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Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

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Presentazione sul tema: "Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008"— Transcript della presentazione:

1 Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

2 Entrato in vigore il 15 maggio 2008
Sostituisce completamente il D. Lgs. 626/94, il D.Lgs. 494/96 e altri provvedimenti degli ultimi 50 anni in materia di tutela della sicurezza e salute durante il lavoro Tra le molte novità contenute nel nuovo Testo Unico, verranno analizzate in particolare le norme relative ai contratti d’appalto, contenute nell’articolo 26

3 Scadenze L’obbligo per i datori di lavoro di predisporre il Documento di valutazione dei rischi è stato differito dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009 L’adempimento  previsto dal Testo Unico della sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008) era stato già rinviato una prima volta al 1° gennaio 2009 Inoltre, è stata prorogata al 16 maggio 2009 la norma che impone la comunicazione degli infortuni di durata superiore a un giorno La data del 16 maggio coincide con la scadenza entro cui il Governo potrà approvare i decreti correttivi e integrativi del Dlgs 81/2008

4 Titoli titolo I Disposizioni generali titolo II Luoghi di lavoro
titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI titolo IV Cantieri temporanei o mobili titolo V Segnaletica di sicurezza titolo VI Movimentazione manuale dei carichi titolo VII Videoterminali titolo VIII Agenti fisici (rumore, vibrazioni…) titolo IX Sostanze pericolose (agenti chimici,cancerogeni…) titolo X Agenti biologici titolo XI Atmosfere esplosive titolo XII Disposizioni penali titolo XIII Disposizioni finali

5 Campo di applicazione Estesi, rispetto al precedente D. Lgs. 626/94, gli obblighi e i campi di applicazione tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati, autonomi e imprese familiari per i contratti di somministrazione (Dlgs 276/03) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico degli utilizzatori lavoratori a progetto ricompresi se il lavoro si svolge nel luogo del committente lavoratori a domicilio: solo formazione e utilizzo DPI conformi

6 Principali figure coinvolte nella sicurezza e salute dei luoghi di lavoro
datore di lavoro, lavoratori autonomi e imprese familiari responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) –interno o esterno alla azienda– ad esclusione di alcuni settori in cui è obbligatorio interno; nelle imprese fino a 30 dipendenti può coincidere con il datore di lavoro rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) - per le aziende con meno di 15 dipendenti la possibilità che venga eletto il Rappresentante Territoriale (RLST) (riconfermato) medico Competente addetti alle emergenze (prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso)

7 Art. 15 - Misure generali di tutela
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

8 Art. 15 - Misure generali di tutela
e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

9 Art. 15 - Misure generali di tutela
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

10 Art. 15 - Misure generali di tutela
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

11 Art. 15 - Misure generali di tutela
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

12 Obblighi del datore di lavoro
valutazione di tutti i rischi e conseguente elaborazione del documento designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nominare il medico competente designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenza fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischi gravi adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi, copia del DVR e del DUVRI elaborare il DUVRI, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza comunicare all’INAIL, o all’ISPEMA, in relazione alle rispettive competenze dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dl lavoro di almeno un giorno, e a fini previdenziali di almeno 3 giorni consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro aggiornare le misura di prevenzione comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

13 Art. 17 -Obblighi del datore di lavoro non delegabili
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

14 Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi: a) verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività

15 Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
I datori di lavoro e i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva

16 Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi

17 Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto Il personale occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro

18 Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi

19 Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

20 Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri e) l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

21 Art. 28 comma 2, lettera a): a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa Cosa si intende per criteri adottati?

22 COMPLESSIVAMENTE 40 MEMBRI
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro composta da: un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede; un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture, un rappresentante del Ministero dei trasporti, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, dieci rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano…, dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori…, dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro… COMPLESSIVAMENTE 40 MEMBRI

23 Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

24 Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Il contenuto del documento di valutazione dei rischi deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel decreto

25 Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il documento relativo, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41 Le attività di cui al precedente punto sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

26 Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi e il relativo documento debbono essere rielaborati (in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41 e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate Il documento di valutazione dei rischi e il DUVRI, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi

27 Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. Le disposizioni di cui al precedente punto non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto; c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del decreto


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