Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoOliviero Sarti Modificato 6 anni fa
1
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Il ricorso per annullamento
A.A DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA XVII LEZIONE Il ricorso per annullamento Prof. Susanna Cafaro
2
Il ricorso per annullamento
Art.263 TFUE
3
Atti impugnabili (c.1) Atti legislativi;
Atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri; Atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi; Atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi
4
legittimazione Ricorrenti privilegiati Stati
Consiglio, Commissione, Parlamento Ricorrenti semi-privilegiati Corte dei conti; BCE; Comitato delle Regioni Ricorrenti non privilegiati Persone fisiche Persone giuridiche «qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione».
5
II. legittimazione Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.
6
Ricorrenti non privilegiati
Le persone fisiche o giuridiche possono adire la Corte – entro un termine di decadenza di 2 mesi- solo se l’atto: Le riguarda direttamente Le interessa individualmente (anche se il soggetto non è destinatario è interessato individualmente se l’atto lo identifica attraverso specifiche caratteristiche, analogo il discorso per l’appartenenza ad una “closed class”. In pratica la Corte consente il c.d. smascheramento dell’atto)
7
I vizi dell’atto Incompetenza Violazione delle forme sostanziali
Violazione del Trattato e delle norme relative alla sua applicazione – residuale- (principi generali, norme di diritto internazionale) Sviamento di potere
8
sospensione Ai sensi del reg. di procedura (artt.83 e 88) si puo presentare domanda di sospensione , in via cautelare, dell’atto, adducendo I motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’esigenza sospensiva. La competenza appartiene al Presidente della Corte, che procede con ordinanza Condizioni: fumus boni iuris, periculum in mora urgenza del provvedere, valutazione degli interessi contrapposti
9
Effetti della sentenza
L’annullamento opera ex tunc con effetti erga omnes (art. 264 TFUE) La sentenza ha natura di accertamento e non di condanna, ma l’istituzione che ha emanato l’atto è tenuta a prendere provvedimenti per l’esecuzione della sentenza La Corte può fare salvi determinati effetti dell’atto o prevedere un annullamento parziale o consentire che rimanga provvisoriamente in vigore fino a sostituzione
10
Caso «Inuit» Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 03 ottobre 2013 – Causa C-583/11P
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.