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IMPRENDITORE: imprenditore Colui che organizza la produzione Colui che è titolare dell’impresa Dal punto di vista economico Dal punto di vista giuridico.

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Presentazione sul tema: "IMPRENDITORE: imprenditore Colui che organizza la produzione Colui che è titolare dell’impresa Dal punto di vista economico Dal punto di vista giuridico."— Transcript della presentazione:

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2 IMPRENDITORE:

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4 imprenditore Colui che organizza la produzione Colui che è titolare dell’impresa Dal punto di vista economico Dal punto di vista giuridico

5 l’attività dell’imprenditore deve essere: Professionale: Deve essere esercitata dal suo titolare in modo abituale e sistematico Professionale: Deve essere esercitata dal suo titolare in modo abituale e sistematico Economica: Attività non in perdita con la copertura dei costi con ricavi Economica: Attività non in perdita con la copertura dei costi con ricavi Organizzata: Deve avere un’organizzazione di elementi personali e di elementi reali Organizzata: Deve avere un’organizzazione di elementi personali e di elementi reali Destinata al mercato: Deve essere destinata a soddisfare i bisogni altrui Destinata al mercato: Deve essere destinata a soddisfare i bisogni altrui

6 Attività dell’impresa Produzione e scambio di servizi Produzione e scambio di beni Scambio di beni Scambio di servizi

7 PICCOLO IMPRENDITORE E’ un piccolo imprenditore colui che esercita un’attività d’impresa organizzata in prevalenza con il lavoro proprio ed eventualmente, se lavorano nell’impresa, dei suoi familiari:  Sul lavoro altrui (lavoratori dipendenti)  Sul capitale (denaro investito nell’attività) CHI E’ IL PICCOLO IMPRENDITORE?

8 Artigiano Lavoro personale dell’attività dell’impresa Attività prevalente di produzione di beni o servizi Dipendenti diretti dal titolare ed entro limiti massimi

9 GLI IMPRENDITORI SI DIVIDONO IN DUE CATEGORIE in base al tipo di attività svolta IMPRENDITORE COMMERCIALE IMPRENDITORE AGRICOLO

10 Articolo 2135 del codice civile: «E’ imprenditore agricolo che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali,attività connesse. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico (…). Si intendono comunque connesse le attività (…)dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali (…) ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge"

11 Attività agricole: Principali Connesse o Coltivazione del fondo o Selvicoltura o Allevamento di animali o Coltivazione del fondo o Selvicoltura o Allevamento di animali  Manipolazione, conservazione e alienazione di prodotti agricoli  Altre attività accessorie di fornitura  Manipolazione, conservazione e alienazione di prodotti agricoli  Altre attività accessorie di fornitura

12 NUOVA DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO Attività connesse: necessaria presenza di due requisiti

13 Ricorre quando i familiari più stretti del titolare di un’impresa svolgono di fatto, senza un regolare rapporto giuridico, un lavoro continuativo nell’impresa o nella famiglia Attività lavorativa continuativa nell’impresa o nella famiglia  Diritto di mantenimento  Diritto di partecipazione agli utili e agli incrementi aziendali  Diritto di partecipazione alle decisioni  Diritto alla liquidazione della quota  Diritto di prelazione sull’azienda  Diritto di mantenimento  Diritto di partecipazione agli utili e agli incrementi aziendali  Diritto di partecipazione alle decisioni  Diritto alla liquidazione della quota  Diritto di prelazione sull’azienda Coniuge Parenti (entro il 3° grado) Affini (entro il 2° grado) Coniuge Parenti (entro il 3° grado) Affini (entro il 2° grado)

14  Individuazione delle parti Premesso :  Rapporto di parentela tra le parti  Contenuto dell’attività prestata Si stabilisce quanto segue:  Impresa familiare  Partecipazione agli utili  Rinvio della disciplina legale Firme autentiche  Scritture privata autentica Firma del notaio

15 IMPRENDITORE COMMERCIALE

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20 COSA DISCIPLINA LO STATUTO SPECIALE l'iscrizione nel registro delle imprese (artt. 2214-2202), con effetti di pubblicità legale la disciplina della rappresentanza commerciale (artt. 2203-2213) L’obbligo di tenuta delle scritture contabili (artt. 2214-2220) il fallimento e le altre procedure concorsuali

21 E’ un registro in cui le imprese italiane sono tenute all'iscrizione e che costituisce la fonte primaria di certificazione dei loro dati costitutivi Chi svolge in Italia un'attività economica sotto forma di impresa deve iscriversi al registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio italiane (una per ogni provincia)

