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Corso di diritto penale dell’ambiente
PROF. MAURIZIO BELLACOSA Lezione del 26 aprile 2016 DOTT.SSA ROSSELLA SABIA LUISS GUIDO CARLI A.A. 2015/2016
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Struttura della lezione
INQUINAMENTO ARMOSFERICO - DEFINIZIONI E AMBITI DI TUTELA Art. 268 co. 1 T.U.A. – definizioni di inquinamento, emissione, impianto e stabilimento SANZIONI: L’ART. 279 T.U.A ART. 279 co. 1 – Inizio di installazione ed esercizio illegittimo di stabilimento; modifica sostanziale non autorizzata di stabilimento ART. 279 co. 2 – Violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni ART. 279 co. 5 – Superamento dei valori limite di qualità dell’aria
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DEFINIZIONI E AMBITI DI TUTELA
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PARTE QUINTA T.U.A. Tutela dell’aria e riduzione delle emissioni
L’inquinamento atmosferico è attualmente disciplinato dalla Parte Quinta del Testo Unico Ambiente, dedicato alle ‘norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera’ La Parte Quinta è suddivisa in tre titoli: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività (artt ) Impianti termici civili (artt ) Impianti produttivi di calore per riscaldare ambienti o acqua, aventi potenza inferiore a determinate soglie; sanzioni solo in via amministrativa Combustibili (artt ) Caratteristiche merceologiche e condizioni di utilizzo dei combustibili utilizzabili negli impianti disciplinati dai Titoli I e II; tutela in parte amministrativa e in parte penale
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TITOLO I ART. 267 - CAMPO DI APPLICAZIONE
Il Titolo I ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, si applica: agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal Titolo II (quelli aventi potenza termica nominale uguale o superiore a soglie prefissate) alle attività che producono emissioni in atmosfera Il Titolo I stabilisce: i valori di emissione le prescrizioni i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite
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TITOLO I ART. 268 - DEFINIZIONI
INQUINAMENTO ATMOSFERICO: ogni modificazione dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente (art. 268, co. 1, lett. a) EMISSIONE IN ATMOSFERA: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all’articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV (composti organici volatili) nell’ambiente (art. 268, co. 1, lett. b)
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TITOLO I ART. 268 - DEFINIZIONI
La disciplina in materia di tutela dell’aria è stata profondamente modificata dal d. lgs. n. 128/2010, che ha recato importanti modifiche e integrazioni al Testo Unico In particolare, l’obbligo di autorizzazione per ogni singolo impianto è stato sostituito con l’obbligo di autorizzazione per stabilimento IMPIANTO: il dispositivo o il sistema o l’insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell’ambito di un ciclo più ampio (art. 268, co. 1, lett. l)
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TITOLO I ART. 268 - DEFINIZIONI
STABILIMENTO: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività (art. 268, co. 1, lett. h)
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ART. 269 Autorizzazione alle emissioni
Salve le eccezioni indicate dalla norma, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni L’autorizzazione deve essere richiesta sia per impianti da installare, sia per impianti esistenti che si intenda trasferire
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Autorizzazione alle emissioni
La circostanza che oggi sia prevista una autorizzazione unitaria non produce effetti di discontinuità rispetto alla disciplina previgente che era imperniata sui singoli impianti Tutti gli impianti che emettono in atmosfera devono essere autorizzati e rispettare le prescrizioni imposte; l’unica differenza consiste nella riduzione del numero di autorizzazioni (prima legate al singolo impianto, oggi allo stabilimento unitariamente inteso) Le contravvenzioni del T.U.A. saranno dunque integrate anche, ad esempio, laddove l’assenza dell’autorizzazione riguardi uno solo o alcuni degli impianti facenti parte di uno stabilimento unitario
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Autorizzazione alle emissioni
L’art. 269 indica dettagliatamente i contenuti della domanda, la procedura, la messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto nonché il regime di modifica degli impianti autorizzati La durata dell’autorizzazione è fissata in 15 anni La competenza per il rilascio delle autorizzazioni è della Regione o della provincia autonoma o della diversa autorità indicata dalla legge regionale L’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni è contemplata separatamente da quella competente per i controlli
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ART. 279 T.U.A SANZIONI
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SANZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO
L’impianto sanzionatorio relativo al Titolo I è contenuto nell’art. 279 T.U.A., rubricato ‘sanzioni’ La norma prevede contravvenzioni, punite con la pena alternativa dell’arresto e dell’ammenda Sanzioni oblazionabili (artt bis c.p.) Le violazioni contemplate sono di carattere meramente formale (superamento valori limite) Sono essenzialmente reati di pericolo
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ART. 279 T.UA. SANZIONI ART. 279, COMMA 1
Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l’esercizio con l’autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell’arresto da due mesi a due anni o dell’ammenda da euro a euro. Sanzione oblazionabile ex art 162-bis c.p. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall’articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità competente.
