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Corso di formazione per i gestori della crisi da sovraindebitamento

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Presentazione sul tema: "Corso di formazione per i gestori della crisi da sovraindebitamento"— Transcript della presentazione:

1 Corso di formazione per i gestori della crisi da sovraindebitamento
Lezione n. 3 dott.ssa Sonia Mazzucco dott. Andrea Sismondi Bolzano

2 Sovraindebitamento Indice argomenti 2
I destinatari della legge: il consumatore e l’imprenditore non fallibile (limiti dimensionali) Esami preliminari della situazione debitoria Il trattamento dei crediti per modulare la proposta (analisi dei privilegi) Le verifiche spettanti all’OCC La convocazione del debitore La collaborazione del debitore nella redazione della proposta L’OCC e la mediazione con i creditori 2 Bolzano

3 Riferimenti normativi
Sovraindebitamento Riferimenti normativi Legge 27/01/2012 n. 3 introduce nel nostro ordinamento la procedura volontaria di ristrutturazione della crisi da sovraindebitamento Legge 17/12/2012 n. 212 di conversione del D.L. 18/10/2012 N. 179 (contenente un restyling della norma originaria) D.M. 24/09/2014 n. 202 recante i requisiti di iscrizione nel Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi dell’art. 15, co. 9, L. N. 3/2012 D.L. 83/2015 delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza 3 Bolzano

4 Sovraindebitamento Altre fonti
Circolare n. 19/E del 6/5/2015 Agenzia delle Entrate Linee guida sulla crisi da sovraindebitamento Commissione crisi da Sovraindebitamento del CNDCEC La relazione del gestore della crisi al Piano del Consumatore Fondazione Nazionale Commercialisti 4 Bolzano

5 Sovraindebitamento Finalità della norma
Non è uno strumento a disposizione del cittadino che vuole eludere gli impegni presi, ma è invece uno strumento che consente al debitore di fare fronte ai propri debiti in modo coerente con le proprie risorse, sollevandolo dalla pressione psicologica che il sovraindebitamento crea, ma tendendo anche a garantire ai creditori la migliore soddisfazione possibile. Non è uno strumento volto a contrastare Equitalia. Il debitore ha bisogno di un reddito, anche minimo, con il quale fronteggiare la sua situazione debitoria. In alternativa c’è bisogno di un intervento del terzo. 5 Bolzano

6 Sovraindebitamento art. 6 L. 3/2012
Finalità della norma: porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento ATTENZIONE! Non è una "legge cancella debito" Non è uno strumento finalizzato al contrasto di azioni esecutive Non può essere utilizzata da chi non ha un patrimonio e/o un reddito 6 Bolzano

7 Definizione SOVRAINDEBITAMENTO
art. 6 comma 2 lett. a) L. 3/2012 Definizione SOVRAINDEBITAMENTO «la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni (c.d. insolvenza temporanea o reversibile), ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente (c.d. insolvenza irreversibile)» 7 Bolzano

8 Nozione di Sovraindebitamento
Si tratta di un concetto diverso dallo stato di insolvenza definito dalla legge fallimentare. L’insolvenza ha riguardo essenzialmente all’incapacità finanziaria di far fronte ai debiti con mezzi normali di pagamento. Il sovraindebitamento allude invece alla situazione patrimoniale di eccedenza irreversibile delle passività rispetto alle attività prontamente liquidabili. Da un punto di vista prettamente aziendalistico, per verificarsi le condizioni previste dalla legge sul sovraindebitamento, dall’attivo patrimoniale devono essere sottratte le attività non prontamente liquidabili e confrontarle con i debiti già scaduti o con scadenza a breve termine o comunque che scadranno prima dell’epoca ragionevolmente prevedibile di liquidazione della attività. 8 Bolzano

9 Nozione di Sovraindebitamento
In altre parole, si può presentare una situazione di sovraindebitamento rilevante per accedere alla procedura di piano del consumatore quando il totale delle attività patrimoniali supera le passività, ma la stratificazione temporale delle attività in attività liquidabili a breve, a medio o a lungo termine evidenzia l’impossibilità di estinguere le passività scadute e quelle a scadenza a breve termine. 9 Bolzano

