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Sistema Informativo Ambientale Sezione Regionale Catasto Rifiuti

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Presentazione sul tema: "Sistema Informativo Ambientale Sezione Regionale Catasto Rifiuti"— Transcript della presentazione:

1 Sistema Informativo Ambientale Sezione Regionale Catasto Rifiuti
LE NOVITÀ INTRODOTTE NEL D. LGS. 152/06, PARTE IV DAL D. LGS. 205/2010 I DECRETI SISTRI E LE ALTRE LEGGI Arpa Piemonte Renzo Barberis Sistema Informativo Ambientale Sezione Regionale Catasto Rifiuti Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

2 Così detto "Testo Unico sul Sistri
Dm Ambiente 18 febbraio 2011, n. 52 “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” Così detto "Testo Unico sul Sistri (Supplemento Ordinario n. 107 alla Gu 26 aprile 2011 n. 95) Sostituisce: il DM 17 dicembre 2009 il DM 15 febbraio 2010 il DM 9 luglio 2010 il DM 28 settembre 2010 il DM 22 dicembre 2010 Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

3 Disposizioni transitorie … omissis …
Dm Ambiente 18 febbraio 2011, n. 52 Articolo 28 Disposizioni transitorie … omissis … 2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del Sistri, fino al termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di produrre effetti i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, ad esclusione dei soli termini indicati all'articolo 12, commi 1 e 2, del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010 citati in preambolo …omissis… Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

4 Dm Ambiente 26 maggio (1) Sistri - Proroga del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009 Imprese e enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8 del Dlgs 152/2006 (cd. "trasporto in conto proprio")   > 500 dip 251 – 500 dip 51 – 250 dip 11 – 50 dip Fino a 10 dip 01/09/2011 01/10/2011 02/11/2011 01/12/2011 02/01/2012 Imprese e enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi da lavorazioni industriali o artigianali o rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi > 500 dip 251 – 500 dip 51 – 250 dip 11 – 50 dip 01/09/2011 01/10/2011 02/11/2011 01/12/2011 Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

5 Imprese e enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento
Dm Ambiente 26 maggio (2) Sistri - Proroga del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009 Imprese e enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale Quantità annua trattata superiore a tonnellate Inferiore a tonnellate 1° settembre 2011 1° dicembre 2011 Imprese e enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento Commercianti e intermediari di rifiuti Tutti gli altri soggetti obbligati e non menzionati in precedenza, nonché chi ha deciso di aderire facoltativamente 1° settembre 2011 Comuni, Enti e imprese che gestiscono rifiuti urbani Regione Campania 1° ottobre 2011 Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

6 Articolo 6 DL 138 del 13 agosto 2011 [Abrogazione del SISTRI]
Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni … omissis … 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati: a) il comma 1116, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; c) il comma 2, lettera a), dell'articolo 188-bis, e l'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; d) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; e) il comma 1, lettera b), dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205; f) l'articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso "articolo 260-bis"; g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni; h) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52. 3. Resta ferma l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

7 La situazione dopo le abrogazioni del dl 138
(dal 14 agosto al 16 settembre 2011) Il comma 3 dell'articolo 6 stabilisce che "Resta ferma l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.". Nonostante l'imperfezione della manovra abrogativa introdotta dai commi 2 e 3 sopracitati (rimangono difatti numerosissimi i riferimenti al Sistri tutt'ora presenti nel corpo del Codice ambientale, non sembrano immuni di critiche anche le disposizioni di coordinamento tra le modifiche al "Codice ambientale" e quelle al Dlgs "Correttivo" 205/2010) comporta che tornano definitivamente a vigere le regole del Dlgs 152/2006 in materia di formulari di trasporto, registri di carico e scarico e Modello unico ambientale (Mud). Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

8 La situazione attuale, dopo la Conversione del dl 138
Articolo 6 (DL 138 così come modificato dalla legge di conversione 148/2011 in vigore dal 17/9/11) Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni  1. … omissis … 2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al Sistri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario Sistri, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del Sistri è il 9 febbraio Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

9 La situazione attuale, dopo la Conversione del dl 138
Articolo 6 (DL 138 così come modificato dalla legge di conversione 148/2011 in vigore dal 17/9/11) Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del Sistri, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi. 3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al Sistri ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

10 La situazione attuale, dopo la Conversione del dl 138
 In sintesi: Il SISTRI torna a rivivere, così come le norme abrogate dal dl 138/2011, compreso il regime sanzionatorio (con le modifiche però nel frattempo intervenute); La data di pieno avvio del SISTRI è indicata nel 9 febbraio 2012 (è un giovedì, fortunatamente precedente al giovedì grasso!), senza scaglionamenti, e quindi riguarda tutti i soggetti, ad eccezione dei produttori di rifiuti pericolosi < 10 dipendenti; Il MATTM, prima dell’avvio, entro il 15 dicembre 2011, deve compiere una serie di azioni (consultazioni, verifiche tecniche e tecnologiche, coinvolgimento degli utenti…) finalizzate a migliorare l’efficienza del sistema; Il MATTM può individuare (con DM entro 90 giorni, cioè entro il 16 dicembre) delle categorie di rifiuti pericolosi sui quali applicare le procedure previste per i non pericolosi, cioè il regime facoltativo di adesione per alcune categorie Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

11 Nel frattempo: L'articolo 6, comma 2, lettera f-octies del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 f-octies) al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5 (ndr produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti) , del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ndr 13 agosto 2011) di conversione del presente decreto, nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, non può essere antecedente al 1º giugno 2012"; Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

12 Nel frattempo: Il 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs. n° 121 del 7 luglio 2011 Il Dlgs 121/2011 introduce dal 16 agosto 2011 due nuove fattispecie di reato in materia ambientale modificando il Codice penale e, attraverso una modifica al Dlgs 231/2001 estende alle persone giuridiche la responsabilità in materia di una serie di reati ambientali previsti dal Dlgs 152/2006, dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 e dal Dlgs 6 novembre 2007, n. 202. Il provvedimento costituisce il recepimento delle direttive 2008/99/Ce in materia di reati ambientali e della direttiva 2009/123/Ce in materia di inquinamento provocato da navi. Inoltre, il provvedimento modifica alcune sanzioni previste dal d. lgs. 152/06 e dal d. lgs. 205/2010 sui rifiuti, con particolare riferimento al SISTRI. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

13 Il 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs
Il 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs. n° 121 del 7 luglio 2011 Le sanzioni in materia di rifiuti (art. 1 e art. 2 del d. lgs. 121/2011)) Il nuovo Dlgs 121/2011 estende alle persone giuridiche la responsabilità per una serie di reati in materia di rifiuti (tra cui: traffico illecito, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione, attività non consentite di miscelazione di rifiuti) nonché di violazioni in materia di Sistri, il sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti. Ammontare delle sanzioni per le società e gli enti Le sanzioni per le persone giuridiche sono espresse in quote. Il Dlgs 231/2001 prevede un valore delle quote variabile da 258 euro a euro. Per quanto riguarda invece la definizione dell’importo di ogni quota ci si affida alla discrezionalità del giudice, che valuta anche le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

14 D. Lgs. n° 121 del 7 luglio 2011 Reati ambientali - Responsabilità delle persone giuridiche Reati previsti dal Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente) Reato Sanzione Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione (articolo 256, comma 1, lettera a)) Sanzione pecuniaria fino a 250 quote Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (articolo 256, comma 6, primo periodo) Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione (articolo 256, comma 1, lettera b)) Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (articolo 256, comma 3, primo periodo) Effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (articolo 256, comma 5) Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata in con destinazione della discarica, anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (articolo 256, comma 3, secondo periodo) Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (articolo 257, comma 1) Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

15 D. Lgs. n° 121 del 7 luglio 2011 Reati ambientali - Responsabilità delle persone giuridiche Reati previsti dal Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente) Reato Sanzione Inquinamento, tramite sostanze pericolose, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (articolo 257, comma 2) Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (articolo 258, comma 4, secondo periodo) Omissione, in caso di rifiuti pericolosi, di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri — Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Uso, durante il trasporto di rifiuti pericolosi di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (articolo 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo) Accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8, primo periodo) Accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8, secondo periodo) Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

