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PubblicatoSilvano Coppola Modificato 6 anni fa
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Questioni istruttorie controverse nelle cause bancarie
Trapani novembre 2017 Questioni istruttorie controverse nelle cause bancarie Intervento di Giuseppe De Gregorio Corte d’Appello di Palermo
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Onere di allegazione Il tema dell’onere di allegazione attiene innanzitutto il titolare di un conto bancario che agisce per la ripetizione e/o anche solo per l’accertamento di asseriti indebiti (e/o la rettifica di determinate poste), avendo specifico onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell’azione promossa, anche in relazione alle questioni di nullità sollevate.
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Onere di allegazione La giurisprudenza, anche della Suprema Corte, ha affermato che incombe sul correntista-attore la prova non solo dell’avvenuto pagamento, ma anche «dell’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta» (mancanza di causa debendi) ovvero del successivo venir meno di questa. Pertanto, nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione di indebito, incombe sullo stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2967, primo comma, codice civile, l’onere di allegare i fatti posti a base della domanda, ossia dimostrare l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l’applicazione delle stesse avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli contrattualmente dovuti.
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Onere di allegazione Rapporto tra indeterminatezza della domanda ed eccezione di nullità ex art. 164 c.p.c. sollevata dalla banca -> sovente la domanda spiegata (soprattutto con riferimento all’usurarietà degli interessi, ove solitamente vi sono ampi riferimenti solo generali alle questioni afferente la legge n. 108 del 1996) non è preceduta da alcuna specifica attività assertiva, e poggia su degli assunti soltanto impliciti assolutamente ipotetici, sì da postulare una indagine in alcuni casi esplorativa. Trattasi però di carenza che, se così posta, rileva in punto di merito, con riguardo alla accoglibilità della domanda (in punto di fondatezza) ma che non incide affatto sulla presenza nell’atto dei requisiti minimi della editio actionis.
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La prova e il relativo onere
La prova è tradizionalmente considerata come una rappresentazione storica dei fatti affermati quali accadimenti dalle parti. È, più semplicemente, strumento per l’accertamento di quei fatti: la parte, attraverso la prova, tende alla formazione del convincimento del giudice, mirando a far sì che la verità processuale possa coincidere (o quantomeno avvicinarsi il più possibile) a quella reale-storica. L’intera materia delle prove trova il suo snodarsi normativo (il cd. sistema della bipartizione) tra i due codici civili: quello di diritto sostanziale e quello di diritto processuale. E mentre quest’ultimo regola l’assunzione giudiziaria dei mezzi di prova, il codice civile configura i tipi normativi di prova, fissando (art c.c.) anche le regole riguardanti la ripartizione, tra i soggetti del processo, dell’onere della prova. Come evidenziato, per la previsione appena citata, l’attore ha l’onere di provare i fatti costitutivi, il convenuto i fatti estintivi, impeditivi o modificativi.
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La prova e il relativo onere
Tra le prove, quella documentale rappresenta la prova precostituita vera e propria. A tal proposito, va ricordato che la distinzione tra prove precostituite e prove costituende rappresenta uno dei capisaldi del nostro sistema processuale. Le prime sono quelle prove che preesistono al processo, e non sono state create per un “fine processuale”; le seconde, invece, sono le prove che sorgono nel processo, sono disciplinate da questo, e vengono appositamente create per comprovare un determinato fatto. [Al concetto di documento si accosta oggi quello di “documento informatico”, che è la “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, così come viene definito dal Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D., ovvero il decreto legislativo n. 82 del 2005)]
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Ripartizione dell’onere probatorio
Nel processo civile, l’attore, secondo i comuni canoni sanciti dall’art c.c. che gravano su colui che fa valere un diritto in giudizio, ha l’onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento: se trattasi di prove precostituite, deve versare tutta la documentazione utile a consentire di accertare correttamente la pretesa.
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Ripartizione dell’onere probatorio
Anche nel contenzioso bancario valgono le regole generali: l’attore dovrà assolvere, in primo luogo, gli oneri di puntuale allegazione e, in secondo luogo, dovrà provvedere a supportare la domanda giudiziale con prove documentali sufficienti (ovverosia copia quantomeno degli estratti conto relativi agli anni oggetto di contestazione, almeno quelli essenziali). Varia l’onere della prova rispetto alle diverse allegazioni ?
