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LA NORMATIVA DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DEL D. LGS. 231/2007 Roma, 18 febbraio 2011.

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1 LA NORMATIVA DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DEL D. LGS. 231/2007
Roma, 18 febbraio 2011

2 Decreto legislativo 21 novembre 2007 n
Decreto legislativo 21 novembre 2007 n “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”

3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN AMBITO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO
40 raccomandazioni GAFI Direttiva 91/308/CE (prima direttiva antiriciclaggio) Direttiva 2001/97/CE (seconda direttiva antiriciclaggio) Direttiva 2005/60/CE (terza direttiva antiriclaggio)

4 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN AMBITO NAZIONALE
L. 5 luglio 1991 n. 197, modificata dal D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 153 D.Lgs. 25 settembre 1999 n. 374 D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 56 Decreti Ministro E.F. n. 141,142, 143 del 3 febbraio 2006 D.Lgs. 22 giugno 2007 n. 109 D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 D.Lgs. 25 settembre 2009 n. 151 D.L. 31 maggio 2010 n. 78

5 Il D.Lgs. 231/2007 Abroga la legge 197/91, il d.lgs. 374/99, il d.lgs. 56/04 e alcuni articoli del d.lgs. 109/07 Estende la normativa antiriciclaggio alle azioni di raccolta di denaro o di beni a scopo di finanziamento del terrorismo Fornisce ai fini amministrativi la definizione di riciclaggio, più estesa di quella degli artt. 648 bis e 648 ter c.p. in quanto comprende anche la condotta di “autoriciclaggio”

6 Il D.Lgs. 231/2007 Commisura gli obblighi agli intermediari finanziari e non finanziari al grado di “rischio” di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 3, comma 3 – art. 20) Disciplina le modalità dello scambio di informazioni tra le Autorità preposte alla tutela del sistema finanziario per scopi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 9)

7 Il D.Lgs. 231/2007 Rafforza la disciplina della raccolta, conservazione, gestione ed utilizzo delle informazioni relative alle transazioni, prevedendo differenziate misure di adeguata verifica della clientela e l’innalzamento a euro della soglia oltre la quale scatta l’obbligo di identificazione dei clienti e la registrazione dei dati e delle informazioni nell’A.U.I. o registro cartaceo, anche per operazioni frazionate o collegate (artt )

8 Il D.Lgs. 231/2007 Aggiorna le categorie dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio (artt ) Conferma l’obbligo di segnalare le operazioni sospette di qualunque importo che suscitano sospetti di collegamenti con operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (artt ) Adegua il regime sanzionatorio penale ed amministrativo alla gravità del fenomeno, anche introducendo nuove sanzioni (artt ) Riordina il dispositivo di vigilanza e di controllo (artt. 5-8)

9 Il D.Lgs. 231/2007 Conferma le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari già previste dalla legge 197/91, mediante il divieto di pagamento in contanti fino a euro e l’obbligo di non trasferibilità di tutti gli assegni superiori a tale soglia (art. 49) Introduce la confisca per “equivalente” delle somme di denaro e dei beni in possesso degli autori di reati, fino a concorrenza del valore dei capitali riciclati o reimpiegati ai sensi degli artt. 648 bis e ter c.p. (art. 63, comma 4).

10 DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO AI FINI AMMINISTRATIVI (art. 2)
La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni L’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività

11 DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO AI FINI AMMINISTRATIVI (art. 2)
L’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività La partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.

12 DEFINIZIONE DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (art. 1, comma 1, lett
DEFINIZIONE DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (art.1, comma 1, lett. a) D.Lgs. nr. 109/2007) Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia o erogazione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale.

