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Aggiornamento RLS – 8 ore

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Presentazione sul tema: "Aggiornamento RLS – 8 ore"— Transcript della presentazione:

1 Aggiornamento RLS – 8 ore
INFN – Ist. Naz. Fisica Nucleare

2 Chi sono e che lavoro svolgo
Ing. Danilo Gagliardi – UNIVAQ/ORDINGSA Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro RSPP esterno e formatore Sistemi di gestione della sicurezza (OHSAS 18001) Approccio ai Sistemi di gestione della qualità (UNI EN ISO 9001) e ambiente (UNI EN ISO 14001)

3 Quali argomenti tratteremo
Il D.Lgs 81/08 integrato –Edizione maggio 2017 Il sistema di prevenzione e protezione, obblighi e sanzioni Il ruolo del RLS – Ricerca INAIL sull’impatto del RLS in un sistema organizzato I Dispositivi di Protezione Individuale – tipologie, classificazione e scadenze Panoramica dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori Tecniche di comunicazione e il sistema delle relazioni aziendali

4 Il D.Lgs 81/08 integrato –Edizione maggio 2017

5 Il D.Lgs 81/08 integrato –Edizione maggio 2017
La normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro non riguarda soltanto il D.Lgs 81/08 ma una serie di decreti, direttive ed accordi che ne compongono la struttura complessiva: D.M. 388/03: Pronto Soccorso Aziendale Direttiva 2006/42/CE: Requisiti essenziali di sicurezza e salute pubblica dei macchinari D.M. 10/03/1998: Normativa Antincendio Accordo stato regioni Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 - Formazione dei Lavoratori Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 - Formazione dei Datori di Lavoro Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 - Attrezzature Accordo Stato Regioni 25 luglio Aggiornamenti Accordo Stato Regioni 7 luglio RSPP

6 Attuazione delle principali misure di sicurezza e prevenzione;
Il D.Lgs 81/08 integrato –Edizione maggio 2017 Quali sono gli strumenti attraverso cui si realizzano salute e sicurezza dei lavoratori? DVR; Attuazione delle principali misure di sicurezza e prevenzione; Nomina (non obbligatoria) di un RLS dei lavoratori; Istituzione e assegnazione compiti del servizio di prevenzione e protezione; Sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente; Informazione e Formazione dei lavoratori.

7 Il D.Lgs 81/08 integrato –Edizione maggio 2017
Art. 28: ‘’La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato’’ […]

8 Il D.Lgs 81/08 integrato –Edizione maggio 2017
‘’Il DVR (documento valutazione rischi) dovrebbe essere effettuato con un processo di valutazione, passando da un documento acritico e solo formale ad un documento di contenuti analitici in grado di dialogare con il contesto lavorativo, e quindi diventare un processo che è una conseguenza di una valutazione dinamica.’’

9 Il D.Lgs 81/08 integrato –Edizione maggio 2017
Articoli di interesse del decreto 81/08: Articolo 15 – MISURE GENERALI DI TUTELA DEI LAVORATORI Articolo 17 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI Articolo 18 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI Articolo 19 – OBBLIGHI DEI PREPOSTI Articolo 20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI Articolo 25 – OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE Articolo 35 – RIUNIONE PERIODICA Articoli 36 e 37 – INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI Articolo 41 – SORVEGLIANZA SANITARIA Articoli 44, 45 e 46 – GESTIONE DELLE EMERGENZE E DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO Articoli 53 e 54 – TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE IN MERITO AD INFORTUNI O MALATTIE PROFESSIONALI Articolo 62 + ALLEGATO IV – LUOGHI DI LAVORO1

10 Il D.Lgs 81/08 integrato –Edizione maggio 2017
Titoli di interesse del decreto 81/08: Titolo II, capo II e III – DPI, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE Titolo VII – UTILIZZO DEI VDT Titolo VIII – AGENTI FISICI (Rumore, Vibrazioni, ROA, Microclima) Titolo IX – AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

11 Il D.Lgs 81/08 integrato –Edizione maggio 2017

12 Art. 2, Definizioni: Il datore di lavoro
Il D.Lgs 81/08 integrato –Edizione maggio 2017 Art. 2, Definizioni: Il datore di lavoro E’ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore che ha responsabilità dell’organizzazione e dell’unità produttiva in quanto esercita il potere decisionale e di spesa. Art. 2, Definizioni: I dirigenti Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Art. 2, Definizioni: I preposti Persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

13 Art. 2, Definizioni: Lavoratore
Il D.Lgs 81/08 integrato –Edizione maggio 2017 Art. 2, Definizioni: RSPP Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Art. 2, Definizioni: RLS Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Art. 2, Definizioni: Lavoratore Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

14 Il D.Lgs 81/08 integrato –Edizione maggio 2017
Persona ELETTA o designata a rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, sono precisati dall’art. 47, comma 5 del D.Lgs 81/2008. Il numero MINIMO di RLS è: 1 per le aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori; 3 per le aziende o unità produttive da 201 a lavoratori; 6 per tutte le aziende o unità produttive oltre i lavoratori.