16 D. Lgs. n° 121 del 7 luglio 2011 Articolo 3 - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 1. …omissis… 2. All'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti: "9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore puo' definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.". 3. Al comma 1 dell'articolo 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "All'accertamento delle violazioni di cui ai commi" le parole: "8 e 9" sono sostituite dalle seguenti: "7 e 8". Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

17 D. Lgs. n° 121 del 7 luglio 2011 Articolo 4
Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 1. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 prima delle parole: "I soggetti di cui all'articolo 188-ter" sono anteposte le seguenti: "Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-bis,"; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, nonchè le imprese e gli enti che, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b). [ndr rifiuti di demolizioni e scavo]". Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

18 D. Lgs. n° 121 del 7 luglio 2011 Art. 4 - Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n (comma 2) 2. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 205, e successive modificazioni, i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo: a) con una sanzione pari al cinque per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010; b) con una sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo individuato alla lettera a) del presente comma."; Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

19 D. Lgs. n° 121 del 7 luglio 2011 Art. 4 - Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n (comma 2) b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: "2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non adempiono alle prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto. 2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente a quella di cui al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale si applicano ai soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del citato decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modificazioni, secondo i termini e le modalità ivi indicati. 2-quater. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti di cui al predetto comma 3, a un decimo per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, e successive modificazioni, e a un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesi.". Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

20 D. lgs. 205/2010 – Modifiche parte quarta d. lgs. 152/06
PRINCIPALI MODIFICHE Il decreto legislativo 205/2010 modifica profondamente la parte quarta del d. lgs. 152/2006, recependo la Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. Oltre al pieno inserimento del SISTRI, compresa la parte sanzionatoria, nel contesto normativo, la nuova normativa recepisce, una volta tanto senza ritardi, gli indirizzi della Direttiva comunitaria e introduce importanti novità a livello di priorità nella gestione dei rifiuti, prevenzione, responsabilità del produttore, definizioni, esclusioni, riutilizzo e preparazione per il riutilizzo, cessazione della qualifica di rifiuto, sottoprodotti, attività di riciclaggio e recupero (con recepimento degli obiettivi definiti dalla Direttiva), classificazione, competenze degli Enti, e molti altri aspetti minori. Il nuovo d. lgs. modifica anche considerevolmente gli allegati alla parte quarta del d. lgs. 152/06. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

21 RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE DI PRODOTTI (art. 178.bis)
Il nuovo articolo ha natura programmatica in quanto incarica il Ministero dell’Ambiente (in alcuni casi, di concerto con il Ministero dello Sviluppo) di regolare le modalità e i criteri di introduzione della "responsabilità estesa del produttore del prodotto", inteso come la persona fisica o giuridica che "professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti“. Sono previsti criteri di: di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilità finanziaria dei produttori di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile; c) della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali; d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti, e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente. I provvedimenti in questione (da adottarsi entro il 25 dicembre 2012, ex articolo 39 del Dlgs 205/2010) potranno anche prevedere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti dal produttore del prodotto causa dei rifiuti (eventualmente in concorso con il distributore). Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

22 PRIORITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI (art. 179) (1)
La nuova formulazione indica con chiarezza la gerarchia delle azioni di gestione: - prevenzione; - preparazione per il riutilizzo (novità della direttiva 2008/98/Ce); - riciclaggio; - recupero di altro tipo (compreso di energia); - smaltimento. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il “miglior risultato complessivo”. Inoltre, da tale ordine sarà possibile discostarsi con riferimento a singoli flussi di rifiuti e in via eccezionale, allorquando giustificato da una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione dei rifiuti in questione. Entro il 25 dicembre 2012 (due anni dall'entrata in vigore del Dlgs 205/2010) il Ministero Ambiente potrà individuare le opzioni che garantiscono il miglior risultato con riferimento a singoli flussi di rifiuti. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

23 PRIORITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI (art. 179) (2)
5. Compiti delle pubbliche amministrazioni (tecnologie pulite, prodotti durevoli, eliminazione sostanze pericolose, condizioni di appalto che prevedano l’impiego di materiali recuperati, produzione di combustibili da rifiuti) 6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia. 7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall'Ispra, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

24 PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI (art. 180)
Vengono recepite le indicazioni della Direttiva 98/2008/CE sulla prevenzione. In arrivo un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (termine ultimo: 12 dicembre 2013) nonché indicazioni dal Ministero Ambiente per l'integrazione dello stesso nei piani di gestione rifiuti regionali. Entro il 25 dicembre 2012 (due anni dall'entrata in vigore del Dlgs 205/2010), il Ministero Ambiente potrà facoltativamente: - descrivere le misure di prevenzione esistenti e valutare l'utilità degli esempi forniti nell'allegato L; - individuare parametri quali/quantitativi per le misure di prevenzione; - assicurare la disponibilità delle informazioni sulle migliori pratiche ed elaborare linee guida di supporto per le Regioni. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

25 RIUTILIZZO DI PRODOTTI E PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO DEI RIFIUTI (art. 180bis) (1)
Vengono previste iniziative della Pubblica Amministrazione per favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, anche tramite la promozione di accordi di programma e l'adozione di criteri appositi in sede di affidamento di contratti pubblici (Dlgs 163/2006). Proprio in relazione agli acquisti della P.a., il Ministero Ambiente avrà tempo fino al 25 giugno 2011 (sei mesi di tempo dall'entrata in vigore del Dlgs 205/2010) per stabilire i criteri, in attuazione della Finanziaria 2007. Sempre entro il 25 giugno 2011 (sei mesi di tempo dall'entrata in vigore del Dlgs 205/2010) il Ministero Ambiente dovrà definire le modalità operative per la costituzione e il sostegno dei centri e delle reti di riparazione/riutilizzo accreditati, una delle misure logistiche che fanno parte delle iniziative attivabili. Il provvedimento stabilirà delle procedure semplificate e dovrà contenere un catalogo esemplificativo dei prodotti e dei rifiuti sottoponibili a riutilizzo e preparazione per il riutilizzo. Il Ministero Ambiente potrà comunque adottare tutte le ulteriori misure ritenute necessarie, "anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto". Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

26 RIUTILIZZO DI PRODOTTI E PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO DEI RIFIUTI (art. 180bis) (2)
La Finanziaria 2007 (la previsione in vigore dal 1° gennaio 2007 è stata ad oggi attuata esclusivamente in relazione agli ammendanti e alle risme di carta, tramite il Dm 12 ottobre 2009), prevedeva gli obiettivi di sostenibilità ambientale per quanto riguarda in particolare: a) arredi; b) materiali da costruzione; c) manutenzione delle strade; d) gestione del verde pubblico; e) illuminazione e riscaldamento; f) elettronica; g) tessile; h) cancelleria; i) ristorazione; l) materiali per l'igiene; m) trasporti. Dm Ambiente 22 febbraio Criteri minimi per gli appalti "verdi" della pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti tessili, arredi per ufficio, illuminazione pubblica, apparecchiature informatiche Dm Ambiente 25 luglio 2011 – Criteri minimi per ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

27 RICICLAGGIO E RECUPERO DEI RIFIUTI (art. 181) (1)
Al fine di promuovere il riciclaggio, il nuovo articolo 181 prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per realizzare la raccolta differenziata nel rispetto di quanto stabilito dal nuovo articolo Entro il 2015, le pubbliche amministrazioni competenti dovranno realizzare "la raccolta differenziata almeno per carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, legno", e in particolare: - entro il 2020 aumento in peso di almeno il 50% della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono "simili" - non più "assimilabili", come previsto dalla versione originaria dello schema di Dlgs inizialmente approvata dal Governo - a quelli domestici; - entro il 2020 aumento in peso di almeno il 70% della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale in relazione ai rifiuti da costruzione e demolizione, esclusi i Cer Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