13 AUTORITA’ DI VIGILANZA E CONTROLLO
Ministro dell’Economia e delle Finanze Comitato di Sicurezza Finanziaria Unità di Informazione Finanziaria Autorità di vigilanza di settore (Banca d’Italia, CONSOB, ISVAP) Ordini professionali Guardia di Finanza Direzione Investigativa Antimafia

14 DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
Intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria (intermediari finanziari di primo e secondo livello ed esercenti attività finanziaria) (art. 11) Professionisti (art. 12) Revisori contabili (art. 13) Altri soggetti (ulteriori operatori non finanziari, case da gioco e case da gioco on line) (art. 14) Soggetti per i quali sussiste solo l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette all’UIF (art. 10, comma 2)

15 ADEMPIMENTI A CARICO DEI SOGGETTI OBBLIGATI
Comunicazione al Ministro dell’Economia e delle Finanze delle violazioni delle norme che limitano l’uso del contante e la circolazione di altri mezzi di pagamento (art. 51) Adeguata verifica della clientela ed individuazione del titolare effettivo delle transazioni (art. 18) Registrazione e conservazione in A.U.I. o registro cartaceo di dati e informazioni relative a clienti, a rapporti continuativi, a prestazioni professionali e ad operazioni eccedenti euro, con obbligo di conservazione per 10 anni (art )

16 ADEMPIMENTI A CARICO DEI SOGGETTI OBBLIGATI
Segnalazione di operazioni sospette per qualunque importo per fatti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (art. 41) Collaborazione con l’U.I.F. nel fornire dati, documenti e notizie utili per gli approfondimenti finanziari (art. 45, comma 3) Adozione di adeguate procedure finalizzate a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, mediante misure di controllo interne ed un’adeguata preparazione del personale (collaborazione attiva – art. 3, comma 1)

17 OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (art. 18)
Identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente Individuazione e verifica dell’identità del titolare effettivo delle transazioni Raccolta di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale Monitoraggio costante del rapporto e della prestazione professionale

18 CASI IN CUI E’ OBBLIGATORIA L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Instaurazione di un rapporto continuativo Esecuzione di una prestazione professionale o di un’operazione occasionale per importo pari o superiore a euro, sia che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni collegate o frazionate Operazioni di valore indeterminato o non determinabile Presenza di sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati

19 OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
E’ previsto l’obbligo di registrare in un archivio unico i dati e le informazioni relative ai clienti identificati, ai rapporti continuativi, alle prestazioni professionali ed alle operazioni pari o superiori a euro, comprese quelle frazionate e collegate (art. 37) L’obbligo di istituire un apposito Archivio Unico Informatico è previsto solo per gli intermediari finanziari “di primo livello”, le società di revisione, le società fiduciarie e le case da gioco on line

20 OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
Ai professionisti ed ai revisori contabili, in assenza di una struttura informatizzata, è data facoltà di istituire un registro della clientela, con pagine numerate e siglate, con l’indicazione del numero delle pagine e l’apposizione della firma (art. 38)

21 LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
Va inviata all’U.I.F. con tempestività, possibilmente prima di eseguire l’operazione, quando il destinatario degli obblighi antiriciclaggio sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 41, commi 1-4)

22 LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
Non è condizionata da limiti quantitativi, per cui l’obbligo di segnalazione sussiste anche con riferimento ad operazioni al di sotto della soglia di euro prevista per l’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela (art. 41, co. 1) Innesca l’avvio di approfondimenti a livello economico e finanziario e successivamente di tipo investigativo. Le segnalazioni, inviate all’U.I.F. per l’esecuzione dell’analisi finanziaria, sono da questa trasmesse alla D.I.A. ed al Nucleo Speciale P.V. della G. di F. per l’approfondimento investigativo (art. 47)

23 L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
Se adempiuto ai fini della legislazione antiriciclaggio, non comporta responsabilità di alcun tipo, non costituisce violazione agli obblighi di riservatezza, del segreto professionale Comporta il divieto di darne comunicazione all’autore dell’operazione Non si applica ai professionisti in relazione alle informazioni che essi ricevono da un cliente o che ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza o di consulenza (art. 12, comma 2)