15 Il D.Lgs 81/08 integrato –Edizione maggio 2017
I lavoratori hanno il diritto di eleggere il proprio Rappresentante per la sicurezza, ma ciò non costituisce di per sé un dovere per gli stessi lavoratori. Il RLS viene solitamente individuato tra tutti i lavoratori. Appena individuato il loro rappresentante, i lavoratori comunicano ufficialmente al DL l’avvenuta nomina ed egli, a sua volta, comunica per via telematica alla sede provinciale dell’INAIL questo nominativo. Il Rappresentante ha  diritto ad una formazione peculiare in materia di salute e sicurezza, riguardante la normativa e i rischi specifici esistenti nella realtà lavorativa in cui opera. Tale formazione consiste in un corso di almeno 32 ore, da frequentare in orario di servizio e senza alcun onere a carico del partecipante.

16 Il D.Lgs 81/08 integrato –Edizione maggio 2017
Il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro che riguarda anche i rischi specifici presenti nella realtà in cui esercita la propria rappresentanza (art. 37 comma 10). I contenuti minimi della formazione sono: a) principi giuridici comunitari e nazionali b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi d) definizione e individuazione dei fattori di rischio e) valutazione dei rischi f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori h) nozioni di tecnica della comunicazione.

17 Una volta eletto, cosa fa un RLS??
Il D.Lgs 81/08 integrato –Edizione maggio 2017 Una volta eletto, cosa fa un RLS?? Ha libero accesso a qualsiasi luogo di lavoro. Viene preventivamente (ed obbligatoriamente) consultato dal DL in ordine alla valutazione dei rischi e alla designazione di tutti gli addetti alla sicurezza e all’emergenza, nonché alla applicazione delle misure di prevenzione e protezione [articoli 18 e 50] Ha accesso a tutti i documenti legati alla gestione della sicurezza sul lavoro. Si fa promotore di proposte e portavoce delle istanze avanzate dagli altri lavoratori in merito ai problemi connessi alla salute ed alla sicurezza sul lavoro. Interagisce con gli altri addetti alla sicurezza e con le autorità e gli enti competenti. Partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 81/08.

18 Una volta eletto, cosa fa un RLS: monte ore stabilito dai CCNL
Il D.Lgs 81/08 integrato –Edizione maggio 2017 Una volta eletto, cosa fa un RLS: monte ore stabilito dai CCNL

19 Quanto dura l’incarico di un RLS?
Il D.Lgs 81/08 integrato –Edizione maggio 2017 Quanto dura l’incarico di un RLS? Cosa succede se un RLS vuole dimettersi? Quali sanzioni per i lavoratori nel caso non eleggano un rappresentante? Quali sanzioni per un RLS inadempiente?

20 Quanto dura l’incarico di un RLS? Quanto dura l’incarico di un RLS?
Il D.Lgs 81/08 integrato –Edizione maggio 2017 Il D.Lgs 81/08 integrato –Edizione maggio 2017 Il D.Lgs 81/08 integrato –Edizione maggio 2017 Quanto dura l’incarico di un RLS? Quanto dura l’incarico di un RLS? La carica di RLS dura 3 anni in genere, ma si dovrà fare riferimento al CCNL specifico in quanto, in grandi aziende, le rappresentanze sindacali alcune delle volte possono coincidere con questa figura (RSU), e saranno descritte nel CCNL le modalità di elezione e la durata dell’incarico. Si può indire una nuova elezione su richiesta dei lavoratori, ad esempio per l’impossibilità di esercitare la funzione.

21 Cosa succede se un RLS vuole dimettersi?
Il D.Lgs 81/08 integrato –Edizione maggio 2017 Il D.Lgs 81/08 integrato –Edizione maggio 2017 Il D.Lgs 81/08 integrato –Edizione maggio 2017 Cosa succede se un RLS vuole dimettersi? Il lavoratore non è sanzionabile per la scelta delle dimissioni. Potrà esercitare il suo incarico per 30 giorni entro i quali si dovrà provvedere ad una nuova elezione democratica da parte di tutti i lavoratori. Per il datore di lavoro, l’onere è quello del finanziamento di un altro corso di formazione specifico di 32 ore e l’obbligo di inviare la comunicazione di avvenuta nuova elezione all’INAIL (sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro)

22 Il D.Lgs 81/08 integrato –Edizione maggio 2017
Quali sanzioni per i lavoratori nel caso non eleggano un rappresentante? Nessuna. Nel caso nessuno volesse essere eletto RLS (rifiutando i privilegi dell’incarico) nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali interne. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

23 Quali sanzioni per un RLS inadempiente?
Il D.Lgs 81/08 integrato –Edizione maggio 2017 Il D.Lgs 81/08 integrato –Edizione maggio 2017 Il D.Lgs 81/08 integrato –Edizione maggio 2017 Quali sanzioni per un RLS inadempiente? Il decreto non presenta sanzioni per l’incarico di RLS; essendo un lavoratore egli è soggetto agli obblighi dei lavoratori secondo l’articolo 20.

