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LA LEGGE ELETTORALE 1 1
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La legge n. 270 del 21 dicembre 2005 “PORCELLUM”
La legge n. 270 del 21 dicembre 2005 disciplinava il sistema elettorale per le elezioni politiche. La legge prevedeva un sistema proporzionale con sbarramento e premio di maggioranza (si parlava anche di sistema proporzionale corretto). La ripartizione dei seggi avveniva in proporzione alle percentuali ottenute dai partiti: su base nazionale alla Camera e su base regionale al Senato. 2 2
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La legge n. 270 del 21 dicembre 2005 “PORCELLUM”
Erano previste delle soglie di sbarramento: un partito non otteneva seggi, se non raggiungeva la percentuale di voti indicata. Ad esempio per la Camera le soglie di sbarramento erano il 10 % per le coalizioni di partiti, il 4% per i partiti non coalizzati, il 2% per i partiti coalizzati. 3 3
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La legge n. 270 del 21 dicembre 2005 “PORCELLUM”
Era inoltre previsto un premio di maggioranza: per la Camera venivano attribuiti automaticamente 340 seggi alla coalizione vincente, nel caso non li avesse ottenuti; per il Senato alla coalizione vincente era attribuito il 55 % dei seggi assegnati alla Regione. Non era prevista la possibilità di scelta del candidato da parte dell’elettore (voto di preferenza): l’elettore vota il partito i cui candidati sono disposti in lista secondo l’ordine prestabilito dal partito stesso (“lista bloccata”). 4 4
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LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE E IL “CONSULTELLUM”
Il 4 dicembre 2013 la Corte Costituzionale, con un giudizio di illegittimità costituzionale, dichiarò incostituzionali il premio di maggioranza e le “liste bloccate”: in particolare la Consulta criticò l'assegnazione di un premio di maggioranza indipendente dal raggiungimento di una soglia minima di voti e la presenza di liste di candidati "bloccate", ossia senza la possibilità per l'elettore di esprimere alcuna preferenza. 5 5
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LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE E IL “CONSULTELLUM”
Il sistema elettorale (soprannominato “Consultellum”), come risultato della sentenza della Consulta, è un proporzionale puro con soglie di sbarramento. 6 6
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Legge 6 maggio 2015, n. 52 "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"
“Italicum”
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La legge 6 maggio 2015, n. 52 “ITALICUM”
La Legge ordinaria 6 maggio 2015, n.52 "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati" (“Italicum”) disciplina l'elezione della sola Camera dei Deputati a decorrere dal 1° luglio 2016 (in quanto si prevedeva, con la riforma costituzionale del 2016, di avere un Senato non più eletto dai cittadini).
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La legge 6 maggio 2015, n. 52 - “ITALICUM”
L’"ltalicum" si applica solo alla Camera dei deputati. Pertanto, dopo l’esito negativo del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, la Camera dei deputati sarà eletta con l’ “Italicum” e il Senato con il “Porcellum”, così come modificato dopo la sentenza della Consulta (“Consultellum”). Si potrebbero avere due Camere con gli stessi poteri, ma con maggioranze diverse, scaturite da due sistemi elettorali diversi, rendendo problematica la governabilità. Attualmente è in discussione una nuova riforma del sistema elettorale. 9 9
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SISTEMA PROPORZIONALE A DOPPIO TURNO
La legge 6 maggio 2015, n “ITALICUM” SISTEMA PROPORZIONALE A DOPPIO TURNO PREMIO DI MAGGIORANZA SOGLIA DI SBARRAMENTO 100 COLLEGI PLURINOMINALI CON CAPILISTA "BLOCCATI" IN SINTESI 10 10
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IL PREMIO DI MAGGIORANZA
E’ previsto un premio di maggioranza di 340 seggi (54%) alla lista (non alla coalizione) in grado di raggiungere il 40% dei voti al primo turno. 11
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IL BALLOTTAGGIO Se nessuna lista dovesse raggiungere al primo turno la soglia del 40%, si tiene un secondo turno di votazione (ballottaggio) tra le due liste più votate al primo turno, senza possibilità di apparentamento tra liste. 12
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IL BALLOTTAGGIO La lista che vince il ballottaggio si assicura, come premio di maggioranza, 340 seggi (54%). Gli altri 277 seggi sono suddivisi tra gli altri partiti, proporzionalmente ai voti ottenuti (sono esclusi dalla ripartizione il seggio della Valle d'Aosta e i 12 deputati eletti dalla circoscrizione Esteri, per i quali si seguono regole diverse). 13
