La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

ammortizzatori sociali

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "ammortizzatori sociali"— Transcript della presentazione:

1 ammortizzatori sociali
La riforma degli ammortizzatori sociali

2 La legge delega n. 183/2014 Razionalizzazione normativa e semplificazione procedure amministrative, incentivazione strumenti telematici Impossibilità autorizzazione CIGS in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa Regolamentazione accesso alla CIG solo a seguito di esaurimento strumenti contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro Revisione limiti di durata dei trattamenti da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della CIG e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione

3 La legge delega n. 183/2014 Previsione maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici Riduzione oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo Revisione ambito applicazione CIGO, CIGS, e fondi di solidarietà, termine certo per l'avvio dei fondi (meccanismi standardizzati di concessione) Revisione ambito applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà anche espansiva e messa a regime dei contratti di solidarietà di tipo b)

4 Il d.lgs. n.148/2015: principi generali
Lavoratori beneficiari: Estensione della CIG all’apprendistato professionalizzante (limiti nelle prestazioni a seconda dell’ammortizzatore di cui è destinataria l’impresa + obbligo contributivo) Requisito soggettivo: Anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni presso l’unità produttiva, estesa anche alla CIGO. Per giornate di effettiva presenza a lavoro: sono compresi i periodi di ferie, festività infortuni e maternità obbligatoria (circ. Min Lav.) e 2112 c.c. 90 gg non richiesti per eventi oggett. non evitabili nel settore industria e, dall’1/1/2016, anche in edilizia Con riferimento ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, alla ripresa dell’attività il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Restano esclusi i contratti di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione. Sono estesi anche i relativi obblighi contributivi: contributo ordinario per cigo o cigs a seconda del trattamento previsto e contributo addizionale in caso di utilizzo. Il concetto di “effettivo lavoro” per i 90gg richiesti è analogo a quello dell’art. 16 della l.n. 223/91

5 Il d.lgs. n.148/2015: principi generali
Misura integrazione salariale: conferma del trattamento: è pari all’80% della retribuzione con applicazione dei massimali Inps e meccanismo adeguamento annuale Durata massima complessiva: la somma dei trattamenti ordinari e straordinari non può superare 24 mesi in un quinquennio mobile (salvi i 36 in caso di utilizzo CdS). Per le imprese dell’edilizia la durata massima complessiva è pari a 30 mesi in un quinquennio mobile.

6 Il d.lgs. n.148/2015: principi generali
Contribuzione addizionale % da calcolare sulla retribuzione globale persa e non sul trattamento CIG È unico per cigo e cigs. Non è dovuto per eventi oggettiv. non evitabili, dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale (anche dopo il ) e ad amministrazione straordinaria Nelle 52 settimane Tra le 52 e le 104 Oltre le 104 settimane 9% 12% 15% La nuova misura del contributo addizionale trova applicazione limitatamente alla CIG per la quale viene presentata istanza a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs.

7 Il d.lgs. n.148/2015: principi generali
Contribuzione figurativa: i periodi di sospensione/riduzione dell’orario danno diritto all’accredito della contribuzione figurativa. Sono riconosciuti utili per diritto e misura della pensione. La contribuzione figurativa si calcola sulla retribuzione globale cui è riferita l’integrazione salariale. Il pagamento dell’integrazione salariale è effettuata dall’impresa ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Provvederà poi a porre a conguaglio l’importo anticipato nella denuncia contributiva mensile (Uniemens).

8 Il d.lgs. n.148/2015: principi generali
Decadenza rimborso/conguaglio: 6 mesi 1. Per trattamenti richiesti dal o richiesti antecedentemente e non ancora conclusi i 6 mesi decorrono: dalla fine del periodo di paga in corso alla fine della CIG dalla data del provvedimento di concessione se successivo 2. Per i trattamenti conclusi prima del : dalla data di entrata in vigore.

9 Il d.lgs. n.148/2015: principi generali
Condizionalità e politiche attive: i lavoratori con riduzioni superiori al 50% in 12 mesi: art 22 dlgs 150/2015: Devono essere convocati dal CpI in orario compatibile con la prestazione lavorativa per stipulare patto di servizio personalizzato (sentito datore di lavoro e con eventuale concorso fondi interprofessionali) Finalità: mantenere/sviluppare le competenze per eventuale ricollocamento Sanzioni: decurtazione prestazione poi decadenza

10 CIGO - CAMPO DI APPLICAZIONE
Imprese destinatarie: conferma Lavoratori destinatari: 90 giorni di effettivo lavoro presso UNITA’ PRODUTTIVA. (NB. apprendisti professionalizzanti per l’industria) Causali: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili ad impresa o lavoratori, incluse intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato. Crisi di breve durata, di natura transitoria, dov’è prevedibile la ripresa dell’attività lavorativa. Maggiore approfondimento su causali e criteri di valutazione nel decreto ministeriale 95442/2016 che guiderà le sedi Inps nella valutazione domande cigo.

