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AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA N
AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA N. 6/2016 SUL GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE Pordenone,
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D. lgs. n. 50/2016 art. 80 (motivi di esclusione) 5
D.lgs. n. 50/2016 art. 80 (motivi di esclusione) 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:
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D.lgs. n. 50/2016 art. 80 (motivi di esclusione) c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
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«Nella nuova disciplina la previsione ha una portata molto più ampia, in quanto, da un lato, non si opera alcuna distinzione tra precedenti rapporti contrattuali con la medesima o con diversa stazione appaltante, e, dall’altro lato, non si fa riferimento solo alla negligenza o errore professionale, ma, più in generale, all’illecito professionale, che abbraccia molteplici fattispecie, anche diverse dall’errore o negligenza, e include condotte che intervengono non solo in fase di esecuzione contrattuale, come si riteneva nella disciplina previgente [Cons. St., V, n. 3595], ma anche in fase di gara (le false informazioni, l’omissione di informazioni, il tentativo di influenzare il processo decisionale della stazione appaltante)» (cfr. parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato, 3 novembre 2016 n. 2286; nello stesso senso anche Consiglio di Stato, sez. V, 4 dicembre 2017, n. 5704).
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D. lgs. n. 50/2016 art. 80 (motivi di esclusione) […] 13
D.lgs. n. 50/2016 art. 80 (motivi di esclusione) […] 13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
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Si tratta di linee guida «non vincolanti», e dunque «pacificamente inquadrabili come ordinari atti amministrativi» (cfr. parere Commissione speciale del Consiglio di Stato, 1° aprile 2016, n. 855).
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Le linee guida n. 6, aggiornate al d. lgs. n
Le linee guida n. 6, aggiornate al d.lgs. n. 56/2017, sono state approvate dall’ANAC nell’adunanza dell’11 ottobre 2017 con deliberazione n e sono entrate in vigore in data (quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella GURI).
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PREMESSA Il verificarsi delle fattispecie esemplificative individuate nelle linee guida non dà luogo all’esclusione automatica del concorrente, ma comporta l’obbligo della stazione appaltante di procedere alle valutazioni di competenza in ordine alla rilevanza ostativa degli specifici comportamenti, da effettuarsi nell’esercizio del potere discrezionale alla stessa riconosciuto, secondo le indicazioni fornite nelle linee guida. Le stazioni appaltanti possono attribuire rilevanza a situazioni non espressamente individuate dalle linee guida, purché le stesse siano oggettivamente riconducibili alla fattispecie astratta indicata dall’art. 80, comma 5, lett. c) del codice e sempre che ne ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi.
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I. AMBITO DI APPLICAZIONE L’art 80, e dunque anche il comma 5 lett
I. AMBITO DI APPLICAZIONE L’art 80, e dunque anche il comma 5 lett. c), si applica agli appalti e concessioni nei settori ordinari sia sopra che sotto soglia nonché ai settori speciali quando l’ente aggiudicatore è un’amministrazione aggiudicatrice.
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I. AMBITO DI APPLICAZIONE Il motivo di esclusione in questione è preso in considerazione anche: a) ai fini della qualificazione degli esecutori di lavori; b) ai fini dell’affidamento dei contratti ai subappaltatori; c) in relazione all’impresa ausiliaria nei casi di avvalimento; d) ai fini della partecipazione del contraente generale.
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II. AMBITO OGGETTIVO Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del codice gli illeciti professionali gravi accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l’integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento. Al ricorrere dei presupposti di cui al periodo precedente, gli illeciti professionali gravi rilevano ai fini dell’esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell’illecito.
