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La nuova disciplina dell’anatocismo
Prof. Avv. Gioacchino La Rocca Monza, 20 novembre 2017
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La nuova disciplina dell’anatocismo
Anatocismo si; anatocismo no
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La disciplina dell’anatocismo
«… usuras usurarum illicite exigentibus infamiae macula irroganda est» (C. 20, C. ex quibus causis infamia irrogatur, 2, 12) Reg. CE n. 794/2004, art. 11 (v. anche art. 1, n. 3, Reg. CE, n. 271/2008): «l tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l’aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario. 2. Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto fino alla data di recupero dell’aiuto. Gli interessi maturati l’anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi».
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La disciplina dell’anatocismo
Quale il fondamento degli interessi di qualsiasi tipo? Lo id quod interest è giustificato dal «troppo notorio uso del secolo corrente di non tener ozioso il denaro, ma di cavarne il frutto lecito al più che sia possibile» (De Luca, Il dottor volgare, V, III, n. 7) “una somma di denaro ricevuta nel presente vale più della stessa somma ricevuta nel futuro poiché … può essere investita [e] il suo valore potrà aumentare” (Saunders, Millon Cornett, Anolli, Alemanni, Economia degli intermediari finanziari3, Milano, 2011, 56): gli interessi dunque intervengono per bilanciare questo diverso valore del denaro nel tempo.
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La disciplina dell’anatocismo
L’anatocismo è l’interesse che viene pagato su quella particolare obbligazione di denaro costituita dal debito di interessi
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La disciplina dell’anatocismo
2. Il regime dell’anatocismo nel vigore della precedente normativa
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La disciplina dell’anatocismo
Art. 120 TUB (versione 2014) «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale» (Comma così sostituito dall’art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147) Capitalizzazione periodica degli interessi «sterilità» dell’obbligazione di interessi (v. prox slide)
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Nel precedente testo la parole «capitalizzazione» deve essere intesa come addebito in conto Se «capitalizzati» questi interessi divengono inesigibili Per comprendere questo aspetto occorre rammentare i meccanismi che in passato rendevano possibile l’anatocismo nel conto corrente bancario Attraverso la chiusura periodica del conto – che ha luogo con le frequenze previste in contratto, dagli usi o semestralmente – divengono esigibili i crediti rappresentati dalle singole rimesse e dagli interessi decorsi su queste nella misura stabilita dal contratto , dagli usi o al tasso legale. La complessiva somma così determinata è indicata nel saldo e, qualora non ne sia richiesto il pagamento, viene annotata quale prima rimessa in un nuovo conto (art c.c.) e su di essa decorrono nuovi interessi secondo la regola generale dettata dall’art c.c.
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Contratto di conto corrente bancario «standard» ante 2014: “chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese”. “i rapporti di dare e di avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto in base alla periodicità stabilita … gli interessi, le commissioni e le spese. Il saldo risultante dalla chiusura periodica [che è funzionale proprio alla liquidazione degli interessi] così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità” Le radici storiche di questa disposizione contrattuale: Conto corrente ordinario (artt. 1823, 1825, 1831 c.c.): attraverso la chiusura periodica del conto – che ha luogo con le frequenze previste in contratto, dagli usi o semestralmente – divengono esigibili i crediti rappresentati dalle singole rimesse e dagli interessi decorsi su queste nella misura stabilita dal contratto, dagli usi o al tasso legale. La complessiva somma così determinata è indicata nel saldo e, qualora non ne sia richiesto il pagamento, viene annotata quale prima rimessa in un nuovo conto (art c.c.) e su di essa decorrono nuovi interessi secondo la regola generale dettata dall’art c.c.