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Inizio di installazione ed esercizio illegittimo di stabilimento
L’art. 279 co. 1, prima parte, punisce chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione Il reato consistente nell’iniziare l’installazione è istantaneo (Ruga Riva); in giurisprudenza esso è considerato permanente, fin tanto che cessi la ‘clandestinità’ della condotta Il reato di esercizio di stabilimento senza autorizzazione è permanente: la permanenza si protrae fino al rilascio della prescritta autorizzazione l’autorizzazione è il mezzo attraverso cui la PA procede alla preventiva verifica della rispondenza dell’impianto alle prescrizioni di legge; fino al momento di tale verifica, non cessa la consumazione del reato
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Inizio di installazione ed esercizio illegittimo di stabilimento
Distinzione tra ‘installazione’ = fase prodromica ed ‘esercizio’ = coincidente con l’attivazione Soggetti attivi: apparentemente, reato comune nella disciplina previgente, la giurisprudenza aveva ritenuto il reato ascrivibile a chiunque avesse materialmente la disponibilità dell’impianto (no rappresentanza legale o titolarità formale) nella vigenza del Testo Unico la giurisprudenza è invece giunta a considerarlo un reato proprio Colui che inizia a installare sarà il costruttore incaricato dal committente dell’attività Soprattutto, la norma intende anticipare la punizione di chi successivamente eserciterà l’impianto o l’attività, cioè il gestore dello stabilimento GESTORE: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto (art. 268 co. 1 lett. n)
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Modifica sostanziale non autorizzata di stabilimento
L’art. 279 co. 1, seconda parte, punisce chi continua l’esercizio con l’autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata Lo stesso comma contempla l’ipotesi di chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione Modifica sostanziale = quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente (art. 268, co. 1, lett. m-bis) In caso di modifica non sostanziale dell’impianto senza effettuare la prescritta comunicazione (ex art. 269 co. 8) è prevista solo una sanzione amministrativa irrogata dall’autorità competente Si tratta di reato istantaneo (conclusione delle opere di modifica rimaste ignote alla PA)
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Violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni
ART. 279, COMMA 2 Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a euro.
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Violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni
Si tratta di un reato formale e di pericolo che si perfeziona anche con la sola effettuazione di una delle attività soggette a titolo abilitativo senza osservarne le prescrizioni Rilevano comportamenti incidenti in senso negativo sul sistema di autorizzazioni e controlli previsti dalla normativa di settore, la quale è comunque funzionale alla tutela dell’ambiente, assicurata anche attraverso la regolamentazione e il monitoraggio di attività potenzialmente inquinanti
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Violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni
VALORE LIMITE: il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati (art. 268, co. 1 lett q) L’individuazione del valore-limite è operata dall’autorità competente in sede di autorizzazione Ai sensi dell’art. 271, “si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai fini del reato di cui all’articolo 279, comma 2, soltanto se i controlli effettuati dall’autorità […] accertano una difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi elencati nell'Allegato V alla parte quinta del [Testo Unico] e di sistemi di monitoraggio conformi alle prescrizioni di tale allegato” I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato per il superamento dei valori limite di emissione: non essendo utilizzabili ai fini dell’imputazione, si ritiene non possano essere utilizzati a fini di prova nel giudizio eccezione rispetto al principio di libero convincimento del giudice
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Superamento dei valori limite di qualità dell’aria
Art. 279 COMMA 5 Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa Fattispecie aggravata: progressione offensiva da pericolo a danno
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