28 RICICLAGGIO E RECUPERO DEI RIFIUTI (art. 181) (2)
Il Ministero Ambiente avrà tempo fino al 25 dicembre 2012 (due anni dall'entrata in vigore del Dlgs 205/2010) per adottare misure che promuovano il recupero dei rifiuti, nonché il riciclaggio di alta qualità attraverso la raccolta differenziata "eventualmente anche monomateriale". Si ritiene utile riportare integrare il nuovo comma 3: "Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.". Il riconoscimento della libera circolazione sul territorio nazionale per le frazioni di RU da raccolta differenziata destinate al riciclaggio/recupero, che trasloca dall'articolo 182 all'articolo 181 del Dlgs 152/2006, viene integrata con un opportuno riferimento all'Albo gestori. Il nuovo comma 6, infine, contiene una deroga espressa per i sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli istituti scolastici, esentati dall'obbligo di autorizzazione. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

29 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (art. 182)
1. …omissis … 2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero. 3. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. 4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico. 5. …omissis… 6. …omissis… Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

30 AUTOSUFFICIENZA E PROSSIMITÀ (art. 182bis)
L'autosufficienza in ambiti territoriali ottimali per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi deve riguardare anche i rifiuti derivanti dal loro trattamento. Tale principio, congiuntamente a quello della vicinanza tra il luogo di produzione/raccolta e quello dello smaltimento, deve essere rispettato non solo nel caso di smaltimento dei rifiuti, ma anche di recupero dei rifiuti urbani non differenziati. Le Regioni possono limitare l'importazione di rifiuti esteri destinati agli inceneritori nazionali, nonché le esportazioni in altri Stati membri per motivi ambientali. RIFIUTI ORGANICI (art. 182ter) I contenitori e i sacchetti per la raccolta separata devono essere certificati a norma Uni En Gli enti locali avranno tempo fino al 23 giugno 2011 (180 giorni di tempo dall'entrata in vigore del Dlgs 205/2010) per introdurre misure volte a incoraggiare la raccolta separata, il trattamento e l'utilizzo dei rifiuti organici. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

31 DEFINIZIONI (art. 183) (1) a) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. scompare il riferimento all’Allegato A (che non c’è più) b) Rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I; f) Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti. h) Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso. o) Raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; s) Trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; q) Preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. r) Riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

32 DEFINIZIONI (art. 183) (2) n) Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o di intermediario. o) Raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento t) Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato C riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero. z) Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’allegato B riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

33 DEFINIZIONI (art. 183) (3) e) Autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; cc) Combustibile solido secondario (Css): il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche Uni Cen/Ts e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale; dd) Rifiuto biostabilizzato: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità; ee) Compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni; ff) Digestato di qualità: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

34 bb) Deposito temporaneo Condizioni
Art. 183 DEFINIZIONI (art. 183) (4) bb) Deposito temporaneo Condizioni E’il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta e nel luogo in cui sono prodotti. Deve rispettare le seguenti condizioni: i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti (POP) (Reg. (CE) 850/2004) devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

35 bb) Deposito temporaneo Condizioni
Art. 183 DEFINIZIONI (art. 183) (5) bb) Deposito temporaneo Condizioni i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: b1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; b2) quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 m3, di cui al massimo 10 m3 di rifiuti pericolosi COMUNQUE SMALTITI ENTRO 1 ANNO DAL DEPOSITO Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

36 bb) Deposito temporaneo Condizioni
Art. 183 DEFINIZIONI (art. 183) (6) bb) Deposito temporaneo Condizioni deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche; per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; per alcune categorie di rifiuti (da individuare con apposito DM) sono (saranno) fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

37 SOTTOPRODOTTO (art. 184bis) (1)
E’ un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente. Con uno o più DM possono essere stabiliti criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. Tra le modifiche: la possibilità che l’impiego avvenga in un momento successivo alla produzione; che avvenga ad opera di terzi, e che sia parziale. E’ eliminata la precedente condizione secondo la quale il sottoprodotto doveva possedere valore economico di mercato. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

38 SOTTOPRODOTTO (art. 184bis) (2)
Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

39 CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (art. 184ter) (1)
Il 1° comma reca il principio che "un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici“ che il Ministero Ambiente dovrà adottare entro il 25 dicembre 2012 (2 anni dall'entrata in vigore del Dlgs 205/2010), nel rispetto della disciplina Ue e di alcune condizioni tra cui: la sostanza od oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; la sostanza od oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta normativa e standard applicabili ai prodotti; l'utilizzo della sostanza od oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. Il termine MPS (Materia Prima Secondaria) viene cancellato, ma fino alla emanazione dei DM, continuano ad applicarsi i Dm 5 febbraio 1998 (recupero semplificato non pericolosi), 161/2002 (recupero semplificato pericolosi) e 269/2005 (rifiuti pericolose delle navi) e l'articolo 9-bis della legge 210/2008 (Campania). Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

40 CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (art. 184ter) (2)
La Circolare del Ministero Ambiente (Circolare Ronchi) valeva solo fino al ; tale circolare prevedeva: l'obbligo di conformare alla disciplina del DM le attività che risultano escluse dal regime dei rifiuti, ivi compreso l'utilizzo dei materiali e delle sostanze individuati nell'all.1 al DM , riguarda solo quei materiali compresi nel suddetto allegato che soddisfano la definizione di rifiuto; i materiali, le sostanze e gli oggetti originati da cicli produttivi o di preconsumo, dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto dei rifiuti, di gestione di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, purché abbiano le caratteristiche delle materie prime secondarie indicate dal Dm e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti; non sono sottoposti altresì al regime dei rifiuti i beni di consumo dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi, in quanto possono essere utilizzati e siano effettivamente utilizzati per la loro funzione originaria. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

41 CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (art. 184ter) (3)
Il comma 2 prevede inoltre esplicitamente che "L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni“ I commi 4 e 5 precisano: 4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209 (VFU), dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (RAEE), e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188 (PILE E BATTERIE), ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti. 5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

42 I nuovi criteri “end of waste” dell’Ue per i rottami metallici
REGOLAMENTO 333/2011/CE (Guue 8 aprile 2011 n. L 94) Sei mesi di tempo agli operatori per adeguarsi alle novità del regolamento 333/2011/Ue, recante i criteri per determinare quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio cessano di essere rifiuti. Il regolamento 333/2011/Ue rappresenta il primo regolamento “attuativo” della direttiva 2008/98/Ce in relazione alla cessazione della qualifica di rifiuto (cd. “end of waste”), direttiva che prevede l’approvazione di criteri specifici “almeno” per gli aggregati, carta, vetro, pneumatici, tessile e metalli. Negli allegati del provvedimento pubblicato sulla Guue dell’8 aprile 2011 sono a tal fine indicati i criteri e gli obblighi minimi di monitoraggio per la cessazione della qualifica di rifiuto delle singole partite di rottami ferrosi; al termine del recupero, il limite fissato alla presenza di materiali estranei è del 2% per i rottami di ferro e acciaio, e del 5% per l’alluminio. I produttori dovranno presentare apposita dichiarazione di conformità e applicare un sistema di gestione della qualità. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

43 REGOLAMENTO 333/2011/CE (Guue 8 aprile 2011 n. L 94)
In vigore a partire dal 9 ottobre 2011 Art. 3 definisce i criteri per i rottami di ferro e acciaio Art. 4 definisce i criteri per i rottami di alluminio L’articolo 5 del regolamento obbliga difatti il produttore o l’importatore a stilare una dichiarazione di conformità (il cui modello è contenuto nell’allegato III) per ciascuna partita di rottami, anche il formato elettronico; la dichiarazione va trasmessa al detentore successivo e conservata per almeno un anno. L’articolo 6 del regolamento 333/2011 impone al produttore di applicare un sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri previsti dal provvedimento. Ci sarà, tra l’altro, la necessità di adeguare i criteri del DM 5/2/98 Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

44 ESCLUSIONI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 185) (1)
1. Non rientrano nel campo di applicazione della Parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

45 SFALCI E POTATURE Nota MATTM 1° marzo 2011
Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

46 ESCLUSIONI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 185) (2)
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117; Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

47 ESCLUSIONI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 185) (3)
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. In altri termini, la possibilità di utilizzo deve essere valutata, nell’ordine, secondo i seguenti criteri: se è un rifiuto (cfr. definizione in art a) se è un sottoprodotto (cfr. condizioni in art. 184-bis) se ha cessato di essere un rifiuto (cfr. art. 184-ter) Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