24 Il sistema di prevenzione e protezione, obblighi e sanzioni

25 Art. 17 – Obblighi del DL non delegabili
Il sistema di prevenzione e protezione, obblighi e sanzioni Art. 17 – Obblighi del DL non delegabili Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28. b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; Violazione art. 17 comma a ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro se adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3 [Art. 55, co. 3] ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro se adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f) [Art. 55, co. 4] Violazione art. 17 comma b arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 55, co. 1 lett. b)]

26 Art. 18 – Obblighi del DL e dei dirigenti
Il sistema di prevenzione e protezione, obblighi e sanzioni Art. 18 – Obblighi del DL e dei dirigenti 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo; b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

27 Art. 18 – Obblighi del DL e dei dirigenti
Il sistema di prevenzione e protezione, obblighi e sanzioni Art. 18 – Obblighi del DL e dei dirigenti 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

28 Art. 18 – Obblighi del DL e dei dirigenti
Il sistema di prevenzione e protezione, obblighi e sanzioni Art. 18 – Obblighi del DL e dei dirigenti Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50; t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43.

29 Art. 18 – Obblighi del DL e dei dirigenti
Il sistema di prevenzione e protezione, obblighi e sanzioni Art. 18 – Obblighi del DL e dei dirigenti Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35; z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

30 Nei casi più gravi: arresto da 2 a 4 mesi
Il sistema di prevenzione e protezione, obblighi e sanzioni Sanzioni relative all’articolo 18 Nei casi più gravi: arresto da 2 a 4 mesi Le sanzioni pecuniarie variano da 54,80 € fino a 7.233,60 €

31 Art. 19 – Obblighi dei preposti
Il sistema di prevenzione e protezione, obblighi e sanzioni Art. 19 – Obblighi dei preposti 1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

32 Nei casi più gravi: arresto fino a 2 mesi
Il sistema di prevenzione e protezione, obblighi e sanzioni Sanzioni relative all’articolo 18 Nei casi più gravi: arresto fino a 2 mesi Le sanzioni pecuniarie variano da 220 € fino a 1.315,20 €

33 Art. 20 – Obblighi dei lavoratori
Il sistema di prevenzione e protezione, obblighi e sanzioni Art. 20 – Obblighi dei lavoratori Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose27, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

34 Art. 20 – Obblighi dei lavoratori
Il sistema di prevenzione e protezione, obblighi e sanzioni Art. 20 – Obblighi dei lavoratori e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

35 Nei casi più gravi: arresto fino a 1 mese
Il sistema di prevenzione e protezione, obblighi e sanzioni Sanzioni relative all’articolo 20 Nei casi più gravi: arresto fino a 1 mese Le sanzioni pecuniarie variano da 54,80 € fino a 657,60 €

36 Il sistema di prevenzione e protezione, obblighi e sanzioni
CENNI DI SORVEGLIANZA SANITARIA AD OPERA DEL MC

37 Art. 25 – Obblighi del medico competente
Il sistema di prevenzione e protezione, obblighi e sanzioni Art. 25 – Obblighi del medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale; informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

38 Nei casi più gravi: arresto da 3 a 6 mesi
Il sistema di prevenzione e protezione, obblighi e sanzioni Sanzioni relative all’articolo 25 Nei casi più gravi: arresto da 3 a 6 mesi Le sanzioni pecuniarie variano da 438,40 € fino a 2.192,00 €

39 E’ stato abrogato il registro infortuni!
Il sistema di prevenzione e protezione, obblighi e sanzioni Il registro infortuni Articolo 53 – Tenuta della documentazione E’ stato abrogato il registro infortuni! Riferimento: G.U. (n.226 del ; Suppl. Ordinario n. 42) del Decreto interministeriale 25 maggio 2016, n. 183 che regola il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), entrato in vigore il 12 ottobre 2016.

40 Il sistema di prevenzione e protezione, obblighi e sanzioni
Il registro infortuni Articolo 53 – Tenuta della documentazione La circolare INAIL 45 del 30 novembre 2016 afferma che ‘’ al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza nonché ai datori di lavoro e loro intermediari uno strumento, accessibile con specifiche credenziali e alternativo dell’abolito Registro infortuni cartaceo, ha realizzato un nuovo applicativo informatico denominato “Cruscotto infortuni”, le cui funzionalità sono state illustrate nelle circolari INAIL del 23 dicembre 2015, n. 92 e del 2 settembre 2016, n. 31 e il cui utilizzo è disciplinato dal relativo manuale’’

