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Il rapporto sociale. La società per azioni è la società nella quale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e in.

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Presentazione sul tema: "Il rapporto sociale. La società per azioni è la società nella quale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e in."— Transcript della presentazione:

1 Il rapporto sociale

2 La società per azioni è la società nella quale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e in cui la partecipazione sociale è rappresentata da azioni. La società ha quindi una personalità giuridica e gode di una autonomia patrimoniale perfetta.

3 La limitazione del rischio: i soci hanno il beneficio della responsabilità limitata, rischiamo di perdere soltanto il valore del loro conferimento e non rispondono con il loro patrimonio per le obbligazioni e i debiti sociali; La raccolta del risparmio: le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni (titoli di credito che incorporano i diritti derivanti dalla qualità di socio) la società in esame può ricorrere al mercato finanziario attraverso l ‘emissione di obbligazioni (titoli di credito che costituiscono parti di uno stesso debito);

4  I creditori: coloro che concedono un credito o che hanno dei crediti verso la società e possono fare affidamento soltanto sulla garanzia costituita dal patrimonio della società;  I soci stessi: che hanno investito i loro risparmi nella società e devono essere garantiti contro possibili abusi da parte dei grandi gruppi economico-finanziari e contro i rischi di un eccessivo potere degli amministratori;  La collettività: quando si tratta di società per azioni di grandi dimensioni che con la loro attività possono causare gravi distorsioni nel mercato finanziario;

5  La sottoscrizione integrale del capitale sociale;  Il versamento presso una banca di almeno il 25% dei conferimenti in denaro;  Una relazione giurata di stima degli eventuali conferimenti in natura redatta da un esperto designato dal tribunale; La sussistenza di tali adempimenti preliminari dovrà essere verificata in concreto dal notaio nel momento della stipulazione dell’atto costitutivo.

6 Il procedimento costitutivo richiesto dalla legge si articola nelle seguenti fasi:  Stipulazione dell’atto costitutivo;  Deposito presso l’ufficio del registro delle imprese della provincia in cui la società ha sede entro 20 giorni(il deposito può essere effettuato dal notaio,da un amministratore o da un socio);  Iscrizione della società nel registro generale delle imprese; Dopo la costituzione e l’iscrizione, la banca dovrà provvedere alla consegna del denaro degli amministratori che in seguito potranno effettuare il richiamo dei versamenti mancanti e chiedere ai soci di completare i conferimenti ancora dovuti.

7 In alcuni casi possono essere necessarie anche le autorizzazioni amministrative o le altre condizioni richieste da leggi speciali per la particolare natura dell’oggetto sociale. E’ da notare che se la società non viene iscritta entro novanta giorni della stipulazione del contratto sociale, la banca deve procedere alla restituzione del denaro ai sottoscrittori e l’atto costitutivo diviene inefficace.

8 In modo simultaneo: quando il socio o i soci dichiarano davanti a un notaio di voler costituire una società per azioni e ne sottoscrivono contestualmente il capitale. Per pubblica sottoscrizione: quando alcune persone depositano presso un notaio e rendono pubblico un programma, invitando il pubblico a aderirvi. Le persone interessate procedono alla sottoscrizione delle azioni e in seguito verseranno cio che è stabilito dalla legge. I promotori convocano l’assemblea dei sottoscrittori e provvede alla stipulazione dell’atto costitutivo.

9  Le generalità dei soci e degli eventuali promotori con il numero delle azioni assegnate a ciascun socio;  La denominazione sociale;  Il Comune in cui sono poste la sede sociale e le eventuali sedi secondarie;  L’attività che costituisce l’oggetto sociale;  Il capitale sottoscritto che non può essere inferiore e 120000 e il capitale versato;  Il numero delle azioni e il loro valore nominale;  Il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;  La ripartizione degli utili tra i soci;  I benefici riconosciuti ai promotori e /o ai soci fondatori;  L’eventuale sistema di amministrazione;  Il numero degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale;  L’importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società;  L’eventuale durata della società;

10 Di solito l’atto costitutivo di una s.p.a. è integrato da uno statuto, contenente le regole che disciplinano il funzionamento della società e può essere parte integrante del suo atto costitutivo o un atto separato rispetto a esso; in caso di contrasto, le clausole contenute nello statuto prevalgono su quelle contenute nell’atto costitutivo della società.

11 La società ha un’efficacia costitutiva : acquista la personalità giuridica In mancanza di iscrizione inesistenza della società Principali atti o fatti relativi alla società: efficacia dichiarativa  Presunzione assoluta di conoscenza dei fatti  Presunzione relativa di ignoranza dei fatti non iscritti

12 La nullità dell’atto costitutivo di una società per azioni si verifica soltanto per una delle seguenti cause previste dalla legge tassativamente: o la mancanza della forma dell’atto pubblico; o oggetto sociale illecito; o la mancata indicazione degli elementi essenziali richieste dalla legge;

13 La dichiarazione di nullità di una società per azioni da parte dell’autorità giudiziaria non è retroattiva, in quanti gli atti compiuti rimangono validi e i soci sono obbligati a eseguire i conferimenti promessi fino all’integrale soddisfazione dei creditori della società, in quanto i soci possono eliminare la causa che rendeva nullo l’atto costitutivo.

