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Regolamento di delegificazione L. n. 400/1988
Piacenza 3 maggio Piacenza 3 maggio 2013 Riforma degli Ordinamenti professionali D.P.R. n. 137/2012 – G.U. n. 189 del Regolamento di delegificazione L. n. 400/1988 Interessa tutte le professioni regolamentate Obiettivi - realizzare la piena concorrenza nel settore - presenza diffusa di professionisti - differenziazione e pluralità di offerta
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Riferimenti normativi
Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 Legge di conversione n. 148 del 14 settembre 2011 Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo Legge n. 183 del 12 novembre 2011 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Decreto Legge n. 211 del 6 dicembre 2011 Legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011 Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 Legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività
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Principi di delegificazione
Accesso alla professione Formazione continua permanente obbligatoria Tirocinio per l’accesso Assicurazione professionale Funzioni disciplinari Pubblicità informativa La Legge n. 148/2011 non attribuisce alla fonte secondaria potere di introdurre deroghe
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Profili di compatibilità costituzionale
PROFESSIONI Materia di legislazione concorrente la cui potestà regolamentare spetta alle Regioni (Articolo 117, comma 6, Costituzione) TUTELA DELLA CONCORRENZA Materia di competenza statale esclusiva D.L. n. 138/2011 Norme ispirate all’esigenza di incentivare lo sviluppo economico da attuarsi mediante la piena tutela della concorrenza Materia delle professioni trattata come esplicazione dell’autonomia economica privata.
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Ambito di applicazione _ articolo 1
PROFESSIONI REGOLAMENTATE - attività riservate con legge - esercizio consentito a seguito della iscrizione in Ordini o Collegi, (Albi Registri, Elenchi tenuti da EE.PP.) - iscrizione subordinata al possesso di qualifiche professionali
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Accesso ed esercizio dell’attività professionale _ articolo 2
L’accesso è libero: sono vietate limitazioni (mancanza condanne penali e disciplinari irrevocabili) L’esercizio della professione è libero E’ fondato su autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali è consentita solo su espressa previsione di Legge Non sono ammesse limitazioni al numero di professionisti Non ammesse discriminazioni fondate su nazionalità o sede legale
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Albo unico nazionale _ articolo 3
Gli Albi territoriali sono tenuti dai rispettivi Consigli degli Ordini Sono pubblici, riportano l’anagrafe e le annotazione dei provvedimenti disciplinari L’insieme degli Albi territoriali costituisce l’Albo Unico Nazionale tenuto dal Consiglio Nazionale I Consigli forniscono senza indugio per via telematica al Consiglio Nazionale tutte le informazioni necessarie all’aggiornamento dell’A.U.N.
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Pubblicità informativa _articolo 4
La pubblicità informativa è ammessa con ogni mezzo e deve essere funzionale all’oggetto Ha per oggetto: l’attività, le specializzazioni, i titoli posseduti, la struttura dello studio, i compensi richiesti Le informazioni devono essere veritiere, corrette, non violare l’obbligo del segreto professionale Le informazioni non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie La violazione costituisce illecito disciplinare nonché violazione al Codice del Consumo (D.Lgs n. 145/2007) in materia di pubblicità ingannevole
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Obbligo di assicurazione _ articolo 5
Obbligo per il professionista di stipulare idonea assicurazione per danni derivanti dall’esercizio professionale Possibilità di convenzioni collettive negoziate dai Consigli Nazionali ed Enti Previdenziali dei professionisti (ultimo comma: efficacia dal 15/08/2013) Devono essere resi noti al cliente al momento dell’assunzione dell’incarico: _ estremi della polizza _ massimale _ ogni successiva variazione La violazione costituisce illecito disciplinare
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Tirocinio per l’accesso _ articolo 6
Obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali Durata massima pari a 18 mesi Consiste nell’addestramento pratico e teorico; finalizzato a consentire l’acquisizione delle capacità per l’esercizio e la gestione della professione Tenuta del Registro dei praticanti presso il Consiglio dell’Ordine Obbligatoria l’iscrizione nel Registro per lo svolgimento del tirocinio Requisito per l’iscrizione nel Registro: aver conseguito la laurea Requisiti tutor: almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all’Albo Il tirocinio deve essere funzionale alla sua finalità Limiti al tutor: al massimo tre praticanti contemporaneamente salva motivata autorizzazione del Consiglio sulla base di criteri stabiliti con Regolamento dal Consiglio Nazionale previo parere vincolante del Ministero
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Tirocinio per l’accesso _ articolo 6
Può essere svolto al massimo per 6 mesi presso Enti/professionisti di altri Paesi, con analoghi titoli e abilitazioni (convenzioni ?) Può essere svolto in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio universitario per max. 6 mesi solo in presenza di convenzione quadro tra C.N./Ministero Istruzione/Ministero Giustizia (e il possesso della laurea?) Possibili Convenzioni tra Ordini territoriali e Università per regolare i rapporti reciproci Possibili convenzioni tra Consigli Nazionali e Ministero per la P.A. e semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso le P.A. (solo dopo la laurea)
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Tirocinio per l’accesso _ articolo 6
Il tirocinio può essere svolto in presenza di rapporto di pubblico impiego o di lavoro subordinato privato (con modalità e orari compatibili) – vigila il Consiglio dell’Ordine Non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale Interruzione ingiustificata per oltre tre mesi comporta l’inefficacia di quello già svolto Se in presenza di giustificato motivo interruzione max. nove mesi I praticanti osservano i doveri e le norme deontologiche e sono soggetti al potere disciplinare Il tirocinio può consistere anche nella frequenza con profitto per un periodo max. 6 mesi di specifici corsi di formazione professionale organizzati da Ordini, Collegi Corsi organizzati anche da Associazioni di iscritti (?) e Altri soggetti autorizzati dai Consigli Nazionali previo parere del Ministero
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Tirocinio per l’accesso _ articolo 6
Il Consiglio Nazionale entro un anno, disciplina con regolamento, previo parere del Ministero: le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi i contenuti formativi essenziali de corsi la durata minima con un carico didattico non inf. a 200 ore modalità e condizioni di frequenza le modalità e le condizioni per la frequenza nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto valutazione finale da parte di Commissione composta da professionisti e docenti universitari presieduta da un docente (per omogeneità di giudizio) non sono riconosciuti compensi, gettoni, indennità ai componenti le commissioni Il Ministero, su indicazione del C.N. dichiara la data di decorrenza degli stessi
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Tirocinio per l’accesso _ articolo 6
Il Consiglio dell’Ordine rilascia al termine del tirocinio apposito certificato Ha validità quinquiennale poi perde efficacia se non segue esame di stato Persa l’efficacia del certificato il tirocinante va cancellato dal Registro Le Regioni possono attribuire fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale Le disposizioni si applicano ai tirocini iniziati il giorno successivo dall’entrata in vigore del DPR (15/08/2012)
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Formazione continua _ articolo 7
Obbligo per ogni professionista di curare il costante e continuo aggiornamento professionale Al fine di: garantire qualità ed efficienza della prestazione nell’interesse dell’utente e della collettività conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale continuo La violazione è illecito disciplinare I corsi possono essere organizzati dagli Ordini/Collegi, da associazioni di iscritti e altri soggetti autorizzati dal Consigli Nazionali, previo parere del Ministero Il Consiglio Nazionale disciplina con apposito regolamento entro un anno: - le modalità e le condizioni dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento - i requisiti minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale - il valore del credito formativo quale unità di misura
