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RESPONSABILITA’ CIVILE
Art.1173: fatti illeciti (artt –2059c.c.) fonte di obbligazioni Responsabilità civile è il complesso dei fatti illeciti in presenza dei quali sorge l’obbligazione risarcitoria a carico di chi ha provocato ad un terzo un danno ingiusto Inizialmente prevalse la funzione sanzionatoria c/o comportamento anomalo del danneggiante a seguito della violazione del principio del neminem laedere, (oggi pare vi sia un recupero di questa funzione); in questo senso danno risarcibile se condotta riprovevole 1. oggettivamente antigiuridica 2.soggettivamente colpevole Già nel ‘42 rilevanza della colpevolezza scema: 2050 ss.
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In seguito si affianca una funzione riparatoria: si fa largo il criterio del rischio cioè si fa gravare su chi ne ha i vantaggi il rischio di danni Resta il criterio dell’antigiuridicità, non necessariamente della condotta ma almeno del risultato (criterio della lesione dell’interesse protetto) Colpa resta il criterio essenziale: intesa in senso dinamico, da presunzione di colpa (2051/2052/2054 c.c.) sino alla trasformazione in responsabilità oggettiva (resp.senza colpa)
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Nell’ordinamento esistono 2 tipi di tutela:
Tutela reale: rimozione fatto produttivo la lesione (es. azione inibitoria ex artt ) Tutela risarcitoria: ristoro x conseguenze dannose
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STRUTTURA DELL’ILLECITO
ART.2043 Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Responsabilità nasce dal fatto dannoso Atipicità illecito: “qualunque”/fattispecie indeterminata Elementi necessari: 1) pregiudizio semplice non basta: deve rilevare come “danno ingiusto” 2) nesso di causalità 3) evento imputabile ad un terzo
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IMPUTABILITA’ Ex art elemento soggettivo rilevante: dolo o colpa Necessaria capacità di intendere e di volere: ex art (differisce dal concetto penalistico: nessuna graduazione della colpa; risarcimento/punizione); è la concreta idoneità ad avvalersi delle facoltà mentali x valutare l’atto e avere autodeterminazione nella decisione. Se manca colpevolmente il soggetto resta ugualmente imputabile
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O. risarcitoria può cadere su incapace (es
O. risarcitoria può cadere su incapace (es. minore) il quale, al contrario, non può essere responsabile contrattualmente: questo accade per la distinta funzione della situazione soggettiva: nella r.c. si tutela il danneggiato; nella r. contr si tutela il contraente (2046 vs 428) Se manca capacità di intendere e volere si deve indagare su responsabilità del soggetto che doveva sorvegliare l’incapace x risarcimento, altrimenti indennizzo a carico dell’incapace (art c.c.) quale misura equitativa
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COLPA Colpa: evento lesivo non voluto anche se previsto, in presenza di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti Rileva in termini di VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO tenuto dal soggetto in riferimento ad un modello Modello di comparazione è DILIGENZA BUON PADRE DI FAMIGLIA: ex art c.c. I° comma residuale, II° comma prevalente (diligenza MEDIA professionale) Tale modello assicura equilibrio fra la libertà di esercizio di attività da cui possono derivare danni e la tutela dei danneggiati
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Colpa è in genere commissiva
Colpa è in genere commissiva. Omissiva soltanto in caso di dovere di condotta (es. omissione soccorso) imposto da una norma La valutazione in base a parametri oggettivi esclude graduazioni della colpa, pur essendoci ipotesi isolate di “colpa grave” Prova della colpa a carico del danneggiato
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DOLO Dolo: intenzionalità quale coscienza e volontà dell’evento lesivo; qui rileva il dato psicologico Non basta la semplice previsione dell’evento ma serve la CONSAPEVOLE ASSUNZIONE DELLO STESSO quale esito dell’azione Necessita animus nocendi che spesso è difficile da dimostrare
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CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
Impediscono la venuta ad esistenza della fattispecie illecita ex art. 2043 I fatti illeciti non sono necessariamente “condotte antigiuridiche”, pertanto le cause di giustificazione non mirano a rimuovere l’antigiuridicità della condotta, ma ATTRIBUISCONO RILEVANZA A TALUNE CIRCOSTANZE CHE, PUR IN PRESENZA DI UN DANNO INGIUSTO, IMPEDISCONO IL PERFEZIONARSI DELLA FATTISPECIE DI CUI ALL’ART Risposte differenziate previste dall’ordinamento: talvolta nessun risarcimento sino a possibili indennità
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SONO 3: 1) ESERCIZIO DEL DIRITTO (art. 51 C.P) 2) STATO DI NECESSITA’(2045 C.C.) 3) LEGITTIMA DIFESA (2044 C.C.)
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Art. 51 c.p. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere.
L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della p.a., esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che , per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine
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ESERCIZIO DEL DIRITTO In diritto civile non basta invocare l’esercizio di un proprio diritto, ma rileva IL MODO IN CUI si è esercitato il diritto: soltanto quando la produzione del danno è INEVITABILE AI FINI DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO esso vale come causa di giustificazione, come causa ostativa al sorgere dell’obbligazione risarcitoria (utilizzato nel diritto di cronaca). Es. 843(accesso al fondo); 844 (immissioni) c.c.
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ADEMPIMENTO DOVERE La scriminante non funziona quando il soggetto al quale è rivolto un ordine illegittimo è in grado di sindacarne l’illegittimità
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Art. 2045 c.c. Stato di necessità
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice.
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STATO DI NECESSITA’ art.2045
E’ il fatto dannoso prodotto da chi vi è costretto per salvare sé o altri da PERICOLO DI GRAVE DANNO ALLA PERSONA non altrimenti evitabile e non volontariamente causato Indennità valutata secondo equo apprezzamento del giudice Non opera se chi provoca il danno è lo stesso che ha provocato la situazione di pericolo Se pericolo dipende dal fatto colposo o doloso del terzo: indennità dovuta dal danneggiante e risarcimento (differenziale) a carico del terzo; il danneggiante può proporre azione di rivalsa sul terzo.
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Art. 2044 c.c. Legittima difesa
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri
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LEGITTIMA DIFESA Costretti a cagionare un danno ingiusto all’aggressore x respingere offesa attuale ingiusta arrecata a sé o ad altri (art c.c.) Se vi è proporzione fra reazione ed offesa nessuna tutela all’aggressore danneggiato Sul piano dell’onere probatorio: in penale (art.52 cp) la semiplena probatio in ordine all’esistenza della scriminante assolve l’imputato; in civile il dubbio si risolve in danno al soggetto che la invoca che ha onere
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