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Tracciabilità e rintracciabilità: occhio al D.d.R.
dott. Maurizio Della Rotonda Regione Campania Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità Pubblica veterinaria Nucleo di Coordinamento del Centro di Riferimento Regionale per la Sicurezza Sanitaria del Pescato (CRiSSaP)
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rintracciabilità Scopo della rintracciabilità di un alimento
Ritiro del prodotto Informazione ai consumatori ed all’autorità competente
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REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 (28) L'esperienza ha dimostrato che l'impossibilità di ricostruire il percorso compiuto da alimenti e mangimi può mettere in pericolo il funzionamento del mercato interno di tali prodotti. Occorre quindi predisporre un sistema generale per la rintracciabilità dei prodotti che abbracci il settore dei mangimi e alimentare, onde poter procedere a ritiri mirati e precisi o fornire informazioni ai consumatori o ai funzionari responsabili dei controlli, evitando così disagi più estesi e ingiustificati quando la sicurezza degli alimenti sia in pericolo.
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rintracciabilità Regolamento CE 178/2002 Articolo 18
È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime
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rintracciabilità Regolamento CE 178/2002 Articolo 18
Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.
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rintracciabilità Regolamento CE 178/2002 Articolo 18
Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.
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rintracciabilità Regolamento CE 178/2002 Articolo 18
Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche
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Requisiti di rintracciabilità
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Identificazione partite di molluschi bivalvi
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documento di registrazione Regolamento CE 853/2004
E’ l’unico documento che identifica un lotto di molluschi bivalvi prima del confezionamento in un centro di spedizione oppure in uno stabilimento di trasformazione
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documento di registrazione Regolamento CE 853/2004
Deve accompagnare i molluschi provenienti da: una zona di produzione una zona di stabulazione un centro di depurazione
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documento di registrazione Regolamento CE 853/2004
il documento di registrazione di un lotto di molluschi bivalvi vivi inviato da una zona di produzione deve contenere almeno le seguenti informazioni: nome e indirizzo del produttore data di raccolta ubicazione della zona di produzione stato sanitario della zona di produzione specie e quantità di molluschi e quantità ispettiva; destinazione del lotto
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documento di registrazione Regolamento CE 853/2004
il documento di registrazione di un lotto di molluschi bivalvi vivi inviato da un centro di depurazione deve contenere almeno le seguenti informazioni: nome e indirizzo del produttore data di raccolta ubicazione della zona di produzione stato sanitario della zona di produzione specie di molluschi e quantità destinazione del lotto indirizzo del centro di depurazione durata della depurazione date in cui il lotto è entrato e uscito dal centro di depurazione
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Ogni confezione di molluschi bivalvi vivi depurati inviata a un centro di spedizione deve essere munita di un'etichetta attestante che i molluschi sono stati depurati.
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documento di registrazione Regolamento CE 853/2004
il documento di registrazione di un lotto di molluschi bivalvi vivi inviato da un centro di spedizione deve contenere almeno le seguenti informazioni: nome e indirizzo del centro di spedizione ubicazione della zona di produzione stato sanitario della zona di produzione specie di molluschi e quantità; data in cui il lotto è entrato nel centro di spedizione destinazione del lotto
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documento di registrazione Regolamento CE 853/2004
Gli operatori del settore alimentare devono conservare una copia del documento di registrazione per ciascun lotto inviato e ricevuto per almeno dodici mesi dall'invio o dalla ricezione
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documento di registrazione Regolamento CE 853/2004
Gli operatori del settore alimentare che inviano lotti di molluschi bivalvi vivi devono compilare le pertinenti sezioni del documento di registrazione in maniera facilmente leggibile e non alterabile Gli operatori del settore alimentare che ricevono i lotti devono apporre sul documento un timbro con la data al ricevimento del lotto o registrare la data di ricevimento in altro modo
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documento di registrazione Regolamento CE 853/2004
i documenti di registrazione non sono necessari, se tale autorità competente lo permette se: il personale che raccoglie molluschi bivalvi vivi gestisce anche il centro di spedizione, il centro di depurazione, la zona di stabulazione o lo stabilimento di trasformazione che riceve i molluschi bivalvi vivi e un'unica autorità competente controlla tutti gli stabilimenti in questione
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Il documento di registrazione è compilato e rilasciato a cura degli operatori del settore alimentare, i quali devono prevedere nell’ambito delle loro registrazioni (produzione primaria) o nel piano di autocontrollo un sistema oggettivo e verificabile di gestione dei documenti di registrazione (numerazione, registrazione, conservazione per 12 mesi, modalità di rilascio e di trasmissione, ecc.), valido ai fini della rintracciabilità
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Indicazioni per il processo produttivo negli stabilimenti
Ogni confezione di molluschi bivalvi vivi depurati inviata a un centro di spedizione deve essere munita di un'etichetta attestante che i molluschi sono stati depurati. Precisare nel D.d.R. che i molluschi provengono da una zona con salmonella
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Vidimazione dei documenti di registrazione
Bollettari identificati con numero progressivo e deve riportare di quante pagine è costituito Ogni documento identificato con numero progressivo Bollettario per ciascun banco naturale Timbro con inchiostro non nero Firma veterinario o delegato dell’ASL
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Vidimazione dei documenti di registrazione
il documento di registrazione va compilato prima dello sbarco o comunque prima del carico sul mezzo di trasporto sul documento di registrazione deve essere l’indicata: - eventuale declassamento - eventuale presenza di salmonella
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Controllo ufficiale Punti di sbarco Fase di trasporto
Stabilimenti riconosciuti
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grazie
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