41 Il sistema di prevenzione e protezione, obblighi e sanzioni
Il registro infortuni Articolo 53 – Tenuta della documentazione Al fine di fornire istruzioni riguardanti le attribuzioni riconosciute agli RLS, relativamente all’utilizzo del nuovo applicativo informatico “Cruscotto infortuni”, si precisa che essi non risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta dell’applicativo informatico denominato “Cruscotto Infortuni”. Ciò non toglie il diritto degli RLS di ricevere per il tramite dei datori di lavoro le informazioni e i dati sugli infortuni e le malattie professionali

42 Le visite mediche ai lavoratori
L’obbligo di vista medica sussiste solo in alcuni casi, ad esempio quando il lavoratore è esposto a: rumore; rischi legati alla movimentazione dei carichi pesanti; rischio chimico e biologico; vibrazioni; radiazioni; Videoterminali;

43 Le visite mediche ai lavoratori
Le visite mediche sono da considerarsi in fase: Preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; Periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; Su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute Cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

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46 Segnale di divieto: vieta un comportamento che potrebbe causare pericolo
Segnale avvertimento: avverte di un rischio o pericolo Segnale di prescrizione: prescrive un comportamento Segnale salvataggio o soccorso: indicazioni su uscite di sicurezza o mezzi di soccorso Segnale di informazione: dettaglio informativo, diverso dai precedenti

47 Sono considerati segnali di sicurezza anche
segnali acustici segnali luminosi comunicazione verbale segnale gestuale convenzionale

48 Segnaletica di sicurezza: divieti

49 Segnaletica di sicurezza: avvertimento

50 Segnaletica di sicurezza: avvertimento

51 Segnaletica di sicurezza: sostanze chimiche
Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o preparati pericolosi devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.

52 Segnaletica di sicurezza: obbligo/prescrizione

53 Segnaletica di sicurezza: segnali luminosi
La luce emessa deve produrre un contrasto luminoso adeguato senza provocare abbagliamento per intensità eccessiva La superficie luminosa che emette il segnale può essere di colore uniforme o recare un simbolo su un fondo Segnaletica di sicurezza: segnali acustici Un segnale acustico deve avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile, senza essere eccessivo o doloroso Un segnale sonoro deve essere facilmente riconoscibile in rapporto alla durata degli impulsi e alla separazione fra impulsi e serie di impulsi, e distinguersi nettamente sia da altri segnali acustici, sia dai rumori di fondo.

54 Segnaletica di sicurezza: comunicazione gestuale

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56 Il ruolo del RLS in azienda – IMPACT, una ricerca INAIL
Lo studio parte dalla consolidata evidenza nella letteratura nazionale e internazionale dell’impatto significativo che un coinvolgimento consapevole dei RLS nella gestione dei rischi e un approccio cooperativo nei sistemi di prevenzione hanno nel garantire una tutela più efficace della salute e sicurezza dei lavoratori, ma anche dal riconoscimento che i RLS incontrano diverse criticità nello svolgere il loro ruolo.

57 Il ruolo del RLS in azienda – IMPACT, una ricerca INAIL
Il presente studio si è posto l’obiettivo di ampliare l’indagine ad un campione rappresentativo di tutta la popolazione di RLS presente sul territorio nazionale e di approfondirla rispetto agli aspetti indagati, con particolare riferimento alle relazioni, le sinergie e le criticità esistenti tra il sistema di rappresentanza e il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL).

58 Il ruolo del RLS in azienda – IMPACT, una ricerca INAIL
L’indagine fotografa un quadro fortemente eterogeneo dei modelli partecipativi per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL) oggi in essere nella realtà italiana. Ciò è determinato da situazioni molto diversificate, se non divergenti, sia sul lato della forza/maturità del ruolo di RLS - nelle sue componenti di consultazione, rappresentanza e partecipazione - sia sul lato dei sistemi di gestione e della cultura aziendale della sicurezza. In particolare le analisi hanno permesso di evidenziare quattro profili, ben delineati e differenziati, che corrispondono ad altrettanti modelli partecipativi per la SSL, più o meno maturi: bloccato (bassa maturità del SGSSL e bassa maturità del ruolo di RLS); divergente (bassa maturità del SGSSL e alta maturità del ruolo di RLS); incompiuto (alta maturità del SGSSL e bassa maturità del ruolo di RLS); virtuoso (alta maturità del SGSSL e alta maturità del ruolo di RLS).