24 L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
Non va confuso con l’adempimento di comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze relativamente all’individuazione di infrazioni sul contante e sugli altri mezzi di pagamento di cui all’art. 49, di cui i destinatari hanno notizia per ragioni d’ufficio (art. 51) Scatta in presenza del sospetto, desunto dalle caratteristiche, entità, natura o da qualsiasi altra circostanza conosciuta (ambito oggettivo), tenuto conto della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto (ambito soggettivo), in base agli elementi a disposizione dei segnalanti ed in funzione degli indicatori di anomalia aggiornati dall’Autorità di vigilanza

25 INDICATORI DI ANOMALIA
Per le banche, intermediari finanziari e assicurativi sono previsti nel “Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari” emanato dalla Banca d’Italia, su proposta della U.I.F. e sentito il C.S.F., il 27 agosto 2010 (che ha sostituito il c.d. “Decalogo” della Banca d’Italia del 12 gennaio 2001) Per i dottori commercialisti, avvocati, notai, avvocati, revisori contabili, sono indicati nel D.M. del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali, emanati dalla U.I.F. ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. B) del d.lgs 231/2007 (operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici, operatività connessa con il rischio di frode sull' IVA intracomunitaria, frodi informatiche, imprese in crisi e usura) Costituiscono un ausilio e non un riferimento completo e sufficiente per l’effettuazione delle segnalazioni, che viene decisa a seguito della valutazione di tutti gli elementi di conoscenza a disposizione degli operatori Fonte: sito

26 PRINCIPALI INDICATORI DI ANOMALIA
Frazionamenti delle operazioni Prelevamenti o versamenti di denaro contante inusuali e/o di importo elevato, soprattutto da parte di cliente noto per vicende penali, misure di prevenzione o provvedimenti di sequestro riconducibili allo stesso o a componenti del suo nucleo familiare o a soggetti con i quali si relaziona Afflussi finanziari di ingente ammontare, soprattutto se provenienti dall’estero Operazioni svantaggiose per il cliente Richieste frequenti di assegni circolari contro versamento di contante Negoziazione di strumenti finanziari senza transitare sul conto corrente Rifiuto o riluttanza del cliente a fornire informazioni Utilizzo di intermediario lontano dalla zona di residenza

27 ELEMENTI SU CUI SI BASA L’ANALISI FINANZIARIA SVOLTA DALL’U.I.F.
Risultati degli studi sui flussi finanziari elaborati sul mercato dei capitali e su singole anomalie, settori dell’economia ritenuti a rischio, categorie di strumenti di pagamento e specifiche realtà economiche territoriali Ulteriori dati e informazioni acquisiti presso gli intermediari Dati contenuti nell’anagrafe dei rapporti finanziari ex art. 20 L. 413/91 e nell’anagrafe tributaria Approfondimenti effettuati in collaborazione con le Autorità di vigilanza di settore

28 ELEMENTI SU CUI SI BASA L’ANALISI FINANZIARIA SVOLTA DALL’U.I.F.
Dati e notizie scambiati con le Unità di Informazione Finanziaria estere Informazioni ricevute dalle Autorità di vigilanza e dagli Ordini professionali su ipotesi di omissione di segnalazioni sospette Comunicazioni ricevute dall’Autorità giudiziaria per i casi rilevanti di riciclaggio o reimpiego di illeciti proventi mediante operazioni effettuate presso intermediari Informazioni ricevute dagli Organi investigativi in merito a fatti e situazioni rilevanti per finalità di riciclaggio

29 ATTRIBUZIONI DELL’UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA
Archiviare le segnalazioni ritenute infondate, informandone DIA e Nucleo Speciale P.V. Trasmettere senza indugio le segnalazioni, corredate da una relazione tecnica, a DIA e Nucleo Speciale P.V.; se dagli elementi acquisiti emergono notizie di reato, l’UIF fa denuncia all’A.G. ai sensi dell’art. 331 c.p.p. Sospendere, anche su richiesta degli Organi investigativi, per un periodo massimo di 5 giorni lavorativi l’effettuazione di operazioni sospette di riciclaggio, dandone immediata notizia a DIA, N.S.P.V. ed all’A.G.

