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ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

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Presentazione sul tema: "ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI"— Transcript della presentazione:

1 ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
- Prof. Sara Tonolo - Trieste 16 ottobre 2017-

2 IL SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE – CARTA DI S. FRANCISCO 26.6.1945
O.N.U. ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PERIFERICHE/ISTITUZIONI SPECIALIZZATE F.A.O. I.C.A.O. UNESCO ILO OMS ALTRI ELEMENTI/ORGANI SUSSIDIARI UNICEF COMMISSIONE DIR INT

3 IL SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE – CARTA DI S. FRANCISCO 26.6.1945
APPARTENENZA AMMISSIONE PARTECIPAZIONE ORGANI Consiglio di Sicurezza Assemblea generale Segretariato Consiglio economico e sociale e Consiglio di amministrazione fiduciaria Corte internazionale di giustizia FUNZIONI ATTI

4 APPARTENENZA/AMMISSIONE ALL’ONU
MEMBRI ORIGINARI: art. 3 Carta: Stati firmatari della Carta di S. Francisco; PROCEDURA DI AMMISSIONE: art. 4 Carta: CONDIZIONI (par. 1): Stati amanti della pace, che accettano gli obblighi statutari e sono disposti ad adempiere tali obblighi PROCEDURA: decisione di AG su raccomandazione del CdS.

5 DIRITTO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
POLITICA

6 APPARTENENZA/AMMISSIONE ALL’ONU
E’ un caso in cui si evidenzia molto spesso lo scontro diritto/ politica. Le condizioni e la procedura sono chiare ma le ragioni politiche inducono ad adottare diverse soluzioni…

7 AMMISSIONE ALL’ONU PROCEDURA DI AMMISSIONE: art. 4 Carta:
DELIBERA di AG a 2/3 (art. 18 par. 2), su proposta del Consiglio di Sicurezza, con possibilità di esercizio del diritto di veto (art. 27 par. 3): richiesta di Palestina come Stato membro (23.IX.2011) non accolta perché Consiglio di Sicurezza non ha formulato proposta unanime; richiesta di Stato osservatore (prima era osservatore come Entità)-accolta con 3 favorevoli, astensione UK e voto contrario USA (Palestina ammessa come Stato membro dell’UNESCO – ottobre 2011).

8 CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALL’ONU
STATO; AMANTE DELLA PACE; ACCETTARE GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA CARTA E DISPONIBILITA’ AD ADEMPIERE.

9 NOZIONE DI STATO PER AMMISSIONE ALL’ONU
Due possibili interpretazioni di tale nozione…

10 NOZIONE DI STATO PER AMMISSIONE ALL’ONU
ART.4/ART.3 NOZIONE GENERALE

11 NOZIONE DI STATO INTERPRETANDO ART. 4 CARTA CON ART. 3
Se si interpreta l’art. 4 della Carta alla luce dell’art. 3 che qualifica come Stati gli originari membri delle Nazioni unite tra cui figurano gli originari partecipanti alla Conferenza di San Francisco, tra cui ad es. vi erano Ucraina e Bielorussia che a quell’epoca non si potevano considerare soggetti internazionali (entità dell’ex URSS non indipendenti né effettive), si privilegia una nozione di Stato non corrispondente alla realtà attuale…

12 NOZIONE DI STATO CLASSICA
Pertanto è preferibile svincolare l’art. 4 della Carta dall’art. 3 e dalle vicende dei membri originari dell’ONU- Stato membro deve avere i requisiti dello Stato soggetto di diritto internazionale e deve quindi configurarsi come apparato effettivo e indipendente di una comunità territoriale (rif. A sovrana uguaglianza dei suoi Stati membri).

13 CONSEGUENZE AI FINI DELL’AMMISSIONE ALL’ONU
Di conseguenza, si deve escludere l’ammissione all’ONU di: Governi in esilio; Organizzazioni o Comitati di liberazione nazionale (ad es. OLP)…anche se…

14 CASO PALESTINA Palestina ha presentato domanda di ammissione all’ONU il , senza successo, pur ottenendo due mesi dopo l’ammissione all’UNESCO (nonostante le proteste degli USA e di Israele) – molto complicata non essendo Stato membro dell’ONU che entra a far parte di un istituto specializzato. Palestina ha status di osservatore all’ONU: ha presentato nel 2012 in seguito alla presentazione di un progetto di risoluzione da parte di paesi amici all’AG partecipa ai lavori dell’AG, senza diritto di voto, di ricevere documenti ufficiali, di godere di immunità (ris. 52/250 del )- sulla base di essa le è riconosciuto diritto a presentare dichiarazione ai sensi dell’art. 66 par. 2 Statuto CIG (parere ).

