Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
1
CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE (DANNEGGIATO)
Art. 1227, comma 1: contribuzione al verificarsi del danno: diminuzione secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze Art. 1227, comma 2: danneggiato NON partecipa alla produzione dell’evento dannoso, ma poteva evitare l’aggravarsi delle conseguenze: esclusione del risarcimento di quelle evitabili secondo l’ordinaria diligenza
2
Cass. SS.UU. 21/11/2011 n.24406 Ai fini dell’art comma 1 c.c., sussiste il comportamento omissivo colposo del danneggiato ogni qual volta tale inerzia contraria a diligenza, a prescindere dalla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, abbia concorso a produrre l’evento lesivo in suo danno.
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.