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Formazione continua _ articolo 7
Con apposite Convenzioni tra Consigli Nazionali e Università possono essere stabilite regole per il riconoscimento reciproco dei crediti formativi universitari e professionali Possibilità di individuare crediti formativi interdisciplinari stabilendone il valore previa definizione di regolamenti comuni (subordinati all’approvazione Ministeriale) Formazione svolta dagli ordini anche in cooperazione / convenzione con altri soggetti (Fondazioni) Le regioni possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale
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Procedimenti disciplinari _ articolo 8
ORDINI TERRITORIALI Presso i Consigli degli Ordini territoriali sono istituiti i Consigli di disciplina con compiti di istruzione e decisione Il numero dei Componenti è pari a quello dei Consigli Istituiti i Collegi di disciplina composti da tre consiglieri e presieduti dal più anziano per iscrizione o da maggiore anzianità anagrafica (se non iscritti) Incompatibili le cariche di consigliere dell’Ordine e di consigliere del Collegio di disciplina Nomina dei componenti da parte del presidente del Tribunale tra i soggetti presenti nell’elenco proposto dal Consiglio dell’Ordine (numero doppio) Criteri di proposta e designazione definiti con Regolamento da parte dei Consigli Nazionali (entro 90 gg 15/11/2012) previo parere vincolante del Ministero
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Procedimenti disciplinari _ articolo 8
Funzioni di presidente del Consiglio: più anziano per anzianità di iscrizione all’Albo o maggiore età anagrafica se non iscritti Segretario: componente con minore età d’iscrizione o minore età anagrafica se non iscritto Restano in carica per il medesimo periodo dei Consigli degli Ordini Il regolamento è sprovvisto di poteri di intervento per gli organi disciplinari aventi natura giurisdizionale (come il C.N.A.P.P.C.). Presso i Consigli non aventi natura giurisdizionale sono istituiti i consigli di disciplina nazionali
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Procedimenti disciplinari _ articolo 8
Fino all’insediamento dei nuovi Consigli di disciplina le funzioni disciplinari restano disciplinate dalle norme vigenti Le altre disposizioni regolamentari sono fatte salve Il Ministero può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina (per gravi e ripetuti atti di violazione di legge o per impossibilità di funzionare regolarmente). Nomina di un commissario che può avvalersi di componenti che lo coadiuvano.
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Adempimenti Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 2 – Accesso ed esercizio della attività professionale Art. 3 – Albo Unico Nazionale Ordini territoriali annotato i provvedimenti disciplinari e comunicano Senza indugio al CNAPPC i dati degli iscritti Consiglio Nazionale tiene l’Albo Unico Art. 4 – Pubblicità informativa Iscritti possono liberamente praticarla Ordini territoriali vigilano ed esercitano il potere disciplinare Art. 5 – Assicurazione Iscritti devono stipularla dal e comunicare i dati al cliente Ordini territoriali esercitano il potere disciplinare Consiglio Nazionale può negoziare convenzioni
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Art. 6 – Tirocinio per l’accesso (ora non obbligatorio)
Neolaureati e Iscritti non soggetti Ordini territoriali terranno il Registro dei praticanti e potranno fare convenzioni con Università Consiglio Nazionale potrà fare convenzioni con Ministero Art. 7 – Formazione continua Obbligatoria per gli iscritti dal Ordini territoriali vigilano ed esercitano il potere disciplinare, possono organizzare Corsi anche con altri soggetti (Fondazioni, Federazioni), Consiglio Nazionale autorizza altri soggetti ad organizzare corsi, redige un regolamento, stipula convenzioni con Università, riconoscimento di crediti interdisciplinari Art. 8 – Procedimenti disciplinari (in vigore dopo le elezioni) Iscritti possono candidarsi Ordini territoriali comunicano nominativi al presidente del Tribunale che nomina il Consiglio di disciplina, Consiglio Nazionale svolge funzioni di magistratura in caso di ricorso (funzioni giurisdizionali pre costituzionali), definisce regolamento
