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Diritto dell’Unione europea XXIV Lezione
Prof. Susanna Cafaro
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Le relazioni esterne dell'Unione
Inquadramento generale PESC
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Gli obiettivi Art.3.5 TUE
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"Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite"
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TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE Capo 1: DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE Capo 2: DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE sez.1: DISPOSIZIONI COMUNI sez.2: DISPOSIZIONI SULLA POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE
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Disposizioni generali:
art.21: principi (par.1) e obiettivi (par.2) ; principio di coerenza (par.3) art.22: competenza del Consiglio europeo a deliberare all'unanimità su interessi e obiettivi strategici; competenza dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione a formulare proposte.
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Capo II: disposizioni specifiche PESC
La restante parte delle relazioni esterne è regolata dalla parte quinta del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e insieme alle altre politiche nei loro aspetti esterni. Segue dunque le regole generali previste nei Trattati per l'adozione di atti vincolanti e la conclusione di accordi.
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Ambito di applicazione
La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.
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Regole generali (art.24.1) La politica estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. È esclusa l'adozione di atti legislativi. È messa in atto dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dagli Stati membri in conformità dei trattati. Commissione, PE e CGCE hanno un ruolo marginale
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Il ruolo degli Stati (art.24.2)
Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna, l'Unione conduce, stabilisce e attua una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri
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Il principio di leale cooperazione
Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano l'azione dell'Unione in questo settore. Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.
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Strumenti (atti) PESC (art.25)
orientamenti generali b) decisioni che definiscono: i) azioni che l'Unione deve intraprendere, ii) posizioni che l'Unione deve assumere, iii) modalità di attuazione delle decisioni c) cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica
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Ripartizione dei ruoli:
Il Consiglio europeo elabora orientamenti e strategie Il Consiglio adotta decisioni che definiscono e attuano tali linee guida L'Alto rappresentante attua la politica estera e di sicurezza comune Le decisioni sono adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui si dispone diversamente. È esclusa l'adozione di atti legislativi.
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Il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)
Nell'esecuzione delle sue funzioni, l'AR si avvale di un servizio europeo per l'azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali.
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Decisione del Consiglio n.2010/427/EU
L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono fissati da una decisione del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta dell'alto rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione
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Il SEAE, che ha sede a Bruxelles, è un organo dell’Unione europea che opera in autonomia funzionale, distintamente dal segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione e dispone della capacità giuridica necessaria all’adempimento dei suoi compiti Il SEAE è posto sotto l’autorità dell’alto rappresentante Il SEAE si articola in un’amministrazione centrale e nelle delegazioni dell’Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.
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Delegazioni dell’Unione (art.221 TFUE)
le missioni dell’Unione europea (chiamate delegazioni), circa 140, sono poste sotto l’autorità dell’Alto Rappresentante e incorporate nel SEAE. Assicurano la rappresentanza dell’Unione nei Paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali. Esse cooperano con le missioni diplomatiche dei Paesi membri e contribuiscono all’attuazione del diritto di tutela dei cittadini europei nel territorio dei Paesi terzi (art.35 TUE)
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Funzioni tutte le normali funzioni diplomatiche: rappresentare gli interessi dell’UE; fornire informazioni su attività e programmi comuni, acquisire informazioni sullo Stato in cui si trovano; promuovere relazioni amichevoli e rapporti economici, culturali, scientifici; negoziare la conclusione di accordi
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Sono rimaste invece alla Commissione le direzioni generali che fanno capo ai Commissari incaricati della politica commerciale, dell’aiuto umanitario e dell’allargamento, nonché i servizi che si occupano di sviluppo.
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