22 Gli imprenditori commerciali individuali esclusi i piccoli imprenditori Le società commerciali e le società mutualistiche cioè le società cooperative e le società di mutua assicurazione Gli enti pubblici economici ossia gli enti pubblici che in base al loro statuto hanno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale I consorzi con attività esterna e le società consortili

23 Pubblicità legale Effetti Termini Oggetto Soggetti Modalità Registro generale delle imprese 1.Imprenditori commerciali individuali 2.Società commerciali e cooperative 3.Enti pubblici economici 4.Consorzi con attività esterna 1.Imprenditori commerciali individuali 2.Società commerciali e cooperative 3.Enti pubblici economici 4.Consorzi con attività esterna 1.Inizio dell’impresa 2.Modificazioni dell’impresa 3.Cessazione dell’impresa 1.Inizio dell’impresa 2.Modificazioni dell’impresa 3.Cessazione dell’impresa Entro 30 giorni dal momento in cui si è verificata la causa Entro 30 giorni dal momento in cui si è verificata la causa 1.Presunzione assoluta di conoscenza dei fatti iscritti 2.Presunzione relativa di ignoranza dei fatti non iscritti 1.Presunzione assoluta di conoscenza dei fatti iscritti 2.Presunzione relativa di ignoranza dei fatti non iscritti

24 Presunzione assoluta di conoscenza dei fatti iscritti: I fatti scritti si presumono conosciuti dai terzi senza possibilità di prova contraria e sono sempre opponibili o efficaci nei confronti dei terzi Presunzione assoluta di conoscenza dei fatti iscritti: I fatti scritti si presumono conosciuti dai terzi senza possibilità di prova contraria e sono sempre opponibili o efficaci nei confronti dei terzi Presunzione relativa di ignoranza dei fatti non iscritti: I fatti non iscritti si presumono ignoti ai terzi fino a prova contraria e sono opponibili o efficaci nei confronti dei terzi soltanto dimostrando che ne erano a conoscenza. Presunzione relativa di ignoranza dei fatti non iscritti: I fatti non iscritti si presumono ignoti ai terzi fino a prova contraria e sono opponibili o efficaci nei confronti dei terzi soltanto dimostrando che ne erano a conoscenza.

25 LE SCRITTURE CONTABILI (artt. 2214- 2220 c.c.) sono le rappresentazioni dei movimenti economici e/o finanziari di un'azienda che ne evidenziano l'andamento della gestione. uno strumento amministrativo indispensabile per l'attività di qualsiasi imprenditore e per questo l'articolo 2214 del codice civile italiano ne sancisce l'obbligatorietà

26 LE SCRITTURE CONTABILI (artt. 2214- 2220 c.c.) TIPOLOGIE il libro giornale 1) il libro giornale, nel quale vengono registrati giorno per giorno e in modo analitico tutti i movimenti contabili riguardanti l'esercizio dell'impresa, il libro degli inventari 2) il libro degli inventari, che evidenzia la situazione patrimoniale dell'impresa anno dopo anno, il fascicolo della corrispondenza 3) il fascicolo della corrispondenza commerciale (lettere, fatture, telegrammi), le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa ( 4) le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (come il libro mastro tipologico e non cronologico, il libro cassa, il libro magazzino, il libro fidi ecc.).

27 Scritture contabili Formalità di tenuta :numerazione progressiva in ogni pagina prima dell’utilizzazione Modalità di tenuta :secondo le norme di una ordinata contabilità Obbligo di conservazione : per dieci anni Prova contro l’imprenditore : in ogni caso Prova a favore dell’imprenditore : solamente se tenute regolarmente e nei rapporti d’impresa con altri imprenditori

28 L’institore Il procuratore Il commesso

29 LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE (artt. 2203- 2213 c.c.) INSTITORE  è rappresentante generale dell'imprenditore  può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto  può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto  è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e alla tenuta delle scritture contabili

30 Procuratore  È un dipendente dell’imprenditore commerciale che ha il potere di compiere gli atti giuridici riguardanti l’esercizio dell’impresa  È soggetto agli stessi limiti dell’institore, in quanto senza un’autorizzazione espressa del titolare non può alienare o costituire delle ipoteche su beni immobili dell’impresa  Non comprende anche la rappresentanza processuale dell’imprenditore, salvo che il relativo potere gli sia stato attribuito espressamente per scritto

