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PubblicatoValentino Isidoro Pucci Modificato 6 anni fa
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Contenuto della protezione internazionale e misure di accoglienza
Donatella Loprieno Diritto dei migranti
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Il contenuto della protezione internazionale
Secondo quanto dispone la normativa europea e quella nazionale di recepimento (d. lgs 18/2014), ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno. Per i titolari dello status di rifugiato, il pds ha validità quinquennale ed è rinnovabile; Per i beneficiari di protezione sussidiaria, il pds ha validità triennale ed è rinnovabile. In caso di rinnovo, il pds deve essere rilasciato per un periodo di almeno due anni, purchè non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
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I documenti di viaggio Ai titolari di protezione internazionale deve essere rilasciato un documento di viaggio. Per i rifugiati, competente al rilascio del titolo di viaggio è la questura competente, ha validità quinquennale ed è rinnovabile. Esso può essere rifiutato o ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico. Per i titolari di protezione sussidiaria, quando sussistono fondate ragioni che non gli consentono di chiedere il passaporto alle autorità del proprio Paese, la questura competente rilascia il titolo di viaggio per stranieri. Esso può essere rifiutato o ritirato se sussistono ragionevoli motivi per dubitare dell’identità del titolare della protezione sussidiaria e se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico.
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I diritti dei beneficiari
Ai beneficiari è garantito l’accesso all’occupazione. Essi hanno diritto di godere al medesimo trattamento dei lavoratori italiani in materia di lavoro subordinato, autonomo, iscrizione agli professionali… Accesso all’istruzione, all’assistenza sociale e sanitaria, alla libera circolazione e all’alloggio. Viene garantita la predisposizione di misure volte a favorire l’integrazione dei beneficiari. Ai fini della programmazione, la normativa pertinente ha previsto che il Tavolo di coordinamento nazionale (insediato presso il Ministero dell’Interno) predispone, ogni due anni, un Piano nazionale che individua le linee di intervento per realizzare l’integrazione dei beneficiari di protezione internazionale con particolare riguardo all’integrazione socio- lavorativa, anche promuovendo specifici programmi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, all’accesso all’assistenza sanitaria e sociale, all’alloggio, alla formazione linguistica e all’istruzione nonché al contrasto delle discriminazioni. Il Piano indica una stima dei destinatari delle misure di integrazione, nonché specifiche misure attuative della programmazione dei pertinenti fondi europei predisposta dall’autorità responsabile.
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Il Piano nazionale Nel settembre 2017 è stato approvato il primo Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale e si sta lavorando per un Progetto pilota regionale di integrazione che vede coinvolta la Calabria. Nei percorsi di inclusione sociale viene assegnata priorità al dialogo interreligioso, alla formazione linguistica, all’accesso all’istruzione e al riconoscimento di titoli e qualifiche, all’inserimento lavorativo e alla formazione, all’accesso all’assistenza sanitaria, all’alloggio e alla residenza, al ricongiungimento familiare e all’informazione su diritti e doveri individuali e di orientamento ai servizi. Il Piano prevede poi misure di: prevenzione e contrasto alle discriminazioni, processi di partecipazione e cittadinanza attiva, comunicazione istituzionale e sensibilizzazione, implementazione e monitoraggio degli interventi.
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La protezione umanitaria
Tale istituto ha la finalità di tutelare fattispecie concrete in cui, pur non sussistendo i motivi per riconoscere il rifugio o la protezione sussidiaria, ricorrono ugualmente situazioni meritevoli di tutela per seri motivi umanitari. Esso è previsto dall’art. 5, co. 6 TUI (d. lgs 268/98) che così dispone: «Il rifiuto o la revoca del pds possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» (clausola di salvaguardia) Esso può essere rilasciato allo straniero nei cui confronti, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluni rati ovvero nel corso di interventi assistenziali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o grave sfruttamento ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di una associazione dedita ai delitti di cui sopra o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio (c.d. protezione sociale, art. 18, d. lgs. 286/98 e 27 DPR n. 394/99).
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…segue Può essere rilasciato anche allo straniero vittima di particolare sfruttamento lavorativo nelle ipotesi di cui all’all. 22, co. 12 bis d. lgs. 286/98). La mancanza di tipizzazione di un preciso catalogo dei «seri motivi umanitari» ha portato a ritenere che si tratti di un catalogo aperto di diritti suscettibile di evoluzione nel tempo ma che deve anzitutto ricondursi al nucleo dei diritti umani contenuti nelle convenzioni relative ai diritti umani e a quelli riconosciuti nella nostra Costituzione che godono pertanto di un grado di tutela assoluta. Per la Corte di Cassazione (sent. n /2014) condizione per il rilascio di un permesso di matura umanitaria è il «riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano». Oltre a questi, si devono prendere in considerazione anche i diritti concernenti la sfera personale del soggetto (età, salute, eventuale disabilità) oppure la condizione oggettiva del paese di provenienza (scarsa tutela dei diritti umani, disastri ambientali, carestie o situazioni analoghe).