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La disciplina dell’anatocismo
ATTENZIONE: l’art. 120 TUB (versione 2014) non impone la capitalizzazione, gli intermediari quindi hanno potuto conteggiare separatamente gli interessi rispetto al capitale. Se non si procede alla capitalizzazione l’obbligazione di interessi diviene esigibile al momento della chiusura periodica del conto che storicamente è preordinata alla liquidazione degli interessi. All’obbligazione di interessi non si applica l’art c.c. per effetto della deroga che vi apporta l’art c.c. La vecchia normativa si applica fino all’entrata in vigore della nuova (v. prox slide). L’impatto è stato quello di porre fuori legge i meccanismi «core» del conto corrente bancario e forse anche la sua stessa funzione causale storica
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La disciplina dell’anatocismo
La nuova normativa
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La disciplina dell’anatocismo
«Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: …b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo»
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Regime transitorio e modalità di adeguamento
3.1 Regime generale dell’obbligazione di interessi nelle operazioni bancarie.
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A quali contratti si applica la nuova disciplina?: «operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria» (art. 120 TUB)». E v. infatti Decreto 3 agosto 2016, n. 343: «operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito»; Regola generale (v. prima parte, art. 120, comma 2, lett. b): «gli interessi maturati nell’ambito di tutti i contratti bancari, sia di deposito sia di credito, sono infruttiferi e non producono interessi ulteriori, salvo quelli di mora e salvo altresì quanto disposto con riguardo alle aperture di credito regolate in conto corrente e ai conti di pagamento»
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Regime transitorio e modalità di adeguamento
Problema: conseguenze del mancato tempestivo pagamento dell’obbligazione di interessi: I) interessi di mora; loro modalità di calcolo: «agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile» (art. 2, decreto 3 agosto 2016): art (vale per capitale; vale per interessi?) ? Art. 1283? Problema 3: (segue) II) risoluzione del contratto: Va tenuto presente l’art. 402 TUB
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3.2 Aperture di credito regolate in conto corrente, conto di pagamento, sconfinamenti
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Art. 120, comma 2, lett, b, seconda parte: disposizione rivoluzionaria
Art. 120, comma 2, lett, b, seconda parte: disposizione rivoluzionaria? Irrazionale? «Reazionaria» ? Nulla di tutto ciò!
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Regime transitorio e modalità di adeguamento
Art c.c. Art. 120 TUB lett. b «per le aperture di credito regolate in conto corrente e …: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo» «1- il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto. 2 – il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale nuova rimessa di un nuovo conto ed il contratto continua a tempo indeterminato»
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Regime transitorio e modalità di adeguamento
L’art. 120 nella sua nuova versione ha ripristinato il meccanismo proprio di quella particolare tenuta dei conti tra due soggetti nota fin dal XV secolo e chiamata «computum longum», adottata dapprima dai mercanti/banchieri e, a partire dal XVII secolo, dalla Banca di Amsterdam e quindi dalla Banche Londinesi, con le precisazioni che I) la chiusura periodica è annuale, II) che l’obbligazione di interessi è determinata a seguito di tale chiusura e quindi diviene esigibile, III) che sull’accordo delle parti il creditore rinuncia all’immediato pagamento e con tale dilazione concede credito al debitore, e IV) quindi ha diritto a percepire i relativi interessi; V) il «controllo» dell’anatocismo è assegnato al debitore
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Da notare: I) spazi che prima erano rimessi all’autonomia delle banche ora sono determinati dalla legge (es. durata del conto); II) conferma che la chiusura periodica è destinata alla liquidazione degli interessi; III)è restituita all’autonomia delle parti la volontà di continuare il «conto» capitalizzando gli interessi
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La disciplina dell’anatocismo
«autorizzazione del cliente»: patto espresso scritto a pena di nullità «a decorrere dal … vi autorizzo … «vi autorizzo ad addebitare in conto tutti gli interessi maturati nel 2016 … «l’istituendo rapporto sarà così disciplinato: … Nuovo rapporto: solo con anatocismo; revoca dell’autorizzazione all’addebito in conto come condizione risolutiva
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«gli interessi debitori corrisposti dal cliente per le aperture di credito regolate in conto corrente sono conteggiati al 31 dicembre di ogni anno e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto il debito per interessi può essere quantificato al tempo della chiusura e l’importo così determinato è immediatamente esigibile» Diposizione analoga nel contratto quadro ex art. 126-quater TUB
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La disciplina dell’anatocismo
«dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto del cliente e destinati ad affluire sul conto sul quale è regolato il finanziamento, sono impiegati per estinguere il debito di interessi»; ATTENZIONE: come anticipato, la disposizione deve essere opportunamente emendata e coordinata con le disposizioni contrattuali correlate.
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