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Il sistema europeo per la protezione dei diritti fondamentali

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Presentazione sul tema: "Il sistema europeo per la protezione dei diritti fondamentali"— Transcript della presentazione:

1 Il sistema europeo per la protezione dei diritti fondamentali
L’impatto sul sistema giuridico italiano

2 Cosa è Strasburgo? Sistema sovranazionale istituito dal Consiglio d’Europa nel 1950 ed entrato in vigore nel settembre del 1953

3 Protocolli addizionali Dopo il Protocollo n. 11
Fonte Organi Convenzione europea Protocolli addizionali Dopo il Protocollo n. 11 Corte Comitato dei Ministri

4 Principali regole procedurali
Ricorso individuale senza filtro MA: Previo esaurimento dei rimedi interni

5 Criteri d’Ammissibilità - art. 35 (1)
La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell’articolo 34, se: (a) è anonimo; oppure (b) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.

6 Criteri d’Ammissibilità - art. 35 (2)
3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 se ritiene che: (a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; o (b) il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno. 4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento.

7 Successo e fallimento del sistema
Arretrato Aumento dei ricorsi

8 Allargamento ai paesi dell’Est dopo la caduta del muro di Berlino
Principali ragioni Allargamento ai paesi dell’Est dopo la caduta del muro di Berlino Introduzione del ricorso diretto dopo l’entrata in vigore del Protocollo n. 11

9 Protocollo 14, entrato in vigore nel 2010
Proposte Protocollo 14, entrato in vigore nel 2010

10 Vie d’uscita Giudice unico (art. 27) Nuovo art. 46
Nuovo criterio ricevibilità Esecuzione delle sentenze Giudice unico (art. 27) Nuovo art. 46

11 Art. 46 Prima del Protocollo 14
Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione. Parr. 1 e 2 Idem Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell’esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione d’interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato. 4. Se il Comitato dei Ministri ritiene che un’Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato, adire la Corte sulla questione dell’adempimento degli obblighi assunti dalla Parte ai sensi del paragrafo 1.

12 Onere degli Stati Obbligo di rispettare i diritti previsti nella Convenzione (art. 1) Obbligo di eseguire la sentenza finale (art. 46) Obbligo di rimediare (art. 41)

13 Ma… Volontaria costituzionalizzazione della CEDU grazie al ruolo dei giudici comuni e costituzionali

14 In Italia Art. 2 - clausola aperta Art. 10 - clausola internazionale
Prima della riforma del titolo V Dopo la riforma del titolo V Art. 2 - clausola aperta Art clausola internazionale Art. 11 – clausola europea Art. 117, comma 1 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

15 Sentenze gemelle n. 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale
La Cedu ha valore di parametro interposto di costituzionalità; quindi il conflitto tra le leggi italiane e la Cedu rappresenta un’inderitta violazione della Costuzione ma 2. La Cedu non ha valore costituzionale (deve rispettare la Costituzione!); 3.Le leggi nazionali vanno interpretate alla luce della Cedu 4. La cedu non è paragonabile al diritto dell’Unione euroepa


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