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LA SOGLIA DI SBARRAMENTO
E’ prevista una soglia di sbarramento unica al 3% su base nazionale per tutti i partiti, non essendo più previste le coalizioni; accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi. 14
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LE CIRCOSCRIZIONI E I COLLEGI
Il territorio nazionale è suddiviso in 20 circoscrizioni, corrispondenti alle Regioni, che vengono a loro volta ripartite in 100 collegi plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le quali sono previste disposizioni particolari. A ogni collegio è attribuito un numero di seggi che varia da tre a nove. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale. 15
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I COLLEGI E I CAPILISTA Il territorio è suddiviso in 100 collegi plurinominali e in ogni collegio è designato un capolista "bloccato" da parte di ciascun partito. E’ possibile per i capilista candidarsi in massimo 10 collegi. 16
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LE PREFERENZE In ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso uomo-donna; i capilista dello stesso sesso non eccedono il 60 % del totale in ogni circoscrizione. Ogni partito (o eventualmente più partiti purché associati a una sola lista) presenta in ogni collegio una lista con la presenza di sei candidati. A pena di nullità dell’elezione nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi. E’ possibile per gli elettori esprimere due preferenze "di genere" (obbligatoriamente l'una di sesso diverso dall'altra, pena la nullità della seconda preferenza) da scegliere tra le liste di candidati. 17 17
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IL RIPARTO DEI VOTI Il riparto finale dei voti avviene con un metodo proporzionale corretto: i seggi vengono assegnati proiettando le percentuali ottenute dai partiti a livello nazionale sui 100 collegi (I seggi spettanti a ciascuna circoscrizione sono assegnati in collegi plurinominali, nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove.); alla lista che raggiunge almeno il 40% dei voti al primo turno o che vince al ballottaggio vengono automaticamente assegnati i 340 seggi derivanti dal premio di maggioranza, mentre i 277 seggi restanti (si escludono infatti quello della Valle d'Aosta e i 12 della circoscrizione Estero) vengono divisi fra le altre liste che superano lo sbarramento in proporzione alle percentuali di voti ottenute. 18 18
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IL RIPARTO DEI VOTI Come nella legislazione precedente, Trentino Alto-Adige e Val d’Aosta costituiscono un'eccezione al metodo proporzionale, in quanto l'assegnazione dei loro seggi avviene tramite nove collegi uninominali (in Trentino sono previsti otto collegi uninominali). Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima, i capilista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. 19 19
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Il capolista è il primo ad aggiudicarsi un seggio, indipendentemente dalle preferenze espresse. Il capolista può presentarsi in più collegi, al massimo dieci: sono dunque ammesse le candidature multiple. Nel caso in cui il capolista si presenti in più collegi, può scegliere in quale collegio essere eletto. 20 20
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Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo del candidato capolista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l’elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. 21 21
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Per i partiti piccoli, probabilmente risulteranno eletti solo i capilista. Questo potrebbe rendere inutile il voto di preferenza degli elettori. Le preferenze espresse dagli elettori dovrebbe essere più decisiva per i partiti che raggiungono percentuali elevate. I partiti che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. 22 22
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L’Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell’ambito di ciascuna circoscrizione. 23 23
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LE SCHEDE ELETTORALI Sulle schede elettorali l’ordine delle liste è stabilito con sorteggio. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale. A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l’espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza. 24 24
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