10 Definizione CONSUMATORE
I destinatari della legge art. 6 comma 2 lett. b) L. 3/2012 Definizione CONSUMATORE «il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta» 10 Bolzano

11 I destinatari della legge
CONSUMATORE «Il consumatore è colui che, in quanto persona fisica, ha contratto debiti esclusivamente per finalità diverse dall'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale qualsivoglia. La norma in questione riproduce l’art. 3, comma 1, lett. a), del codice del consumo che assimila il “consumatore” all’ “utente”, con la conseguenza che la differenza fra le due figure deve rilevarsi dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi; mentre tale differenza pare irrilevante ai fini dell’accesso alla procedura. La norma consente, pertanto, di connotare la figura del “consumatore” in senso “positivo”, perché potrà essere solo una persona fisica, ed in “negativo” perché le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività di impresa o professionali. Al riguardo, va messo in evidenza come il sovraindebitamento del consumatore possa comportare evidenti ricadute sugli assetti patrimoniali della famiglia, dove, a causa di eventi “esterni”, quali la repentina perdita del posto di lavoro, o “interni”, quali situazioni di personale disagio o malattia, con conseguente diminuita capacità lavorativa o reddituale, potranno crearsi rilevanti squilibri tra entrate ed uscite. L’introduzione di questo concetto offre lo spunto per sottolineare, seppure brevemente che, in tema di composizione dell'indebitamento del debitore civile coniugato, bisognerà prestare particolare attenzione alle problematiche attinenti in primis al regime patrimoniale prescelto e, secondariamente, all’esistenza di eventuali negozi di destinazione posti in essere dai coniugi congiuntamente o separatamente che possano comportare la segregazione di parte del patrimonio» Linee guida CNDCEC 11 Bolzano

12 I destinatari della legge
CONSUMATORE Cassazione n. 1869/16 12 Bolzano

13 I destinatari della legge
CONSUMATORE Cassazione n. 1869/16 DISTINGUE tra i debiti: di natura familiare/personale di natura imprenditoriale/professionale «La nozione di consumatore non ha riguardo, in sé e per sé, ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d’impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo anche il soggetto svolgere l’attività di professionista o di imprenditore, invero solo esigendo l’art. 6, c. 2, lett. b), una sua specifica qualità dell’insolvenza finale... 13 Bolzano

14 I destinatari della legge
CONSUMATORE Cassazione n. 1869/16 …essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni – non soddisfatte al momento della proposta di piano – per far fronte ad esigenze familiari o personali o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dalla estrinsecazione, della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un’attività d’impresa o professionale propria...» 14 Bolzano

15 I destinatari della legge
Il soggetto che può accedere ai procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento è il DEBITORE: Consumatore Imprenditore non fallibile e altri soggetti non fallibili 15 Bolzano

16 L’imprenditore non fallibile e altri soggetti non fallibili
I destinatari della legge L’imprenditore non fallibile e altri soggetti non fallibili Tutte le situazioni di sovraindebitamento non assoggettabili a procedure concorsuali, ad esempio: L’imprenditore commerciale sotto-soglia (ex art. 1 L.F.) L’imprenditore commerciale con debiti inferiori ad € ,00 (ex art. 15 L.F.) L’imprenditore agricolo (ex art. 7, comma 2-bis L. 3/2012) Gli enti privati non commerciali I Professionisti, gli artisti e gli altri lavoratori autonomi L’Imprenditore cessato da oltre un anno Il socio illimitatamente responsabile 16 Bolzano

17 L’imprenditore commerciale sotto-soglia (ex art. 1 L.F.)
I destinatari della legge L’imprenditore non fallibile L’imprenditore commerciale sotto-soglia (ex art. 1 L.F.) Non sono soggetti a fallimento coloro che dimostrano il possesso CONGIUNTO dei seguenti requisiti: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro ; aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro ; avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 17 Bolzano