31 Commesso  Il commesso è un dipendente dell’imprenditore commerciale che in base alla definizione normativa, opera a contatto con la clientela ordinaria dell’impresa  Ha un potere di rappresentanza limitato in quanto, se nella procura non è stato stabilito diversamente, può compiere soltanto gli atti che sono normalmente collegate alle operazioni che è incaricato di svolgere

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33 Solo agli imprenditori commerciali si applica il c.d. lo statuto dell’imprenditore

34 Gli imprenditori agricoli non sono tenuti al rispetto dello statuto dell’imprenditore commerciale, in quanto esposti ad un rischio maggiore dell’imprenditore commerciale:

35 L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art.2555 c.c.) Comprende beni materiali (beni mobili, immobili) beni immateriali (brevetti, segni distintivi), contratti. Non è necessario che i beni appartengono all’imprenditore a titolo di proprietà ma è sufficiente che egli ne abbia il godimento.

36 D IFFERENZA TRA IMPRESA E AZIENDA I termini impresa e azienda vengono talvolta utilizzati nel linguaggio comune come sinonimi, ma dal punto di vista giuridico essi indicano due realtà diverse, infatti: Il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. AZIENDA L’attività economica produttiva di una nuova ricchezza, svolta per mezzo del complesso dei beni organizzati. IMPRESA

37 Trasferimento dell’azienda: Può avvenire a causa di morte, secondo le regole che regolano la successione ereditaria, oppure per atto tra vivi, secondo le norme in materia di contratti Per le aziende soggette all’obbligo di iscrizione al libro delle imprese l’atto di cessione dell’impresa richiede:  Un atto scritto ai fini della prova del contratto  Un atto pubblico o una scrittura privata autentica, non essendo quindi sufficiente una semplice scrittura privata

38 Il divieto di concorrenza La successione nei contratti La cessione dei crediti L’accollo dei debiti 1 2 3 4

39 Divieto di concorrenza: Colui che cede un’azienda è soggetto a divieto legale di concorrenza, in quanto per cinque anni non può iniziare una nuova impresa che sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta Accollo dei debiti: L’acquirente di un’azienda commerciale è responsabile in solido dei debiti precedenti al trasferimento dell’azienda Successione nei contratti: Chi acquista un’azienda subentra automaticamente nei contratti che sono stati stipulati dall’alienante per l’esercizio dell’impresa Cessione dei crediti: Colui che acquista un’azienda acquista anche i crediti relativi all’azienda ceduta, ossia i diritti di credito nei confronti dei terzi derivati dall’esercizio dell’impresa

40 Ditta : Individua la persona dell’imprenditore Ditta : Individua la persona dell’imprenditore Insegna: Individua i locali dove si svolge l’attività dell’impresa Insegna: Individua i locali dove si svolge l’attività dell’impresa Marchio : Individua i beni o servizi prodotti o scambiati Marchio : Individua i beni o servizi prodotti o scambiati

41 Segni distintivi Originalità Veridicità Non devono essere uguali o simili ai segni usati da altri imprenditori Liceità Novità Non devono essere ingannevoli Non devono essere contrari alla legge,all’ordine pubblico o al buon costume Non devono essere generici

42 D IRITTO ALL ’ USO ESCLUSIVO L’imprenditore ha il diritto all’uso esclusivo dei propri segni: quando altri utilizzano segni uguali o simili l’imprenditore che li ha usati per primo può ottenere che vengano integrati o modificati. Non si può impedire che altri imprenditori adottino lo stesso segno distintivo quando, per la diversità dell’attività di impresa o dei mercati serviti, non vi è pericolo di confusione e sviamento della clientela.

43 L A DITTA La ditta è il nome commerciale dell’imprenditore. Può essere di fantasia ma deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore che ha o riginariamente formato la ditta ( ditta originaria ). La ditta può essere t rasferita solo insieme all’azienda. Se l’imprenditore usa la vecchia ditta può non comparire il nome del nuovo imprenditore (ditta derivata).

44 L’ INSEGNA L’insegna contraddistingue i locali dell’impresa: negozio, stabilimento, officina. Può essere denominativa, figurativa, mista. Anche l’insegna si può trasferire solo insieme all’azienda.

45 I L MARCHIO Il marchio è il segno che distingue i prodotti. Facilita l’individuazione del prodotto e garantisce la qualità del prodotto proveniente da una determinata impresa. La disciplina del marchio è sicuramente più complessa di quella relativa agli altri segni distintivi, tanto che è fondata in generale sulle norme del codice civile(artt. 2569 e ss.) e in via speciale dal d.lgs. 10\02\2005 n. 30 che ha introdotto il codice della proprietà industriale.

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