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Le sfide della Seveso III

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Presentazione sul tema: "Le sfide della Seveso III"— Transcript della presentazione:

1 Le sfide della Seveso III
Massimo Mari(1), Andrea Santucci(2) Paolo Ceci(1), Claudia Cafaro(1) (1) Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto sull’Inquinamento Atmosferico U.O.S. c/o Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (2) Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

2 Le direttive “Seveso” Direttiva Seveso I: dir. 82/501/CEE
(recepita con D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175) Direttiva Seveso II: dir. 96/82/CE (recepita con D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334) Modifica Seveso II: dir. 2003/105/CE (recepita con D.lgs. 21 settembre 2005 n. 238) Direttiva Seveso III: dir. 2012/18/UE del 4 luglio 2012 (recepita con D.lgs. 26 giugno 2015, n. 105)

3 La dir. “Seveso III” e il D.lgs. 105/2015
Le finalità e i principi generali La norma è finalizzata a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente (art. 1) Allo scopo sono disposte misure di prevenzione degli incidenti rilevanti e misure di intervento per la limitazione della conseguenze riguardanti tre soggetti: Il gestore dello stabilimento Le autorità competenti I lavoratori nello stabilimento e il pubblico

4 La dir. “Seveso III” e il D.lgs. 105/2015
Il campo di applicazione La norma si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze (o miscele) pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato 1, parti 1 e 2 a meno delle attività esplicitamente escluse (art.2) Si intende per “presenza di sostanze pericolose” la presenza di queste, reale o prevista nello stabilimento, ovvero di quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita del controllo di un processo chimico industriale (art.3)

5 La dir. “Seveso III” e il D.lgs. 105/2015
Gli obblighi del gestore (art. 5 ÷ art. 12) È tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente È tenuto a dimostrare alle autorità di controllo l’adozione delle misure necessarie previste, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli. Il gestore applica misure di sicurezza crescenti in funzione dei quantitativi di sostanze presenti (Art. 3: due soglie, inferiore e superiore – in colonna 2 e 3 dell’All. 1 – parte 1 e 2)

6 La dir. “Seveso III” e il D.lgs. 105/2015
I principali adempimenti del gestore Tutti gli stabilimenti: notifica della propria posizione e informazioni alle Autorità competenti; adozione di un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti; comunicazione alle Autorità in caso di incidente rilevante. Solo quelli di soglia superiore: redazione di un rapporto di sicurezza contenente, tra l’altro, l’analisi dei rischi predisposizione di un piano di emergenza interna

7 La dir. “Seveso III” e il D.lgs. 105/2015
I compiti delle autorità competenti e di controllo Inventario stabilimenti e scambio informazioni con AC e Commissione europea Istruttorie rapporti di sicurezza Ispezioni Piani di emergenza esterna Informazione consultazione e partecipazione del pubblico Controllo dell’urbanizzazione e valutazione effetto domino Analisi post incidentali

8 La dir. “Seveso III” e il D.lgs. 105/2015
I lavoratori dello stabilimento e il pubblico I lavoratori dello stabilimento sono consultati e informati per la predisposizione e l’attuazione del SGS, nonché per il PEI Il pubblico è informato sulla natura dei rischi, sulle misure di sicurezza e sul comportamento da adottare in caso di incidente accede al RdS e alle altre informazioni detenute dalle AC partecipa alle decisioni sui progetti e sui piani che riguardano gli stabilimenti, è consultato per la redazione del PEE

9 La dir. “Seveso III” e il D.lgs. 105/2015
Le principali novità procedurali introdotte: l’introduzione della possibilità di “deroga” (art. 4) per le sostanze che, sia in condizioni normali che anormali ragionevolmente prevedibili, non sono in grado di provocare incidenti rilevanti; il potenziamento del sistema dei controlli, che prevede l’introduzione di una sistematica pianificazione e programmazione delle ispezioni; nuove disposizioni riguardanti le verifiche degli incidenti accaduti; il principio del coordinamento delle autorità competenti nazionali.