59 Il ruolo del RLS in azienda – IMPACT, una ricerca INAIL

60 Il ruolo del RLS in azienda – IMPACT, una ricerca INAIL

61 Il ruolo del RLS in azienda – IMPACT, una ricerca INAIL

62 Il ruolo del RLS in azienda – IMPACT, una ricerca INAIL

63 Il ruolo del RLS in azienda – IMPACT, una ricerca INAIL

64 Il ruolo del RLS in azienda – IMPACT, una ricerca INAIL

65 Il ruolo del RLS in azienda – IMPACT, una ricerca INAIL

66 Il ruolo del RLS in azienda – IMPACT, una ricerca INAIL

67 Il ruolo del RLS in azienda – IMPACT, una ricerca INAIL

68 Il ruolo del RLS in azienda – IMPACT, una ricerca INAIL

69 Il ruolo del RLS in azienda – IMPACT, una ricerca INAIL

70 Il ruolo del RLS in azienda – IMPACT, una ricerca INAIL

71 Il ruolo del RLS in azienda – IMPACT, una ricerca INAIL

72 Criticità emerse dallo studio e potenzialmente migliorabili
Il ruolo del RLS in azienda – IMPACT, una ricerca INAIL Criticità emerse dallo studio e potenzialmente migliorabili 1) Rafforzare le relazioni del RLS con gli altri attori della prevenzione L’analisi delle relazioni tra maturità del ruolo di RLS e maturità del sistema di organizzazione e di gestione interna della salute e sicurezza mostra che il RLS non è ancora un attore chiave del processo di miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e che il riconoscimento del suo ruolo avviene solo in unità produttive con sistemi di gestione maturi, quindi dopo che la sicurezza è divenuta una priorità strategica per l’azienda. L’indagine ha anche messo in luce che i rapporti che il RLS intrattiene con gli altri attori della prevenzione sono tendenzialmente conflittuali con datore lavoro e dirigenti, ovvero gli interlocutori verso cui si incarna primariamente la funzione di rappresentanza; sono invece più collaborativi che conflittuali i rapporti con gli interlocutori verso cui il RLS sviluppa relazioni più legate alle funzioni di consultazione e partecipazione, quali ad esempio RSPP e medico competente.

73 Criticità emerse dallo studio e potenzialmente migliorabili
Il ruolo del RLS in azienda – IMPACT, una ricerca INAIL Criticità emerse dallo studio e potenzialmente migliorabili 2) Rafforzare il profilo di competenze del RLS Il primo elemento, in grado di contribuire ad un progressivo recupero di centralità del ruolo di RLS, è la sua formazione. Le risposte dei RLS in merito a lacune formative ed esperienze pregresse rivelano due esigenze complementari: da un lato, quella di rafforzare competenze tecniche avanzate, principalmente in tema di analisi di rischio, e dall’altro quella di sviluppare competenze legate alla comprensione dei modelli e dei processi tipici dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Data la grande eterogeneità dei profili di competenza dei RLS e dei contesti lavorativi in cui si trovano ad operare, gli obiettivi e i contenuti formativi dovranno essere coerentemente orientati ad un loro uso selettivo e specifico. In particolare, si ritiene che una formazione prevalentemente di tipo tecnico sia utile e necessaria per RLS che operano in contesti caratterizzati da un modello partecipativo bloccato o incompiuto, dove cioè la maturità del ruolo di RLS è ancora molto bassa.

74 Il ruolo del RLS in azienda – IMPACT, una ricerca INAIL
3) Rafforzare le relazioni orizzontali del RLS con gli altri attori interni della prevenzione A tale scopo, possibili linee di azione sono: Favorire la contrattazione e/o gli accordi di secondo livello tra le parti sociali (aziendali e sul territorio) per rafforzare la partecipazione dei RLS e dei lavoratori; Promuovere momenti di formazione aziendale congiunta o co-erogata; Incentivare l’adozione di strumenti e pratiche di gestione della SSL di tipo partecipativo (ad esempio safety walkaround, audit, checklist che prevedano la partecipazione dei lavoratori e dei RLS); Sviluppare la condivisione delle informazioni, facilitando lo scambio di conoscenze tra l’azienda e i RLS in merito ai rischi presenti nei luoghi di lavoro e all’organizzazione del lavoro (considerando ad esempio l’accesso ai documenti di salute e sicurezza quali DVR, DUVRI, POS, ecc. e la necessità di fornire informazioni periodiche e tempestive rispetto ai cambiamenti previsti nei processi produttivi).

75 DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE!
DPI e Protezione aziendale DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE!

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Generalità I DPI dovranno essere conformi a tutte le norme UNI/EN/ISO conosciute, avere il Marchio CE e relativo numero (ove previsto), indelebilmente riportato su ogni confezione. Le caratteristiche dei dispositivi in elenco devono essere conformi ai saggi tecnologici, chimici, fisici, biologici, indicati dalla Farmacopea Ufficiale vigente e successivi aggiornamenti e alle monografie delle tipologie e delle sostanze componenti; devono soddisfare inoltre tutte le norme di legge in materia e rispondere ai requisiti elencati nelle descrizioni, generali e specifiche.

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Legislazione D.Lgs 81/08 – TITOLO III CAPO II – ARTICOLI 74/79 D.Lgs 475/ Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. Direttiva 89/686/CEE – ABROGATA Regolamento Europeo 2016/425 – Entrata in vigore da aprile 2018 ‘’Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.’’