11 L’impresa dovrà comunicare
CIGO - durata Durata: 3 limiti: 24 mesi nel quinquennio mobile 52 settimane nel biennio mobile 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile: ENTRO I LIMITI delle 52 settimane non possono essere autorizzate ore eccedenti un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile con riferim a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione. L’impresa dovrà comunicare numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di cigo, distinti per orario contrattuale. (In questo computo, e nelle relative comunicazioni, non rientrano le categorie di lavoratori escluse dal campo di applicazione della cig)

12 CIGO e contribuzione ordinaria
Contribuzione ordinaria: abbattimento del 10% imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti 1.70 imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti 2 Operai delle imprese dell’industria e artigianato edile 4.70 Operai delle imprese dell’industria e artigianato lapidei 3.30 Impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti Impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti I profili attuativi del nuovo regime di contribuzione dei trattamenti e gli interventi di adeguamento della struttura della dichiarazione contributiva saranno disciplinati da una specifica circolare dell’Inps.

13 CIGO e PROCEDURA Informazione e consultazione sindacale: sostanziale conferma Presentazione DOMANDA: NOVITA’: entro 15 gg dall’inizio delle sospensioni da inviare telematicamente all’Inps, salvo che per gli eventi oggettivamente non evitabili dove si applica il termine della fine del mese successivo (prima 25gg da fine periodo di paga in corso al termine settimana cui ha avuto inizio sospens.)

14 CIGO e DOMANDA Nella DOMANDA va indicato: causa ricorso cigo e durata
ore richieste (per controllare il tetto del terzo delle ore e l’anzianità 90gg): elenco dei nominativi dei lavoratori interessati (con specifici dati per addetto) numero dei lavoratori occupati nel semestre precedente e distinti per orario contrattuale.

15 CIGO - PROCEDURE Concessione: dal 1/1/2016 direttamente sedi INPS: scompaiono Commissioni provinciali. In attesa valgono precedenti criteri e prassi amministrative Ricorsi contro la decisione della sede: Comitato amministratore gestione prestazioni temporanee (Roma)

16 CIGS – CAMPO di APPLICAZIONE
Oggettivo: imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente: più di 15 (ad es. industriali, vigilanza) più di 50 (commercio, viaggio e turismo) a prescindere dal numero (trasp aereo, gestione aeroportuale, partiti e movimenti politici) Soggettivo: lavoratori beneficiari: Tutti i lavoratori subordinati con un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 gg alla data di presentazione della domanda, presso l’unità produttiva interessata. Gli apprendisti professionalizzanti sono inclusi solo laddove l’impresa sia destinataria solo di CIGS, limitatamente alla crisi.

17 Durata massima complessiva
CIGS e DURATE Durata massima complessiva Per ogni unità produttiva 24 mesi nel quinquennio mobile. La durata del CdS viene calcolata per metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Tale modalità di calcolo non si applica all’edilizia e affini che hanno come durata massima complessiva 30 mesi nel quinquennio mobile. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva, i trattamenti richiesti prima dell’entrata in vigore del dlgs si computano per la sola parte del periodo autorizzato successivo all’entrata in vigore.

18 CIGS e CAUSALI Riorganizzazione aziendale: Il programma di R. è caratterizzato da un piano di interventi volto a superare inefficienze della struttura gestionale o produttiva. Nel programma vanno inserite indicazioni su investimenti ed eventuale attività di formazione e deve essere finalizzato ad un consistente recupero occupazionale del personale in cigs (almeno il 70% dei lavoratori che transitano per la cigs) Durata massima 24 mesi, non più prorogabili per complessità dei processi produttivi o delle ricadute occupazionali. Assorbe e ricomprende la ristrutturazione/riconversione

19 CIGS e CAUSALI Crisi aziendale: il programma di crisi deve contenere piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura gestionale, finanziaria, produttiva o derivanti da condizionamenti esterni. Necessaria la previsione di interventi correttivi e obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività ed alla salvaguardia occupazionale. Durata crisi: 12 mesi, una successiva richiesta con la stessa causale solo dopo il decorso di 2/3 del periodo precedentemente concesso