48 TERRE E ROCCE DA SCAVO (art. 186)
Ma cosa succede all’articolo 186? Si applica ancora? L’art. 39 c. 4 del d. lgs.205/2010 prevede: “Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’art. 184 bis, comma 2, è abrogato l’art. 186” Quindi: Attualmente l’art. 186 è in vigore; Esiste un contrasto tra la definizione di sottoprodotto contenuta nell’art. 186 c.1 e l’art. 184bis c.1 La definizione dell’art. 186 è più cautelativa dal punto di vista ambientale (quindi l’Arpa applica questa) Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

49 MERCATO RECUPERATORE SMALTITORE
PRODUTTORE di beni MERCATO trasformazione e consumo finale prodotti CICLO PRODUTTIVO sottoprodotti + sost/oggetti da prevenz. rifiuti RECUPERATORE rifiuti sost/oggetti DEPOSITO TEMPORANEO R13 R1 - R12 sost/oggetti rifiuti rifiuti SMALTITORE D15 D14 D13 D1 – D12 N.B. Per semplificare, non sono citati nello schema i trasportatori-commercianti-intermediari 49 Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

50 COORDINAMENTO CON IL SISTRI
Il D. Lgs. 205/2010 realizza il pieno inserimento del SISTRI nel d. lgs. 152/06 sostituendo gli articoli 188, 189, 190 e 193 del d. lgs. 152/06 e inserendo i nuovi articoli 188-bis e 188ter. Inoltre, viene inserito nel 152/06 il sistema sanzionatorio sul SISTRI, con gli articoli 260 bis e 260 ter Infine, l’art. 39 del d. lgs. 205/2010 prevede delle disposizioni transitorie sul SISTRI in merito a: Entrata in vigore delle sanzioni SISTRI (coincidente con la fine del doppio regime, attualmente il 1° giugno 2011); Riduzione delle sanzioni per la mancata iscrizione al SISTRI per il 2011; Esenzione per il 2011 dal SISTRI degli imprenditori agricoli che producono e trasportano in modo saltuario i propri rifiuti pericolosi conferendoli ad una piattaforma o ad un circuito organizzato di raccolta. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

51 Chi deve iscriversi al SISTRI?
(art. 188 ter, comma 1 2 comma 4) 1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a): a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi — ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8; b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti; c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti; d) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti; 4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

52 Chi deve iscriversi al SISTRI?
(art. 188 ter, comma 1) Debbono iscriversi anche i seguenti soggetti (che non erano tenuti al MUD): nel caso di trasporto navale di rifiuti, l’armatore o il noleggiatore o il raccomandatario marittimo delegato; nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le imprese dell’intermodalità alle quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico da parte dal trasportatore (marittimo, ferroviario, aereo o stradale) successivo. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

53 Chi deve iscriversi al SISTRI?
(art. 188 ter, comma 2) 2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria: a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti; b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8; c) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi; d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g); e) i Comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di Regioni diverse dalla Regione Campania. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

54 Chi deve iscriversi al SISTRI?
(art. 39 d. lgs. 205/2010, commi 9 e 10) 9. Fino al 31 dicembre 2011 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari: a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno; b) i conferimenti, anche in un'unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all'anno. 10. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 9 conservano in azienda per cinque anni la copia della convenzione o del contratto di servizio stipulati con il gestore della piattaforma di conferimento o del circuito organizzato di raccolta come anche le schede Sistri – Area movimentazione, sottoscritte e trasmesse dal gestore della piattaforma di conferimento o dal circuito organizzato di raccolta. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

55 Iscrizione a Sistri e iscrizione all’Albo
Le imprese iscritte all’Albo gestori ambientali per raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi; raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi prodotti da terzi; trasporto dei propri rifiuti pericolosi fino a 30 kg/lt al giorno; devono iscriversi a SISTRI e richiedere le black box per i mezzi che utilizzano. I mezzi per i quali non è stata richiesta la black box saranno: sospesi d’ufficio dall’Albo entro due mesi dall’entrata in vigore del d.lgs cancellati dall’Albo entro tre mesi dalla sospensione se non viene richiesta la black box Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

56 Nuove iscrizioni all’Albo
Devono iscriversi all’Albo gestori ambientali le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci ed i porti ai quali sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico da parte del vettore (ferrovia, nave, altro); i raccomandatari marittimi delegati dall’armatore o dal noleggiatore che effettua trasporto navale di rifiuti; L’iscrizione vale cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie Delibera n. 2 del 19/01/2011 Deliberazione 19/01/2011. Modulistica per l'iscrizione all'Albo degli intermediari e dei commercianti di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (categoria 8) Delibera n. 1 del 19/01/2011 Deliberazione 19 gennaio Entrata in vigore ed efficacia della deliberazione n. 2 del 15 dicembre Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti. 205/2010. Delibera n. 2 del 15/12/2010 Deliberazione 15 dicembre Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

57 Utilizzo di SISTRI (art. 188bis, comma 3)
Gli utilizzatori di SISTRI devono conservare a disposizione delle autorità di controllo per almeno 3 anni (per le discariche, a tempo indeterminato): copia in formato elettronico del registro cronologico copia in formato elettronico delle schede di movimentazione. Produzione “accidentale” di rifiuti pericolosi (art. 188ter comma 10) Qualora un ente o un’impresa non tenuta all’iscrizione a SISTRI o iscritta solo per produzione di rifiuti non pericolosi produca in modo “accidentale”rifiuti pericolosi deve richiedere l’adesione a SISTRI entro 3 giorni lavorativi dall’accertamento della pericolosità dei rifiuti. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

58 CLASSIFICAZIONE RIFIUTO
Sanzioni SISTRI (art. 260-bis d. lgs. 152/06) (1) ILLECITO CLASSIFICAZIONE RIFIUTO SANZIONE Omessa iscrizione SISTRI Non pericoloso Sanzione amministrativa da a € Pericoloso Sanzione amministrativa da a € Pericoloso e non Per trasportatori anche fermo amministrativo del veicolo di 12 mesi Omesso pagamento nei termini del contributo per l’iscrizione Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

59 Sanzioni SISTRI (art. 39 c.2 d. lgs. 205/10) (1bis)
Norma transitoria 2. Al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i soggetti obbligati all’iscrizione al predetto sistema che omettono l’iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l’obbligo di adempiere all’iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo: a) con una sanzione pari al 5 per cento dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione se l’inadempimento si verifica nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011; b) con una sanzione pari al 50 per cento dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione se l’inadempimento si verifica o comunque si protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

60 D. Lgs. n° 121 del 7 luglio 2011 Art. 4 - Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n (comma 2) 2. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 205, e successive modificazioni, i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo: a) con una sanzione pari al cinque per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010; b) con una sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo individuato alla lettera a) del presente comma."; Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

61 CLASSIFICAZIONE RIFIUTO
Sanzioni SISTRI (art. 260-bis d. lgs. 152/06) (2) ILLECITO N. DIPENDENTI CLASSIFICAZIONE RIFIUTO SANZIONE Omessa compilazione registri informatici Inserimento dati incompleti o inesatti Alterazione fraudolenta dispositivi tecnologici o impedimento del normale funzionamento = o > 15 Non pericoloso Sanzione amministrativa da a € Pericoloso Sanzione amministrativa da a € e sospensione da un mese a un anno dalla carica < 15 Sanzione amministrativa da a € Sanzione amministrativa da a € e Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

62 CLASSIFICAZIONE RIFIUTO
Sanzioni SISTRI (art. 260-bis d. lgs. 152/06) (3) ILLECITO CLASSIFICAZIONE RIFIUTO SANZIONE Inserimento di dati incompleti o inesatti che non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti Non pericoloso Sanzione amministrativa da 260 a € Pericoloso Sanzione amministrativa da 520 a € Violazione altri obblighi SISTRI (per ogni violazione) Sanzione amministrativa da a € Sanzione amministrativa da a € Predisposizione di certificati analisi con dati falsi Pericoloso e non Reclusione fino a 2 anni Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