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II. AMBITO OGGETTIVO In particolare, rilevano le condanne non definitive per i reati di seguito indicati a titolo esemplificativo, salvo che le stesse configurino altra causa ostativa che comporti l’automatica esclusione dalla procedure di affidamento ai sensi dell’art. 80 del codice:
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II. AMBITO OGGETTIVO a. abusivo esercizio di una professione art
II. AMBITO OGGETTIVO a. abusivo esercizio di una professione art. 348 cod. pen. chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro a euro
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II. AMBITO OGGETTIVO b. reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito)
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II. AMBITO OGGETTIVO c. reati tributari ex D. lgs. n
II. AMBITO OGGETTIVO c. reati tributari ex D.lgs. n. 74/2000 (reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) reati societari (tra i principali: aggiotaggio, insider trading, false comunicazioni sociali) delitti contro l’industria e il commercio (es: turbata libertà dell'industria o del commercio, frode nell'esercizio del commercio)
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II. AMBITO OGGETTIVO d. reati urbanistici di cui all’art
II. AMBITO OGGETTIVO d. reati urbanistici di cui all’art. 44, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 lettera b) esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione lettera c) lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio; interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso (con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria)
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II. AMBITO OGGETTIVO e. reati previsti dal d. lgs. n. 231/2001 (art
II. AMBITO OGGETTIVO e. reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001 (art. 24 e seguenti). 1) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; 2) delitti informatici e trattamento illecito di dati; 3) delitti di criminalità organizzata; 4) concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione; 5) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; 6) delitti contro l’industria e il commercio; 7) reati societari; 8) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico; 9) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; 10) delitti contro la personalità individuale; [segue]
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II. AMBITO OGGETTIVO e. reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001.
11) abusi di mercato; 12) omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 13) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio; 14) delitti in materia di violazione del diritto d’autore; 15) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria; 16) reati ambientali; 17) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; 18) razzismo e xenofobia; 19) reati transnazionali.
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II. AMBITO OGGETTIVO e. reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001.
Si segnalano, in particolare: 12) omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 27 septies) Delitti di cui agli artt. 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme di cui al D.lgs. n. 81/ [segue]
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II. AMBITO OGGETTIVO e. reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001.
16) reati ambientali (art. 27 septies) Reati di cui ai seguenti articoli del codice penale: bis: inquinamento ambientale; quater: disastro ambientale; quinquies: delitti colposi contro l’ambiente; sexies: traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; octies: delitti associativi aggravati bis: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; bis: distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto [segue]
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II. AMBITO OGGETTIVO e. reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001.
Reati di cui ai seguenti articoli del D.lgs. n. 152/2006: - 137: scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; - 256: attività di gestione di rifiuti non autorizzata; - 257: inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee; - 258, comma 4: violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; - 259, comma 1: traffico illecito di rifiuti; - 260: attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; bis: violazione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti; - 279, comma 5: superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria [segue]
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II. AMBITO OGGETTIVO e. reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001.
Reati di cui agli articoli 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, 3 bis e 6 comma 4, della L. n. 150/1992 (reati in materia di commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la commercializzazione di animali pericolosi. Reati di cui all’articolo 3, comma 6, della L. n. 549/1993 (misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente). Reati di cui agli articoli 8, commi 1 e 2, e 9, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 202/2007 (inquinamento provocato dalle navi).
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II. AMBITO OGGETTIVO Rileva, altresì, quale illecito professionale grave, che la stazione appaltante deve valutare ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del codice, la condanna non definitiva per taluno dei reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 c.p., fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. b) del codice. art. 353: turbata libertà degli incanti; art. 353 bis: turbata libertà del procedimento di scelta del contraente; art. 354: astensione dagli incanti; art. 355: inadempimento di contratti di pubbliche forniture; art. 356: frode nelle pubbliche forniture.
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Significative carenze nell’esecuzione
II. AMBITO OGGETTIVO Significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto La stazione appaltante deve valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell’esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente: a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata con provvedimento esecutivo all’esito di un giudizio; b) la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l’applicazione di penali o l’escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del codice.
