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Videocomunicazione 21 maggio 2013

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Presentazione sul tema: "Videocomunicazione 21 maggio 2013"— Transcript della presentazione:

1 Videocomunicazione 21 maggio 2013
CAF - CNA IVIE – Imposta sul valore degli immobili all’estero IVAFE – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero Videocomunicazione 21 maggio 2013

2 Il Mod. 730 e il quadro RM del Mod. UNICO/2013
I contribuenti che: presentano il Mod. 730 possiedono immobili e/o detengono attività finanziarie all’estero DEVONO presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO/2013/Persone Fisiche Per liquidare e versare l’IVIE e l’IVAFE

3 IVIE e IVAFE – i riferimenti
NORMATIVI: art. 19 – commi da 13 a 23 del D.L. 6/12/2011 n. 201 (Salva Italia) Art. 1 – commi 518 e 519 della L. 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 (disposizioni di attuazione dell’IVIE e dell’IVAFE) Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2013 (cambi euro/valute estere) DI PRASSI: - Circolare Agenzia Entrate n. 28 del 2 luglio 2012 DI CNA INTERPRETA: - Sul sito: Operatori CAF / 730 / Dic. annuale 730

4 Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE)
Oggetto dell’imposta: immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati Soggetto passivo dell'imposta: persona fisica proprietaria dell'immobile ovvero titolare di altro diritto reale sullo stesso, residente in Italia, (italiano, comunitario o extracomunitario) Decorrenza: dal 2012 L'imposta è dovuta proporzionalmente: alla quota di possesso ai mesi di possesso (il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero)

5 Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE)
Il valore rilevante per gli immobili: La regola generale: Costo risultante dall’atto di acquisto o da altri contratti, e in mancanza: Valore attuale di mercato nel luogo in cui è situato l’immobile

6 Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE)
Per gli immobili situati nello SEE (27 Paesi UE + Islanda, Liechtenstein e Norvegia), il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti (valore «catastale»), solo se è previsto un meccanismo di rivalutazione e moltiplicazione analogo a quello italiano (rendita + 5% x coefficiente). In mancanza della «rendita» si utilizza il costo, e in mancanza, il valore di mercato. Se esiste la «rendita», ma non il meccanismo di rivalutazione e moltiplicazione si può, se è più favorevole, moltiplicare la «rendita», senza rivalutazione, per il coefficiente IMU (per Belgio, Francia, Irlanda e Malta)

7 Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE)
Aliquote: 0,4 per cento per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze 0,76 per cento per gli altri immobili* * l’imposta non è dovuta se l’importo complessivo non supera 200 €

8 Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE)
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare: - euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (come IMU) - euro 50 per ogni figlio, max euro 400 (come IMU) Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (come IMU).

9 Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE)
Crediti d’imposta detraibili Immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni Credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte dall’Irpef come credito d’imposta per le imposte pagate all’estero Eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile Immobili situati in altri Paesi

10 Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE)
Detrazioni per l’abitazione principale e relative pertinenze Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (come IMU) euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (come IMU) euro 50 per ogni figlio, max euro 400 (come IMU)

11 Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE)
I redditi degli immobili (terreni e fabbricati), assoggettati all’IVIE, e non locati, non concorrono, come redditi diversi, alla formazione del reddito complessivo del possessore Analogamente alla disciplina dell’IMU, che sostituisce l’Irpef sui redditi fondiari degli immobili non locati

12 Il quadro RM e il quadro RW
IMMOBILI RW: costo di acquisto RM: costo di acquisto o valore attuale o valore catastale VALORE RW: se costo superiore a RM: qualsiasi valore LIMITE DI VALORE RW: possesso al 31.12 RM: mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso RILEVANZA POSSESSO

