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Tracciabilità e rintracciabilità: occhio al D.d.R.

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Presentazione sul tema: "Tracciabilità e rintracciabilità: occhio al D.d.R."— Transcript della presentazione:

1 Tracciabilità e rintracciabilità: occhio al D.d.R.
dott. Maurizio Della Rotonda Regione Campania Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità Pubblica veterinaria Nucleo di Coordinamento del Centro di Riferimento Regionale per la Sicurezza Sanitaria del Pescato (CRiSSaP)

2 rintracciabilità Scopo della rintracciabilità di un alimento
Ritiro del prodotto Informazione ai consumatori ed all’autorità competente

3 REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 (28) L'esperienza ha dimostrato che l'impossibilità di ricostruire il percorso compiuto da alimenti e mangimi può mettere in pericolo il funzionamento del mercato interno di tali prodotti. Occorre quindi predisporre un sistema generale per la rintracciabilità dei prodotti che abbracci il settore dei mangimi e alimentare, onde poter procedere a ritiri mirati e precisi o fornire informazioni ai consumatori o ai funzionari responsabili dei controlli, evitando così disagi più estesi e ingiustificati quando la sicurezza degli alimenti sia in pericolo.

4 rintracciabilità Regolamento CE 178/2002 Articolo 18
È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime

5 rintracciabilità Regolamento CE 178/2002 Articolo 18
Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.

6 rintracciabilità Regolamento CE 178/2002 Articolo 18
Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.

7 rintracciabilità Regolamento CE 178/2002 Articolo 18
Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche

8 Requisiti di rintracciabilità

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11 Identificazione partite di molluschi bivalvi

12 documento di registrazione Regolamento CE 853/2004
E’ l’unico documento che identifica un lotto di molluschi bivalvi prima del confezionamento in un centro di spedizione oppure in uno stabilimento di trasformazione

13 documento di registrazione Regolamento CE 853/2004
Deve accompagnare i molluschi provenienti da: una zona di produzione una zona di stabulazione un centro di depurazione

14 documento di registrazione Regolamento CE 853/2004
il documento di registrazione di un lotto di molluschi bivalvi vivi inviato da una zona di produzione deve contenere almeno le seguenti informazioni: nome e indirizzo del produttore data di raccolta ubicazione della zona di produzione stato sanitario della zona di produzione specie e quantità di molluschi e quantità ispettiva; destinazione del lotto

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16 documento di registrazione Regolamento CE 853/2004
il documento di registrazione di un lotto di molluschi bivalvi vivi inviato da un centro di depurazione deve contenere almeno le seguenti informazioni: nome e indirizzo del produttore data di raccolta ubicazione della zona di produzione stato sanitario della zona di produzione specie di molluschi e quantità destinazione del lotto indirizzo del centro di depurazione durata della depurazione date in cui il lotto è entrato e uscito dal centro di depurazione

17 Ogni confezione di molluschi bivalvi vivi depurati inviata a un centro di spedizione deve essere munita di un'etichetta attestante che i molluschi sono stati depurati.

18 documento di registrazione Regolamento CE 853/2004
il documento di registrazione di un lotto di molluschi bivalvi vivi inviato da un centro di spedizione deve contenere almeno le seguenti informazioni: nome e indirizzo del centro di spedizione ubicazione della zona di produzione stato sanitario della zona di produzione specie di molluschi e quantità; data in cui il lotto è entrato nel centro di spedizione destinazione del lotto

19 documento di registrazione Regolamento CE 853/2004
Gli operatori del settore alimentare devono conservare una copia del documento di registrazione per ciascun lotto inviato e ricevuto per almeno dodici mesi dall'invio o dalla ricezione

20 documento di registrazione Regolamento CE 853/2004
Gli operatori del settore alimentare che inviano lotti di molluschi bivalvi vivi devono compilare le pertinenti sezioni del documento di registrazione in maniera facilmente leggibile e non alterabile Gli operatori del settore alimentare che ricevono i lotti devono apporre sul documento un timbro con la data al ricevimento del lotto o registrare la data di ricevimento in altro modo

21 documento di registrazione Regolamento CE 853/2004
i documenti di registrazione non sono necessari, se tale autorità competente lo permette se: il personale che raccoglie molluschi bivalvi vivi gestisce anche il centro di spedizione, il centro di depurazione, la zona di stabulazione o lo stabilimento di trasformazione che riceve i molluschi bivalvi vivi e un'unica autorità competente controlla tutti gli stabilimenti in questione

22 Il documento di registrazione è compilato e rilasciato a cura degli operatori del settore alimentare, i quali devono prevedere nell’ambito delle loro registrazioni (produzione primaria) o nel piano di autocontrollo un sistema oggettivo e verificabile di gestione dei documenti di registrazione (numerazione, registrazione, conservazione per 12 mesi, modalità di rilascio e di trasmissione, ecc.), valido ai fini della rintracciabilità

23 Indicazioni per il processo produttivo negli stabilimenti
Ogni confezione di molluschi bivalvi vivi depurati inviata a un centro di spedizione deve essere munita di un'etichetta attestante che i molluschi sono stati depurati. Precisare nel D.d.R. che i molluschi provengono da una zona con salmonella

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28 Vidimazione dei documenti di registrazione
Bollettari identificati con numero progressivo e deve riportare di quante pagine è costituito Ogni documento identificato con numero progressivo Bollettario per ciascun banco naturale Timbro con inchiostro non nero Firma veterinario o delegato dell’ASL

29 Vidimazione dei documenti di registrazione
il documento di registrazione va compilato prima dello sbarco o comunque prima del carico sul mezzo di trasporto sul documento di registrazione deve essere l’indicata: - eventuale declassamento - eventuale presenza di salmonella

30 Controllo ufficiale Punti di sbarco Fase di trasporto
Stabilimenti riconosciuti

31 grazie


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