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a) Risoluzione anticipata: cfr. ordinanza Tar Campania, Napoli, sez
a) Risoluzione anticipata: cfr. ordinanza Tar Campania, Napoli, sez. IV, 13 dicembre 2017, n Viene sospeso il giudizio, relativo alla contestata mancata esclusione di un operatore economico che si è visto risolvere un precedente contratto e che ha contestato in una causa civile (ancora pendente) tale risoluzione, per rivolgere alla Corte di Giustizia dell’Unione europea il seguente quesito interpretativo: «Se i principi comunitari … ostino all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dall’art. 80 comma 5 lettera c) del D. Lgs n. 50/2016, secondo la quale la contestazione in giudizio di significative carenze evidenziate nell’esecuzione di un pregresso appalto, che hanno condotto alla risoluzione anticipata di un precedente contratto di appalto, preclude ogni valutazione alla stazione appaltante circa l’affidabilità del concorrente, sino alla definitiva statuizione del giudizio civile, e senza che la ditta abbia dimostrato la adozione delle misure di self cleaning volte a porre rimedio alle violazioni e ad evitare la loro reiterazione»
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b) Applicazione di penali: cfr. C. g. a. 28 dicembre 2017, n
b) Applicazione di penali: cfr. C.g.a. 28 dicembre 2017, n E’ stato affermato che anche per l’ipotesi di irrogazione di sanzioni, tra cui rientrano le penali, ancorché la formulazione letterale della norma risulti ambigua e possa portare a far ritenere che per le stesse non sia necessario il loro riconoscimento in sede giurisdizionale, deve invece ritenersi che anche in tal caso l'intervento del giudice al fine di valutare i casi di possibile grave illecito professionale rappresenti una garanzia ineludibile. Accogliendo la tesi opposta si arriverebbe alla conclusione paradossale per cui per le ipotesi di risoluzione la configurazione del grave illecito professionale presupporrebbe l'accertamento giurisdizionale mentre lo stesso non risulterebbe necessario per l’ipotesi meno grave di applicazione di penali.
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In particolare, assumono rilevanza, a titolo esemplificativo: 1
In particolare, assumono rilevanza, a titolo esemplificativo: 1. l’inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte; 2. le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto; 3. l’adozione di comportamenti scorretti; 4. il ritardo nell’adempimento; 5. l’errore professionale nell’esecuzione della prestazione; [segue]
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6. l’aver indotto in errore l’amministrazione circa la fortuità dell’evento che dà luogo al ripristino dell’opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell’amministrazione stessa; 7. nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile all’esecutore che ha determinato una modifica o variante ai sensi dell’art. 106, comma 2, del codice, o della previgente disciplina (art. 132 D.lgs. 163/06); 8. negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante, ai sensi dell’art. 106 del codice, o della previgente disciplina (art. 132 D.lgs. 163/06).
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Nei casi più gravi, le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto possono configurare i reati di cui agli artt. 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 (frode nelle pubbliche forniture) c.p.. Pertanto, al ricorrere dei presupposti previsti al punto 2.1, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati su richiamati, qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall’art. 80, comma 5, lett. c). I provvedimenti di condanna definitivi per detti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 1, lett. a) del codice.
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II. AMBITO OGGETTIVO Gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara La stazione appaltante deve valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell’amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere, volontariamente e consapevolmente, dal concorrente.
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Rilevano, a titolo esemplificativo: 1
Rilevano, a titolo esemplificativo: 1. quanto all’ipotesi legale del «tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante», gli atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine: 1.1 alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione; 1.2 all’adozione di provvedimenti di esclusione; 1.3 all’attribuzione dei punteggi. 2. quanto all’ipotesi legale del «tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio» i comportamenti volti a ottenere informazioni in ordine: 2.1 al nominativo degli altri concorrenti; 2.2 al contenuto delle offerte presentate.
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Quanto alle ipotesi legali del «fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione» e dell’«omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione», rilevano i comportamenti posti in essere dal concorrente con dolo o colpa grave volti a ingenerare, nell’amministrazione, un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della partecipazione o dell’attribuzione del punteggio. La valutazione della sussistenza della gravità della colpa deve essere effettuata tenendo in considerazione la rilevanza o la gravità dei fatti oggetto della dichiarazione omessa, fuorviante o falsa e il parametro della colpa professionale.
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Ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 1, lett
Ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 1, lett. f bis) del codice in caso di presentazione di documentazione o dichiarazioni non veritiere, rientrano nella fattispecie, a titolo esemplificativo: 1. la presentazione di informazioni fuorvianti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione o ad altre circostanze rilevanti ai fini della gara; 2. la presentazione di informazioni false relative a circostanze diverse dal possesso dei requisiti generali o speciali di partecipazione; 3. l’omissione di informazioni in ordine alla carenza, sopravvenuta rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda, di requisiti o elementi non specificatamente richiesti dal bando di gara ai fini della partecipazione, ma indicati dall’offerente per conseguire un punteggio ulteriore o per fornire le spiegazioni richieste dalla stazione appaltante nel caso in cui l’offerta appaia anormalmente bassa.