14 Di regola le modificazioni dello statuto di una società per azioni sono di competenza dell’assemblea straordinaria della società, che le delibera a maggioranza. Le deliberazioni sono soggette al deposito presso l’ufficio del registro delle imprese e all’iscrizione nel registro generale delle imprese, che ha un efficacia costitutiva.

15 Il diritto di recesso di un socio da una società per azioni è disciplinato in modo diverso a seconda che la società sia costituita a tempo indeterminato (cioè senza un termine finale di durata) o a tempo determinato (cioè con un termine finale di durata).tempo indeterminato tempo determinato Il socio che recede da una società per azioni ha diritto al rimborso delle azioni, in base a un valore che viene determinato secondo i criteri stabiliti dalla legge.

16 Il recesso da una società a tempo determinato può avvenire soltanto per le cause previste dalla legge, che si distinguono in cause inderogabili e derogabili (che possono essere modificate o escluse dallo statuto della società) o dallo statuto.cause inderogabili derogabili

17 Le cause di recesso derogabili riguardano:  la proroga del termine finale;  l’introduzione di limitazioni alla circolazioni delle azioni. Il recesso può essere totale o parziale e può essere esercitato, entro brevi termini di decadenza(15 giorni dall’iscrizione della modificazione o 30 giorni dalla conoscenza della circostanza che legittima il recesso), dai soci dissenzienti, astenuti o assenti, ma è inefficace nel caso di revoca della deliberazione da parte della società o di scioglimento della società.

18  una modificazione sostanziale dell’oggetto sociale  la trasformazione del tipo di società o il trasferimento della sede sociale all’estero;  la revoca della liquidazione ;  l’eliminazione di cause di recesso derogabili e statutarie;  la modificazione del diritto di voto o di partecipazione dei soci

19 Il recesso da una società a tempo indeterminato da parte di un socio di una società per azioni può avvenire in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 180 giorni (aumentabile fino a 1 anno dallo statuto della società).

20 Per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni è necessario distinguere a seconda che il diritto di recesso riguardi una società non quotata o una società quotata in un mercato regolamentato. Nelle società non quotate il valore delle azioni è determinato in base a una valutazione degli amministratori della società. In caso di contestazione del valore di liquidazione da parte del socio che esercita il diritto di recesso, tale valore deve essere stabilito da un esperto nominato dal tribunale con una relazione giurata di stima. Nelle società quotate il valore di liquidazione deve essere determinato in base alla media aritmetica dei prezzi di chiusura degli ultimi sei mesi. Per quanto riguarda il procedimento di liquidazione, il rimborso delle azioni del socio precedente deve essere effettuato dagli amministrazione della società in uno dei modi seguenti:  l’acquisto di azioni da parte degli altri soci o dei possessori di obbligazioni convertibili in azioni;  il collocamento delle azioni presso un terzo attraverso l’offerta sul mercato regolamentato ;  il riscatto delle azioni da parte di una società mediante l’utilizzo di utili e di riserve disponibili;

21 E’ una società per azioni costituita fin dall’inizio da un unico socio con una dichiarazione unilaterale di volontà oppure una società per azioni in cui un unico socio detiene l’ intero capitale sociale. L’unico socio di una società per azioni conserva il beneficio della responsabilità limitata, risponde per le obbligazioni soltanto la società per azioni con il suo patrimonio. L’unico azionista risponde illimitatamente soltanto in caso di insolvenza della società e se si verifica una delle seguenti condizioni:  I conferimenti promessi non sono stati versati integralmente al momento della costituzione;  non sono stati effettuati gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge entro 30 giorni; La legge stabilisce altre garanzie a tutela dei creditori disponendo che:  il socio fondatore è responsabile per le obbligazioni sociali derivanti da operazioni compiute prima dell’iscrizione della società;  i contratti della società con l’unico socio e le altre operazioni della società a favore dell’unico socio sono opponibili ai terzi soltanto se sono stati trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

22 1) L’atto costituzione di una s.p.a. deve indicare in quale Comune è situata la sede sociale. 2) La nullità di una società per azioni è insanabile. 3) L’ufficio del registro delle imprese non può rifiutare l’iscrizione della modificazione dell’atto costitutivo. 4) L’atto costitutivo di una s.p.a. può essere modificato a maggioranza o, se richiesto dalla legge,all’unanimità. 5) Il socio che recede da una s.p.a. ha diritto al rimborso delle sue azioni. 6) Al momento della costituzione di una s.p.a. il capitale sociale deve essere interamente versato. 7) Nell’atto costitutivo di una s.p.a. devono essere sempre indicati i criteri di distribuzione degli utili. 8) Il deposito dell’atto costitutivo di una s.p.a. può essere effettuato anche da un socio. 9) Una società per azioni è irregolare quando non è stata iscritta nel registro delle imprese. 10) Gli atti di una s.p.a. sono opponibili ai terzi soltanto con l’iscrizione nel registro delle imprese. 11) Gli amministratori possono modificare l’atto costitutivo di una società per azioni. 12) Le cause di recesso legali possono essere inderogabili o derogabili dall’atto costitutivo di una s.p.a.


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