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Regolamento pubblicato sul B.U. il 04/04/2013 in vigore dal 21/04/2013
Piacenza 3 maggio Piacenza 3 maggio 2013 Società tra professionisti Art. 10 Legge n. 183/2011 – Legge n. 27/2012 Regolamento pubblicato sul B.U. il 04/04/2013 in vigore dal 21/04/2013 Interessa tutte le professioni regolamentate Obiettivi - completare il disegno della riforma - consentire l’esercizio professionale nella forma collettiva - garantire espansione principio concorrenza - creare nuove strutture organizzative
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Profili di rilievo DISTINZIONE _ Esercizio dell’attività: svolto anche in forma collettiva. _ Esecuzione dell’attività: svolta esclusivamente dalla persona fisica del professionista abilitato. ABROGAZIONE _ Legge 23 novembre n contenete il divieto di costituire società per l’esercizio di attività professionali MANTENIMENTO _ Associazioni professionali (art. 10 comma 9 Legge n. 183/2011)
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Art. 2 – Ambito di applicazione
Art. 1 – Definizioni S.T.P. società tra professionisti S.M. società multidisciplinari (per l’esercizio di più attività professionali) espressioni sinonime Art. 2 – Ambito di applicazione - Resta immutato il regime delle associazioni professionali e delle società tra professionisti costituite secondo modelli previgenti (es. società di ingegneria) – disparità su limitazioni socio di capitale. - Lo svolgimento di funzioni pubbliche (notai) è esclusa dalle STP
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Art.3 – Conferimento incarico
Imposti alla società obblighi di informazione al cliente (le prestazioni saranno svolta da soci in possesso dei requisiti). Art.4 – Obblighi di informazione (con atto scritto) Fornire informazioni in merito: Al diritto del cliente di scelta del professionista Alla esistenza situazioni di conflitto di interesse Deve essere fornito: Elenco dei soci professionisti (titoli, qualifiche, etc.) Elenco dei soci con finalità di investimento
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Art.5 – Esecuzione dell’ incarico
Il socio professionista può avvalersi di: Collaborazione di ausiliari Sostituti (solo per particolari attività, per esigenze imprevedibili) con Obbligo di comunicazione al cliente che può esprimere dissenso entro tre giorni. Art. 6 – Incompatibilità - Del socio a partecipare a più società professionali (anche S.M.) Requisiti di onorabilità del socio di investimento (no condanne definitive fino a due anni, no misure di prevenzione, no cancellazione da Albo) estese anche ai legali rappresentati e amministratori. Illecito disciplinare per professionista e società in caso di mancata rimozione delle situazioni di incompatibilità.
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Art.7 – Iscrizione nel registro delle imprese
La società è iscritta nella sezione speciale presso le Camere di Commercio (funzione di certificazione anagrafica, verifica incompatibilità) Art. 8 – Obbligo di iscrizione Obbligo di iscrizione della società in una sezione speciale dell’Albo professionale di appartenenza dei professionisti. La S.M. è iscritta presso l’albo relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o atto costitutivo.
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Art. 10 – Diniego di iscrizione
Art. 9 – Procedimento Domanda rivolata al consiglio dell’Ordine Obbligo di annotare l’avvenuta iscrizione su richiesta del rappresentante Obbligo di comunicare le variazioni della composizione sociale, dello statuto, etc. Art. 10 – Diniego di iscrizione Obbligo di interlocuzione prima dell’assunzione del provvedimento negativo di iscrizione Possibilità di avanzare osservazioni da parte della società
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Art. 12 – Regime disciplinare delle società
Art. 11 – Cancellazione Venuto meno uno dei requisiti di legge il Consiglio procede alla cancellazione della società, nel rispetto del contraddittorio, entro tre mesi dal verificarsi dell’irregolarità. Art. 12 – Regime disciplinare delle società Il professionista è soggetto alle regole deontologiche dell’Ordine. La società risponde delle violazioni delle norme deontologiche dell’ordine al quale risulta iscritta La violazione del singolo socio è riconducibile alle direttive della società: responsabilità concorrente.
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