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DOPING Definizione del CIO:
Somministrazione o uso di qualsiasi sostanza estranea all'organismo o di qualsiasi sostanza fisiologica assunta in quantità anormale o introdotta nell'organismo per una via anormale, con il fine di aumentare in modo artificiale e sleale la prestazione durante la gara. Pre-gara: durante la preparazione, per aumentare le masse muscolari e la forza fisica e per abbreviare i tempi di preparazione (es. anabolizzanti). Durante la gara: per ridurre il senso di fatica (es. stimolanti) o per aumentare il trasporto di ossigeno (es. eritropoietina). Dopo la gara: per riacquistare più velocemente le energie.
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Classi di sostanze Classi di sostanze che costituiscono doping
Stimolanti Narcotici Steroidi anabolizzanti Diuretici Ormoni peptidici e glicoproteici e affini Classi di sostanze sottoposte ad alcune restrizioni Alcol Cannabinoidi Anestetici locali (solo iniezioni locali o intra-articolari) Corticosteroidi (solo iniezioni locali o intra-articolari) Beta bloccanti (riducono frequenza cardiaca)
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Metodi di doping Doping ematico 1) autotrasfusione 2) eterotrasfusione
Ozonizzazione del sangue al di fuori dell’organismo Manipolazione farmacologica, chimica e fisica Pratiche che tendono a mascherare l’uso di sostanze dopanti rilevabili con l’esame delle urine (cateterizzazione, sostituzione e/o manomissione urine, inibizione escrezione renale con farmaci specifici)
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STIMOLANTI Innalzano la soglia di percezione dello stato di fatica trasformando un fenomeno fisiologico e reversibile, la fatica, in un evento dannoso. ANFETAMINE E COCAINA Esaltano lo stato di vigilanza e attenzione, aumentano competitività e aggressività Rischi: aritmie, crisi ipertensive, coronarocostrizione fibrillazione ventricolare e morte improvvisa. La cocaina provoca una sensibile diminuzione della portata coronarica responsabile a lungo andare dell'insorgenza di coronaropatie
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STIMOLANTI ADRENALINA ED EFEDRINA
Agiscono sul sistema nervoso autonomo aumentando pressione sanguigna, frequenza cardiaca e quindi flusso ematico ai tessuti periferici. L'efedrina produce anche una stimolazione psichica. Rischi: aritmie, ansietà, tremore. CAFFEINA Alle dosi di mg esercita un blando effetto stimolante sul SNC; a dosi più elevate provoca tachicardia, dispnea, cardiopalmo.
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NARCOTICI Hanno un'azione analgesica, deprimono la risposta respiratoria, determinano dipendenza fisica e psichica. Il loro uso lontano dalla fase competitiva è consentito a fini terapeutici. MORFINA, EROINA, METADONE e analoghi Sopprimono la sensazione del dolore ed hanno azione euforizzante. Influenzano le capacità di concentrazione e di coordinazione, provocano sbalzi dell’umore fino a provocare disturbi psichici. Danno dipendenza fisica e psicologica. La codeina, contenuta in molti medicamenti antidolorifici, è consentita nello sport. Nell’organismo viene trasformata in morfina la cui rilevazione all’antidoping, insieme a tracce di codeina, non comporta sanzioni.
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SOSTANZE ANABOLIZZANTI
STEROIDI ANABOLIZZANTI ANDROGENI Sostanze ormonali naturali (testosterone) o di sintesi (metenolone, nandrolone) ad azione virilizzante e anabolizzante. Vengono utilizzati per aumentare la massa muscolare e la forza. Si distinguono 3 tipi di anabolizzanti steroidei di sintesi: Esteri del testosterone, somministrabili per via intramuscolare Androgeni 17-alfa alchilati, somministrabili per via orale, con alta tossicità epatica (metiltestosterone) Androgeni modificati nella struttura chimica di base, somministrabili per via intramuscolare ed orale. Sono stati sintetizzati nel tentativo di ridurre l’effetto androgenico e mantenere quello anabolizzante
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SOSTANZE ANABOLIZZANTI
Gli STEROIDI ANABOLIZZANTI agiscono: Aumentando la sintesi proteica del muscolo Bloccando gli effetti catabolici del cortisolo, secreto in quantità notevole durante lo stress fisico Aumentando l’aggressività con effetto motivazionale Stimolando la produzione di GR Rischi: Danni epatici (tumore del fegato associato a 17 alfa alchilati) Sterilità maschile, virilizzazione nelle donne Aumento della pressione arteriosa (ritenzione idro-salina) Disturbi dell’umore ed aggressività
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SOSTANZE ANABOLIZZANTI
BETA-2 AGONISTI Somministrati per via sistemica o per os producono effetto anabolizzante. Migliorano inoltre la funzionalità respiratoria, perché esercitano un’azione broncodilatatoria. Per via inalatoria sono consentiti, se utilizzati nella terapia dell’asma; a tal fine devono essere dichiarati se assunti dall’atleta che soffre di tale patologia. Alcuni prodotti sono bambuterolo, clenbuterolo, fenoterolo, salbutamolo*, terbutalina * * Consentiti per il controllo dell’attacco asmatico
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ORMONI PEPTIDICI ERITROPOIETINA
L’ormone naturale (EPO) è una glicoproteina prodotta a livello renale che regola la produzione di globuli rossi e quindi il trasporto di ossigeno. L’eritropoietina umana ricombinante (rHuEPO) è l’ormone farmacologico usato nel doping. Il rilevamento dell’EPO esogena è possibile fino a 7 giorni dopo l’uso nel sangue, fino a 4 giorni nelle urine. Rischi per la salute: Pericolo di trombosi sia per aumento dell’ematocrito che per inibizione dei fattori di coagulazione
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ORMONI PEPTIDICI INSULINA
Aumenta il metabolismo del glucosio. E' consentita per l'atleta affetto da diabete insulino-dipendente previa dichiarazione scritta di un endocrinologo o del medico di squadra. GONADOTROPINE Stimolano la produzione di androgeni e quindi presentano gli stessi effetti e pericoli degli anabolizzandi steroidei. ACTH o corticotropina Stimola la produzione di corticosteroidi endogeni che hanno effetto euforizzante.
