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Lo sciopero
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Con l’emanazione del codice Zanardelli nel 1889 venne abrogato il divieto di coalizione: lo sciopero non era più perseguibile sul piano penale, quando non attuato con “violenza o minaccia” ma la giurisprudenza ha interpretato la norma in senso repressivo. Durante l’ordinamento corporativo assunse rilevanza penale: erano sanzionati come delitti tutti i mezzi di lotta sindacale (artt ) e con particolare severità era punito lo sciopero dei pubblici dipendenti (artt. 330 e 333).
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Con la caduta del regime fascista tali norme non vengono abrogate espressamente, né ritenute tacitamente abrogate dal giudice. L’esplicita abrogazione avverrà solo con la legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Tra il 1944 e il 1948 nessun giudice ritenne di dover applicare la legge penale che continuava a considerare lo sciopero un reato, anticipando così il diffuso sentimento per cui lo sciopero avrebbe dovuto costituire un elemento necessariamente caratterizzante l’ordinamento costituzionale.
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Art. 40 Cost. «Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano». Conferisce effettività al principio di libertà di organizzazione sindacale e promuove l’effettiva partecipazione dei lavoratori alla trasformazione dei rapporti economico-sociali (Calamandrei), riconoscendo il diritto al conflitto. In assenza di norme regolative (fatta eccezione per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali), la norma è stata ritenuta immediatamente precettiva. Viene riconosciuto come diritto: l’astensione non è considerata inadempimento dell’obbligazione di lavorare.
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La giurisprudenza nazionale assume un ruolo importante nell’inquadramento della norma costituzionale all’interno dell’ordinamento giuridico. A livello europeo, nonostante l’art. 28 della Carta di Nizza riconosca allo sciopero il rango di diritto fondamentale rientrante nella competenza esclusiva del giudice nazionale, la Corte di Giustizia ritiene che lo sciopero sia legittimo a condizione che non limiti la concorrenza tra imprese oltre i limiti comunemente ammessi dalla normativa e dalla giurisprudenza.
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È opinione diffusa che la legittimità dello sciopero sia condizionata all’esistenza di un atto collettivo di deliberazione posto in essere dal sindacato o da una collettività rudimentale: la proclamazione. Ciò in quanto non può essere ammesso uno sciopero per la tutela di un interesse individuale e quindi sulla base di valutazioni espresse da un solo soggetto. È necessario che l’interesse che si intende tutelare sia “collettivo”.
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Lo sciopero è un negozio (perché atto di autonomia privata) di autorizzazione (perché rimuove un ostacolo all’esercizio di un diritto di cui i lavoratori sono già titolari) La necessità di un preavviso è negata dalla giurisprudenza, salvo che esso non sia necessario per evitare pregiudizi alla capacità produttiva aziendale. È pero richiesto nello sciopero nei servizi pubblici essenziali.
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Lo sciopero è un diritto soggettivo (così definito dall’art. 40 Cost
Lo sciopero è un diritto soggettivo (così definito dall’art. 40 Cost.) potestativo (sospende il rapporto di lavoro e non costituisce inadempimento del lavoratore). Un diritto individuale ad esercizio collettivo. Spetta ad ogni singolo lavoratore, compresi i pubblici dipendenti, anche se il suo esercizio si esplica collettivamente. È decisiva la natura collettiva e non individuale dell’interesse perseguito. Una pluralità, anche numerosa di astensioni, ognuna per ragioni individuali non può essere qualificata come sciopero. I piccoli imprenditori che non hanno lavoratori alle proprie dipendenze possono esercitare il diritto di sciopero (C. cost. 222/1975).
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Sono esclusi dalla titolarità del diritto di sciopero:
magistrati, perché investiti di una funzione sovrana appartenenti corpo armato dello Stato o di altro ente pubblico (militari ed appartenenti alla Polizia di Stato) marittimi nel periodo in cui la nave sulla quale sono imbarcati è in navigazione e tutte le volte in cui lo sciopero possa compromettere la sicurezza della nave stessa. Limiti all’esercizio del diritto di sciopero sono poi previsti per: i lavoratori addetti agli impianti nucleari gli assistenti di volo
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EFFETTI Sospensione delle due obbligazioni fondamentali (principio sinallagmatico). La sospensione della retribuzione è riferita a tutti gli elementi della stessa, anche accessori che abbiano carattere retributivo. La contrattazione collettiva può rendere taluni istituti immuni da contrazioni dovute alla partecipazione a scioperi.
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FORME DI SCIOPERO
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S. PER FINI CONTRATTUALI: Storicamente strumento di lotta dei gruppi sociali subalterni che mirano a riequilibrare il loro deficit di forza sociale. Tende a risolvere controversie di natura economica o controversie giuridiche attinenti all’interpretazione o applicazione della disciplina legale o sindacale vigente. S. POLITICO: Ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale, a condizione che sia stato proclamato per “rivendicazioni riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme poste sotto il titolo terzo della parte prima della Costituzione” (artt “Diritti economico-sociali”).
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S. SOLIDARIETA’: Esercitato per sostenere le rivendicazioni di altri gruppi di lavoratori o per protestare contro la violazione degli interessi o dei diritti di un lavoratore. È legittimo ogni volta il giudice ordinario accerti che “l’affinità delle esigenze che motivano l’agitazione sia tale da far ritenere che, senza l’associazione di tutti in uno sforzo comune, esse rischino di rimanere insoddisfatte”.
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S. ESCLUSIVAMENTE A FINI POLITICI: Non essendo riconducibile ai diritti economico-sociali del lavoratore, costituisce inadempimento dell’obbligazione di lavorare. Sono tuttavia penalmente leciti, a meno che “non siano diretti a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la volontà popolare”. N.B. A prescindere dagli aspetti penali, tutte le volte che il mezzo sindacale è usato per fini diversi dagli interessi professionali dei lavoratori, siano pure intesi nell’accezione più ampia, il datore di lavoro non è tenuto a sopportarne gli effetti.
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I LIMITI
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La più recente giurisprudenza preferisce far riferimento ai c. d
La più recente giurisprudenza preferisce far riferimento ai c.d. “limiti esterni”, ovvero desunti dal confronto tra interesse tutelato dall’art. 40 Cost. e gli altri costituzionalmente protetti, tra questi, l’iniziativa economica provata (art. 41 Cost.), o previsti dalla legislazione ordinaria È legittima l’astensione: di durata inferiore all’orario giornaliero (sciopero a singhiozzo) che riguardi soltanto singole mansioni (blocco delle mansioni)
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che riguardi lo svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario (blocco del lavoro straordinario) che consista in un modo di eseguire il lavoro che determina un calo del rendimento e della produzione che riguardi solo i lavoratori di alcuni reparti (sciopero a scacchiera)
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Se è tenuto a sopportare sia il danno della sospensione della produzione per un tempo superiore allo sciopero, sia il danno della fermata e della riattivazione degli impianti, il datore di lavoro è legittimato a rifiutare e quindi a non retribuire la prestazione di lavoro che sia divenuta inutile o le ore divenute improduttive.
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Se è tenuto a sopportare sia il danno della sospensione della produzione per un tempo superiore allo sciopero, sia il danno della fermata e della riattivazione degli impianti, il datore di lavoro è legittimato a rifiutare e quindi a non retribuire la prestazione di lavoro che sia divenuta inutile o le ore divenute improduttive.
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