30 APPROFONDIMENTI INVESTIGATIVI DELLE SEGNALAZIONI
Gli Organi competenti a sviluppare gli approfondimenti investigativi sono la D.I.A. ed il N.S.P.V., che ripartiscono tra loro il carico operativo sulla base del protocollo d’intesa siglato il 16 marzo 1998; La D.I.A., in ottemperanza alle competenze attribuite dalla legge istitutiva, procede agli approfondimenti delle segnalazioni che risultano attinenti al fenomeno associativo di tipo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.; in tutti gli altri casi provvede il N.S.P.V.

31 APPROFONDIMENTI INVESTIGATIVI DELLE SEGNALAZIONI
Nel caso in cui venga rilevata la suddetta attinenza alla criminalità organizzata di tipo mafioso, la D.I.A. avvia gli approfondimenti dandone tempestiva notizia a D.N.A., N.S.P.V. e U.I.F. In tale attività, D.I.A. e N.S.P.V. si possono avvalere anche dei dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari istituito nell’apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria (c.d. Anagrafe dei conti e dei depositi) (art. 8, comma 4)

32 APPROFONDIMENTI INVESTIGATIVI DELLE SEGNALAZIONI
U.I.F., D.I.A. e Guardia di Finanza hanno facoltà di richiedere al soggetto segnalante, e a quelli cui la segnalazione è collegata, ulteriori informazioni ai fini dell’analisi o dell’approfondimento investigativo (art. 45, comma 3) U.I.F., D.I.A., Guardia di Finanza, Autorità di vigilanza e ordini professionali possono scambiare informazioni tra loro per via telematica (art. 45, comma 4)

33 APPROFONDIMENTI INVESTIGATIVI DELLE SEGNALAZIONI
La D.I.A. e la Guardia di Finanza, sulla base di appositi protocolli d’intesa con l’U.I.F., possono attivare canali d’interscambio info-investigativo con analoghi organismi esteri ed internazionali al fine di facilitare le attività connesse all’approfondimento delle segnalazioni sospette (art. 9, comma 4)

34 TUTELA DELLA RISERVATEZZA 1/2
Tutte le informazioni in possesso dell’U.I.F., delle Autorità di vigilanza di settore, delle amministrazioni interessate, degli ordini professionali e degli altri organi previsti, relative all’attuazione del D.Lgs. nr. 231/2007, sono coperte dal segreto d’ufficio, anche nei confronti della pubblica amministrazione. Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente (art. 9, comma1)

35 TUTELA DELLA RISERVATEZZA 2/2
L’identità dei segnalanti non deve essere menzionata in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 c.p.p., anche qualora la stessa sia conosciuta (art. 45) Tale divieto può essere superato solo quando l’A.G. con decreto motivato richieda specificamente di conoscere la loro identità, in quanto ritenga ciò indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per cui si procede (art. 45, comma 7) In caso di sequestro di atti e documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell’identità dei segnalanti (art. 45, comma 8) E’ fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione dell’avvenuta segnalazione fuori dei casi previsti dal decreto (art. 46, comma 1)

36 ATTIVITA’ OPERATIVA DELLA D.I.A. Analisi pre-investigativa
Le segnalazioni di operazioni sospette pervengono dall’U.I.F., in formato elettronico, per via telematica o su CD-ROM. Il CD-ROM, inviato con lettera di trasmissione, contiene un numero variabile di segnalazioni. Il contenuto del supporto informatico viene quindi riversato sul programma GESOS, gestito dal punto di vista tecnico dall’Ufficio Informatica, ma utilizzato operativamente da tutti i Centri e le Sezioni Operative D.I.A. presenti sull’intero territorio nazionale. (12 Centri Operativi nelle sedi di Torino, Milano, Genova, Padova, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Caltanissetta, nonchè 7 Sezioni Operative dislocate nelle sedi di Trieste, Salerno, Lecce, Agrigento, Messina, Catanzaro e Trapani).