18 L’imprenditore non fallibile
I destinatari della legge L’imprenditore non fallibile L’imprenditore commerciale con debiti inferiori ad € ,00 Art. 15, comma 9, L.F. Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro Detto limite deve essere interpretato come condizione di “procedibilità” e non quale esimente dall’applicazione delle norme fallimentari. Infatti il debitore potrebbe essere assoggettato al fallimento nel corso del procedimento, o anche dopo l’omologazione dell’accordo di composizione della crisi, qualora in un nuovo procedimento risultino debiti scaduti superiori ad euro In favore dell’ammissione alla procedura potrebbe militare però la previsione di cui all’art. 12, comma 5, L. n. 3/2012, secondo cui la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l’accordo di composizione della crisi. 18 Bolzano

19 L’imprenditore agricolo
I destinatari della legge L’imprenditore non fallibile L’imprenditore agricolo È espressamente previsto dall’art. 7, comma 2-bis L. 3/2012 che l’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi. «L’imprenditore agricolo, in quanto soggetto non fallibile, può accedere alla procedura di sovraindebitamento ma può anche beneficiare, ai sensi della legge n. 111/2011, degli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f. e della transazione fiscale ex art. 182-ter L.F. Occorre mettere in luce al riguardo che, la progressiva dilatazione della nozione di imprenditore agricolo con la modifica dell'art c.c. (ad opera del d.lgs. n. 228/2001 e, si veda anche il d.lgs. n. 226/2001 relativo all'imprenditore ittico), ha finito per attenuare fortemente, il confine tra le categorie dell'imprenditore agricolo e dell’imprenditore commerciale, tanto che per l’orientamento maggioritario della giurisprudenza la distinzione tra i due poggia più su elementi di natura qualitativa che quantitativa» Linee guida CNDCEC 19 Bolzano

20 Gli enti privati non commerciali
I destinatari della legge Altri soggetti non fallibili Gli enti privati non commerciali Con la definizione di enti privati non commerciali si intendono quegli enti, forniti o meno di personalità giuridica, che esercitano attività senza scopo di lucro e che hanno una rilevanza sociale potendosi occupare, a titolo esemplificativo, di assistenza sociale, cooperazione e solidarietà anche internazionale, promozione del volontariato, tutela dei diritti. Tali enti, quando svolgono parzialmente attività commerciale, sono da ritenersi assoggettabili alle procedure concorsuali – e, per espressa previsione di legge, alla liquidazione coatta amministrativa, in particolare – a condizione che ricorrano le condizioni di cui di cui all’art. 2, comma 2, L.F Linee guida CNDCEC Art. 2, comma 2, L.F.: Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge disponga diversamente. 20 Bolzano

21 I Professionisti, gli artisti e gli altri lavoratori autonomi
I destinatari della legge Altri soggetti non fallibili I Professionisti, gli artisti e gli altri lavoratori autonomi Sono professionisti coloro i quali possono esercitare la propria attività professionale solo dopo aver superato l’esame di Stato previsto nell’ art. 33, comma 5, Cost. e subordinatamente all’iscrizione in un albo tenuto da un ente pubblico e disciplinato da leggi speciali. In altri termini, si ritiene che sono liberi professionisti solamente quanti decidono di limitare la propria attività in virtù della tutela di un interesse pubblico (quello della collettività ad una prestazione di qualità da parte di chi effettivamente possiede competenze specifiche) e acconsentono ad essere assoggettati alla vigilanza dell’ente pubblico di appartenenza e al regime giuspubblicistico che lo caratterizza. Sono liberi professionisti solo coloro che decidono di subordinare la propria attività professionale, intesa come complesso di atti e regole, alla vigilanza di un ente pubblico preposto per legge alla tutela del decoro e della dignità della professione. Tutti gli altri possono, a ragione, ritenersi prestatori d’opera intellettuale e dunque lavoratori autonomi. Tali soggetti, ontologicamente sottratti all’area della fallibilità, potranno accedere alle procedure di sovraindebitamento Linee guida CNDCEC 21 Bolzano

