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PubblicatoPio Massari Modificato 6 anni fa
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PROPRIETARIO NON RESPONSABILE Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-534/13
FRANCESCA PERETTI
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LE PARTI: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute e Ispra VS Fipa Group Srl costruzione e riparazione imbarcazioni; Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute e Ispra VS Tws Automation Srl vendita apparecchi elettronici; Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute e Ispra VS Ivan Srl; agenzia immobiliare
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IL FATTO: ‘60-’80 Gruppo Edison S.p.A. ha causato una grave contaminazione dei terreni a causa di sostanze chimiche; 1995 bonifica; non sufficiente qualifica dei terreni come «sito di interesse nazionale di Massa Carrara»; Le tre società diventano proprietarie di vari terreni facenti parte del sito; 2007 provvedimenti amministrativi: ingiunzione alle tre società di eseguire misure specifiche di «messa in sicurezza d’urgenza» (barriera idraulica e variazione del progetto di bonifica del 1995) in quanto «custodi dell’area»;
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APPELLO E RINVIO ALLA CGUE:
In quanto non autrici della contaminazione, le società adiscono il TAR annulla i provvedimenti in quanto, ai sensi del principio «chi inquina paga», l’amministrazione non può imporre l’esecuzione delle misure ad imprese che non hanno alcuna responsabilità diretta sull’origine del fenomeno di contaminazione; Il Ministero appella le sentenze dinanzi al Consiglio di Stato un’interpretazione delle disposizioni titolo V, parte IV del codice ambiente alla luce del principio «chi inquina paga» e del principio di precauzione» consente di considerare che il proprietario di un sito contaminato sia tenuto all’esecuzione di misure di messa in sicurezza di emergenza. Consiglio di Stato rinvia alla Corte di Giustizia, rilevando come la giurisprudenza italiana non sia concorde su quali siano gli obblighi del proprietario di un sito contaminato.
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LA DOMANDA I principi europei in materia ambientale (TFUE-DIRETTIVA 2004/35) ostano ad una normativa nazionale che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all’autorità amministrativa di imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica?
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Le norme in gioco: Diritto dell’UNIONE EUROPEA:
Art 191, par. 2, I comma, TFUE 4 PRINCIPI CARDINE in materia ambientale: Precauzione Azione preventiva Correzione in via prioritaria alla fonte «Chi inquina paga»
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Direttiva 2004/35: Principio del «chi inquina paga» l’operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà considerato finanziariamente responsabile. Responsabilità civile necessario nesso di causalità danno-operatore. Definizioni di: Operatore; Attività professionale; Misure di prevenzione; Misure di riparazione;
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Campo di applicazione:
Attività allegato III; Attività non allegato III in caso di comportamento doloso-colposo; Principio «chi inquina paga» operatore sostiene i costi delle azioni di prevenzione/riparazione, salvo provi che danno/minaccia: Causato da un terzo, nonostante esistenza di opportune misure di sicurezza; Conseguenza dell’osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da autorità pubblica;
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Relazione con il diritto nazionale:
La direttiva non preclude agli Stati di mantenere disposizioni più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, comprese: Individuazione di altre attività da assoggettare a tali obblighi; INDIVIDUAZIONE DI ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI. La direttiva si applica al danno causato da emissione, evento o incidente verificatosi DOPO
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DIRITTO ITALIANO: TITOLO V, PARTE IV, DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006;
Misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica dei siti; Art 241 oneri del soggetto responsabile dell’inquinamento; Art 244 superamento soglia di contaminazione: Provincia diffida con ordinanza il responsabile, notifica anche al proprietario del sito; se non individuabile/non provvede interventi sono adottati dall’amministrazione competente; Art 250 «oneri reali e privilegi speciali»: sono esercitabili sul proprietario non responsabile solo ex provvedimento; Art 253, paragrafo 4 in ogni caso, il proprietario non responsabile può essere tenuto a rimborsare le spese degli interventi adottati dall’autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito degli interventi medesimi.
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DECISIONE DELLA CORTE:
Sull’applicabilità dell’art 191, paragrafo 2, TFUE (non invocabile dai privati in quanto principio è rivolto all’azione dell’Unione); Sull’applicabilità ratione temporis della direttiva 2004/35 ( ); Sulla nozione di «operatore»; Sui requisiti della responsabilità ambientale (necessità di nesso attività operatore-danno per l’applicazione del principio «chi inquina paga» nella direttiva 2004/35; se non può essere dimostrato: ambito giuridico nazionale)
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«La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
«La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del , sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi».
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