37 ATTIVITA’ OPERATIVA DELLA D.I.A. Analisi pre-investigativa
GESOS è un database che consente sia la gestione operativa delle segnalazioni di operazioni sospette sia l’elaborazione dei dati statistici relativi (quantificazione delle segnalazioni pervenute, trattate e trattenute per approfondimenti; suddivisione per categorie di soggetti segnalanti; suddivisione delle segnalazioni su base regionale; quantificazione delle persone fisiche e giuridiche, segnalate o collegate, oggetto di accertamenti; ecc…)

38 ATTIVITA’ OPERATIVA DELLA D.I.A. Analisi pre-investigativa
Con l’ausilio di GESOS, viene analizzata ogni singola segnalazione al fine di estrapolare le informazioni necessarie per compilare gli elenchi dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) segnalati nonché dei soggetti collegati ai predetti, desumibili sia dalla relazione tecnica dell’U.I.F. sia dalle note descrittive redatte dall’intermediario-professionista-operatore non finanziario segnalante

39 ATTIVITA’ OPERATIVA DELLA D.I.A. Analisi pre-investigativa
Gli elenchi redatti vengono inviati all’Archivio Generale ai fini della registrazione e dell’inserimento nello stesso di ogni soggetto, nonché alla Segreteria di Sicurezza per la ricerca di eventuali precedenti Il personale incaricato procede quindi alla preliminare attività di screening, consistente nella ricerca, tramite procedura di interrogazione massiva effettuata a mezzo terminale, dei precedenti esistenti nell’Archivio Generale, in banca dati SDI nonché delle eventuali preesistenti risultanze in GESOS

40 ATTIVITA’ OPERATIVA DELLA D.I.A. Analisi pre-investigativa
Le emergenze positive vengono pertanto implementate con tutte le informazioni che possono essere acquisite attraverso la disamina degli atti d’archivio e la consultazione delle banche dati disponibili (A.T., Camera di Commercio, ecc….), nonché delle c.d. fonti aperte disponibili, tra cui principalmente i motori di ricerca di internet

41 ATTIVITA’ OPERATIVA DELLA D.I.A. Analisi pre-investigativa
Le segnalazioni relative ad operazioni ritenute attinenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso, vengono quindi inviate, in formato cartaceo, ai Centri Operativi per l’esecuzione degli approfondimenti investigativi, informando in merito la D.N.A. e gli altri organismi interessati, U.I.F. e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria

42 ATTIVITA’ OPERATIVA DELLA D.I.A. Approfondimento investigativo
Il Centro Operativo sviluppa un’attività di intelligence, di ricerca informativa, di osservazione e controllo, al fine di acquisire elementi di valutazione in ordine al profilo soggettivo ed a quello oggettivo della segnalazione di operazioni sospette, con l’obiettivo di perseguire penalmente il reato di riciclaggio e/o pervenire all’aggressione dei patrimoni illecitamente acquisiti dalle consorterie mafiose.

43 ATTIVITA’ OPERATIVA DELLA D.I.A. Approfondimento investigativo
Profilo soggettivo: accertare l’esistenza di precedenti e/o pendenze penali, di misure di prevenzione o di provvedimenti di p.s., di collegamenti con contesti di criminalità organizzata, anche attraverso l’acquisizione di informazioni riservate presso altre Forze di polizia Profilo oggettivo: confrontare il tenore di vita e le disponibilità patrimoniali con il reddito dichiarato e l’importo delle operazioni segnalate, ricorrendo eventualmente all’esame della documentazione bancaria acquisita in forza dei poteri successivamente indicati

44 ATTIVITA’ OPERATIVA DELLA D.I.A. Approfondimento investigativo
Le articolazioni periferiche svolgono pertanto un’attività che, prendendo avvio da una fase pre-investigativa, sfocia tendenzialmente nell’esecuzione di operazioni di polizia giudiziaria. Per quanto riguarda la fase iniziale, i Centri Operativi possono ricorrere all’adozione di strumenti operativi di carattere preventivo, ivi compresi i poteri delegati al Direttore della D.I.A. (ai sensi degli artt. 2, 2 bis e 2 ter della legge nr. 575/’65), al fine di valutare possibilità e remuneratività di successivi sviluppi di natura giudiziaria.