22 L’Imprenditore cessato da oltre un anno
I destinatari della legge L’imprenditore non fallibile L’Imprenditore cessato da oltre un anno Gli imprenditori commerciali individuali che hanno cessato l’attività ed hanno proceduto alla cancellazione dal registro delle Imprese, non possono essere dichiarati falliti, ex art. 10 L.F., decorso un anno da tale cancellazione. Tuttavia, non si può escludere che tali debitori vengano successivamente dichiarati falliti in quanto, ai sensi dell’art. 10, comma 2, L.F., il creditore o il P.M. possono dimostrare che il momento di effettiva cessazione sia successivo a quello della formale cancellazione, facendo quindi ricadere nell’anno l’istanza di fallimento. In tal caso, sempre secondo l’art. 12, comma 5, legge n. 3/2012, la dichiarazione di fallimento risolve l’accordo con i creditori anche se omologato. L’imprenditore individuale, che si è cancellato dal registro delle imprese da oltre un anno e che ha le dimensioni (parametri) di un soggetto fallibile, può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento. Viceversa, le società di persone o quelle di capitali, cancellate da oltre un anno dal registro delle imprese, siccome la cancellazione implica l’estinzione del soggetto, non possono accedere alle procedure di sovraindebitamento, in quanto non è possibile che un soggetto estinto possa chiedere di accedere ad una procedura concorsuale Linee guida CNDCEC 22 Bolzano

23 Il socio illimitatamente responsabile
I destinatari della legge Altri soggetti non fallibili Il socio illimitatamente responsabile Il socio illimitatamente responsabile che sia fuoriuscito dalla compagine societaria da oltre un anno per morte, recesso, esclusione o cessione della quota sociale o che abbia perduto da oltre un anno la responsabilità illimitata a causa di operazioni di trasformazione, di fusione o di scissione trasformative non può essere dichiarato fallito ex art. 147, comma 2, L.F., se sono state osservate le formalità prescritte dalla legge in occasione dell’operazione e se l’insolvenza della società non sia riferibile, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata. Come già detto, il socio illimitatamente responsabile di una società cessata da oltre un anno non è fallibile ex art. 10 L.F.. Tale soggetto, pertanto, sembrerebbe legittimato ad accedere ai procedimenti in questione dal momento che non può fallire in via autonoma (ma solo in estensione per effetto del fallimento della società) così come non può essere ammesso in proprio al concordato preventivo. Come è noto, il socio illimitatamente responsabile non può proporre ai suoi creditori, sociali e particolari, un concordato preventivo. 23 Bolzano

24 …segue: Il socio illimitatamente responsabile
I destinatari della legge Altri soggetti non fallibili …segue: Il socio illimitatamente responsabile Egli può fallire per estensione, in dipendenza del fallimento della società che esercita l’impresa commerciale collettiva. Si dibatte, inoltre, se il socio illimitatamente responsabile sia o meno imprenditore commerciale. La tesi più accreditata configura il fallimento del socio in estensione ex art. 147 L.F. come una deroga alla regola generale secondo cui falliscono solo gli imprenditori commerciali cc.dd. diretti, individuali o collettivi. Trattandosi di norma eccezionale, l’art. 147 L.F. non si può applicare per analogia al di fuori dei casi per cui è prevista. Ne consegue che la fallibilità per estensione non integra la preclusione di accesso alla procedura di composizione recata dall’art. 7, comma 2, lett. a) della L. n. 3/2012: tale previsione, infatti, riguarda soltanto le fattispecie di fallibilità cd. diretta o primaria e non quelle di fallibilità dipendente o secondaria o indiretta. Alla luce del ragionamento fin qui condotto, sembra possibile sostenere che il socio illimitatamente responsabile può accedere alle procedure di sovraindebitamento, anche se la società è un imprenditore commerciale cd. sopra-soglia e dunque fallibile. Linee guida CNDCEC 24 Bolzano