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ORMONI PEPTIDICI SOMATOTROPINA o ormone della crescita
Ormone ipofisario che regola la crescita umana. Nello sport viene spesso associato all'uso di integratori a base di aminoacidi per aumentare la massa muscolare attraverso un migliore utilizzo delle sostanze proteiche. In passato si otteneva da cervelli di cadaveri umani con pericolo di trasmissione della sindrome di Creutzfeld-Jacob (encefalopatia spongiforme). Rischi: diabete, acromegalia, cardiomiopatie, ipertensione.
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Legge 14 dicembre 2000, N. 376 Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping Art. 1. Tutela sanitaria delle attività sportive Tra i due beni da tutelare (lealtà sportiva e salute) la legge privilegia la tutela della salute di chi pratica attività sportiva "organizzata", sia agonistica che amatoriale Definizione di doping Art. 2. Classi delle sostanze dopanti Suddivisione delle sostanze in classi sulla base delle caratteristiche chimico-farmacologiche e degli effetti fisiologici delle pratiche mediche Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a 6 mesi
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Legge 14 dicembre 2000, N. 376 Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping Art. 3. Commissione per la vigilanza Presso il Ministero della Salute è stata istituita la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive. Ha i seguenti compiti: Predisporre l'elenco delle sostanze dopanti e aggiornare tale elenco Determinare i criteri dei controlli antidoping Effettuare i controlli tramite laboratori accreditati Individuare le forme di collaborazione con le strutture del SSN Promuovere interventi e campagne di informazione per la tutela della salute Mantenere i rapporti operativi e di collaborazione a livello internazionale con il CIO e l'Unione Europea
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Legge 14 dicembre 2000, N. 376 Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping Art. 4. Laboratori Devono essere accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto Effettuano i controlli Eseguono programmi di ricerca Collaborano con la Commissione Art. 5. Competenze delle Regioni Programmano attività di prevenzione Individuano i servizi competenti avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione Coordinano l'attività dei laboratori
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Legge 14 dicembre 2000, N. 376 Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping Art. 6. Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi CONI, Federazioni, Società affiliate, Associazioni sportive sono tenute ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della legge e a promuovere l'aggiornamento e l'informazione sulle problematiche concernenti il doping Gli atleti aderiscono ai regolamenti e ne dichiarano la conoscenza ed accettazione Art. 7. Farmaci contenenti sostanze dopanti I produttori, gli importatori ed i distributori di sostanze dopanti hanno l'obbligo di comunicare le quantità prodotte, importate, distribuite a farmacie, ospedali, ecc. Le confezioni di farmaci contenenti tali sostanze devono recare un apposito contrassegno sull'involucro e sul foglio illustrativo.
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Legge 14 dicembre 2000, N. 376 Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping Art. 9. Disposizioni penali Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da 5 milioni a 100 milioni di lire a chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce l'utilizzo di sostanze o pratiche dopanti La pena viene aumentata se: comporta un danno per la salute, l'uso di sostanze dopanti viene indotto in un minorenne, il fatto è commesso da un dipendente o da un componente del CONI o di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuto dal CONI. Reclusione da 2 a 10 anni e multa da 10 a 150 milioni di lire a chiunque commerci sostante dopanti attraverso canali diversi dalle farmacie e da altre strutture autorizzate alla detenzione e commercio dei farmaci
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CONSIDERAZIONI SULLA LEGGE 376/2000
Orientata sulla tutela della salute Considera il doping un reato per tutte le categorie implicate: chi assume, chi somministra, chi commercia Non distingue tra sport agonistico e amatoriale e si applica a tutte le attività sportive che abbiano un referente organizzatore pubblico o privato Perché possa dare risultati è indispensabile che si realizzi una rete di controlli e vengano promossi interventi di prevenzione a livello regionale Non è applicabile per i prodotti o le pratiche nuove, non ancora inserite in tabelle C’è un ritardo nella definizione delle tabelle
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Concentrazioni urinarie al di sopra delle quali i laboratori accreditati dal CIO sono tenuti a comunicare i riscontri relativi a specifiche sostanze CAFFEINA (stimolante) > 12 µg/ml CARBOSSI-THC (cannabinoide) > 15 ng/ml CATINA (stimolante) > 5 µg/ml EFEDRINA (stimolante) > 10 µg/ml EPITESTOSTERONE (anabolizzante) > 200 µg/ml METILEFEDRINA (stimolante) >10 µg|ml MORFINA (narcotico) > 1 µg|ml 19-NORANDROSTERONE (anabolizzante) > 2 ng/ml (M) > 5 (F) FENILPROPANOLAMINA (stimolante) > 25 µg|ml PSEUDOEFEDRINA (stimolante) > 25 µg|ml SALBUTAMOLO (come stimolante) > 100 ng|ml SALBUTAMOLO (come agente anabolizzante) > 1000 ng|ml RAPPORTO Testosterone/Epitestosterone > 6
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