63 CLASSIFICAZIONE RIFIUTO
Sanzioni SISTRI (art. 260-bis d. lgs. 152/06) (4) ILLECITO CLASSIFICAZIONE RIFIUTO SANZIONE Omesso accompagnamento del trasporto con copia della scheda SISTRI (sanzione in capo al trasportatore) Non pericoloso Sanzione amministrativa da a € Pericoloso Reclusione fino a 2 anni Accompagnamento dei rifiuti con scheda SISTRI fraudolentemente alterata (sanzione in capo al trasportatore) Reclusione da 4 mesi a 2 anni Reclusione da 6 mesi a 3 Pericoloso e non Fermo del veicolo di 12 mesi in caso di recidiva o reiterazione Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

64 CLASSIFICAZIONE RIFIUTO
Sanzioni SISTRI (art. 260-bis d. lgs. 152/06) (5) ILLECITO CLASSIFICAZIONE RIFIUTO SANZIONE Omesso accompagnamento del trasporto con copia della scheda SISTRI (o senza certificato di analisi) senza pregiudizio per la tracciabilità dei rifiuti Non pericoloso Pericoloso Sanzione amministrativa da 260 a € e fermo del veicolo di 12 mesi in caso di recidiva o reiterazione Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

65 D. Lgs. n° 121 del 7 luglio 2011 Articolo 3 - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 1. …omissis… 2. All'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti: "9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore puo' definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.". 3. Al comma 1 dell'articolo 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "All'accertamento delle violazioni di cui ai commi" le parole: "8 e 9" sono sostituite dalle seguenti: "7 e 8". Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

66 Sanzioni SISTRI (art. 260-ter d. lgs. 152/06) (6)
Sanzioni amministrative accessorie. Confisca 1. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 8 e 9 (7 e 8) dell'articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'articolo 99 C.p. o all'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 , o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e relative norme di attuazione. 3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non può essere disposta in mancanza dell' iscrizione e del correlativo versamento del contributo. 4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del Codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato. 5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

67 (Nuovo Codice della Strada)
Articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) Art Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa Art Fermo amministrativo del veicolo Art. 214-bis. Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca Art. 224-ter. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

68 SISTRI - FACOLTÀ E COMPITI DEL MINISTERO
a) entro il 25 dicembre 2012 (2 anni dall'entrata in vigore del Dlgs 205/2010), facoltà di estendere dell'obbligo di iscrizione al Sistri ai soggetti attualmente che attualmente possono aderire volontariamente allo stesso, ai produttori di rifiuti speciali pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonché ai distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza di AEE rientranti nelle modalità semplificate di gestione dei RAEE (Dm 65/2010). b) entro il 25 marzo 2011 (tre mesi dall'entrata in vigore del Dlgs 205/2010), fissare le condizioni per l'applicazione del Sistri alle spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento 1013/2006/Ce (fino ad allora, sono salvi gli obblighi stabiliti dal Dm 17 dicembre 2009 "per la tratta del territorio nazionale interessata dal trasporto transfrontaliero"); c) entro il 23 giugno 2011 (120 giorni dall'entrata in vigore del Dlgs 205/2010), stabilire le modalità applicative del Sistri in relazione a forze armate, forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco. d) entro il 25 dicembre 2012 (2 anni dall'entrata in vigore del Dlgs 205/2010), facoltà di individuare di modalità semplificate di iscrizione per i produttori di rifiuti pericolosi. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

69 SISTRI - REGISTRI E FORMULARI E SANZIONI (1)
Dm Ambiente 26 maggio 2011 Sistri - Proroga del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009 Ultimo comma delle considerazioni iniziali “Considerato che nelle more dello scadere del rispettivo termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, tutti i soggetti comunque tenuti all'iscrizione al Sistri sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 (n.d.r. registri e formulari) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sono soggetti alle relative sanzioni (n.d.r. art. 258 del d. lgs. 152/06 modificato dal 205/2010);” Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

70 D. Lgs. n° 121 del 7 luglio 2011 Art. 4 - Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n (comma 2) b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: "2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non adempiono alle prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto. 2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente a quella di cui al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale si applicano ai soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del citato decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modificazioni, secondo i termini e le modalità ivi indicati. 2-quater. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti di cui al predetto comma 3, a un decimo per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, e successive modificazioni, e a un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesi.". Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

71 SISTRI - REGISTRI E FORMULARI E SANZIONI (2)
Art. 258 del d. lgs. 152/06 modificato dal 205/2010 I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188— bis, comma 2, lettera a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. 2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel So alla Gazzetta ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

72 SISTRI - REGISTRI E FORMULARI E SANZIONI (3)
Art. 258 del d. lgs. 152/06 modificato dal 205/2010 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

73 RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI (1) art. 188
Produttore iniziale o altro detentore di rifiuti: provvedono direttamente al loro trattamento oppure li consegnano a: intermediario, commerciante, ente/impresa che effettua recupero-smaltimento dei rifiuti, soggetto pubblico/privato addetto alla raccolta dei rifiuti conservano la responsabilità per l'intera catena di trattamento; però (fatto salvo il concorso in fatto illecito e in quanto previsto dal Reg. Ce 1013/2006) qualora siano iscritti e abbiano adempiuto agli obblighi del Sistri, la responsabilità di ciascuno dei soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal Sistri stesso. Enti/imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

74 RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI (2) art. 188
Per i soggetti non iscritti al Sistri che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art ) la responsabilità è esclusa: a seguito del conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione; a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

75 CATASTO RIFIUTI art. 189 Scompaiono tutti i riferimenti - ma questo era ampiamente previsto - agli obblighi in materia di Mud (Modello unico ambientale) per i soggetti rientranti nel Sistri. In parallelo alla vecchia previsione indirizzata sui dati Mud, il Catasto viene incaricato di assicurare un quadro completo e aggiornato dei dati acquisiti tramite il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). Lo stesso impegno rimane in carico anche per i Mud che i Comuni, i loro consorzi e le Comunità montane dovranno continuare a inviare nel rispetto della legge 70/1994 su quantità, soggetti e costi della gestione. La previsione non si applica ai Comuni della Regione Campania e, in buona parte, ai Comuni delle altre Regioni che decidono di aderire facoltativamente al Sistri; questi ultimi rimangono difatti obbligati a comunicare annualmente alle Camere di commercio i dati relativi a costi di gestione e di ammortamento degli investimenti, nonchè ai proventi della Tia e dei consorzi di recupero. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

76 REGISTRI DI CARICO E SCARICO - art. 190
1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-bis, I soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lettera a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. 1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, nonchè le imprese e gli enti che, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b). Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

77 MUD E “MUDINO” 2011 (1) DM 22 dicembre 2010, art. 1, comma 2:
2. All’art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (e successive modifiche e integrazioni), sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole “Entro il 31 dicembre 2010,” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011”; Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 03 marzo 2011 Nelle more della piena entrata a regime (a decorrere dall’ ) del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il DM 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, ha previsto, a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, l’obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

78 MUD E “MUDINO” 2011 (2) Come si fa (per gli iscritti SISTRI)
Per i dati 2010, entro il 30 aprile 2011, con una delle due modalità: Tramite comunicazione alla CCIAA (floppy disk, cd, cartacea) Tramite dichiarazione SISTRI Per il periodo dal 1° gennaio 2011 al (per ora) 31 maggio 2011: Tramite dichiarazione SISTRI, entro il 31 dicembre 2011 I trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione non sono tenuti, pertanto, a porre in essere alcun adempimento di comunicazione a decorrere dall'anno 2010. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

79 TRASPORTO DI RIFIUTI – Art. 193
Le quattro copie del formulario di identificazione dei rifiuti, di cui rimane pressoché confermata la disciplina, rimangono obbligatorie per gli enti e le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi ex articolo 212, comma 8 del Dlgs 152/2006, che hanno deciso di non aderire volontariamente al Sistri. Rimane ferma la non applicabilità dell'articolo 193 al trasporto di rifiuti urbani del gestore del servizio pubblico e al trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore in modo occasionale e saltuario (fino a 30 kg o 30 kg), mentre risulta nuova la deroga concessa al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore verso i centri di raccolta. Per essere occasionali e saltuari, i trasporti non potranno essere più di 4 l'anno per un limite complessivo di 100 kg/lt. (Art. 193, comma 5) Entra infine a far parte del "Codice ambientale" la previsione che la copia cartacea del Sistri e il formulario di identificazione dei rifiuti costituiscono documentazione equipollente alla scheda di trasporto prevista dal Dlgs 286/2005 in materia di autotrasportatori. (Art. 193, comma 13) Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

