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Corso di formazione per i gestori della crisi da sovraindebitamento

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Presentazione sul tema: "Corso di formazione per i gestori della crisi da sovraindebitamento"— Transcript della presentazione:

1 Corso di formazione per i gestori della crisi da sovraindebitamento
Dott.ssa Sonia Mazzucco Dott. Andrea Sismondi Bolzano

2 IL TRATTAMENTO DEI CREDITI PER MODULARE LA PROPOSTA (ANALISI DEI PRIVILEGI)
Bolzano

3 LEGGE 27 GENNAIO 2012 n. 3 Bolzano 28.9.2017 Art. 7 co. 1
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) LEGGE 27 GENNAIO 2012 n. 3 Art. 7 co. 1 «Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. […]» Bolzano 3

4 LEGGE 27 GENNAIO 2012 n. 3 Bolzano 28.9.2017 ….Segue Art. 7 co. 1
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) LEGGE 27 GENNAIO 2012 n. 3 ….Segue Art. 7 co. 1 […] E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. […] (esempio Osservatorio Mercato Immobiliare) Bolzano 4

5 LEGGE 27 GENNAIO 2012 n. 3 Bolzano 28.9.2017 ….Segue
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) LEGGE 27 GENNAIO 2012 n. 3 ….Segue Secondo tale previsione, il privilegio può essere superato dalla valutazione di convenienza, riservata agli OCC e in seguito verificata dal giudice, fra ciò che viene previsto nell’accordo e ciò che lo stesso creditore potrebbe ottenere tramite una procedura esecutiva. Bolzano 5

6 LEGGE 27 GENNAIO 2012 n. 3 Bolzano 28.9.2017 ….Segue Art. 7 co. 1
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) LEGGE 27 GENNAIO 2012 n. 3 ….Segue Art. 7 co. 1 […] In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. […] Bolzano 6

7 LEGGE 27 GENNAIO 2012 n. 3 Bolzano 28.9.2017 ….Segue
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) LEGGE 27 GENNAIO 2012 n. 3 ….Segue TRIBUTI COSTITUENTI RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA raccolte dagli Stati membri e trasferite all'Europa: RISORSE PROPRIE TRADIZIONALI RISORSE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO RISORSE BASATE SULL’IVA Bolzano 7

8 LEGGE 27 GENNAIO 2012 n. 3 Bolzano 28.9.2017
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) LEGGE 27 GENNAIO 2012 n. 3 ….Segue: Risorse proprie dell’ UE PROPRIE TRADIZIONALI  diritti doganali e quote sullo zucchero: prelevati sull'importazione di prodotti dai paesi terzi e sull'esportazione di zucchero. (circa 12% bilancio UE); BASATE SULL'IVA: parte dell'IVA raccolta dagli Stati e versata all'UE. (11% bilancio UE); di solito 0,3% BASATE SUL RNL  contributo annuale diretto di ogni Stato UE: Calcolato in proporzione al reddito del singolo Paese (circa l'1% dell'RNL), (75% bilancio UE). Di solito 0,7% [FONTE: Bolzano 8

9 LEGGE 27 GENNAIO 2012 n. 3 Bolzano 28.9.2017 Art. 8 co. 4
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) LEGGE 27 GENNAIO 2012 n. 3 Art. 8 co. 4 «[…] La proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. […]» Bolzano 9

10 CREDITI NON PIGNORABILI (Crediti impignorabili)
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) CREDITI NON PIGNORABILI Art. 545 c.p.c. (Crediti impignorabili) «Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.» Bolzano 10

11 CREDITI NON PIGNORABILI (Crediti impignorabili)
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) CREDITI NON PIGNORABILI ….Segue Art. 545 c.p.c. (Crediti impignorabili) « […] Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge. […] » Bolzano 11

12 CREDITI NON PIGNORABILI (Crediti impignorabili)
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) CREDITI NON PIGNORABILI ….Segue Art. 545 c.p.c. (Crediti impignorabili) « […] Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.[…] » Bolzano 12

13 CREDITI NON PIGNORABILI (Crediti impignorabili)
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) CREDITI NON PIGNORABILI ….Segue Art. 545 c.p.c. (Crediti impignorabili) « […] Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.[…] » Bolzano 13

14 CREDITI NON PIGNORABILI (Crediti impignorabili)
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) CREDITI NON PIGNORABILI ….Segue Art. 545 c.p.c. (Crediti impignorabili) « […] Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.» Bolzano 14

15 (raggiungimento dell’accordo)
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) LEGGE 27 GENNAIO 2012 n. 3 Art. 11 co. 2 (raggiungimento dell’accordo) «Ai fini dell’omologazione di cui all’articolo 12, è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.» Bolzano 15

16 LEGGE 27 GENNAIO 2012 n. 3 Bolzano 28.9.2017 Art. 11 co. 5
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) LEGGE 27 GENNAIO 2012 n. 3 Art. 11 co. 5 «L’accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L’accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d’ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.» Bolzano 16

