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Pubblicità ingannevole d.lds 145/2007

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Presentazione sul tema: "Pubblicità ingannevole d.lds 145/2007"— Transcript della presentazione:

1 Pubblicità ingannevole d.lds 145/2007

2 Pubblicità ingannevole e comparativa
Per tutelare i consumatori nei rapporti con le imprese è stato emanato il decreto legislativi n. 145/2007 che ha recepito delle direttive comunitarie ha introdotto una nuova disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa.

3 Pubblicità ingannevole
La pubblicità utilizzata dalle imprese deve essere veritieta, palese, corretta. E’ ingannevole qualsiasi pubblicità che in qualsiasi modo induce in errore o può indurre in errore le persone alle quali è rivolta; può pregiudicare il loro comportamento economico. E' fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima delle dichiarazioni esagerate o che non sono destinate ad essere prese alla lettera.

4 E’ INGANNEVOLE la pubblicità
MENZOGNERA: quella che non dice la verità. RETICENTE: quella che non è completa e non fornisce tutte le informazioni necessarie per comprendere esattamente il messaggio NON TRASPARENTE: quella non riconoscibile come pubblicità in alcuni articoli di giornale

5 PUBBLICITA’ E PRODOTTI PERICOLOSI
E’ ingannevole la pubblicità di un prodotto pericoloso per la salute o per la sicurezza dei consumatori che ometta di indicarlo espressamente, inducendo tali soggetti a trascurare le normali regole di prudenza.

6 PUBBLICITA’ E MINORI È considerata ingannevole la pubblicità che, destinata ai minori, abusa della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che stimola comportamenti imitativi scorretti o pericolosi. È considerata ingannevole la pubblicità che può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.

7 Pubblicità comparativa
Non è ingannevole se: confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi; confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti e verificabili, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi.

8 Tutela Il controllo sulla pubblicità ingannevole è affidata all’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (Antitrust). All’Autorità possono rivolgersi sia gli imprenditori concorrenti sia i consumatori e le loro associazioni. Una volta accertata la violazione l’Autorità può inibirne la continuazione disporre la pubblicazione di dichiarazioni di rettifica a spese dell’impresa responsabile irrogare una sanzione pecuniaria che va da a €

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