La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Principi del libro bianco Fiducia e informazione del consumatore Principi del libro bianco Informazione, etichettatura, principio di precauzione;

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Principi del libro bianco Fiducia e informazione del consumatore Principi del libro bianco Informazione, etichettatura, principio di precauzione;"— Transcript della presentazione:

1

2

3

4 Principi del libro bianco
Fiducia e informazione del consumatore Principi del libro bianco Informazione, etichettatura, principio di precauzione; Approccio integrato “dal campo alla tavola” (from farm to fork) Analisi del rischio (valutazione, gestione, comunicazione) Sistema di allarme rapido comunitario; Autorità europea di settore; tre livelli di responsabilità (primaria per gli operatori, di controllo per gli Stati membri, di valutazione per la Commissione).

5

6 Reg. 178/2002/CE (General Food Law)
Definizione di alimento (art.2) I principi (art. 5-13) Obblighi generali del commercio (art ) I requisiti Requisiti generali (art ) Obblighi (art ) Autorità europea per la sicurezza alimentare (art ) Sistema di allarme rapido (art )

7 Definizione di alimento (art. 2)
Ai fini del presente regolamento si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

8 Principi Analisi e gestione del rischio (art. 6)
Principio di precauzione (art. 7) Tutela degli interessi dei consumatori (art.8) Pratiche fraudolente o ingannevoli Adulterazione Pratiche che inducono in errore Informazione dei cittadini (art. 10)

9 Analisi del rischio (art. 6)
Valutazione del rischio Gestione del rischio

10 Gestione del rischio: principio di precauzione (art.7)
Misure provvisorie di gestione del rischio in attesa di ulteriori informazioni scientifiche Misure proporzionate

11 Comunicazione del rischio (art. 10)
le autorità pubbliche adottano provvedimenti opportuni per informare i cittadini della natura del rischio per la salute, identificando nel modo più esauriente l'alimento o mangime o il tipo di alimento o di mangime, il rischio che può comportare e le misure adottate o in procinto di essere adottate per prevenire, contenere o eliminare tale rischio

12 Reg. 178/2002/CE: obblighi e responsabilità
Fiducia e informazione del consumatore Reg. 178/2002/CE: obblighi e responsabilità Operatori: responsabilità primaria per la garanzia del prodotto conforme (art.17), rintracciabilità (art. 18), corresponsabile per l’attivazione delle procedure di ritiro-richiamo (artt ) Stati membri: applicazione legislazione alimentare, allestimento sistema di controllo e definisce le relative sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (art. 17) Commissione europea: verifica l’efficacia e l’operatività dei sistemi adottati dagli Stati membri

13 Obblighi (art. 17) Operatori  garantire che gli alimenti soddisfino le disposizioni di legge Stati membri  applicano e controllano Sistema ufficiale di controlli Misure e sanzioni: effettive, proporzionate, dissuasive

14 Rintracciabilità (art. 18)
Fiducia e informazione del consumatore Rintracciabilità (art. 18) È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

15 Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

16 A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.

17

18

19

20

21

22 Obblighi degli operatori (art.19 e 20)
Procedure per il ritiro Informazione per l’autorità competente Collaborazione con le autorità competenti

23

24

25

26 L’EFSA L'Autorità offre consulenza scientifica e assistenza scientifica e tecnica per la normativa e le politiche della Comunità Essa fornisce informazioni indipendenti su tutte le materie che rientrano in detti campi e comunica i rischi.

27

28

29 Sistema di allarme rapido (art. 50)
È istituito, sotto forma di rete, un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi Qualora un membro della rete disponga di informazioni relative all'esistenza di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi, egli trasmette immediatamente tali informazioni alla Commissione nell'ambito del sistema di allarme rapido. La Commissione trasmette immediatamente le informazioni ai membri della rete.

30 Il sistema di allarme rapido

31

32 Misure urgenti (art. 53) sospensione dell'immissione sul mercato o dell'utilizzazione dell'alimento in questione; sospensione dell'immissione sul mercato o dell'utilizzo del mangime in questione; determinazione di condizioni particolari per l'alimento o il mangime in questione; qualsiasi altra misura provvisoria adeguata;

33 Gestione delle crisi Piano generale (art. 55) Unità di crisi (art. 56)
Compiti dell’unità di crisi (art. 57)

34 Il ‘pacchetto igiene’

35 L’igiene degli alimenti
Nel corso del 2004 la U.E. ha emanato un gruppo di regolamenti, che unitamente al Regolamento CE n.178/2002, costituiscono il c.d. “pacchetto igiene”. Il Regolamento 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari Il Regolamento 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale Il Regolamento 882 /2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale Il Regolamento 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano

36 Il reg. 852/ Principi a) la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all'operatore del settore alimentare; b) è necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria; c) è importante il mantenimento della catena del freddo per gli alimenti che non possono essere immagazzinati a temperatura ambiente in condizioni di sicurezza, in particolare per quelli congelati; d) l'applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP, unitamente all'applicazione di una corretta prassi igienica, dovrebbe accrescere la responsabilità degli operatori del settore alimentare;

37 Reg 852/2004 Principi (2) e) i manuali di corretta prassi costituiscono uno strumento prezioso per aiutare gli operatori del settore alimentare nell'osservanza delle norme d'igiene a tutti i livelli della catena alimentare e nell'applicazione dei principi del sistema HACCP; f) è necessario determinare criteri microbiologici e requisiti in materia di controllo delle temperature sulla base di una valutazione scienti- fica dei rischi; g) è necessario garantire che gli alimenti importati rispondano almeno agli stessi standard igienici stabiliti per quelli prodotti nella Comu- nità, o a norme equivalenti.

38 Art. 5 Analisi dei pericoli e punti critici di controllo
a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili; b) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili; c) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l'accettabilità e l'inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati; d) stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo; e) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo; f) stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l'effettivo funzionamento delle misure di cui alle lettere da a) ad e); g) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare.

39 Gli operatori del settore alimentare:
dimostrano all'autorità competente che essi rispettano il paragrafo 1, secondo le modalità richieste dall'autorità competente, tenendo conto del tipo e della dimensione dell'impresa alimentare; garantiscono che tutti i documenti in cui sono descritte le procedure elaborate a norma del presente articolo siano costantemente aggiornati; conservano ogni altro documento e registrazione per un periodo adeguato.

40 Manuali di corretta prassi
Art 7: gli stati membri promuovono l’elaborazione di manuali nazionali Art. 8: … sviluppati e diffusi dai settori dell’industria alimentare: In consultazione con i rappresentanti dei portatori di interessi Tenendo conto dei codici di prassi del Codex Alimentarius Gli stati membri valutano i manuali nazionali

41 Fine della lezione


Scaricare ppt "Principi del libro bianco Fiducia e informazione del consumatore Principi del libro bianco Informazione, etichettatura, principio di precauzione;"

Presentazioni simili


Annunci Google