25 Soggetti ESCLUSI dalla procedura
I destinatari della legge Soggetti ESCLUSI dalla procedura Debitore fallibile ossia tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che svolgono un attività commerciale e superano i limiti di cui agli artt. 1 e 15 L.F. Debitore soggetto a procedure concorsuali diverse (art. 7, c. 2, lett. a) L. 3/2012) Debitore non fallibile e consumatore che hanno avuto accesso ad un procedimento di composizione della crisi nei cinque anni precedenti la domanda (art. 7, c. 2, lett. b) L. 3/2012) Debitore non fallibile al quale è stato annullato o risolto un accordo da sovraindebitamento (art. 14) per causa a lui imputabile (art. 7, c. 2, lett. c) L. 3/2012) Consumatore al quale è stato revocato il piano del consumatore (art. 14-bis) per causa a lui imputabile (art. 7, c. 2, lett. c) L. 3/2012) Debitore non fallibile e consumatore che hanno fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la situazione economico patrimoniale (art. 7, c. 2, lett. d) L. 3/2012) Debitore non fallibile e consumatore che hanno commesso atti in frode ai creditori 25 Bolzano

26 Impresa non soggetta al fallimento
I destinatari della legge Consumatore (persona che acquista beni o servizi per scopi estranei alla sua attività professionale) Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (cioè di ristrutturazione e soddisfazione dei debiti) Liquidazione del patrimonio Piano del consumatore Impresa non soggetta al fallimento Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (cioè di ristrutturazione e soddisfazione dei debiti) Liquidazione del patrimonio 26 Bolzano

27 PROCEDURE PREVISTE DALLA L. 3/2012
I destinatari della legge PROCEDURE PREVISTE DALLA L. 3/2012 Il Piano del consumatore può essere presentato dai privati consumatori. Essenzialmente, si tratta di una proposta fatta dal debitore, di pagamento rateizzato dei propri debiti. Può prevedere anche la cessione di una parte del patrimonio e, eventualmente, anche uno stralcio dei debiti. È approvato e reso esecutivo, mediante omologa, dal Giudice, con propria autonoma decisione. L’Accordo di composizione della crisi può essere presentato da enti e imprese non fallibili. Ha caratteristiche simili al piano del consumatore, con l’unica, grande differenza, di richiedere che l’accordo sia accettato da tanti creditori che rappresentino il 60% di tutti i debiti del soggetto. La Liquidazione del patrimonio del debitore. Con tale istituto, il debitore (privato o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio per il pagamento dei suoi debiti. Un liquidatore nominato dal Tribunale provvederà a vendere tutti i suoi beni e pagare, pro quota, tutti i suoi debiti. 27 Bolzano

28 Alternatività delle procedure
I destinatari della legge Alternatività delle procedure La liquidazione del patrimonio è la logica conseguenza dell’esito negativo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (accordo da sovraindebitamento e piano del consumatore) o comunque la scelta alternativa finalizzata a mettere a disposizione dei creditori tutti i beni del soggetto sovraindebitato. Al debitore in stato di sovraindebitamento è preclusa la contestuale presentazione di una proposta di accordo di composizione della crisi e di una domanda di liquidazione del patrimonio, in quanto le due procedure concorsuali sono rigidamente alternative tra loro. Tribunale di Massa 20 febbraio 2015 28 Bolzano

29 I destinatari della legge
ENTE PRIVATO SENZA SCOPO DI LUCRO O ENTE NON COMMERCIALE (associazione riconosciuta o Non riconosciuta, fondazione Comitato) Soltanto l’Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. La Liquidazione del patrimonio prevista dalla legge 3/2012 non può essere utilizzata da queste organizzazioni perché per esse la legge prevede un apposita procedura di liquidazione agli artt delle disposizioni per l’attuazione del c.c. 29 Bolzano