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Assumono rilevanza, altresì, tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell’affidatario e la conseguente escussione della garanzia prevista dall’art. 93 del codice. Nei casi più gravi, i gravi illeciti professionali posti in essere nel corso della procedura di gara possono configurare i reati di cui agli artt. 353, 353 bis e 354 del c.p. Pertanto la stazione appaltante deve valutare i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati su richiamati. I provvedimenti di condanna definitivi per detti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 1, lett. a) del codice.
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II. AMBITO OGGETTIVO Altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico La stazione appaltante deve valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente: 1. i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
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Tar Lazio, Roma, Sez. I, 31 gennaio 2018, n
Tar Lazio, Roma, Sez. I, 31 gennaio 2018, n E’ stato ritenuto fondato il ricorso promosso dalla seconda classificata ad una gara per l’affidamento di un servizio di manutenzione e gestione immobiliare che contestava l’aggiudicazione disposta in favore del primo classificato, il quale avrebbe dovuto essere escluso in quanto destinatario di un provvedimento sanzionatorio dell’AGCM (confermato dal TAR e dal Consiglio di Stato, pendente ricorso per Cassazione) per comportamenti posti in essere nell’ambito di una gara Consip per l’affidamento di servizi di pulizia. Viene condiviso quanto affermato dalle linee guida n. 6, sia circa il carattere non tassativo (bensì esemplificativo) delle fattispecie individuate dal legislatore, sia in ordine alla non necessaria formazione di un giudicato in ordine alla legittimità del provvedimento (di cui è invece ritenuta sufficiente l’ «esecutività»).
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2. i provvedimenti sanzionatori esecutivi comminati dall’ANAC ai sensi dell’art. 213, comma 13, del codice e iscritti nel Casellario dell’Autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall’Autorità o che non abbiano ottemperato alla richiesta della stazione appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da parte dell’Autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri.
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II. AMBITO SOGGETTIVO I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell’esclusione dalla gara quando sono riferiti: - direttamente all’operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica, ovvero - ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del Codice, quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche, e dunque: [segue]
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- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; - socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; - soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; - soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
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I gravi illeciti professionali assumono rilevanza anche quando sono riferiti al subappaltatore nei casi previsti dall’art. 105, comma 6, del Codice (indicazione obbligatoria in sede di offerta della terna di subappaltatori).
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IV. I MEZZI DI PROVA ADEGUATI
Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare tempestivamente all’Autorità, ai fini dell’iscrizione nel Casellario Informatico: a. i provvedimenti di esclusione dalla gara adottati ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del codice; b. i provvedimenti di risoluzione anticipata del contratto non contestati in giudizio o confermati con sentenza esecutiva all’esito di un giudizio e i provvedimenti di escussione delle garanzie;
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c. i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1% dell’importo del contratto; d. i provvedimenti di condanna al risarcimento del danno emessi in sede giudiziale e gli altri provvedimenti idonei a incidere sull’integrità e l’affidabilità dei concorrenti, di cui siano venute a conoscenza, che si riferiscono a contratti dalle stesse affidati. L’inadempimento dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione delle sanzioni (amministrative pecuniarie) previste dall’art. 213, comma 13, del codice.
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La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell’esclusione. La falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l’applicazione dell’art. 80, comma 1 [NDR: 5], lett. f bis) del codice.
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Va altresì ricordato che, ai sensi del comma 12 dell’art
Va altresì ricordato che, ai sensi del comma 12 dell’art. 80, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Si veda sul punto anche la lettera f ter) del medesimo comma 5.
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Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81, comma 2, del codice (istitutivo della banca dati centralizzata gestita dal MIT): a) la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, lett. c) è condotta dalle stazioni appaltanti mediante accesso al casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, del codice; b) la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 c.p. è effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza. La verifica della sussistenza dei carichi pendenti è effettuata dalle stazioni appaltanti soltanto nel caso in cui venga dichiarata la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 c.p. oppure nel caso in cui sia acquisita in qualsiasi modo notizia della presenza di detti provvedimenti di condanna o vi siano indizi in tal senso.