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Ripartizione dell’onere probatorio
Nel monitorio valgono le medesime regole generali: Il ricorrente (attore sostanziale) dovrà assolvere, in primo luogo, gli oneri di puntuale allegazione e, in secondo luogo, dovrà provvedere a supportare la domanda giudiziale con prove documentali sufficienti. Peculiarità è che qui la prova di riferimento è sempre precostituita – ciò chiaramente bilancia il 'contraddittorio differito' -; e deve fare riferimento a credito certo, liquido ed esigibile.
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Azione di accertamento negativo e/o di ripetizione di indebito
L’attore agisce in giudizio al fine di far accertare che, in forza di clausole contrattuali nulle – illegittima capitalizzazione di interessi, clausola determinativa degli interessi indeterminata, applicazione di interessi ultralegali senza preventiva pattuizione per iscritto, interessi oltre tasso soglia, spese non concordate –, il saldo del conto corrente bancario o il piano di ammortamento del mutuo deve presentare un quantum differente da quello risultante dagli estratti-conto. Si chiede, pertanto, l’accertamento e la rideterminazione del saldo preteso dalla Banca previa espunzione delle singole poste illegittimamente computate, ovvero la ripetizione di quanto indebitamente già pagato in virtù di clausole nulle; o comunque la rideterminazione del saldo risultante dall’ultimo estratto-conto).
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Azione di accertamento negativo e/o di ripetizione di indebito
Possono però aversi diverse allegazioni quanto al titolo negoziale: inesistenza di esso – oppure solo nullità di diverse clausole - : nel primo caso, grava certamente sulla Banca l’onere di versare il contratto per contrastare l’allegazione. Nel secondo caso: grava sul correntista l’onere di produrre il contratto ? Basta che alleghi la nullità delle clausole desumibile aliunde (ad esempio, da richiami delle principali condizioni riportati in documenti di sintesi o in estratti-conto)?
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Specifico onere probatorio nelle cause bancarie
Tribunale Benevento, sez. II, 14/03/2016 : Nelle cause relative a rapporti di conto corrente bancario, vertenti sulla legittimità o meno dei tassi applicati e degli addebiti, grava sul correntista l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, quindi di produrre in giudizio gli estratti conto in serie continua sì da consentire la ricostruzione del rapporto in modo credibile ed oggettivo.
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Domanda Riconvenzionale
Nel diverso caso in cui alla domanda principale dell’attore l’Istituto di credito convenuto opponga, in via riconvenzionale, apposita domanda di condanna al soddisfacimento del proprio credito vantato nei confronti del correntista, discendente dal saldo negativo del conto corrente ovvero del mutuo oppure del contratto di finanziamento, si contrappongono diversi oneri probatori:
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Cassazione (Sez. 1^ Civ. n. 9201/2015)
«Qualora l’attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese.» (così anche: Cass. n. 3374/2007; Cass. n /2005; Cass. n. 7282/1997).
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Cassazione (Sez. 1^ Civ. n. 9201/2015)
«L’onere probatorio gravante, a norma dell'art c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.» (cfr. Cass. n /2004; Cass. n. 9099/2012).
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Mezzi di prova ex art. 210 c.p.c. e rapporti con l’art. 119 T.U.B.
Orientamenti assolutamente contrastanti in giurisprudenza di merito: se agisce il correntista certamente il mancato assolvimento dell’onere probatorio non può essere integralmente colmato facendo ricorso alla richiesta di emissione dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., che potrà essere sperimentato soltanto per parte degli estratti conto relativi a periodi determinati. Valgono, anche in questo caso, le regole generali: ma trattandosi di documentazione consegnata al correntista e nella sua disponibilità, l’ordine di esibizione è ammissibile per i contratti ? e gli estratti conto ?
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Mezzi di prova ex art. 210 c.p.c. e rapporti con l’art. 119 T.U.B.
In giurisprudenza si è ad esempio sostenuto che: In tema di onere della prova, l'onere discendente dall'applicazione del principio di cui all'art c.c. non si attenua quando questo abbia ad oggetto dei fatti negativi dei quali può essere data prova mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario e/o mediante presunzioni. In tema di rapporti bancari detta regola soffre una eccezione nel caso in cui l'attore dimostri di avere esercitato prima del giudizio la facoltà di cui all'art. 119 comma 4 del D.Lgs n. 385/1993 ovviamente però nei limiti del corrispondente obbligo per l'Istituto di credito (Tribunale Vibo Valentia, 08/03/2016 n. 145)
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Ancora: «è inammissibile l’istanza di esibizione ex art. 210 c. p. c
Ancora: «è inammissibile l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. volta ad ottenere l’ordine nei confronti dell’istituto bancario convenuto di esibire in giudizio della documentazione relativa al rapporto di conto corrente, qualora tale ordine di esibizione abbia ad oggetto documenti direttamente accessibili dalla parte ex art. 119 T.U.B., quindi documenti che la parte – nel diligente assolvimento dell’onere probatorio su di essa gravante – avrebbe dovuto previamente acquisire in via stragiudiziale e quindi allegare agli atti di causa» (cfr. Trib. Nocera Inferiore, 29 gennaio 2013; Trib. Nola, 2 gennaio 2015). Ovviamente, diversamente è a dirsi – e lo si era ricordato in precedenza – laddove la Banca non abbia ottemperato senza giustificato motivo alla richiesta ex art. 119 TUB.