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Casi giurisprudenziali
La giurisprudenza ha ritenuto meritevoli di rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari gli stranieri allorchè sussistano: una situazione di instabilità nel Paese di origine in un contesto di grave emergenza umanitaria che integra, in caso di rientro, una condizione di specifica estrema vulnerabilità idonea a pregiudicare la possibilità di esercizio dei diritti fondamentali; O di precarietà della situazione della sicurezza pubblica; O di costante violazione dei diritti umani; Ma anche in caso di vulnerabilità sociale dello straniero «dovuta all’impossibilità di vedersi garantite condizioni di vita accettabili e consone all’esercizio dei diritti fondamentali dell’individuo; O di restituire il debito contratto per il viaggio, o se si è vittima di un evento alluvionale…
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Il pds per motivi umanitari ai sens dell’art. 19, co. 1, TUI
L’art. 19 TUI costituisce attuazione del principio di non refoulement di cui all’art. 33 della CdG e dell’art. 3 Cedu. Esso dispone che «in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione». In tali casi il Questore rilascia il permesso di soggiorno: […] d) per motivi umanitari negli altri casi, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni… Tale pds opera come clausola di chiusura: non si può ammettere che un cittadino straniero sia inespellibile ma al contempo sia irregolarmente soggiornante sul territorio.
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Modalità di rilascio del pds per motivi umanitari
Esso è sempre rilasciato dal Questore territorialmente competente ma a seguito di una valutazione rimessa a soggetti diversi: A seguito di ‘raccomandazione’ da parte della Commissione territoriale nell’ambito di una procedura di protezione internazionale, A seguito di valutazione del Questore laddove direttamente chiestogli dal cittadino straniero.
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La valutazione della Commissione territoriale
La Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del pds per motivi umanitari se: Il richiedente, pur ammissibile allo status di rifugiato, rientra in una delle ipotesi di cui all’art. 10, d.lgs 251/07; Il richiedente, pur non potendo essere riconosciuto come rifugiato sia ammissibile alla protezione sussidiaria ma rientri in una delle ipotesi di cui all’art. 16, d. lgs. 251/07; Il richiedente non sia ammissibile alla protezione ma ricorrano le condizioni di cui all’art. 5, co. 6 e/o 19, co. 1, TUI. Le prime due ipotesi (protezione umanitaria come conseguenza di una causa di esclusione) traggono origine dalla concreta attuazione del principio di non respingimento.
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…segue Quanto alla terza ipotesi, con circolare n del 2015, la Commissione nazionale per il diritto di asilo ha delineato un elenco di motivi, non esaustivi, in presenza dei quali occorre riconoscere l’umanitaria: Esposizione alla tortura o a trattamenti inumani e degradanti; Gravi condizioni psico-fisiche o gravi patologie che non possano essere adeguatamente trattate nel Paese di origine; Temporanea impossibilità di rimpatrio a causa della insicurezza del Paese o della zona di origine; Gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza (tsumani del sud est asiatico, terremoto in Nepal, desertificazione, siccità, diffusa carenza di risorse, epidemia di Ebola o situazioni di grave degrado ambientale come il caso del Bangladesh); Situazione familiare del richiedente valutata in base al diritto al rispetto della vita privata e famialire.
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…segue La decisione della Commissione deve essere sempre motivata (indicazione delle motivazioni di fatto e di diritto). Se la Commissione trasmette gli atti alla Questura per il rilascio del pds per motivi umanitari, il Questore non ha alcuna discrezionalità valutativa in ordine al rilascio del pds essendo, invece, tenuto obbligatoriamente al rilascio del titolo.
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Istanza rivolta direttamente al questore
L’amministrazione è tenuta all’acquisizione della documentazione riguardante i motivi della richiesta e relative «oggettive e gravi situazioni personali». È irrilevante la pregressa situazione di irregolarità del soggiorno e la sussistenza di precedenti penali non costituiscono motivo di rifiuto automatico del titolo. Rilevano le condizioni di salute, la durata del soggiorno, la sussistenza di legami familiari e sociali sul territorio, la mancanza di legami nel Paese di origine o l’assenza prolungata dal Paese di origine (nella prassi titolo di soggiorno rilasciato ai giovani stranieri maggiorenni).
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Contenuti Il pds viene rilasciato anche in mancanza di passaporto, non è soggetti all’obbligo del versamento del contributo per il titolo di soggiorno. La durata di tale pds è correlata alle necessità che ne hanno consentito il rilascio e nella prassi amministrativa varia da sei mesi a due anni ma se rilasciato all’esito della procedura di protezione internazionale ha durata biennale. Il rinnovo è subordinato alla permanenza delle ragioni che ne hanno consentito il rilascio e viene demandata o alla Commissione o alla Questura.
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Contenuto Il pds umanitario consente di svolgere attività lavorativa (autonoma e subordinata) e consente l’accesso allo studio e alla formazione professionale. I titolari sono regolarmente iscritti gratuitamente e obbligatoriamente al servizio sanitario nazionale ed hanno diritto alla parità di trattamento con i cittadini italiani. Quanto alle prestazioni di assistenza sociale, la prassi delle amministrazioni è quella di escludere l’accesso dei titolari della protezione umanitaria dalle prestazioni (nonostante le diverse previsioni del TUI. Sono sempre stati gli interventi della Corte costituzionale a equiparare i titolari di sussidiaria con quelli della umanitaria («ai titolari del pds umanitario sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto a favore dei titolari di protezione internazionale», ord. N. 95/2017, Corte cost.).
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segue Per quanto riguarda il diritto al ricongiungimento familiare, le pertinenti norme del TUI (artt. 28 e 29, co. 10) sembrerebbero escludere tale categoria di migranti dalla possibilità di godere del diritto al ricongiungimento familiare (in ragione della temporaneità del permesso stesso). Tuttavia, recenti orientamenti giurisprudenziali sembrano andare nella direzione di riconoscere tale diritto anche ai titolari di pds umanitario.
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