13 Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero (IVIE)
mesi Indicare sempre il valore complessivo dell’immobile Se non è abitazione principale, e se l’imposta sul valore complessivo (col. 1 x 0,76%) è inferiore o uguale a 200 euro, non è dovuta l’imposta (non deve essere indicato nulla) Se è abitazione principale (casella 8 barrata), l’imposta è sempre dovuta, anche se l’imposta sul valore complessivo è inferiore o uguale a 200 euro

14 Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero (IVIE)
Codice saldo 4041 NOVITA Versamento a saldo 2011 da Unico/2012 ACCONTO IMPOSTA SUGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO per l’anno 2013: deve essere determinato e versato con le stesse modalità dell’Irpef (totale 99%, prima rata a giugno 40%, seconda o unica rata a novembre 60%). Il riferimento è la colonna 1 del rigo RM32. Se questo valore non è superiore a 51 euro, l’acconto non è dovuto. Codici tributo: ^ rata, ^ o unica rata. Ammesso pagamento a luglio con maggiorazione 0,40% Ammesse la compensazione e la rateazione.

15 Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero
Decorrenza: dal 2012 Oggetto dell’imposta: attività finanziarie detenute all’estero Soggetto passivo dell'imposta: persona fisica titolare dell’attività finanziaria, residente in Italia, (italiano, comunitario o extracomunitario) L'imposta è dovuta proporzionalmente: alla quota di possesso al periodo di detenzione (in giorni)

16 Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero
valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso C/c e libretti di risparmio: giacenza media calcolata per ogni intermediario Valore da dichiarare eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie Credito d’imposta detraibile

17 Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero (IVAFE)
Aliquota: 0,1% Conti correnti e i libretti di risparmio: quota fissa 34,20 euro per i conti correnti e i libretti di risparmio, l’imposta si applica in misura fissa in qualunque Stato estero siano detenuti

18 Il quadro RM e il quadro RW
ATTIVITA FINANZIARIE RW: costo di acquisto RM: valore di mercato al o al termine del periodo di possesso VALORE RW: se costo superiore a RM: qualsiasi valore LIMITE DI VALORE RW: possesso al 31.12 RM: giorni dell'anno nei quali si è protratto il possesso RILEVANZA POSSESSO

19 Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero (IVAFE)
giorni Compilare: un rigo per ogni attività finanziaria un rigo per ogni conto corrente/libretto di risparmio, anche se detenuti presso la stessa banca, società finanziaria Per c/c e libretti di risparmio (casella 7 barrata), indicare il valore RAPPORTATO alla quota di possesso Per c/c e libretti di risparmio (casella 7 barrata), se la giacenza media (col. 1) non è superiore a euro, l’imposta non è dovuta (non deve essere indicato nulla).

20 Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero (IVAFE)
5.750 100 365 34 34 X 5.750 50 365 17 17 X 51 51 Esempio: due conti correnti detenuti nella stessa banca Conto «A» al 100% giacenza media 2.000 Conto «B» al 50% giacenza media 7.500 Giacenza media complessiva: (7.500 x 50%) = 5.750 L’imposta è dovuta su ogni conto

21 Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero (IVAFE)
Codice saldo 4043 NOVITA Versamento a saldo 2011 da Unico/2012 ACCONTO IVAFE per l’anno 2013: deve essere determinato e versato con le stesse modalità dell’Irpef (totale 99%, prima rata 40%, seconda o unica rata 60%). Il riferimento è la colonna 1 del rigo RM35. Se questo valore non è superiore a 51 euro, l’acconto non è dovuto. 4047 1^ rata, ^ o unica rata. Ammesso pagamento a luglio con maggiorazione 0,40% Ammesse la compensazione e la rateazione.

22 IVIE e IVAFE La modifica dell'anno di decorrenza comporta che eventuali somme dovute per l'anno 2011, risultanti dal Modello Unico/2012, e non versate, non rappresentano più "mancati versamenti", pertanto non è necessario provvedere al ravvedimento operoso. Il contribuente provvederà semplicemente ad applicare e versare le imposte per la prima volta per l'anno 2012, senza vantare alcun "acconto".

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