80 COMPETENZE DELLO STATO – Art. 195
Risulta nuova la competenza in materia di nuove linee guida per le attività di recupero energetico dei rifiuti (linee guida sono ora attese anche per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani), per l'individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione dei rifiuti pericolosi, nonché per la codifica omogenea delle operazioni di smaltimento e recupero e delle procedure di classificazione dei rifiuti pericolosi. Salta la competenza statale in materia di "individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari", nonché in merito al modello uniforme del certificato di avvenuto smaltimento e all'individuazione delle tipologie di rifiuti che devono essere trasportati con modalità ferroviaria È già prevista dall'attuale Dlgs 152/2006, infine, la competenza statale per l'individuazione delle semplificazioni agli adempimenti per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero, conferiti dagli utenti finali ai produttori, distributori e installatori dei beni stessi o a impianti di recupero; la nuova lettera r) pone però un termine per l'esecuzione di tale compito da parte il Ministero Ambiente che scade il 25 marzo 2011 (tre mesi dall'entrata in vigore del nuovo Dlgs 205/2010). Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

81 PIANI REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI – Art. 199
Viene espressamente previsto che la procedura di VAS (valutazione ambientale strategica) debba essere applicata ai fini dell'approvazione dei piani regionali per la gestione dei rifiuti. I commi 3-4 delineano in maniera dettagliata i nuovi contenuti obbligatori dei piani di gestione, che le Regioni dovranno approvare o adeguare entro il 12 dicembre Nel caso di inerzia delle Regioni, sarà il Presidente del Consiglio dei Ministri - e non più il Ministero Ambiente - a diffidare le Regioni e intervenire in via sostitutiva nel caso di ulteriore inerzia. Viene anche fissato un termine per il necessario aggiornamento dei piani, che dovrà aver luogo almeno ogni sei anni. Non confermate le "semplificazioni" in materia di autorizzazione all'interno di insediamenti produttivi esistenti di impianti di recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

82 Articolo 228 Pneumatici fuori uso
1. Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell'articolo 177, comma 1. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell'obbligo di cui al comma 1. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al comma 1. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

83 Dm Ambiente 11 aprile 2011, n. 82 Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu) - Articolo 228 del Dlgs 152/2006 (GU n. 131 del In vigore dal 09/06/2011) In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 228 del Dlgs 152/2006 i produttori di pneumatici vengono obbligati a raccogliere e perseguire i seguenti obiettivi di raccolta e gestione degli pneumatici a fine vita: a) al 31 dicembre 2011 gestione di almeno il 25%; b) al 31 dicembre 2012 gestione di almeno l'80%; c) al 31 dicembre 2013 e per gli anni successivi gestione del 100%. I produttori/importatori potranno avvalersi, per la gestione degli pfu, di consorzi creati ad hoc, con la predisposizione di un contributo necessario per il funzionamento del sistema che partirà il 7 settembre del 2011 Per far fronte alla copertura dei costi della gestione è previsto un contributo a carico degli utenti finali. L'ammontare del contributo sarà di riferimento anche per stabilire l’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei produttori/importatori nel caso di violazioni degli obblighi previsti dal regolamento. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

84 D. lgs. 205/2010 – Modifiche parte quarta d. lgs. 152/06 - Allegati
ALLEGATI ALLA PARTE QUARTA Dlgs 152/06 e smi ante Dlgs 2005 post Dlgs 2005 ALL A categorie di rifiuti ALL B operazioni smaltimento ALL C operazioni di recupero ((10)) operazioni di recupero ALL D elenco rifiuti pericolosi elenco rifiuti pericolosi (ora decisione 2000/532/CE) smi ALL E obbiettivi di recupero e riciclo (imballaggi) ALL F imballaggi (criteri recuperabilità) ALL G categorie e tipi generici di rifiuti pericolosi ALL H Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti categoria G2 ALL I caratteristiche di pericolo dei rifiuti ALL L Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011 84 84

85 CODICE EUROPEO DEL RIFIUTO (CER)
primi due numeri categoria o attività che genera i rifiuti secondi due numeri processo produttivo che genera il rifiuto terzi numeri identificano il singolo rifiuto Modifiche dei codici CER dal 01/01/2002 su decisione della Commissione Europea 2001/118/CE e 2001/119 /CE, differenze principali dal precedente elenco: 1 - è un elenco unificato (rifiuti pericolosi e non pericolosi) 2 - i rifiuti pericolosi sono evidenziati da un asterisco 3 - sono state introdotte le voci speculari per i rifiuti che diventano pericolosi solo se superano concentrazioni limite predefinite Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

86 I rifiuti nel catalogo europeo sono identificati da codici a 6 cifre,
suddivisi in tre coppie di cifre. Per es.: – scarti di corteccia e legno Le prime 2 cifre individuano le attività generatrici del rifiuto – 20 famiglie o capitoli: Per es. 03 – rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone La seconda coppia di cifre individua i sottoprocessi relativi all’attività generatrice del rifiuto: Per es – rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone La terza coppia di cifre individua i rifiuti generati: – fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

87 COME SI ATTRIBUISCE IL CODICE CER
Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

88 Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

89 Classificazione dei rifiuti Esempi di “voci a specchio”
* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici (pericoloso) rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce (non pericoloso) * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (pericoloso) rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce (non pericoloso) * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose (pericoloso) fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce (non pericoloso) Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

90 PERICOLOSITÀ (D. LGS. 205/2010) all’art. 183 “Definizioni” (comma 1, lett. b) è stata introdotta la definizione di “rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del presente decreto.”(che definisce le caratteristiche di pericolo mutuate dall’allegato III della dir 98/2008); l’art. 184 comma 4 recita: “Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto” - l’art. 184 comma 5 recita: “L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. ….Omissis…” Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

91 D. lgs. 205/2010 – Modifiche parte quarta d. lgs. 152/06 – Allegato I
Allegato I non vigente (ante Dlgs 205/2010 Allegato I vigente (Dlgs 205/2010 H1 «Esplosivo»: H2 «Comburente»: H3-A «Facilmente infiammabile»: H3-B «Infiammabile»: H4 «Irritante»: H5 «Nocivo»: H6 «Tossico»: H7 «Cancerogeno»: H7 «Cancerogeno»:; H8 «Corrosivo»: H9 «Infettivo»: H10 «Teratogeno»: H10 «Tossico per la riproduzione» «Teratogeno»: H11 «Mutageno»: H12 Sostanze e preparati che a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; H12 Rifiuti Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate H13 «Sensibilizzanti»: H14 «Ecotossico»: H15 Rifiuti Sostanze e preparati suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate. (NDR ex H13) Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011 91 91

92 D. lgs. 205/2010 – Modifiche parte quarta d. lgs. 152/06 – Allegato I
H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene; H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica; H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati: — liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21° C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o — che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o — solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o — gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o — che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose; H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55° C; H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria; H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata; H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte; H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza; H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva; H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; H10 "Tossico per la riproduzione": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza; H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; H13 "Sensibilizzanti"9: sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici; H14 "Ecotossico": rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. H15 Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

93 FRASI DI RISCHIO - sono associate alle caratteristiche di pericolo
- possono essere semplici o combinate Esempi R34 Provoca ustioni. R35 Provoca gravi ustioni. R36 Irritante per gli occhi. R37 Irritante per le vie respiratorie. R38 Irritante per la pelle. R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi. R40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. R41 Rischio di gravi lesioni oculari. R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione. R48/23/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

94 D. lgs. 205/2010 – Modifiche parte quarta d. lgs. 152/06
Allegato D - Estratto ………………………………… 5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto “diverso” da quello pericoloso [“voce a specchio”], esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. all’allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche di pericolosità da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H13, e H14 non devono essere prese in considerazione in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazione di un rifiuto identificato da una “voce a specchio” e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto …………………………………… Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011 94 94