45 ATTIVITA’ OPERATIVA DELLA D.I.A. Approfondimento investigativo
Potere di richiedere ulteriori informazioni al soggetto segnalante e a quelli cui la segnalazione è collegata (art. 45, comma 3) Potere, attribuito al Direttore della D.I.A., di consultare la Sezione dell’Anagrafe Tributaria di cui all’art. 7 D.P.R. 605/1973, modificato dalla L. 248/2006 (c.d. Anagrafe dei conti e dei depositi) (art. 8, comma 4, lett. a)

46 ATTIVITA’ OPERATIVA DELLA D.I.A. Approfondimento investigativo
Estensione dei poteri, previsti dall’art. 1, co. 4, e 1 bis, co. 1-4, del D.L. 629/82 in materia di accesso e accertamento presso intermediari creditizi e finanziari, richiesta di dati e documenti e richiesta di ispezioni attribuiti al Direttore della D.I.A. per i casi di pericolo di infiltrazione mafiosa, nei confronti di tutti i soggetti destinatari degli obblighi indicati negli articoli da 10 a 14 (art. 8, comma 4, lett. c)

47 ATTIVITA’ OPERATIVA DELLA D.I.A. Approfondimento investigativo
La segnalazione di operazioni sospette dovrebbe avere quale fine, una volta verificatane la valenza, quello di attivare un’indagine di polizia giudiziaria. Oltre a tale possibilità, si possono verificare però casi in cui, alternativamente, può trovare valida attuazione un’attività mirata di tipo preventivo-repressivo che abbia come obiettivo immediato il patrimonio individuato attraverso l’esame delle segnalazioni stesse. Tale attività, volta in prima istanza al sequestro ed alla successiva confisca del denaro e dei beni segnalati, è diretta a colpire i patrimoni delle organizzazioni criminali, attraverso l’adozione di provvedimenti immediati, alternativi o concorrenti con un’eventuale attività investigativa

48 PRINCIPALI SANZIONI PENALI (ART. 55)
COMPORTAMENTI PENALMENTE RILEVANTI. SANZIONE Co.1. Violazione degli obblighi di identificazione da parte di chiunque, disciplinato nel Capo I del Titolo II del Decreto. Multa da a euro La pena è raddoppiata se il soggetto attivo del reato si avvale di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’individuazione del soggetto che effettua l’operazione Co.2. Violazione dovere da parte del cliente: omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale si effettua l’operazione Reclusione da 6 mesi ad 1 anno e multa da 500 a euro Co.3. Violazione dovere da parte del cliente: omessa o falsa informazione su scopo e natura della prestazione Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da a euro Co.4. Mancata identificazione, omessa, tardiva o incompleta registrazione Multa da 2600 a 13 mila euro.

49 PRINCIPALI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (ART. 57)
COMPORTAMENTI SUSCETTIBILI DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA SANZIONE Art.57, co.1. Mancato rispetto del provvedimento di sospensione di operazioni sospette Sanzione pecuniaria da a euro Art.57, co.2. Omessa istituzione dell'archivio unico informatico Sanzione pecuniaria da a euro Art.57, co.3 Omessa istituzione del registro della clientela o mancata registrazione Sanzione pecuniaria da a euro Art.57, co.4. Omessa segnalazione di operazioni sospette Sanzione pecuniaria dal 1% al 40% del valore dell'operazione Art.57, co.5. Violazioni degli obblighi informativi nei confronti dell’UIF

50 SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA DI CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze per le infrazioni alle disposizioni in materia di limitazioni all’uso del denaro contante ed alla circolazione dei titoli (art. 51) Le Autorità di vigilanza del settore, le amministrazioni interessate, l’U.I.F., la Guardia di Finanza e la D.I.A., per le infrazioni accertate in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni (art. 60)


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