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Perché un nuovo regolamento: L'obiettivo del regolamento è assicurare che i DPI sul mercato soddisfino i requisiti che offrano un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, garantendo nel contempo il funzionamento del mercato interno. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, vista la sua portata e i suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, che può dunque intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

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Perché un nuovo regolamento: Operatori economici Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei DPI alle prescrizioni del nuovo regolamento, in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura: pertanto, coloro che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure atte a garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo DPI conformi e si dovrebbe stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore (si veda il Capo II -art del Reg. 2016/425 per i singoli obblighi/compiti di ogni operatore).

81 DPI e Protezione aziendale
Perché un nuovo regolamento: La tracciabilità La Direttiva si preoccupa poi della tracciabilità dei DPI: un sistema di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza e permette di identificare il prodotto sotto tutti gli aspetti di approvvigionamento, produzione, stoccaggio e vendita.

82 DPI e Protezione aziendale
Perché un nuovo regolamento: Dichiarazione di Conformità UE e Marcatura Ai sensi dell'art. 14 del Reg. 2016/425, un DPI conforme alle norme armonizzate deve essere considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II. Le informazioni necessarie a identificare i DPI dovrebbero essere disponibili in un'unica dichiarazione di conformità UE che appunto attesti il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza. È dunque necessario estendere l'obbligo di redazione di una documentazione tecnica completa a tutti i DPI.

83 I DPI si distinguono in base a: Prezzo
DPI e Protezione aziendale Generalità I DPI si distinguono in base a: Prezzo Caratteristiche ergonomiche di produzione Processi produttivi e di post vendita Caratteristiche tecniche di qualità e sicurezza

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Articoli 74/79 del D.Lgs 81/08

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Articoli 74/79 del D.Lgs 81/08

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Scadenza e durata di un DPI Il Regolamento Europeo 2016/425 (che disciplina la fabbricazione dei DPI) allegato II art. 2.4: “Se è noto che le prestazioni di progetto di un nuovo DPI possono deteriorarsi notevolmente con l’invecchiamento, il mese e l’anno di fabbricazione e/o, se possibile, il mese e l’anno di scadenza devono essere marchiati in modo indelebile e inequivocabile su ciascun esemplare di DPI immesso sul mercato e sui relativi imballaggi”. La durata di un DPI dipende da una serie di fattori come: Modalità e condizioni di uso Frequenza d’uso Cura e conservazione La scadenza, se indicata, implica la sostituzione tassativa del dispositivo.

89 DPI e Protezione aziendale
Controlli sui DPI

90 DOCUMENTAZIONE PER UN RLS: DI SOLITO NESSUNA!
DPI e Protezione aziendale DOCUMENTAZIONE PER UN RLS: DI SOLITO NESSUNA! Il controllo del corretto stato di funzionamento e delle giuste modalità di impiego dei DPI è compito del preposto in modo diretto, del DL in modo indiretto. La documentazione di verifica delle informazioni relative ai DPI la possiede, di solito, il RSPP o il DL. In genere, questi documenti contengono: Tipo di DPI e se esso è marcato CE A chi viene assegnato Se è stato consegnato e l’accettazione da parte del lavoratore di utilizzarlo secondo la normativa Data di scadenza Eventuali informazioni aggiuntive

91 DPI e Protezione aziendale
Classificazione dei DPI

92 DPI e Protezione aziendale
Documentazione di attestazione per la conformità di un DPI

93 DPI e Protezione aziendale
Descrizione dispositivi per la protezione delle mani e degli arti superiori

94 DPI e Protezione aziendale

95 Descrizione dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
DPI e Protezione aziendale Descrizione dispositivi per la protezione delle vie respiratorie

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97 DPI e Protezione aziendale

98 Descrizione dispositivi per la protezione degli arti inferiori
DPI e Protezione aziendale Descrizione dispositivi per la protezione degli arti inferiori

99 Descrizione dispositivi per la protezione di occhi e viso
DPI e Protezione aziendale Descrizione dispositivi per la protezione di occhi e viso

100 Descrizione dispositivi per la protezione dell’udito
DPI e Protezione aziendale Descrizione dispositivi per la protezione dell’udito Per la determinazione dei livelli di esposizione al rumore vengono utilizzati strumenti elettronici denominati fonometri integratori, i quali sono studiati per rendere la risposta dello strumento quanto più simile a quella dell’orecchio umano. Questi strumenti forniscono un dato che viene denominato Livello sonoro equivalente (LEQ), un parametro che identifica il grado di emissione della sorgente sonora analizzata. Poiché il dato rilevante ai fini della valutazione del rischio è la durata dell’esposizione, solitamente viene calcolato il livello di esposizione quotidiana personale al rumore (LEP, d), riferito ad otto ore giornaliere.