10 Il D.lgs. 105/2015 Il Decreto legislativo 14 luglio 2015, n. 105, entrato in vigore il 29 luglio 2015 recepisce la nuova direttiva abrogando il D.lgs. 334/1999, il D.lgs. 238/2005 e i decreti attuativi connessi In conformità alla direttiva il decreto legislativo mantiene una continuità sostanziale con il sistema vigente ma, oltre al recepimento delle novità della direttiva opera anche una revisione della normativa nazionale al fine di razionalizzare e semplificare, ove possibile. E’ confermato l’impianto del D.lgs. precedente, ma le novità introdotte sono significative e numerose, viste anche la riscrittura generale del decreto e il contestuale aggiornamento e completamento delle norme tecniche.

11 Il D.lgs. 105/2015 l’organizzazione dell’articolato
Capo I “Principi generali e campo di applicazione” (artt. da 1 a 4): definisce finalità (art. 1), campo di applicazione (art. 2), definizioni (art. 3) e procedure per la valutazione della pericolosità delle sostanze ai fini di una deroga (art. 4) Capo II “Competenze” (artt. da 5 a 11): definisce l’assetto delle competenze ed assegna le relative funzioni in materia Capo III “Adempimenti” (artt. da 12 a 27) definisce gli adempimenti a carico del gestore e delle autorità competenti Capo IV “Sanzioni, disposizioni finanziarie, tariffarie, transitorie ed abrogazioni” (artt. da 28 a 33)

12 Il D.lgs. 105/2015 gli allegati numerici
Gli allegati da 1 a 6 recepiscono i corrispondenti allegati I-VI della direttiva, ma l’allegato 5 è strutturato come “modulo di notifica e di informazione”, al fine della trasmissione informatizzata da parte del gestore della notifica e dei dati necessari per l’informazione al pubblico e alle autorità competenti All.1 - Elenco delle sostanze, miscele e preparati per l’applicazione dell’articolo 2 All.2 - Dati ed informazioni minime che devono figurare nel rapporto di sicurezza All.3 - Sistema di gestione ed organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti All.4 - Dati ed informazioni che devono figurare nei piani di emergenza All.5 - Modulo per la notifica di cui all’articolo 13 e per l’informazione sui rischi di incidente rilevante per cittadini e lavoratori All.6 - Criteri per la notifica di un incidente rilevante alla Commissione europea

13 Il D.lgs. 105/2015 gli allegati letterali
Sono presenti ulteriori allegati, contraddistinti con lettere da A ad M, per la regolamentazione tecnica di aspetti specifici, che aggiornano, sostituendoli, i decreti attuativi già emanati in base al D.lgs. 334/99 e precedenti e completano il quadro normativo anche gli aspetti con decreti previsti ma non emanati, quali rapporti di sicurezza, effetto domino, ispezioni e tariffe gli allegati A, F, G, si applicano in attesa dei regolamenti attuativi di cui agli artt. 4, 20 e 21 (art. 32 comma 2)

14 Il D.lgs. 105/2015 gli allegati da A a D (1)
A - Criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza ai fini della comunicazione alla Commissione europea di cui all’articolo 4 (sostituito dal DM n. 148 del 1° luglio 2016) B - Linee guida per l’attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione di incidenti rilevanti (sostituisce i DM Ambiente 9 agosto 2000 in materia SGS-PIR e 16 marzo 1998 sulla formazione dei lavoratori in situ) C - Criteri, dati ed informazioni per la redazione e la valutazione del Rapporto di Sicurezza e del Rapporto Preliminare di Sicurezza D - Individuazione di modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanza pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti (sostituisce il DM Ambiente 9 agosto G.U. 196)