15 CASO PALESTINA DIRITTO POLITICA

16 CASO PALESTINA Ris AG non dovrebbe sostituirsi alla procedura prevista per l’ammissione dei nuovi Stati ma ha l’effetto di rendere la Palestina osservatore da cui…

17 CASO PALESTINA …sono derivati vari effetti giuridici:
Palestina l’ha utilizzata come base per aderire allo Statuto della Corte penale internazionale di cui è parte dal ; Ha esercitato diritti regolati da art. 35 par. 2 Carta;

18 IRRILEVANZA DEL RICONOSCIMENTO DA PARTE DI ALTRI STATI
L’assenza di riconoscimento da parte di altri Stati non influisce sull’ammissione all’ONU.

19 RICONOSCIMENTO DELLO STATO
Atto unilaterale con cui nella prassi gli Stati dichiarano la nascita di un nuovo Stato e subordinano a tale atto l’instaurazione di relazioni internazionali con il nuovo Stato

20 RICONOSCIMENTO RICONOSCIMENTO degli Stati: atto mediante il quale uno Stato preesistente prende atto dell’esistenza di uno Stato e manifesta la sua volontà di entrare in relazione con esso; Riconoscimento de iure: si afferma legittima costituzione; Riconoscimento de facto: si prende atto dell’esistenza ma non ci si pronuncia su legittimità; Riconoscimento esplicito/implicito Riconoscimento di uno Stato≠riconoscimento di un governo

21 RICONOSCIMENTO DELLO STATO
EFFETTI: costitutivo o dichiarativo? Dichiarativo: si limita a constatare la nascita di uno nuovo Stato senza influire sull’acquisto della soggettività internazionale dello Stato Atto politico e discrezionale Effetto preclusivo Effetto di fatto

22 CASO KOSOVO Conferma di legame tra assenza di riconoscimento e assenza di presentazione della domanda di ammissione all’ONU nonostante il parere della CIG 2010 e dich di indipendenza del 2008.

23 ASPETTI PROBLEMATICI: MINI - STATI
La dimensione del territorio dello Stato da ammettere all’ONU non incide sul potere discrezionale di AG e CdS; Il problema si pose nel 1965 con l’ammissione delle Maldive all’ONU per cui si propose che per Stati con scarsa popolazione e scarse risorse economiche si dovesse studiare un altro ruolo: ad es. ASSOCIATO (senza voto in proporzione a popolazione- proposta mai attuata). Ammessi micro – Stati come Seychelles, San Marino, Liechtenstein, Tonga e Nauru.

24 ASPETTI PROBLEMATICI: STATI NEUTRALIZZATI
Stato neutralizzato = Stato impegnato in base a un accordo internazionale a non muovere guerra e a non compiere atti capaci di coinvolgerlo in una guerra.

25 ASPETTI PROBLEMATICI: STATI NEUTRALIZZATI
Alcuni obblighi posti dalla Carta ONU di collaborare con azioni ONU mal si conciliano con status di Stato neutralizzato, ad es.: Art. 2 par. 5: obbligo generico di assistere ONU in tutte azioni e quindi anche quelle militari; Art. 41 e art. 39 autorizzano il CdS a imporre a Stati membri l’adozione di misure non implicanti uso della forza (es. rottura relazioni diplomatiche) contro paese colpevole di minaccia alla pace- esse possono coinvolgere in una guerra lo Stato che le adotta; Art. 43: conferimento di eserciti/norma desueta.

26 ASPETTI PROBLEMATICI: STATI NEUTRALIZZATI
Ad es.: Austria (1955)-status adottato con legge comunicata ad altri Stati che accettano- formazione di trattato internazionale; Turkmenistan (1985) legge unilaterale; Svizzera (2002)

27 ASPETTI PROBLEMATICI: STATI NEUTRALIZZATI
2 PROBLEMI: A) AMMISSIONE ALL’ONU DI STATO NEUTRALIZZATO? B) INVOCABILITA’ DELLO STATUS DA PARTE DELLO STATO NEUTRALIZZATO AMMESSO?

