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LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
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Dopo circa un decennio dalla crisi dell’unità d’azione dei tre sindacati confederali, l’accordo interconfederale del 1993 istituì le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU). L’accordo del 1993 è stato ripreso e riscritto, relativamente al settore dell’industria, dal TU sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 (parte II), che deve ritenersi, allo stato, la fonte della disciplina delle Rappresentanze Sindacali Unitarie. Ciò comporta, secondo un’opinione che ha peraltro dato origine ad un contenzioso giudiziale, che soltanto le organizzazioni sindacali che aderiscono al TU hanno titolo a presentare le liste per partecipare all’elezione della RSU
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La principale differenza tra RSU e RSA consiste nella legittimazione, che è di natura elettorale e non sindacale. Le Rappresentanze sindacali Unitarie sono infatti elette democraticamente da tutti i lavoratori dell’azienda. Non vi è quindi, come accade per le RSA, un riconoscimento da parte del sindacato.
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Le RSU sono infatti elette sulla base di liste presentate:
Dalle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie del TU Rappresentanza, ovvero firmatarie del CCNL; Da associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto e atto costitutivo, a condizione che accettino espressamente i contenuti del TU Rappresentanza, e che la lista sia corredata da un numero di firme pari al 5% dei lavoratori dell’impresa (con più di 60 dipendenti) aventi diritto al voto; nelle imprese che occupano fra i 16 e 59 dipendenti è sufficiente che la lista sia corredata da 3 firme
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Le elezioni (disciplinate dal TU, parte II, sezione III) si svolgono a scrutinio segreto, e i seggi vengono assegnati alle liste partecipanti in misura proporzionale ai voti ricevuti da ciascuna di esse (TU, parte II, sezione III, art. 18). E’ stata superata, sin dal Protocollo del 31 maggio 2013, il c.d. terzo riservato, ossia la regola per cui 1/3 dei seggi era sottratto al criterio democratico/elettorale e riservato a designazioni operate dai sindacati firmatari del CCNL
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Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le organizzazioni sindacali operanti all’interno dell’azienda prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell’unità produttiva. Hanno diritto di votare tutti gli apprendisti, gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova in forza all’unità produttiva alla data delle elezioni. Hanno altresì diritto al voto i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato che prestino la propria attività al momento del voto
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RSU: struttura ed organizzazione
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Il numero dei componenti della RSU è pari a:
3 componenti nelle unità produttive che occupano sino a 200 dipendenti; 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a dipendenti; In aggiunta al numero di cui alla lettera b), 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti, nelle unità produttive di maggiori dimensioni (TU, parte II, sez. II, art. 3).
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I componenti delle RSU restano in carica 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni, il componente è sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Ma se le dimissioni concernono un numero superiore al 50 % dei componenti della RSU, questa decade, e deve essere rinnovata indicendo una nuova elezione (TU, parte II, sez. II, art. 6). Essendo la RSU soggetta ad elezione al contrario delle RSA, si pone il problema di stabilire se dalla destituzione del componente delle RSU da parte dell’organizzazione sindacale di appartenenza consegua la decadenza dalla qualifica di componente della RSU e quindi dai relativi diritti
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Secondo l’orientamento giurisprudenziale più persuasivo, il mandato elettorale che intercorre tra i componenti della RSU e i lavoratori prescinde dal dato dell’iscrizione, e conseguentemente supera e trascende il collegamento del suddetto membro della RSU con l’organizzazione sindacale che lo ha presentato alle elezioni
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Le decisioni della RSU, relative a materie di competenza delle stesse, tra le quali la stipulazione del contratto collettivo aziendale, sono assunte a maggioranza semplice (TU, parte II, sez. III, art. 7).
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Rapporti tra rsa e rsu nel t.u. del 2014
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Essendo disciplinata da un accordo sindacale, la RSU non può essere istituita nei settori nei quali tale accordo manchi (come accade per il settore bancario); in questi casi l’unica base normativa per costituire rappresentanze dei lavoratori in azienda continua ad essere l’art. 19 della L. n. 300 del 1970. Cosa accade nel settore dell’industria in merito ai rapporti tra RSA e RSU, tenuto conto che un accordo sindacale (quale il TU) non può abrogare una norma di legge (L. 300/1970)?
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Anzitutto, le associazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie del TU Rappresentanza (così come già previsto dall’Accordo del 1993) si impegnano a rinunciare a costituire RSA, a maggior ragione nelle realtà in cui sono state o vengono costituite RSU (TU, parte II, sez. II, art. 8). I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300/1970
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Questo impegno, tuttavia, non è sempre rispettato, giacché in molti casi alcuni dei sindacati rappresentativi preferiscono mantenere la propria RSA per non soggiacere alla regola della maggioranza. Lo stesso TU, del resto, non sembra prendere troppo sul serio l’impegno a scegliere il modello della RSU, al punto da prevedere che:
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Nelle imprese con più di 15 dipendenti ove non sono mai state costituite forme di rappresentanza sindacale, le stesse associazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie del TU possono optare, ove ne abbiano i requisiti, per il modello della RSA; in tale caso l’eventuale passaggio, alla scadenza della RSA, alla RSU, potrà avvenire soltanto se deciso dalle organizzazioni che rappresentano, a livello nazionale, la maggioranza del 50% + 1 dei lavoratori, calcolata secondo i criteri del TU (TU, parte II, sez. I).
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Nelle imprese ove sono state costituite RSA, è possibile passare da esse alla RSU soltanto con l’approvazione unanime delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie del TU (TU, parte II, sez. II, art. 8). In ogni caso, la regola fondamentale è quella per cui, nel momento in cui un’associazione sindacale (aderente o non aderente alle confederazioni firmatarie del TU) entra nel sistema della RSU, «partecipando alla relativa competizione elettorale tramite la presentazione delle liste», un’associazione sindacale rinuncia a costituire una RSA per il periodo di vigenza della RSU.
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In sostanza, ove una certa sigla sindacale abbia accettato di sottomettersi alla legittimazione elettorale della base dei lavoratori, il fatto di non avere un esito elettorale soddisfacente non è un motivo valido per tornare sui propri passi e costituire una RSA. In conclusione, in una unità produttiva possono coesistere RSA e RSU, riferibili però ad associazioni sindacali diverse; ciò sta a significare che il medesimo sindacato non può dare vita contemporaneamente ad entrambe le forma di rappresentanza.
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