15 Il D.lgs. 105/2015 gli allegati da E a H (2)
E - Criteri per l'individuazione degli stabilimenti tra i quali esiste la possibilità di effetto domino, per lo scambio di informazioni tra i gestori, nonché per l’individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti tra i quali è possibile l’effetto domino F - Regolamento per la consultazione del personale sui PEI (sostituisce il DM Ambiente 26 maggio 2009, n. 138 ed a sua volta sostituito dal DM n. 138 del 6 giugno 2016) G - Regolamento per la consultazione della popolazione sui PEE (sostituisce il DM Ambiente 24 luglio 2009, n. 139) H - Criteri per la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni

16 Il D.lgs. 105/2015 gli allegati da I a M (3)
I - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli L - Procedure semplificate di prevenzione incendi, relative ad attività a rischio di incidente rilevante, soggette all’obbligo di presentazione del Rapporto di Sicurezza (sostituisce il DM Interno 19 marzo 2001) M - Linee di indirizzo per gli stabilimenti consistenti nello stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite (sostituisce la Nota Ministeriale 21 ottobre 2009)

17 In corso di pubblicazione
Il D.lgs. 105/2015 Successive modifiche ed integrazioni: il DM 6 giugno 2016, n. 138 (G.U. n. 170 del 22/07/2016) “Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105” il DM 1° luglio 2016, n. 148 (G.U. n. 179 del 02/08/2016) “Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea, di cui all’art. 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105” DM “Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza esterna (PEE), della popolazione, ai sensi dell’art. 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105” Pubbblicato Pubbblicato In corso di pubblicazione

18 Il D.lgs. 105/2015 MATTM Min. Interno CTR Regioni Comuni ex Province
Il nuovo quadro delle competenze (CAPO II) MATTM Coordinamento nazionale e servizi ISPRA Raccolta informazioni e rapporti con UE Deroghe ex art.4 e sopralluoghi post-incidente Min. Interno CTR Attività di controllo stabilimenti SS Pareri tecnici e individuazione aree domino PEE Regioni Attività di controllo stabilimenti SI Comuni ex Province Informazione e consultazione della popolazione Controllo urbanizzazione Organi tecnici: CNVVF INAIL ISPRA ISS + ARPA Supporto alle attività delle autorità competenti

19 Il D.lgs. 105/2015 15/04/2016 entra in funzione il portale telematico per l’invio delle notifiche dal 01/06/2016 tramite esclusivo per la ricezione delle notifiche Il 31/05/2016 scadeva il termine per la ri-notifica

20 Le sfide L’attuazione della rinnovata disciplina “Seveso”, alla luce delle novità sopra esposte, pone nuove “sfide” che i Gestori e le Autorità competenti dovranno affrontare per proseguire il cammino, da tempo intrapreso, verso il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. In particolare alcuni adempimenti richiederanno un particolare impegno da parte sia delle amministrazioni pubbliche che dei gestori interessati, quali, ad esempio ed in via non esaustiva:.

21 Le sfide l’applicazione delle nuove disposizioni tecniche (modalità per l’attuazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza, la predisposizione dei Rapporti di Sicurezza, ecc.,), previste dal D.lgs. 105/2015 ed dai suoi allegati; l’avvio della pianificazione e della programmazione delle ispezioni sia sugli stabilimenti di soglia superiore, di competenza nazionale, che sugli stabilimenti di soglia inferiore, di competenza regionale; l’attuazione e gestione dei nuovi servizi telematici per l’invio delle notifiche e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti; l’attuazione di una piena ed effettiva cooperazione tra le autorità competenti, sia in ambito regionale che, mediante il Coordinamento presso il MATTM, a livello nazionale, anche finalizzata allo sviluppo di obiettivi ed indirizzi comuni; l’istituzione e la messa in campo di meccanismi efficaci per l’informazione e la partecipazione ai processi decisionali del pubblico interessato, in conformità agli obblighi europei.

22 Grazie per l’attenzione!
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