101 Valori superiori e inferiori di azione Valori limite di esposizione
DPI e Protezione aziendale Valori superiori e inferiori di azione Obbligo di informazione, Fornitura dei DPI Controllo sanitario (su richiesta del lavoratore e conferma del medico competente), programmazione di misure tecniche ed organizzative. Valori limite di esposizione Obbligo di usare i DPI Sorveglianza sanitaria (una volta all’anno o diversamente indicato dal medico competente), Segnaletica e regolamentazione per l’accesso a luoghi di lavoro Programmazione di misure tecniche ed organizzative; Adozione di misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione

102 DPI e Protezione aziendale

103 CENNI DI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO
La gestione delle emergenze CENNI DI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

104 La gestione delle emergenze
Il tema delle gestione delle emergenze individua da un lato una serie di obblighi del datore di lavoro e degli eventuali dirigenti, dall’altro i diritti dei lavoratori in caso di «pericolo grave e immediato». La normativa di riferimento per la corretta gestione delle emergenze e per aver chiari gli obblighi a riguardo è l’art.43 del D.Lgs.81/08 (“Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” o, più brevemente, TUSL). Ovviamente tale articolo deve leggersi in stretta correlazione con gli obblighi previsti in capo al datore di lavoro e ai dirigenti dall’art. 18 del medesimo decreto. DM 10/03/1998 – DECRETO MINISTERIALE INERENTE LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN TEMA DI ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO DM 388/ DECRETO MINISTERIALE INERENTE LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN TEMA DI PRIMO SOCCORSO NEI LUOGHI DI LAVORO

105 Addetti alle emergenze e piani di emergenza
Sono i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Hanno la capacità di intervenire e coordinare le attività di emergenza. Si sottolinea (art. 43, comma 3) che tali lavoratori “non possono rifiutare la designazione’’. Ne deriva la natura forzosa dell’incarico, con conseguente impossibilità di astensione se non per giustificati motivi (salute, mancata formazione/informazione).

106 La gestione delle emergenze
Strumenti utilizzati dal datore di lavoro per la gestione delle emergenze sul posto di lavoro: Nomina degli addetti antincendio e primo soccorso Stesura delle procedure di emergenza ed evacuazione Stesura del piano di emergenza dove previsto (per aziende con più di 15 dipendenti) Messa a disposizione dei lavoratori dei presidi antincendio e primo soccorso Prove di evacuazione periodiche documentate Affidamento dei servizi di controllo attrezzature a ditte specializzate Informazione verso tutti i lavoratori «circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare»;

107 La gestione delle emergenze
Stesura del piano di emergenza dove previsto (per aziende con più di 15 dipendenti)

108 Piani di emergenza e prove di evacuazione
Il piano di Emergenza tende a perseguire i seguenti obbiettivi: Prevenire o limitare pericoli alle persone; Coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano ben definiti tutti i comportamenti e le azioni che ogni persona presente nell’Azienda deve mettere in atto per salvaguardare la propria incolumità e, se possibile, per limitare i danni ai beni e alla struttura dell’edificio; Intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario; Individuare tutte le emergenze che possano coinvolgere l’attività, la vita e la funzionalità dell’impianto; Definire esattamente i compiti da assegnare al personale che opera all’interno dell’Azienda, durante la fase emergenza.

109 Piani di emergenza e prove di evacuazione
La gestione delle emergenze Piani di emergenza e prove di evacuazione Il piano verrà aggiornato ogni qualvolta necessario per tenere conto: Delle variazioni avvenute negli edifici sia per quanto attiene agli edifici stessi ed agli impianti, sia per quanto riguarda le modifiche nell’attività svolta; Di nuove informazioni che si rendono disponibili; Di variazioni nella realtà organizzativa che possano avere conseguenze per quanto riguarda la sicurezza; Dell’esperienza acquisita; Delle mutate esigenze della sicurezza e dello sviluppo della tecnica e dei servizi disponibili.

110 La gestione delle emergenze

111 La gestione delle emergenze

112 La gestione delle emergenze: nozioni antincendio
A = corpo dell’estintore detto ‘serbatoio’ B = Valvola costituita da un corpo, dalla maniglia di azionamento e dal manometro C = Manichetta di estinzione D = Agente estinguente E = Etichetta. Secondo la norma UNI 9994, gli estintori sono sottoposti a: Controllo (ogni 6 mesi, operazioni di routine) Revisione (sostituzione della carica) Collaudo (prove di tenuta e di pressione)

113 La gestione delle emergenze: nozioni primo soccorso
Respirazione artificiale Chiamata dei soccorsi Procedure di spostamento o di cura del paziente infortunato Controllo del contenuto della cassetta di medicazione Utilizzare, se necessario, il DAE

114 Piani di emergenza e prove di evacuazione
La gestione delle emergenze Piani di emergenza e prove di evacuazione Ruolo del RLS durante le emergenze: si attiene agli obblighi che devono seguire i lavoratori. Ruolo del RLS in fase di consultazione: preventivamente il RLS viene consultato per la designazione degli addetti antincendio e primo soccorso. Inoltre, per la valutazione dei rischi e per la stesura del piano di emergenza, il datore di lavoro è obbligato alla consultazione dei rappresentanti.