20 CIGS e CAUSALI In deroga alle norme di durata ed entro il limite di spesa di 50 milioni, per 2016, 2017 e 2018 può essere autorizzato sino a massimo 12, 9, 6 mesi, con accordo sindacale stipulato in sede governativa al Min Lav in presenza MiSe, un ulteriore intervento di cigs, qualora, all’esito di un programma di crisi aziendale, l’impresa cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione e di conseguente riassorbimento occupazionale. Per i criteri di applicazione: DM entro 60 gg

21 CIGS: il contratto di solidarietà
Causale di cigs Accordo collettivo aziendale per ridurre orario di lavoro per evitare o ridurre la dichiarazione di esubero. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile della platea dei lavoratori interessati al CdS. Per ogni singolo lavoratore, la % di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70%: va inteso come media di riduzione per ogni lavoratore nell’arco dell’intero periodo per il quale il CdS è stipulato

22 CIGS: il contratto di solidarietà
DURATA: 24 mesi fino a 36, la durata è computata per la metà entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile. No edilizia TFR: le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa solo per il CdS sono a carico INPS ad eccezione di quelle dei lavoratori licenziati per GMO o in procedure licenziamento collettivo: entro 90gg dalla fine del trattamento di solidarietà o entro 90gg dalla fine di un ulteriore trattamento CIG concesso entro 120gg dalla fine del trattamento precedente Con riferimento al TFR: Le imprese non potranno più ottenere il rimborso delle quote di TFR relative all’ultimo periodo di cigs prima del licenziamento. Si ritiene di dover fare salve alcune ipotesi per la intertemporalità degli eventi presi in considerazione: decreti adottati a seguito di DOMANDE presentate prima dell’entrata in vigore del dlgs; decreti che autorizzano il 2°anno dei programmi di crisi biennali per cessazione dell’attività con ACCORDO SINDACALE precedente l’entrata in vigore del dlgs; lavoratori licenziati dopo un periodo di cig in deroga che segue, senza soluzione di continuità, un periodo di cigs adottato a seguito di domande presentate prima dell’entrata in vigore del dlgs

23 CIGS: il contratto di solidarietà
Si applica il trattamento economico della cig: 80% con il limite del massimale. La disciplina precedente [60%+10% (previsto solo fino al 31.12), senza massimale e NO contrib. addiz.] si dovrebbe applicare solo per i CdS con accordi stipulati ed istanze presentate prima dell’entrata in vigore dlgs Per le istanze di CdS presentate dal 24.9, si versa anche il nuovo contributo addizionale prima non dovuto.

24 CIGS e CONTRIBUZIONE Ordinaria: 0.90% (0.60%+0.30%) Addizionale: 9%, 12%, 15% rispettivamente nelle prime 52 settimane, tra le 52 e le 104, oltre le 104 settimane. Va calcolato sulla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro e non più sull’integrazione salariale e prescinde dalle dimensioni dell’impresa interessata (num lavoratori impiegati) Prima per la cigs era pari a 3% Fino a 50 dipendenti 4,50% Oltre 50 dipendenti

25 CIGS e PROCEDURE Comunicazione alle OOSS Cause sospens/riduz attività,
entità e durata prevedibile Numero lavoratori interessati Oggetto esame congiunto programma da attuare, durata e numero lavoratori interessati, misure per gestire esuberi, criteri di scelta lavoratori da sospendere e modalità rotazione/ragioni mancata adozione dichiarazione espressa non percorribilità causale Cds

26 CIGS e PROCEDURE DOMANDA: entro 7gg dalla data di conclusione procedura di consultazione o stipula accordo collettivo, deve essere corredata da: ELENCO nominativo LAVORATORI interessati numero lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente c/o unità produttiva interessata, distinti per orario contrattuale Prima: la domanda da presentare entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la contrazione dell’attività lavorativa.

27 CIGS e PROCEDURE La SOSPENSIONE dei lavoratori deve decorrere entro 30gg dalla data di presentazione della domanda. (novità del dlgs correttivo appena pubblicato) La domanda va inviata contestualmente al Min Lav ed alla DTL che nei 3 mesi precedenti la fine della cigs procede con verifiche per accertare gli impegni aziendali

28 CIGS e PROCEDURE Per le istanze relative a proroghe programmi di cigs ristrutturaz/riorganizz e CdS già presentati al si applica la previgente normativa (circ.Min Lav)


Scaricare ppt "ammortizzatori sociali"

Presentazioni simili


Annunci Google