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Mezzi di prova ex art. 210 c.p.c. e rapporti con l’art. 119 T.U.B.
Si è perciò sostenuto che il correntista, anche prima di agire in giudizio, potrà far ricorso alla richiesta stragiudiziale di cui all’art. 119 T.U.B. ovvero instare per la emissione di un decreto ingiuntivo avente ad oggetto la consegna di documentazione determinata relativa a singoli rapporti bancari laddove l’istanza ex 119TUB sia rimasta inevasa. Varie statuizioni fanno pure riferimento alla disciplina del cd. codice privacy (applicabile quantomeno per i contratti). Ma: la richiesta 119 TUB è effettivamente necessaria per ottenere poi ordinanza di esibizione? Il più recente orientamento della Cassazione sembra dare risposta negativa, che pone l’accento sul persistente diritto ad ottenere la documentazione anche una volta promossa la causa (Cassaz /2017, rel. Dometta).
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Mezzi di prova ex art. 210 c.p.c. e rapporti con l’art. 119 T.U.B.
Per l’acquisizione del contratto, vale segnalare pure quanto statuito da Cassazione civile sez. VI 12/09/2016 n : «il principio di prossimità o vicinanza della prova, in quanto eccezionale deroga al canonico regime della sua ripartizione, secondo il principio ancor oggi vigente che impone (incumbit) un onus probandi ei qui dicit non ei qui negat, deve trovare una pregnante legittimazione che non può semplicisticamente esaurirsi nella diversità di forza economica dei contendenti ma esige l'impossibilità della sua acquisizione simmetrica, che nella specie è negata proprio dall'obbligo richiamato dall'art. 117 TUB, secondo cui, in materia bancaria, "I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti" .»
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Disconoscimento: Cassazione civile, sez. VI, 16/11/2016, n. 23389:
Gli estratti conto prodotti dalla banca non sono copie fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti, ma costituiscono riproduzioni meccaniche di supporti magnetici, vale a dire della stampa di un'elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca. La disciplina del disconoscimento di tali registrazioni, pertanto, deve essere rinvenuta, non già nell'art c.c., che si riferisce alle copie fotografiche di scritture, ma nell'art c.c., con la conseguenza che è onere del debitore contestare la veridicità delle singole operazioni registrate entro i termini contrattualmente previsti.
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Osservatorio sulla Giustizia civile del distretto di Palermo
1) contratti di credito al consumo: Sul punto, viene affrontata la questione della documentazione da produrre a corredo del ricorso nei contratti di credito al consumo, e viene concordato che ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, deve essere prodotto, oltre il contratto, anche la stampa dei movimenti contabili, il piano di ammortamento o la stampa dei movimenti di dare o avere certificati, ai sensi dell’art. 50 TUB, ed ancora l’indicazione della composizione del credito, con specificazione delle rate scadute, a scadere, penali e spese;
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Osservatorio sulla Giustizia civile
2) contratti bancari: per i contratti bancari, in applicazione dell’art. 50 TUB, sarà sufficiente produrre il contratto e l’estratto conto certificato che riporti i movimenti per almeno gli ultimi dieci anni; non è sufficiente la produzione del solo saldoconto, che era previsto dalla legge bancaria del 1936 (la differenza non è meramente nominalistica); Aggiunta al testo dell’Osservatorio
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Osservatorio sulla Giustizia civile
3) per i mutui: è necessario produrre oltre il contratto anche la stampa dei movimenti contabili, il piano di ammortamento o la stampa dei movimenti di dare o avere certificati, ai sensi dell’art. 50 TUB ed ancora l’indicazione della composizione del credito, con specificazione delle rate scadute, a scadere, penali e spese.
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Oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Il giudizio è caratterizzato dalla peculiarità per cui l’opponente è attore solo in senso formale e l’opposto è formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, nel senso che dovrà provare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto. L’opposizione vale solo ad invertire l’onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova.