95 D. lgs. 205/2010 – Allegato D - Estratto
…omissis… Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 2008/98/Ce e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche: punto di infiammabilità 55 °C una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale 0,1%, una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale 3% una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale 25% una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale 1% una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale 5% una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale 10% una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale 20% una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione 0,5%, una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011 95 95

96 D. lgs. 205/2010 – Modifiche parte quarta d. lgs. 152/06
Allegato I - Note Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011 96 96

97 Norma europea Note Direttiva 67/548/CE e s.m.i. (DSD) sulla classificazione delle sostanze pericolose Non più in vigore dal 01/12/2010 per le sostanze, con eccezione (fino al 01/12/2012) per quelle già sul mercato Direttiva 1999/45/CE (DPD) sui preparati pericolosi Utilizzo opzionale per le miscele fino al 01/06/2015, con deroga per le miscele già sul mercato fino al 01/06/2017 Regolamento 1272/2008/CE e s.m.i. (CLP) Modificato dal Regolamento 790/2009/CE e dal 286/2011/UE Entrato in vigore il 01/12/2010 per le sostanze mentre le miscele (ex preparati) possono utilizzare fino al 01/06/2015 la DPP Regolamento 1907/2006/CE (REACH) sulle sostanze chimiche modificato dai Regolamenti 987/2008/CE, 134/2009/CE, 552/2009/CE, 276/2010/CE, 453/2010/UE, 143/2011/UE, 252/2011/UE, 253/2011/UE, 366/2011/UE Regolamento 440/2008/CE che istituisce metodi di prova ai sensi del REACH modificato dai Regolamenti 761/2009/CE e 1152/2010/UE Regolamento 729/2009/CE che adegua Allegato VI del CLP Entrato in vigore il 01/12/2010 Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

98 Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

99 Classificazione pericolosità
Metodi prova All. I Dlgs 152/06 e smi vigente Metodi di prova: I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note del CEN. REACH e CLP REGOLAMENTO (CE) N. 440/2008 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) modificato da Regolamento 1152/2010/UE Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011 99 99

100 CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITÀ
Ancora novità da fine 2010 – inizio 2011 01/12/2010: Entra in vigore l’obbligo di classificare le sostanze come pericolose anche secondo il CLP (Regolamento 1272/2008 /CE e smi) . Le sostanze DEVONO essere classificate con la DSP e con CLP e DEVONO essere etichettate e imballate come da CLP (se non già immesse sul mercato prima del 01/12/ Per queste l’obbligo parte dal 01/12/2012) Le miscele (ex preparati) fino al 01/06/2015 seguono vecchia normativa (DPP) ma possono classificare secondo CLP. In tal caso etichettano ed imballano secondo CLP Il regolamento CLP non si applica direttamente ai rifiuti ma è connesso, in quanto i rifiuti sono equiparati alle miscele Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011 100100 100

101 CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITÀ
Con il Dlgs 205/2010, la classificazione di pericolosità dei RIFIUTI è estesa anche alle proprietà “sensibilizzanti” (H13) ed a quelle “ecotossico” (H14) I criteri di valutazione per H14 sono “laboriosi” e sono determinati da All. IIII Direttiva 1999/45/CE e smi (DPD) CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITÀ Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011 101

102 LE FRASI DI RISCHIO PER LA CARATTERISTICA H14 ECOTOSSICO
R50: ALTAMENTE TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI R51: TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI R52: NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI R53: PUO’ PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI NEGATIVI PER L’AMBIENTE ACQUATICO R54: TOSSICO PER LA FLORA R55: TOSSICO PER LA FAUNA R56: TOSSICO PER GLI ORGANISMI DEL TERRENO R57: TOSSICO PER LE API R58: PUO’ PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI NEGATIVI PER L’AMBIENTE R59: PERICOLOSO PER LO STRATO DI OZONO Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

103 H14 ECOTOSSICO Alle sostanze classificate pericolose per l’ambiente con frase di rischio R50, R51, R52, R53 (ambiente acquatico) devono essere associate, quindi, per il già richiamato principio di precauzione le seguenti concentrazioni limite: ≥ 0,25% se la sostanza si classifica pericolosa per l’ambiente con frasi di rischio R50-53; ≥ 2,5% se la sostanza si classifica pericolosa per l’ambiente con frasi di rischio R51-53; ≥ 25% se la sostanza si classifica pericolosa per l’ambiente con frasi di rischio R52-53; ≥ 0,1% se la sostanza si classifica pericolosa per l’ambiente con frase di rischio R59; Tali concentrazioni limite sono indicate nella tabella 1b (Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine delle sostanze molto tossiche per l'ambiente acquatico) della Dir. 1999/45/CE come modificata da ultimo con la Dir. 2006/8/CE. La maggior parte degli Stati membri applicano tale caratteristica di pericolo, sia pure con modalità estremamente diversificate: in molti casi vengono seguiti i criteri e i metodi della legislazione comunitaria in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi mentre in altri vengono individuati specifici test ecotossicologici e definiti valori limite, sempre però con l’approccio delle linee guida. N.B. Il rischio per lo strato di ozono (R59) è disciplinato dal Regolamento del Consiglio Europeo n. 2037/2000/CE Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

104 INGHILTERRA FRANCIA GERMANIA AUSTRIA
APPROCCIO SECONDO LE FRASI DI RISCHIO PER L’AMBIENTE ACQUATICO E L’OZONO NORMATE DALLE LINEE GUIDA WM2.2 METODI ECOTOSSICOLOGICI SOLO OPZIONALI SU DAPHNIA ED ALGHE SULL’ELUATO TAL QUALE DAL RIFIUTO FRANCIA APPROCCIO SECONDO BATTERIA DI TEST ECOTOSSICOLOGICI SUGGERITI DA LINEE GUIDA FORNITE DALLA FNADE PER LA SCELTA DELLO SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI CHE COMBINANO LA LoW E LA DIRETTIVA 1999/31/CE: NON ESISTONO NORME IN MERITO GERMANIA L’APPROCCIO NORMATO E’ SEMPRE QUELLO DI DERIVAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 1999/45/CE. L’UBA E’ IN FASE DI SPERIMENTAZIONE DI UNA BATTERIA DI TEST ECOTOSSICOLOGICI, SECONDO LA EN 14735/2005 I CUI ESTREMI SI TROVANO NEL SITO: AUSTRIA NORMA NAZIONALE ABFALLVERZEICHNISVERORDNUNG (ORDINANZA SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI DI RECEPIMENTO DELLA DECISIONE 2000/532/CE) CHE APPLICA L’H14: AI RIFIUTI CON UN CONTENUTO TOTALE DI CFC, HCFC, ED ALOGENATI OLTRE 2000 MG/KGSS E, SOSTANZE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE CORRISPONDENTI ALLA CLASSE 9 (M6, M7) DELL’ADR. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

105 (versione definitiva del 22 settembre 2011)
Parere ISPRA/ISS sulla classificazione dei rifiuti ai fini dell’attribuzione della caratteristica di pericolo H14 “Ecotossico” (versione definitiva del 22 settembre 2011) La presente procedura di classificazione si applica unicamente ai fini dell’attribuzione della caratteristica di pericolo “ecotossico” (H14) ai rifiuti identificati da voci specchio, in attesa della definizione di criteri univoci in sede europea. Le sostanze da prendere in considerazione ai fini dell’attribuzione della caratteristica di pericolo ecotossico sono quelle individuate dalla direttiva 1967/548/CEE e successive modificazioni con frasi di rischio R50, R50-53, R51-53, R52, R52-53, R53 e dal regolamento 2000/2037/CE e successive modificazioni con frase di rischio R59, di cui alla successiva tabella A. La classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi, in relazione alla caratteristica di pericolo H14, è condotta applicando la procedura riportata nel parere dell’Istituto Superiore di Sanità Prot. 06/08/ Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