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La stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza, previe idonee verifiche in ordine all’accertamento della veridicità dei fatti.
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V. RILEVANZA TEMPORALE La durata dell’interdizione alla partecipazione alle procedure di affidamento conseguente all’accertamento delle fattispecie di cui al comma 5, lett. c) dell’art. 80 del codice è stabilita ai sensi del comma 10 del predetto articolo. Essa è pari a cinque anni, se la sentenza penale di condanna non fissa la durata della pena accessoria; è pari alla durata della pena principale se questa è di durata inferiore a cinque anni. La durata dell’interdizione è pari a tre anni, decorrenti dalla data dell’accertamento del fatto individuata ai sensi delle presenti linee guida, ove non sia intervenuta una sentenza penale di condanna. Il periodo rilevante deve essere conteggiato a ritroso a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso o del bando di gara. Resta ferma la rilevanza dei fatti commessi tra la pubblicazione dell’avviso o del bando e l’aggiudicazione.
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VI. I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI
L’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c) deve essere disposta all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico interessato. La rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell’esclusione deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità, assicurando che: 1. le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l’obiettivo di assicurare che l’appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità; 2. l’esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull’integrità o sull’affidabilità dell’operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare; 3. l’esclusione sia disposta all’esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata.
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Il requisito della gravità del fatto illecito deve essere valutato con riferimento all’idoneità dell’azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull’interesse della stazione appaltante a contrattare con l’operatore economico interessato. La valutazione dell’idoneità del comportamento a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente attiene all’esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante e deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all’oggetto e alle caratteristiche dell’appalto. Il provvedimento di esclusione deve essere adeguatamente motivato con riferimento agli elementi indicati ai precedenti punti.
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Tar Campania, Napoli, sez. IV, 5 gennaio 2018, n
Tar Campania, Napoli, sez. IV, 5 gennaio 2018, n. 99 E’ stato ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione da una gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e controllo atteso che: - la pur ampia motivazione «non evidenzia che la stazione appaltante abbia considerato con sufficiente attenzione la circostanza che l’inadempimento è avvenuto nell’ambito di un servizio eccentrico rispetto a quello di cui alla presente gara», (il contestato inadempimento aveva ad oggetto un contratto di prelievo e trasporto di valori); - e «che, per altro verso, in precedenti analoghe prestazioni svolte per conto del medesimo committente, non siano emerse problematiche relative alla qualità dei servizi svolti».
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Gli organismi di attestazione, ai fini delle valutazioni di competenza ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. a) del codice (attestazione dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80), accertano, mediante consultazione del casellario informatico, la presenza di gravi illeciti professionali imputabili all’impresa e valutano l’idoneità delle condotte ad incidere sull’integrità e/o sulla moralità della stessa in relazione alla qualificazione richiesta. Valutano, altresì, l’idoneità delle misure di self - cleaning eventualmente adottate dall’impresa a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell’esecuzione di affidamenti nelle categorie e classifiche di qualificazione richieste, nonostante l’esistenza di una pertinente causa ostativa.
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VII. LE MISURE DI SELF - CLEANING
D.lgs. n. 50/2016 art. 80, comma 7 Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
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L’operatore economico è dunque ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell’esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione. L’adozione delle misure di self-cleaning deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione delle offerte o, nel caso di attestazione, entro la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. Nel DGUE o nel contratto di attestazione l’operatore economico deve indicare le specifiche misure adottate.
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Possono essere considerati idonei a evitare l’esclusione, oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnato formalmente e concretamente a risarcire il danno causato dall’illecito: 1. l’adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, anche attraverso la previsione di specifiche attività formative; 2. l’adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale; 3. la rinnovazione degli organi societari; [segue]
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4. l’adozione e l’efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l’affidamento a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento; 5. la dimostrazione che il fatto è stato commesso nell’esclusivo interesse dell’agente oppure eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo.
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Le valutazioni della stazione appaltante in ordine alle misure di self-cleaning sono effettuate in contraddittorio con l’operatore economico. La decisione assunta deve essere adeguatamente motivata. La stazione appaltante valuta con massimo rigore le misure di self-cleaning adottate nell’ipotesi di violazione del principio di leale collaborazione con l’Amministrazione.
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