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L’APPRENDISTATO E LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Maria Chiara D’Orsi L’APPRENDISTATO E LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A.
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Il contratto di apprendistato
È un contratto di lavoro che ha la funzione di favorire la formazione professionale e l’occupazione dei giovani il datore di lavoro si impegna a impartire all’apprendista l’insegnamento necessario per conseguire specifiche capacità tecniche e professionali
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Percorso formativo Il contratto di apprendistato prevede un percorso obbligatorio di formazione a favore del lavoratore e a carico del datore di lavoro La formazione professionale si deve svolgere attraverso: addestramento pratico/operativo, che si compie all’interno della stessa azienda insegnamento complementare o teorico, realizzato attraverso la partecipazione obbligatoria degli apprendisti ai corsi di formazione
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Tipi di apprendistato Apprendistato qualificante,
finalizzato al conseguimento della qualifica e del diploma Apprendistato professionalizzante, o contratto di mestiere Apprendistato di alta formazione e ricerca
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L’apprendistato qualificante
È rivolto a soggetti di età compresa tra i 15 e i 25 anni Ha durata variabile (ma non superiore ai 3/4 anni) Può essere seguito da un contratto di apprendistato professionalizzante Con la legge n° 78/2014 (jobs act), fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, è riconosciuta al lavoratore una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro prestate e delle ore di formazione almeno nella misura del 35% del monte ore complessivo In caso di attività stagionali può rientrare nei programmi di alternanza scuola-lavoro
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L’apprendistato professionalizzante
È rivolto a soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni Ha una durata massima di 3/5 anni È finalizzato al conseguimento di una qualificazione contrattuale, cioè una qualifica riconosciuta dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) In base alla legge n° 78/2014 (jobs act) la regione deve comunicare al datore di lavoro entro 45 giorni dall’assunzione sede e calendario dei corsi per la formazione di base
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L’apprendistato di alta formazione e ricerca
È rivolto a soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni Ha una durata massima di 3/5 anni È finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario o di alta formazione La regolamentazione dei profili spetta alle regioni e, in assenza, alla convenzione tra singolo datore di lavoro o loro associazioni e Università, scuole, enti di formazione
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Ambito di applicazione
I contratti di apprendistato possono essere conclusi in tutti i settori di attività, privati o pubblici. È prevista la possibilità di assumere con questo tipo di contratto anche i lavoratori in mobilità
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Requisiti del contratto
Non può avere durata inferiore a 6 mesi (tranne nel caso delle attività stagionali) È stipulato con atto scritto e deve contenere: la prestazione lavorativa e il piano formativo dell’apprendista l’indicazione del tutor/referente aziendale la qualifica che potrà essere conseguita al termine del percorso di formazione l’indicazione della registrazione della formazione su un apposito libretto
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Diritto di recesso Ciascuna parte può esercitare il diritto di recesso dal contratto al termine del periodo di formazione Se nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto lavorativo continua come contratto ordinario a tempo indeterminato Durante il periodo di formazione il recesso può avvenire soltanto per giusta causa o giustificato motivo
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Formazione di base Sono previste 120 ore, che vengono ridotte a seconda del titolo di studio dell’apprendista, oppure se la formazione è già avvenuta in precedenti rapporti di apprendistato: 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea Il datore di lavoro può erogare la formazione in azienda, purché abbia spazi adeguati e personale qualificato
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Limiti quantitativi La legge stabilisce alcuni limiti quantitativi per la stipula dei contratti di apprendistato. Un datore di lavoro non può assumere degli apprendisti in misura superiore a: 1 apprendista per ogni lavoratore specializzato e qualificato, quando il datore di lavoro abbia meno di 10 dipendenti 3 apprendisti per ogni due lavoratori specializzati e qualificati, quando il datore di lavoro abbia 10 o più dipendenti
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di somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro È il contratto con cui un’impresa autorizzata (somministratore) assume un lavoratore (somministrato) e lo fornisce a un’altra impresa (utilizzatore) Si definisce anche come contratto di fornitura di manodopera
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Tre soggetti, due contratti
Si hanno quindi tre soggetti e due rapporti giuridici: quello tra il lavoratore e l’impresa autorizzata (contratto di lavoro) quello tra le due imprese (contratto di somministrazione) Il lavoratore svolge la sua attività alle dipendenze del somministratore, ma sotto la direzione dell’utilizzatore
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Quando si può stipulare?
Il contratto di somministrazione: è ammesso solo nei casi previsti dalla legge (per ragioni di carattere tecnico, produttivo, sostitutivo) o dai contratti collettivi è vietato per la sostituzione di lavoratori in sciopero, in caso di licenziamenti e riduzione di personale e qualora manchi la valutazione dei rischi per i lavoratori
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Forma Il contratto di somministrazione richiede la forma scritta, a pena di nullità L’eventuale irregolarità del contratto di somministrazione può dare luogo alla conversione in un contratto di lavoro subordinato ordinario
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Durata Il contratto di somministrazione può essere a tempo determinato o indeterminato Se è a tempo indeterminato, al lavoratore spetta un’indennità per il tempo in cui non viene utilizzato
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Retribuzione Il lavoratore ha diritto a un trattamento retributivo e normativo non inferiore a quello dei lavoratori dell’impresa utilizzatrice che svolgono mansioni uguali o simili: principio di non discriminazione L’obbligazione grava sul somministratore La legge prevede una responsabilità solidale dell’utilizzatore
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Diritti e obblighi dell’utilizzatore
L’utilizzatore è responsabile degli obblighi di sicurezza verso il lavoratore e degli obblighi di informazione nei confronti dei sindacati L’utilizzatore ha potere direttivo e di controllo sul lavoratore, e deve informare l’agenzia di infrazioni o violazioni commesse dal lavoratore L’utilizzatore risponde di eventuali danni a terzi
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Diritti e obblighi del somministratore
L’agenzia di somministrazione esercita il potere direttivo e disciplinare nei confronti del lavoratore, in base alle segnalazioni dell’utilizzatore L’agenzia di somministrazione deve provvedere al pagamento della retribuzione e degli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali
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Apprendistato interinale
È possibile effettuare la somministrazione di lavoro anche con gli apprendisti: l’agenzia assume l’apprendista e lo manda presso l’utilizzatore, che così usufruisce dei vantaggi del contratto di apprendistato il somministratore rimane il soggetto obbligato a fornire l’adempimento degli obblighi formativi e la stabilizzazione del lavoratore al termine dell’apprendistato
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Obblighi nei confronti dell’apprendista
È prevista la collaborazione fra somministratore e utilizzatore: il piano formativo viene predisposto dall’agenzia somministratrice insieme all’impresa utilizzatrice l’apprendista ha due tutor, uno dell’agenzia e uno dell’impresa in caso di mancato recesso, al termine del periodo di formazione il rapporto dell’apprendista prosegue alle dipendenze dell’agenzia come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
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