106 Parere ISPRA/ISS sulla classificazione dei rifiuti ai fini dell’attribuzione della caratteristica di pericolo H14 “Ecotossico” In base al presente approccio metodologico la classificazione di un rifiuto come ecotossico in relazione alla presenza delle singole sostanze viene effettuata, secondo quanto riportato nel paragrafo 2 del presente parere, utilizzando i valori di concentrazione specifici riportati nell’allegato I alla direttiva 1967/548/CEE e successive modificazioni ed, in assenza di limiti specifici di concentrazione, i limiti generici riportati nella tabella B del presente parere. Qualora il rifiuto contenga più sostanze, composti o preparati contraddistinti dalle frasi di rischio di cui alla Tabella A e ciascuno di essi sia presente in concentrazione inferiore al proprio limite specifico o generico di concentrazione, si procede a verificare l’eventuale sussistenza della caratteristica di pericolo ecotossico per effetto della presenza di più sostanze, composti o preparati classificati come pericolosi per l’ambiente, secondo il metodo delle sommatorie… Qualora la composizione del rifiuto non possa essere determinata, neanche sulla base delle informazioni relative al ciclo produttivo ed ai trattamenti che generano il rifiuto, si dovrà procedere alla conduzione dei test di ecotossicità, secondo le metodiche ed i valori limite riportati nel paragrafo 4 del presente parere. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

107 (versione definitiva del 22 settembre 2011)
Parere ISPRA/ISS sulla classificazione dei rifiuti ai fini dell’attribuzione della caratteristica di pericolo H14 “Ecotossico” (versione definitiva del 22 settembre 2011) Nell’applicazione del metodo delle sommatorie di cui al paragrafo 3 sono prese in considerazione solo le sostanze presenti in concentrazioni superiori a quelle riportate nella tabella C. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

108 (versione definitiva del 22 settembre 2011)
Parere ISPRA/ISS sulla classificazione dei rifiuti ai fini dell’attribuzione della caratteristica di pericolo H14 “Ecotossico” (versione definitiva del 22 settembre 2011) Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

109 Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

110 IL PROBLEMA DELL’H14 ECOTOSSICO
- è teoricamente in vigore è per ora solo parzialmente applicabile, in quanto le caratteristiche di pericolosità H14 sono applicabili per l’ambiente acquatico (R50, R51, R52, R53 e loro combinazioni) e per lo strato di ozono (R59), mentre non esistono al momento criteri ufficiali per la valutazione della pericolosità per l’ambiente terrestre (R54, R55, R57 e R58 e loro combinazioni); i lavori in sede europea (Comitato di cui all’art. 39 della direttiva 2008/98/CE) non sono ancora giunti alla fase di discussione finale; le metodologie per l’applicazione dell’H14 non sono al momento state ufficializzate a livello nazionale; a livello nazionale esiste un parere ISS (parere ISS del 06/08/2010 n° – seconda integrazione al parere ISS del 05/07/2006, n° ) sui rifiuti contenenti idrocarburi e un parere, non ancora approvato da parte del Ministero di ISPRA/ISS; è atteso un DM O una linea guida), per ora non pubblicato. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

111 IL PROBLEMA DELL’H13 SENSIBILIZZANTE Allegato I d. lgs. 152/06
H13 "Sensibilizzanti“ 9: sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici; L’H13 non viene citato nella Nota 1 dell’Allegato I. Nota 2 - Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. (9) - Se disponibili metodi di prova. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

112 Atto della Conferenza Unificata Regioni/Province del 5 maggio 2011
6. Classificazione di rifiuto quale ecotossico Risulta necessario che il Ministero dell’Ambiente individui con apposito decreto i criteri e metodi per valutare l’ecotossicità dei rifiuti. Allo stato attuale, pur in presenza di un parere dell’ISS relativo alle frasi di rischio in ambiente acquatico (da R 50 a R 53), non si hanno disposizioni sulle metodologie da applicare per valutare l’ecotossicità in ambiente terrestre (frasi di rischio da R 54 a R 58): l’attenzione alla valutazione di questo punto è dettata dalle notevoli ripercussioni che avranno queste metodologie e relative disposizioni, soprattutto su rifiuti quali il “car-fluff” e le scorie di incenerimento. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

113 Atto della Conferenza Unificata Regioni/Province del 5 maggio 2011
3. Procedure da adottare per la corretta classificazione dei rifiuti caratterizzati da pH estremi ( quali le scorie di incenerimento) Le scorie da incenerimento potrebbero essere classificate tra i rifiuti pericolosi in quanto sono caratterizzati da pH estremo, quindi per dimostrare la loro non pericolosità è necessario effettuare un percorso analitico molto complesso. In attesa di un pronunciamento dei Ministeri competenti ai fini di classificare NON pericolosi i rifiuti caratterizzati da pH estremi, si propone di utilizzare il metodo condiviso consigliato dall’Istituto Superiore di Sanità. Si sottolinea che lo smaltimento delle scorie di incenerimento, qualora classificate come rifiuto pericolosi, comporta le ricerca di nuovi siti e la realizzazione di discariche per rifiuti pericolosi attualmente non disponibili. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

114 Ancora sulla Classificazione
l’art. 184 comma 4 recita: “Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto” - l’art. 184 comma 5 recita: “L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. ….Omissis…” Una possibile lettura indica la definizione di rifiuto pericoloso (riferita alle caratteristiche di pericolo) come prevalente rispetto alla attribuzione del CER sulla base dell’attività di provenienza o dell’indagine analitica. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

115 Allegato D – Introduzione - Punti 6 e 7
6. Uno Stato membro può considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali nell'elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione. Esso li iscrive nella relazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, fornendole tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento. 7. Uno Stato membro può considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto che nell'elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione fornendole tutte le prove necessarie. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento. Questi punti riprendono esattamente i commi 2 e 3 dell’art. 7 della direttiva 2008/98/CE Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

116 Quindi: Sulla classificazione come pericolosi di rifiuti che non risultano tali in elenco nonché sulla declassificazione a non pericolosi di rifiuti che risultano pericolosi in elenco, non c’è una libera interpretazione caso per caso, ma ci sono delle procedure che prevedono passi ben definiti: 1. Segnalazione di questi casi, ben documentati, allo Stato (MATTM); 2. Decisione dello Stato di modificare la classificazione dei suddetti rifiuti suffragata da indagini e prove; se si vuole rendere operativa la modifica sul territorio nazionale, ufficializzazione di tale atto con un DM; 3. notifica immediata di tali casi alla Commissione (prevista dall’art. 39 della direttiva 2008/98/CE) fornendo le prove necessarie; riesame dell’elenco da parte della Commissione ed eventuale modifica; 4. pubblicazione, da parte della Commissione, dell’elenco corretto. Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

117 Atto della Conferenza Unificata Regioni/Province del 5 maggio 2011
4. Definizione di rifiuto pericoloso di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. In relazione alla modifica della definizione di rifiuto pericoloso introdotta con il D.Lgs. 205/2010, e visto il punto 3.4 dell’introduzione dell’allegato D al D.Lgs. 152/06, si ritiene che siano da considerarsi pericolosi esclusivamente i rifiuti che nei capitoli dell’elenco risultano contrassegnati da asterisco. Pertanto si ritiene che le caratteristiche di pericolo di cui all’allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/06 debbano essere valutate solo per i rifiuti identificati come pericolosi mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose (ovvero i rifiuti connotati da voce a specchio). Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

118 CLASSIFICAZIONE E DIVIETO DI MISCELAZIONE (ART. 187)
La modifica dell’articolo 187 del D. Lgs. 152/06 da parte del D. Lgs. 205/10 comporta una revisione sull’attività di miscelazione dei rifiuti. Infatti il comma 1 che recitava “E’ vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all’allegato G” è stato così modificato: “E’ vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolo”. L’applicazione letterale del suddetto articolo comporterebbe in prima istanza una restrizione della possibilità di accorpare rifiuti con lo stesso CER aventi caratteristiche di pericolo diverse, a meno che non si sia in presenza di un’autorizzazione alla miscelazione in deroga (secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 187). Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011

119 Grazie a tutti voi per l’attenzione!
Fine seconda parte Grazie a tutti voi per l’attenzione! Barberis – 18, 25 e 28 ottobre 2011


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