30 Esame preliminare della situazione debitoria
La legge sul sovraindebitamento non prevede vincoli, e, quindi, niente impedisce al debitore di presentare la propria proposta senza alcuna assistenza tecnica. Il debitore, può decidere di presentare una domanda molto semplice, oppure può accompagnare la domanda con una relazione, corredata da documentazione, con la quale fornisce tutte le informazioni generali e delinea i contenuti della proposta. Presentare documentazione a supporto della domanda: Consente al debitore di raccogliere con calma tutta la documentazione necessaria e di riflettere sulla propria situazione finanziaria Accorcia i tempi della procedura Consente al debitore di ricevere dall’OCC o dal professionista incaricato con indicazione attendibile dei costi della procedura Consente di concentrare il lavoro dell’OCC o del professionista incaricato su una proposta di soluzione della crisi che il debitore ritiene accettabile 30 Bolzano

31 Accesso banche dati ex art. 15, comma 10 L. 3/2012
Esame preliminare della situazione debitoria Accesso banche dati ex art. 15, comma 10 L. 3/2012 Il Giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall' articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605/1973, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del D.L. n. 141/2010, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.L. n. 196/2003, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella G.U. n. 300 del 23/12/04. 31 Bolzano

32 Esame preliminare della situazione debitoria
32 Bolzano

33 Trattamento e conservazione dati personali acquisiti
Esame preliminare della situazione debitoria Trattamento e conservazione dati personali acquisiti ex art. 15, comma 11 L. 3/2012 I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima. 33 Bolzano

34 Organismo di Composizione della Crisi: OCC
Le verifiche spettanti all’OCC Organismo di Composizione della Crisi: OCC Definizione – art. 2, comma 1, lettera d) D.M. n. 202/2014 “articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla Legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento”. Il Referente – art. 2, comma 1, lett. i) D.M. n. 202/2014 “la persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi”. Il Gestore della crisi – art. 2, comma 1, lett. f) D.M. n. 202/2014 “la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore”. 34 Bolzano

35 Le verifiche spettanti all’OCC
Professionisti e OCC I compiti e le funzioni attribuiti agli O.C.C. possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti, in possesso dei requisiti fissati dall’art. 28 L.F., ovvero da un notaio nominati dal Presidente del Tribunale o dal G.D. (art. 15, comma 9, L. n. 3/2012). Il debitore può richiedere la nomina al Tribunale di un professionista o può, indistintamente, rivolgersi ad un O.C.C. liberamente individuato. 35 Bolzano

36 Ausiliario del Giudice Garante per i creditori Consulente del debitore
Le verifiche spettanti all’OCC Funzioni dell’OCC Ausiliario del Giudice Garante per i creditori Consulente del debitore 36 Bolzano

37 Consulente del debitore Ausiliario del Giudice
Le verifiche spettanti all’OCC Funzioni dell’OCC Consulente del debitore Collabora con il debitore nella elaborazione del piano sottostante alla proposta e nell’esecuzione della stessa Ausiliario del Giudice Per la redazione della relazione particolareggiata, nella verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati, nel rilascio dell’attestazione di fattibilità del piano Predispone e invia al Giudice la relazione sui consensi espressi al piano, con le contestazioni ricevute dai creditori Garante dei creditori Cura le comunicazioni con i creditori e dà corso agli adempimenti pubblicitari Predispone e invia ai creditori la relazione sui consensi espressi al piano 37 Bolzano

38 Le verifiche spettanti all’OCC
Funzioni dell’OCC ex art. 15 L. 3/2012 L’OCC: Assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso (comma 5) Verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati e attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2 (comma 6) - per lo svolgimento di tali verifiche si può avvalere dei dati acquisiti secondo quanto previsto dal comma 10 (accesso banche dati) Esegue la pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal Giudice a mezzo pec, fax o raccomandata a/r (comma 7) Svolge funzioni di liquidatore o di gestore della liquidazione quando il Giudice lo dispone (comma 8) 38 Bolzano