115 PRINCIPALI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori PRINCIPALI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

116 Chi ha l’obbligo di effettuare la VDR?
Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori Chi ha l’obbligo di effettuare la VDR? Chi viene consultato? Con chi la effettua?

117 Definizione secondo UNI EN ISO 12100
Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori Definizione secondo UNI EN ISO 12100 Stima del rischio: definizione della probabile gravità del danno e della probabilità del suo accadimento

118 RISCHI PER LA SICUREZZA
Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori RISCHI PER LA SICUREZZA Rischio elettrico Rischio meccanico Rischio spazi confinati Rischio incendio Rischio chimico (agenti pericolosi per la sicurezza) Rischio caduta dall’alto

119 Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
RISCHI PER LA SALUTE Rischio rumore Rischio vibrazioni Rischio radiazioni (ionizzanti e non ionizzanti) Rischio MMC Rischio VDT Rischio chimico (per la salute) Rischio Stress Lavoro Correlato (trasversale)

120 Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
Il rischio da radiazioni (ionizzanti e non ionizzanti) Radiazioni non ionizzanti = si riferiscono a qualunque tipo di radiazione elettromagnetica che non trasporta sufficiente energia da ionizzare atomi o molecole ovvero per rimuovere completamente un elettrone da un atomo o molecola. Radiazioni ionizzanti = si riferiscono alle radiazioni in grado di trasportare sufficiente energia da ionizzare atomi o molecole ovvero per rimuovere completamente un elettrone da un atomo o molecola.

121 Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
Il rischio da radiazioni non ionizzanti

122 Radiazioni non ionizzanti
Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori Legislazione e aggiornamenti normativi Radiazioni non ionizzanti Campi elettromagnetici ROA Direttiva 2008/46/CE D.Lgs 81/08 – Titolo VIII, capo IV D.Lgs 81/08 – Titolo VIII, capo V Norma Europea EN 50499 Tutta la legislazione relativa alle attrezzature e ai macchinari a bassa emissione di radiazioni elettromagnetiche ed ottiche artificiali (Norme Europee, UNI, CEI, CEN….)

123 Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
Effetti sulla salute delle radiazioni elettromagnetiche Effetti sanitari a breve termine: Connessi a brevi esposizioni ad alti livelli di campo Scientificamente accertati Effetti sanitari a lungo termine: Connessi a esposizioni prolungate a bassi livelli di campo Non accertati dalla ricerca scientifica

124 VLE alle radiazioni elettromagnetiche – effetti non termici
Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori VLE alle radiazioni elettromagnetiche – effetti non termici Valori limite introdotti dal CEM che genera campi elettrici indotti all’interno del corpo

125 VA alle radiazioni elettromagnetiche – effetti non termici
Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori VA alle radiazioni elettromagnetiche – effetti non termici Valori di azione il cui superamento corrisponde all’obbligo di adottare le pertinenti misure di prevenzione e protezione

126 VLE alle radiazioni elettromagnetiche – effetti termici
Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori VLE alle radiazioni elettromagnetiche – effetti termici I VLE relativi agli effetti sanitari per le frequenze comprese tra 100 kHz e 6 GHz (tabella A1) sono riferiti alla potenza (energia per unità di tempo) assorbita per unità di massa di tessuto corporeo, derivante da esposizione a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici. [SAR = Tasso di assorbimento di energia specifico]

127 Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori

128 VA alle radiazioni elettromagnetiche – effetti termici
Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori VA alle radiazioni elettromagnetiche – effetti termici Valori di azione il cui superamento corrisponde all’obbligo di adottare le pertinenti misure di prevenzione e protezione

129 Sorveglianza sanitaria
Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori Sorveglianza sanitaria La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all'articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente.

130 Misure di prevenzione – agg.to maggio 2017
Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori Misure di prevenzione – agg.to maggio 2017

131 Misure di prevenzione – agg.to maggio 2017
Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori Misure di prevenzione – agg.to maggio 2017

132 Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
Effetti sulla salute delle radiazioni ottiche artificiali La Radiazione Ottica ha una limitata capacità di penetrazione, ne segue che gli effetti di tale interazione avverranno solo a carico degli organi più esterni quali occhi e pelle.

133 VLE delle ROA – Non coerenti e LASER
Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori VLE delle ROA – Non coerenti e LASER Calcoli integrali molto difficili!

134 Sorveglianza sanitaria
Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l’obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall’esposizione a radiazioni ottiche. 2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 182 e di quanto previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un’esposizione superiore ai valori limite di cui all’articolo 215.

135 Misure di prevenzione – agg.to maggio 2017
Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori Misure di prevenzione – agg.to maggio 2017


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