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Opposizione a decreto ingiuntivo
Da tale assunto discende che il creditore/opposto deve allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale, in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia fatto già nel corso della procedura di ingiunzione, inevitabilmente soggetta ad oneri e cognizioni sommari. E ciò affinché il Giudice possa accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’ingiungente opposto nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall’opponente che assume, appunto, posizione sostanziale di convenuto (così, tra le tante, Cass. n /1997).
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Opposizione a decreto ingiuntivo
Nel caso in cui la tutela sia stata azionata in via monitoria da un Istituto di credito, alla stregua dei principi già illustrati in ordine agli oneri probatori gravanti sulle parti processuali, la certificazione prodotta attestante le risultanze del saldo contabile dei conti correnti, la cui conformità ed autenticità è attestata ai sensi art. 50 D. Lgs. n. 385/1993, integra prova scritta del credito idonea a valere nell’ambito di un procedimento monitorio e validamente valutabile ai fini della emissione del decreto ingiuntivo.
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Opposizione a decreto ingiuntivo
Tale documento può non assumere pregnante valenza probatoria nel giudizio a cognizione piena instaurato a seguito della proposizione dell’opposizione, nel quale la Banca è onerata di depositare oltre al contratto, dal quale il rapporto trae origine, anche prova documentale afferente le successive modifiche, e gli estratti conto completi con l’annotazione di tutte le poste di dare ed avere intercorrenti tra le parti, la cui efficacia probatoria piena discende dalla specifica previsione dell’art c.c., sicché il saldo conto può assumere solo valore indiziario, la cui portata è liberamente apprezzabile dal Giudice.
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Fascicolo del monitorio e opposizione
Cassazione Sez. Unite Civ. n /2015 : «L'art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52, con decorrenza dal 30 aprile 1995), deve essere interpretato nel senso che, i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo, anche qualora non siano stati nuovamente prodotti nella fase di opposizione, non possono essere considerati nuovi e pertanto, se allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili"..». 29
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Cass. civ. n /2010 In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, vige il principio secondo cui l’onere probatorio incombe sulla banca la quale, dovendo provare il credito ingiunto, deve produrre in giudizio tutti gli estratti conto del rapporto dal quale scaturisce il saldo debitorio, senza poter invocare l’onere di conservazione della predetta documentazione per un periodo massimo di dieci anni, ai sensi dell’art c.c.: «La banca ricorrente confonde l'onere di conservazione della documentazione contabile con l'onere della prova del credito. Il fatto di non essere tenuta a conservare le scritture contabili oltre i dieci anni dalla loro ultima registrazione non esonera la parte che vi è tenuta dall'onere di provare il proprio credito.».
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Quale saldo applicare ai fini del ricalcolo? – Oneri probatori
Ove sia la Banca ad agire per il pagamento, essa non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione ex artt c.c. e 119 T.U.B., poiché tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dall'onere della prova piena del proprio credito vantato anche per il periodo ulteriore.
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Quale saldo applicare ai fini del ricalcolo?
Ne consegue che spettando all'attore (quando sia la banca) dare prova della fondatezza delle proprie ragioni, la ricostruzione dell'andamento del rapporto deve essere effettuata partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile se a credito per il cliente; nel caso, invece, il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, occorrere ripartire dal saldo zero.
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Quale saldo applicare ai fini del ricalcolo?
Nel caso in cui, dopo il primo estratto conto disponibile, manchino gli estratti conto successivi, la ricostruzione dell'andamento del conto corrente deve essere effettuata soltanto sulla base degli estratti conto effettivamente disponibili.
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Quale saldo applicare ai fini del ricalcolo?
Nel diverso caso in cui sia il correntista ad agire in ripetizione, l'applicazione dei sopra indicati principi generali sul riparto dell'onere della prova deve condurre a ritenere che la ricostruzione dei rapporti di dare/avere sia circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti conto, senza potere muovere dal saldo zero in caso di un primo estratto conto a debito per il cliente. Conseguenza del mancato assolvimento dell’onere della prova non può quindi essere l’azzeramento del saldo negativo riportato dal primo estratto conto disponibile (Cassazione civile, 7 maggio 2015, n. 9201, v. pure infra).
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Quale saldo applicare ai fini del ricalcolo?