39 Le verifiche spettanti all’OCC
Funzioni dell’OCC ex art. 15, comma 5 L. 3/2012 L’OCC assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso (comma 5) Come suggerito dal dott. Lucchetti nella «Relazione del gestore della crisi al piano del consumatore» (F.N.C.) si richiama l’attenzione sul seguente principio contenuto nel documento approvato dal CNDCEC il 6/06/2014: «L’Attestatore non deve partecipare alla predisposizione del Piano che compete al debitore ed ai suoi consulenti. Tuttavia è ammesso, anche per valutare i fattori di rischio del lavoro e del Piano, che l’Attestatore assista ai lavori di predisposizione del Piano e rappresenti nel corso degli stessi i profili di criticità riscontrati (in termini di ipotesi, coerenza con la situazione di fatto, coerenza logica, corretta declinazione quantitativa delle ipotesi qualitative) affinché essi vengano rimossi. 39 Bolzano

40 Le verifiche spettanti all’OCC
Funzioni dell’OCC …segue: ex art. 15, comma 5 L. 3/2012 Parimenti è ammissibile che l’Attestatore partecipi a riunioni con il debitore e/o i suoi consulenti e/o le banche e/o i creditori in genere. La partecipazione dell’Attestatore a tali riunioni non ne pregiudica l’indipendenza, ma lo stesso non si deve ingerire nella scelta delle strategie e della soluzione di composizione della crisi che Competono al solo debitore. È altresì ammissibile che l’Attestatore comunichi alla Società nel corso del lavoro indicazioni sulle sue attività di controllo. L’Attestatore che esprime valutazioni preliminari sulle ipotesi formulate dal debitore non perde la propria indipendenza, in quanto le proprie valutazioni costituiscono attività di revisione circa le proposte formulate dal debitore. Quest’ultimo può modificare le proprie scelte anche alla luce delle criticità evidenziate dall’ Attestatore.» 40 Bolzano

41 Le verifiche spettanti all’OCC
Verifica dati ex art. 15, comma 6 L. 3/2012 L’Organismo di Composizione delle Crisi: verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2 41 Bolzano

42 Allegati alla proposta
Le verifiche spettanti all’OCC Allegati alla proposta art. 9, comma 2 L. 3/2012 Il debitore, unitamente alla proposta, deve depositare: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute (passività) l'elenco di tutti i beni (massa attiva) l’elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi (anche scritture contabili con attestazione di conformità per le imprese – comma 3) degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia 42 Bolzano

43 Allegati alla proposta
Le verifiche spettanti all’OCC Allegati alla proposta A. Elenco dei tutti i creditori (debiti) con l'indicazione delle somme dovute Eventuale suddivisione in classi con l’individuazione dei relativi gradi di privilegio Da valutare non solo la completezza ma anche alla sostanziale veridicità dei dati poiché l’art. 14-bis prevede la revoca e la cessazione di diritto dell’efficacia del piano quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, poiché a tali evenienze la legge annette la finalità di favorire o danneggiare alcuno dei creditori 43 Bolzano

44 Allegati alla proposta
Le verifiche spettanti all’OCC Allegati alla proposta B. Elenco di tutti i beni (massa attiva) Presenti e futuri, quali ad esempio redditi Vanno individuati e valutati anche eventuali crediti Nell'ipotesi di insufficienza del patrimonio del debitore a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi, che divengono parti dell'accordo 44 Bolzano

45 Allegati alla proposta
Le verifiche spettanti all’OCC Allegati alla proposta C. Elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano Il Gestore effettua visure ipotecarie, verifiche degli estratti conto e altri controlli (visura storica al PRA), per accertare l’esistenza di eventuali atti compiuti, al fini di riferire al G.D. se sia stata diminuita la garanzia patrimoniale in danno dei creditori. In tal caso il fatto incide sul giudizio di meritevolezza, al pari della diligenza spiegata nell’assumere le obbligazioni che il debitore intende regolare col piano. Il Gestore illustra il regime fiscale al quale è soggetto il debitore e quali sono gli obblighi ai quali è sottoposto. In relazione a questi effettua le verifiche sul regolare adempimento dei medesimi ed evidenza le eventuali omissioni formali e sostanziali. Verifica l’esistenza di contenziosi fiscali eventualmente pendenti. In caso positivo, illustra la pretesa fiscale e le difese del contribuente, inserendo il credito fiscale nell’elenco e valutandone l’impatto sul piano. 45 Bolzano

