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DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA I diritti fondamentali
A.A DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA LEZIONE XV I diritti fondamentali Prof. Susanna Cafaro
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Il punto di partenza Il Trattato di Roma non conteneva alcuna disposizione di carattere generale o specifico attinente ai diritti fondamentali
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… solo a partire dagli anni Sessanta
La Corte realizza un controllo di legittimità degli atti comprensivo del rispetto dei diritti fondamentali. Fonti: tradizioni costituzionali comuni, accordi internazionali per essi vigenti (CEDU), enucleazione di principi generali di diritto
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La prima codificazione nel Trattato di Maastricht
1. L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri. 2. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.
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La Carta di Nizza Proclamata nel dicembre 2000 dai Presidenti di Consiglio, Parlamento e Commissione Diventerà vincolante per effetto dell'art.6.1 del TUE di Lisbona
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Articolo 6 1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.
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Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.
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Il rapporto con la CEDU 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi general
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Art. 53 della Carta Livello di protezione Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.
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Il contenuto della Carta
DIGNITA' LIBERTA' UGUAGLIANZA SOLIDARIETA' CITTADINANZA GIUSTIZIA
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L'ADESIONE ALLA CEDU ART.6.2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.
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I. La democraticità come requisito
Art.49 TUE Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione.
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II. La democraticità come requisito
Art.7. TUE 1 Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 6 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura. Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.
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2. Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'art.2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni.
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3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dai trattati.
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La condizionalità democratica negli accordi
Negli accordi di associazione o di cooperazione dell'Unione si prescrive spesso il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi democratici, qualificato elemento essenziale dell’accordo, la cui ottemperanza si impone come obbligo per le parti. Tale qualificazione comporta implicitamente che la violazione dell’obbligo consenta di sospendere o denunciare l’accordo. E' contemplata una procedura da attivare nel caso della violazione di un qualsiasi obbligo previsto dall’accordo
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