Giurisprudenza: Circa la necessità di muovere dal saldo zero allorquando sia la banca ad agire per il pagamento: cfr. Cass. n. 9695/2011, Cass. n. 1842/2011, Cass. n /2010. Con specifico riferimento alla situazione in cui sia il correntista ad agire in ripetizione ed alla conseguente necessità di muovere dalle risultanze del primo estratto conto prodotto, cfr. giurisprudenza di merito: Trib. Reggio Emilia ; Trib. Nocera Inferiore ; App. Milano ; Trib. Bari Sez. dist. Monopoli
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Cassazione (Sez. 1^ Civ. n. 9201/2015)
«La banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto, e ove ne manchi la completa documentazione, a partire dal c.d. saldo zero e del pari il correntista, pur agendo per l’accertamento negativo, dovrà fornire la prova della fondatezza della propria domanda, producendo l’estratto conto zero, tanto più ove si tenga conto che tale estratto conto, inviato per legge ai correntisti, fa sì che gli stessi si trovino in posizione paritaria rispetto alla banca sotto il profilo della possibilità di produrre il documento.».
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Cassazione (Sez. 1^ Civ. n. 500/2017)
Più di recente, la stessa I sezione della Suprema Corte ha però evidenziato, con riguardo a opposizione a d.i. con domanda riconvenzionale degli opponenti diretta a pagamento di saldo a credito: per poter procedere alla determinazione del credito azionato dalla società correntista fin dall'inizio del rapporto, partendo dal cd. saldo zero, era necessario che gli attori in riconvenzionale producessero gli estratti conto, senza soluzione di continuità fin dal sorgere del rapporto medesimo. Dunque, onere probatorio differente in ragione del diversi oggetto della controversia?
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Eccezione di prescrizione
Cassazione Civile, sez. VI, sent. n del 7 settembre 2017: “qualora l'avvenuta stipulazione fra le parti del contratto di apertura di credito non sia in contestazione, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria; con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell'eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all'omesso assolvimento di tali oneri, individuando d'ufficio i versamenti solutori”.
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Primi commenti su Cassaz 20933/2017:
‘Con la sentenza n. 4518/2014, la Corte aveva difatti già ritenuto che la natura ripristinatoria dei versamenti eseguiti in costanza di rapporto fosse da ritenersi presunta, in mancanza di una specifica allegazione e prova da parte della banca, e questo in quanto il rapporto di conto corrente è un contratto di durata e non si esaurisce in un’unica operazione. Una diversa finalità dei versamenti - in particolare la natura solutoria dei medesimi -doveva essere, per la Corte - già nella sentenza n. 4418/2014, e con principio adesso ripetuto nella sentenza in commento n / allegata e provata dalla banca che eccepisce la prescrizione in proprio favore. La Cassazione, con la sentenza n. 4518/2014, aveva per tutto ciò espresso il seguente principio di diritto: «I versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far percorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate. Nella specie non è stata mai né dedotta né allegata tale diversa destinazione dei versamenti in deroga all’ordinariautilizzazione dello strumento contrattuale»’ (cfr. )
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Innanzitutto, il ricorso allo strumento:
La CTU contabile Strumento tipico per la risoluzione delle diverse questioni in questo tipo di controversie è la consulenza tecnica, di natura contabile, funzionale alla ricostruzione dell’andamento del rapporto (conto corrente, mutuo), non priva di diverse problematiche. Innanzitutto, il ricorso allo strumento:
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La CTU contabile Per Cass. 5091/2016, quando la parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante. Come s'è detto, ha natura esplorativa infatti la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (Cass., sez. 1^, 5 luglio 2007, n , m ), non la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza.
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La CTU contabile Poi il quesito: questo deve essere strutturato come funzionale alla individuazione delle poste oggetto di ‘critica’ e al ricalcolo operando le annotazioni correttive secondo i criteri ‘puntuali’ indicati dall’istruttore > necessità di individuare subito l’oggetto specifico della controversia, e ‘calibrare’ le richieste in funzione di questo.
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La CTU contabile Ad esempio, a proposito delle verifiche sul rispetto della normativa antiusura: individuare il criterio di calcolo del TAEG applicato ai rapporti, verificando se corrisponda alle previsioni negoziali e comunque se sia coerente alla formula che tenga conto della commissione di massimo scoperto secondo i criteri tempo per tempo indicati dalla Banca d’Italia nelle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM motivando circa la ragione della eventuale differenza.
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La CTU contabile Questioni pratiche:
i termini ex art. 195 c.p.c. e l’attività dell’esperto (Cass. 8406/2014); l’acquisizione di documenti contabili ex art. 198 c.p.c.
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