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Aziende e Sindacato al tavolo del Jobs act: Le opzioni a disposizione

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Presentazione sul tema: "Aziende e Sindacato al tavolo del Jobs act: Le opzioni a disposizione"— Transcript della presentazione:

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2 Aziende e Sindacato al tavolo del Jobs act: Le opzioni a disposizione
Confindustria Chieti-Pescara Sede di Mozzagrogna 30 novembre 2017 Avv. Andrea Bonanni Caione Managing Partner Pescara LABLAW Studio Legale

3 Industria 4.0 - La nuova Rivoluzione Industriale

4 Jobs act e relazioni industriali
Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (art. 51 d.lgs. n. 81/2015)

5 Le tappe del rinnovamento Il trend negoziale
La competenza della contrattazione aziendale è limitata a materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto collettivo nazionale (c.d. ne bis in idem) – (accordo interconfederale 23 luglio 1993) I contratti di secondo livello possono definire apposite procedure, modalità e condizioni per modificare, in tutto o in parte, se del caso in via sperimentale e temporanea, specifici e singoli istituti, economici e/o normativi, disciplinati dai contratti collettivi nazionali di categoria (c.d. clausole di sganciamento o di uscita – parziale superamento del criterio del ne bis in idem) – (accordi separati del 2009) Nelle ipotesi non previste ed in attesa dei rinnovi contrattuali, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro – (accordo interconfederale 28 giugno 2011) La contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge. I contratti collettivi aziendali possono attivare strumenti di articolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi - (accordo interconfederale 10 gennaio 2014 – TU Rappresentanza)

6 Le tappe del rinnovamento Il trend normativo
Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi […]. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti […] (art. 30, legge n. 183/2010). I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda […] possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla […] Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro (art. 8, d.l. n. 138/2011).

7 Le tappe del rinnovamento La voce della giurisprudenza
Nell’ipotesi di successione di contratti collettivi di diverso livello (nazionale, provinciale, aziendale) l’eventuale contrasto tra le relative previsioni non va risolto secondo i principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma in base all’individuazione della effettiva volontà delle parti desumibile dal coordinamento delle varie disposizioni, di pari dignità, della contrattazione nazionale e locale, fermo restando che un nuovo contratto collettivo (sia esso nazionale o aziendale) può anche modificare “in pejus” la disciplina collettiva precedente (di qualsiasi livello essa sia) con il solo limite del rispetto dell’esistenza di veri e propri diritti (e non di mere aspettative) definitivamente acquisiti dai lavoratori alla stregua della normativa poi superata da quella peggiorativa (Cass. Sez. Lav. 6 ottobre 2000, n ; v. altresì: Cass. Sez. Lav. 2 aprile 2001, n e Cass. Sez. lav. 7 febbraio 2004, n. 2362; Cass. 27 marzo 2008 n. 7923)

8 Cosa fare? Elaborazione di modelli gestionali negoziati. Art. 2103 c.c.
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.

9 Cosa fare? Elaborazione di modelli gestionali negoziati
1a Categoria Appartengono a questa categoria: - i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica, - i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali. 2a Categoria Appartengono a questa categoria: - i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare,

10 Cosa fare? Elaborazione di modelli gestionali negoziati
Guidamacchine attrezzate Montatore Collaudatore Addetto conduzione impianti Addetto impianti/sistemi automatizzati Conduttore mezzi di trasporto Centralinista telefonico Gruista Imbragatore Allevo attrezzista Allievo manutentore. Saldatore Formatore a mano Animista a mano Cassaio Guidamacchine attrezzate Montatore macchinario Collaudatore Addetto conduzione impianti Addetto impianti/sistemi automatiz zati Conduttore mezzi di trasporto Centralinista telefonico Giuntista Tubista Ramista Primarista Colatore Saldatore Imballatore

11 L’utilizzo delle tipologie contrattuali flessibili
Cosa fare? Elaborazione di modelli gestionali negoziati L’utilizzo delle tipologie contrattuali flessibili Part time Contratto a termine Lavoro intermittente «Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi»

12 Le gestione del «fine vita» del rapporto di lavoro
Cosa fare? Elaborazione di modelli gestionali negoziati Le gestione del «fine vita» del rapporto di lavoro Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi […]. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti […] (art. 30, legge n. 183/2010)

13 Cosa fare? Le sfide in campo
La formazione come diritto soggettivo, i sistemi di welfare, le forme di partecipazione dei lavoratori, il superamento delle criticità legate alla valutazione del rendimento e della produttività aziendale Il rinnovo del CCNL dei metalmeccanici (ma anche quello dei chimici) ha aperto la strada ad un modo diverso di vedere le relazioni industriali, identificando un nuovo corso che deve essere esteso e reso più vicino alle esigenza di ogni singola azienda.

14 I nostri uffici LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS
Ufficio di Milano Corso Europa, Milano Tel: Fax: Ufficio di Roma Via Delle Tre Madonne, Roma Tel: Fax: Ufficio di Genova Via Fiasella, 3 Int Genova Tel Fax Ufficio di Padova Piazza Alcide De Gasperi, Padova Tel Fax Contatti: Avv. Andrea Bonanni Caione Ufficio di Napoli Via Del Parco Margherita, Napoli Tel: Fax: Ufficio di Pescara Strada Comunale Piana, Pescara Tel   Fax Ufficio di Bari Corso Vittorio Emanuele II, Bari Tel: Fax:

15 THE ALLIANCE GLOBAL EMPLOYMENT AND LABOUR LAW


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