17 GARANZIE DELL’OBBLIGAZIONE
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) GARANZIE DELL’OBBLIGAZIONE Art cc «Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.» Inadempimento Azione esecutiva Bolzano 17

18 Azione esecutiva insufficiente
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) Azione esecutiva insufficiente Per evitare problemi in tal senso, il creditore può garantirsi l'adempimento dell'obbligazione facendo sorgere una serie di garanzie sul patrimonio del debitore, garanzie non generiche, ma specifiche (es.: ipoteca sul bene). Art cc: «i creditori hanno uguale diritto ad essere soddisfatti sui beni del debitore salvo, però, le cause legittime di prelazione.» PAR CONDICIO CREDITORUM Bolzano 18

19 CASISTICA: Par condicio creditorum OMOLOGAZIONE DEL PIANO
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) CASISTICA: Par condicio creditorum PIANO DEL CONSUMATORE Indebitamento non colposo Attivo = € (accantonamento quote stipendi) Nullatenente  Liquidazione non possibile Irrilevanza parere creditori Non vi sono disposizioni riguardanti l’obbligatorietà della par condicio creditorum Art. 12-ter L.3/2012: l’omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobligati, fideiussori del debitore ed obbligati in via di regresso. OMOLOGAZIONE DEL PIANO Bolzano 19

20 CASISTICA: Par condicio creditorum
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) CASISTICA: Par condicio creditorum Bolzano 20

21 CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE PRIVILEGI PEGNO IPOTECHE Art cc Bolzano 21

22 Esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) PREDEDUZIONE Art. 13 co. 4-bis. Esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore «I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.» Bolzano 22

23 Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi)
PREDEDUZIONE Al pari, la legge fallimentare prevede: Art. 111-bis Disciplina dei crediti prededucibili (1) I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l’esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’articolo 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all’articolo 26. Bolzano 23

24 Fondamento del privilegio:
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) PRIVILEGI Art Fondamento del privilegio: «Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità.» Bolzano 24

25 PRIVILEGI NATURA DEL PRIVILEGIO Bolzano 28.9.2017
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) PRIVILEGI causa legittima di prelazione che trova la sua fonte esclusiva nella legge non differisce dagli altri crediti se non per la sua causa non è possibile che vi sia applicazione analogica delle norme sui privilegi il privilegio è, di regola, occulto (non sono previste speciali forme di pubblicità) come tutte le cause legittime di prelazione il creditore privilegiato deve essere preferito agli altri in caso di esecuzione sul patrimonio del debitore NATURA DEL PRIVILEGIO Bolzano 25

26 PRIVILEGI IMMOBILIARI
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) PRIVILEGI PRIVILEGI MOBILIARI hanno ad oggetto beni mobili. In caso di vendita dei beni del debitore il privilegio mobiliare potrà essere azionato solo su suoi beni mobili. PRIVILEGI IMMOBILIARI Hanno ad oggetto beni immobili. In caso di vendita dei beni del debitore il privilegio immobiliare potrà essere azionato solo su beni immobili. PRIVILEGI GENERALI si estendono su tutti i beni mobili del debitore. PRIVILEGI SPECIALI si estendono solo su particolari beni mobili o immobili. Bolzano 26

27 PRIVILEGIO DIRITTO DI SEGUITO Bolzano 28.9.2017 Privilegio speciale:
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) PRIVILEGIO DIRITTO DI SEGUITO Privilegio speciale: riconosciuto sulla base del rapporto esistente tra il credito e il bene oggetto del privilegio. Es.: se sono stati erogati dei crediti per spese o miglioramento di alcuni beni mobili, tali crediti sono garantiti da privilegio mobiliare speciale sui beni oggetto delle spese o del miglioramento (art cc). Bolzano 27

28 Ordine tra le cause legittime di prelazione:
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) PRIVILEGI Ordine tra le cause legittime di prelazione: credito con PRIVILEGIO SPECIALE IMMOBILIARE prevale sul credito garantito da IPOTECA credito con PRIVILEGIO SPECIALE MOBILIARE  non prevale sul credito garantito da PEGNO Bolzano 28

29 PRIVILEGI Ordine tra i privilegi mobiliari generali o speciali
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) PRIVILEGI Ordine tra i privilegi mobiliari generali o speciali Se vi sono più crediti assistiti da privilegio generale o speciale: 1. i crediti aventi ad oggetto spese di giustizia, preferiti anche sui crediti assistiti da pegno o ipoteca 2. i crediti aventi ad oggetto retribuzioni per il lavoro subordinato 3. i crediti aventi ad oggetto retribuzioni di professionisti e di ogni altro prestatore d'opera insieme alla provvigione derivanti da rapporto di agenzia 4. i crediti del coltivatore diretto e i crediti dell'impresa artigiana o delle cooperative di lavoro Bolzano 29

