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PubblicatoLeonzio Miele Modificato 6 anni fa
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File aggiornato alla Circolare ministeriale del 16 novembre 2009
INDENNITÀ PER RIPOSI GIORNALIERI PER LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI Cassetto Giuridico File aggiornato alla Circolare ministeriale del 16 novembre 2009
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Hanno diritto ai riposi per allattamento
solo le lavoratrici/lavoratori dipendenti, anche assicurati ex IPSEMA (non hanno diritto le colf/badanti e le lavoratrici a domicilio, lavoratrici autonome e parasubordinate) a condizione che per tutto il periodo richiesto abbiano un valido rapporto di lavoro in corso e che il minore sia vivente.
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l'orario giornaliero di lavoro
2 periodi di riposo di un’ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata se l'orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore giornaliere; Periodi di riposo 1 periodo di riposo di un’ora quando l'orario giornaliero di lavoro é inferiore a 6 ore.
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I riposi giornalieri sono considerati
ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
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RADDOPPIAMENTO DEI PERIODI DI RIPOSO
nei casi di: adozione (o affidamento) di 2 o più bambini; parto gemellare o plurimo.
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La durata dei riposi è di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisce dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
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AL PADRE LAVORATORE SPETTANO:
ex art. 40 del D. Lgs. n. 151 del 2001: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
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pari all’ammontare della retribuzione
Spetta un’indennità pari all’ammontare della retribuzione
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