oggetto una collaborazione di carattere strategico finalizzata ad obiettivi di innovazione e aumento della capacità competitiva; strumento adatto per attuare sinergie comuni verso forme più stabili (associazioni temporanee, società).
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LE POLIZZE ASSICURATIVE PROFESSIONALI
l’art. 1, co. 26, L. 124/2017 prevede che le polizze per r.c. professionale coprano richieste di risarcimento presentate entro dieci anni dalla chiusura della polizza, ma riferite ad attività prestata mentre la polizza era ancora in essere; dall’11 ottobre 2017 le polizze devono avere retroattività illimitata ed un’ultrattività quanto meno decennale per gli avvocati che cessino l’attività mentre la polizza è in vigore (art. 2 D.M. 22 settembre 2016).
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L’OBBLIGO DEL PREVENTIVO IN FORMA SCRITTA (art. 1, co. 150, L
l’avvocato deve comunicare al cliente, in forma scritta o digitale, la prevedibile misura del costo della prestazione; obbligo di specificare oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale; resta fermo il divieto di patto di quota-lite; resta ferma la possibilità di accordarsi liberamente sul compenso; in caso di disaccordo sul compenso, si applicano i parametri di cui al D.M. 55/2014.
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QUALCHE CONSIDERAZIONE SUL PREVENTIVO SCRITTO segue
il «preventivo» deve tener conto necessariamente delle peculiarità della prestazione professionale forense (e di tutte le variabili); pur essendo previsto per legge, resta comunque valido il principio generale dell’applicazione del D.M. 55/2014, sia in caso di disaccordo fra cliente ed avvocato, sia – a questo punto – in caso di assenza di preventivo scritto; a parere di chi scrive, la mancanza di preventivo scritto non può dare luogo a responsabilità deontologica, in quanto si tratta di norma dettata in materia di concorrenza.
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DEDUCIBILITÀ DI SPESE PER RISTORANTI ED ALBERGHI
le spese relative a prestazioni alberghiere e di ristorazione sostenute dai professionisti ed addebitate al cliente sono integralmente deducibili; a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 (e quindi da subito se l’esercizio coincide con l’anno solare); le spese direttamente sostenute dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.
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LE SPESE PER LA FORMAZIONE
deducibili fino ad € ,00- le spese sostenute per master e corsi di formazione o di aggiornamento professionale, convegni e congressi; incluse le spese di viaggio e di soggiorno; integralmente deducibili fino ad € 5.000,00- i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, di orientamento e auto-imprenditorialità; a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 (e quindi da subito se l’esercizio coincide con l’anno solare);
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