30 Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi)
CASISTICA TABELLA PRIVILEGI Bolzano 30

31 Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi)
PEGNO Art cc Il pegno è un diritto reale di garanzia costituito su beni mobili del debitore o di un terzo a garanzia dell'obbligazione del debitore. ___________________________________________________ L’adempimento dell’obbligazione viene garantito da beni mobili, lasciati in possesso del creditore. Bolzano 31

32 PEGNO Bolzano 28.9.2017 Beni mobili Universalità di mobili Crediti
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) PEGNO Beni mobili Universalità di mobili Crediti Diritti aventi per oggetto beni mobili OGGETTO DEL PEGNO Bolzano 32

33 Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi)
PEGNO evitare che il bene sia distrutto o danneggiato garantire il creditore dalla eventuale alienazione del bene a terzi in buona fede SCOPO DELLO SPOSSESSAMENTO (Possesso In Buona Fede Vale Titolo) Bolzano 33

34 Pegno di beni mobili – Crediti
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) PEGNO Pegno di beni mobili – Crediti Norme comuni il creditore ha l'obbligo di non abusare del diritto di credito il creditore deve conservare il bene o il documento del credito Il creditore non può disporre del bene o del credito il creditore deve restituire la cosa o il documento del credito quando sia stato interamente soddisfatto; Il pegno è indivisibile. Bolzano 34

35 Pegno di beni mobili – Pegno su Crediti
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) PEGNO Pegno di beni mobili – Pegno su Crediti Differenze 1)COSTITUZIONE 2) PRELAZIONE 3)VENDITA Bolzano 35

36 Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi)
IPOTECA art cc Diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare i beni oggetto della garanzia, siano essi del debitore o di un terzo, e di essere preferito agli altri creditori sul prezzo ricavato dalla espropriazione. Bolzano 36

37 IPOTECA VANTAGGI CARATTERISTICHE Bolzano 28.9.2017 PRELAZIONE
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) IPOTECA PRELAZIONE DIRITTO DI SEGUITO DIRITTO REALE VANTAGGI SPECIALITA’ INDIVISIBILITA’ DETERMINATEZZA CARATTERISTICHE Bolzano 37

38 IPOTECA ISCRIZIONE TRASCRIZIONE Artt. 2817 e ss. Bolzano 28.9.2017
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) IPOTECA Artt e ss. IPOTECA LEGALE (art cc) IPOTECA GIUDIZIALE (artt. 2818, 2819, 2820 cc) IPOTECA VOLONTARIA (art cc) ISCRIZIONE TRASCRIZIONE Bolzano 38

39 LEGGE 27 GENNAIO 2012 n. 3 Bolzano 28.9.2017 Art. 9 co. 1
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) LEGGE 27 GENNAIO 2012 n. 3 Art. 9 co. 1 «La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi, all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti.» Bolzano 39

40 Circolare n. 19/E 19.05.2015 Agenzia delle Entrate
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) TRANSAZIONE FISCALE Circolare n. 19/E Agenzia delle Entrate Ha lasciato lacune in merito agli adempimenti a carico dell’Agenzia delle Entrate, i cui compiti sono: Liquidazione tributi; Notifica avvisi irregolarità ed accertamento; Predisposizione e trasmissione di certificazione del debito tributario, anche relativo all’IVA ed alle ritenute non versate. Bolzano 40

41 Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi)
CASISTICA Bolzano 41

42 Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi)
CASISTICA Scheda debitore: Bolzano 42

43 Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi)
CASISTICA Bolzano 43

44 Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile
Il Trattamento Dei Crediti Per Modulare La Proposta (Analisi Dei Privilegi) CASISTICA Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile (4 aprile 1942) «[…] I criteri che ho seguito in proposito sono i seguenti: a) ho collocato in una posizione di particolare preminenza quei crediti che ridondano, indirettamente, a beneficio di tutti i creditori (spese di conservazione o miglioramento della cosa, somministrazioni o prestazioni destinate all'aumento della produzione agricola); b) ho mantenuto l'alto grado di preferenza che il codice del 1865 attribuiva ai crediti per tributi muniti di privilegio speciale; c) immediatamente dopo ho collocato quei crediti derivanti da prestazioni che pongono la cosa in potere del creditore o in una situazione nella quale egli la possa facilmente apprendere (crediti del mandatario, del vettore, del depositario, ecc.); d) ho mantenuto inalterato, per quanto era possibile, ai privilegi introdotti da leggi speciali e richiamati nel codice il grado di prelazione loro assegnato dalle leggi medesime, quando questo non dava luogo a dubbio; e) ho collocato i privilegi generali dopo tutti i privilegi speciali, in considerazione della particolare relazione che questi ultimi determinano tra il creditore e la cosa soggetta al privilegio, nonché in considerazione della maggiore garanzia che il credito munito di privilegio generale trova nell'ampiezza del diritto e nella conseguente facilità di soddisfacimento.[…]» Bolzano 44


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