46 Allegati alla proposta
Le verifiche spettanti all’OCC Allegati alla proposta D. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia Il Gestore assume informazioni sulla composizione del nucleo familiare del debitore proponente ed indica, in relazione ai suoi membri, se siano studenti, occupati o disoccupati e quantifica, ancorché in modo non eccessivamente dettagliato, le spese occorrenti al suo sostentamento. Si può ritenere che possa risultare sufficiente l’indicazione di un reddito disponibile che, sulla base di dati di comune esperienza, sia sufficiente e non ecceda quanto occorra alla conduzione di un tenore di vita dignitoso. 46 Bolzano

47 Relazione Particolareggiata
Le verifiche spettanti all’OCC Relazione Particolareggiata ex art. 9, comma 3-bis L. n. 3/2012 L’art. 9, comma 3-bis, della L. 3/2012, dispone che al piano del consumatore deve essere allegata una relazione particolareggiata. La relazione è predisposta dal Gestore della crisi, sia che esso venga nominato dal Tribunale che dall’OCC. 47 Bolzano

48 Contenuto relazione particolareggiata dell’OCC
Le verifiche spettanti all’OCC Contenuto relazione particolareggiata dell’OCC Richiesta per il Piano del Consumatore La proposta del piano deve essere accompagnata dalla relazione particolareggiata dell’OCC che preliminarmente deve contenere le seguenti dichiarazioni: L’indicazione del numero del Procedimento iscritto al Registro degli Affari ex art. 9 del DM 202/2014 Il richiamo degli estremi del provvedimento di nomina del Gestore della crisi da parte del Referente dell’OCC (o del Tribunale) Se il Gestore è iscritto da un OCC, la sua dichiarazione circa il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità (nel Regolamento dell’OCC dei Commercialisti sono indicati nell’art. 10) L’indicazione degli estremi della polizza a copertura dei rischi di responsabilità civile professionale Il richiamo dell’accordo sul compenso, raggiunto dall’OCC con il debitore La dichiarazione del gestore che sia nei confronti del debitore che dei suoi creditori, non versa in una situazione prevista dall’art. 51 c.p.c., che ne comprometta la propria indipendenza, imparzialità o neutralità rispetto all’incarico conferito 48 Bolzano

49 Contenuto relazione particolareggiata dell’OCC
Le verifiche spettanti all’OCC Contenuto relazione particolareggiata dell’OCC Richiesta per il Piano del Consumatore …segue: Spiegare perché il consumatore ha assunto debiti che non è in grado di fronteggiare e se nel farlo ha tenuto un comportamento diligente Spiegare per quale ragione il consumatore non è in grado di far fronte ai propri debiti (magari perché ha perso il lavoro) Dare un resoconto sul comportamento del consumatore negli ultimi cinque anni, in termini di solvibilità e rispetto degli impegni presi Indicare eventuali atti del debitore impugnati dai creditori Fornire un giudizio sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata dal debitore Fornire un giudizio sulla probabile convenienza per i creditori del piano rispetto all’alternativa liquidatoria 49 Bolzano

50 Contenuto relazione particolareggiata dell’OCC
Le verifiche spettanti all’OCC Contenuto relazione particolareggiata dell’OCC Richiesta per il Piano del Consumatore La relazione deve fornire al Giudice Delegato gli elementi che consentano di valutare l’iter adottato del Gestore per giungere alle sue conclusioni e la completezza della relazione, affinché possa assumere il provvedimento sull’ammissibilità del ricorso, l’apertura della procedura e la fissazione dell’udienza pervista dall’art. 12 – bis della L. 3/2012. 50 Bolzano


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