28 A) AMMISSIONE ALL’ONU DELLO STATO NEUTRALIZZATO
Soluzione: art. 4 par. 1 sulle condizioni di ammissione: accettazione di obblighi previsti dalla Carta ONU deve essere incondizionata: ad es. adesione dell’Austria dichiara di essere accettazione “senza riserve”. Dunque se uno Stato accetta incondizionatamente obblighi della Carta non vi è problema se è neutralizzato; altri requisiti vengono valutati discrezionalmente da AG e CdS.

29 B) INVOCABILITA’ DELLA NEUTRALITA’
Lo Stato neutralizzato può rifiutarsi di assistere l’ONU ? NO, il fondamento di tale risposta dipende dalla tipologia di neutralità: Se dipende da trattato internazionale: art. 103 della Carta stabilisce la prevalenza della Carta sul trattato internazionale, quindi NO; Se dipende da legge interna, lo Stato cmque non può invocare diritto interno per sottrarsi a obblighi internazionali, come previsto da art. 27 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, e riprodotto in art. 3 e 32 del Progetto di articoli su resp. Stati del 2001.

30 B) INVOCABILITA’ DELLA NEUTRALITA’
Caso: Austria nel 1967 nei confronti delle misure decise dal CdS contro Rhodesia del Sud- tesi abbandonata nel caso della guerra del Golfo 1990 – neutralità non può essere invocata in relazione alle misure decise dal CdS in base al capo VII della Carta.

31 B) INVOCABILITA’ DELLA NEUTRALITA’
Altra soluzione possibile: art. 48 par. 1 Carta Onu, in base al quale è a discrezione del Consiglio chiedere che le sue decisioni siano eseguite da alcuni membri e non da altri e quindi dispensare lo Stato neutralizzato. Lo Stato neutralizzato non può essere dispensato una volta per tutte perché ciò equivarrebbe a modificare la Carta, ma lo potrebbe fare il CdS caso per caso.

32 ASPETTI PROBLEMATICI: AMMISSIONE CONDIZIONATA
E’ possibile subordinare l’ammissione all’ONU ad altre condizioni diverse da quelle previste dal par. 1 dell’art. 4? Può un membro permanente vetare l’ammissione di uno Stato all’ONU e subordinarla alla condizione che siano ammessi altri Stati? Ex URSS intraprende tale pratica nel II dopoguerra, poi seguita da USA con il Vietnam poi subordinata all’ammissione della Corea del Sud.

33 ASPETTI PROBLEMATICI: AMMISSIONE CONDIZIONATA
Evoluzione recente della prassi: Repubblica di Macedonia entrata nell’ONU nel 1993 mentre era in corso con la Grecia una controversia sull’uso del nome Macedonia.

34 CASO MACEDONIA CASO MACEDONIA c. GRECIA (CIG , Application of the Interim Accord of – the Former Yugoslav Republic of Macedonia v. Greece): Grecia si oppone all’ingresso della Macedonia nella Nato (Summit 2008), nonostante l’accordo concluso tra i due Stati secondo il quale la Grecia si impegnava a non impedire l’ingresso della Macedonia nella Nato finchè non fosse stata risolta la controversia sull’uso del nome da parte della Macedonia.

35 CASO MACEDONIA Macedonia lamenta violazione dell’accordo dinanzi alla CIG da parte della Grecia, che ha vetato l’ingresso in NATO nel 2008 perché il nome sottinde rivendicazione territoriale su regione greca; Grecia contesta la giurisdizione della CIG su tali aspetti perché caso riguarda ingresso nella NATO. CIG respinge eccezioni sulla giurisdizione e afferma violazione del diritto internazionale da parte della Grecia (indiretta conferma della irrilevanza del riconoscimento).

36 CASO MACEDONIA Tuttavia CIG non ha ordinato alla Grecia di non ostacolare l’ingresso della Macedonia nelle OIG come richiesto dalla Macedonia. Effetti su ingresso della Macedonia nella NATO e in UE? Effetti della sentenza CIG limitati alle parti della controversia.

37 AMMISSIONE CONDIZIONATA ALL’ONU
Per quanto riguarda l’ammissione all’ONU invece, si è trattato di un caso di AMMISSIONE CONDIZIONATA, dal momento che…. Risoluzione CdS si stabilisce che la Macedonia si chiami provvisoriamente “Repubblica di Macedonia della ex Jugoslavia” (ris 817/1993).

38 SOLUZIONE DEL PROBLEMA DI AMMISSIONE CONDIZIONATA ALL’ONU/PARERE CIG 28.5.1948
Per risolvere il problema AG interpellò CIG ai sensi dell’art. 96 della Carta, per sapere se uno Stato membro può subordinare suo voto favorevole all’ammissione all’ONU a condizioni non previste da art. 4 par. 1 della Carta ? E in particolare alla condizione che siano ammessi altri Stati ?

39 SOLUZIONE DEL PROBLEMA DI AMMISSIONE CONDIZIONATA ALL’ONU/PARERE CIG 28.5.1948
Corte modifica il quesito riferendolo alla condotta degli organi AG e CdS, dato che l’art. 4 della Carta non si occupa della condotta dei singoli Stati, ma di quella degli organi appena considerati. Se il limite di delibera è definito da art. 4 della Carta per gli organi così deve essere anche per gli Stati che vi fanno parte.

40 SOLUZIONE DEL PROBLEMA DI AMMISSIONE CONDIZIONATA ALL’ONU/PARERE CIG 28.5.1948
Sulla base di esso CIG conclude che requisiti di art. 4 sono necessari e sufficienti e quindi non è possibile prevedere ulteriori limiti e condizioni per l’ammissione degli Stati all’ONU. Così supera anche argomentazioni in termini di discrezionalità politica di tali organi nell’ammissione di nuovi Stati all’ONU.

41 CRITICABILITA’ DEL PARERE CIG 28.5.1948
Il parere è criticabile secondo due punti di vista: 1) POSIZIONE DEGLI ORGANI; 2) POSIZIONE DEGLI STATI;

42 CRITICABILITA’ DEL PARERE CIG 28.5.1948
1) ORGANI sono liberi di ammettere Stati secondo le loro valutazioni e non vi sono obblighi positivi a loro carico; se AG e CdS non ammettono uno Stato non si vede come Stati potrebbero far valere tale mancanza come illegittima; da art. 4 non deriva dunque un vero e proprio obbligo di ammissione. Rifiuto sarebbe illegittimo solo se ponesse condizioni non previste dall’art. 4 della Carta.

43 CRITICABILITA’ DEL PARERE CIG 28.5.1948
2) STATI: le procedure di voto degli Stati sono regolate dagli artt. 18 e 27, che non pongono nessun limite alla libertà di voto. Vi è il dovere di buona fede sancito da art. 2 par. 2 della Carta e forse lo Stato che viola ripetutamente tale dovere può incorrere nell’espulsione.

44 CRITICABILITA’ DEL PARERE CIG 28.5.1948
Quindi…non convince che la Corte deduca da art. 4 della Carta obbligo di ammettere Stati in capo agli organi e agli altri Stati membri perché tale obbligo non pare giuridicamente fondato. D’altra parte…tale parere è poi contraddetto dal…

45 PARERE CIG Con tale parere si chiede alla CIG se in caso di mancata ammissione da parte del CdS (per il diritto di veto – nel caso della Russia) l’AG possa agire in sostituzione del CdS di sua iniziativa… CIG esclude tale possibilità a conferma della non obbligatorietà dell’art. 4 della Carta.

46 E NEI CASI DI RIAMMISSIONE?
Può accadere che uno Stato receda dall’ONU e poi chieda di essere riammesso (ad es. Indonesia nel 1965 o Siria nel 1958 quando si fuse con l’Egitto, poi al momento del distacco nel 1961 chiede nuovamente di far parte dell’ONU)…quale procedura seguire?

47 E NEI CASI DI RIAMMISSIONE?
Dovrebbe seguirsi procedura di art. 4 perché anche nel caso della riammissione si è di fronte a una situazione nuova; nei casi di specie si è però seguita una procedura semplificata in cui non sono intervenuti né il CdS né l’AG, ma vi fu una semplice dichiarazione del presidente dell’AG senza obiezioni da parte di altri Stati: accordo degli Stati sana l’illegittimità della procedura.

48 PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI OSSERVATORE
E’ talvolta disposta da AG come per la Palestina; Vale solo per gli Stati?

49 PARTECIPAZIONE ALL’ONU IN QUALITA’ DI OSSERVATORE
Evoluzione della prassi ha evidenziato modifiche: 1994 – Sovrano Ordine militare di Malta ammesso come osservatore in AG Comitato internazionale Croce Rossa e Federazione di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 2009 – Comitato Olimpico Internazionale (Cina 2008 Olimpiadi, USA candidati per 2016 poi Brasile, Londra 2012)


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