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Pubblicato享 解 Modificato 6 anni fa
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il divieto penalmente sanzionato di importazione di pastasciutta di grano tenero tra il totem comunitario della libertà di circolazione delle merci e il tabù italiano del grano tenero nella pasta. Corte di giustizia 14 luglio 1988, Proc. pén. c/Zoni, C-90/86). “Occorre osservare infine che l' andamento della situazione sui mercati d' esportazione dimostra che la concorrenza attraverso la qualità va a vantaggio del grano duro . Infatti, dai dati statistici forniti alla Corte risulta che la quota di mercato occupata dalla pasta prodotta esclusivamente con grano duro in altri Stati membri, dove subisce sin d' ora la concorrenza delle paste prodotte con grano tenero o con miscele di grano tenero e di grano duro, aumenta continuamente . I timori del governo italiano quanto alla scomparsa della coltura del grano duro sono pertanto infondati”
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Decisione Quadro 2008/841/GAI del 24 ottobre 2008
relativa alla lotta contro la criminalità organizzata e art. 416 bis c.p. art. 1, n. 1 per “organizzazione criminale” si intende «un’associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale». Art. 2 lett. a), è descritto «il comportamento di una persona che, intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e dell’attività generale dell’organizzazione criminale o dell’intenzione di quest’ultima di commettere i reati in questione, partecipi attivamente alle attività criminali dell’organizzazione, ivi compresi la fornitura di informazioni o mezzi materiali, il reclutamento di nuovi membri nonché qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, essendo inoltre consapevole che la sua partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali di tale organizzazione».
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il reato di “Pornografia virtuale” tra obblighi di interpretazione conforme (apparentemente) contrastanti. cfr.. Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 “relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. E Cass., Sez. III, sent. 13 gennaio 2017 (dep. 09 maggio 2017), n , Pres. Fiale, Rel. Rosi, Ric. Z. B Decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile del 22 dicembre 2003, 2004/68/GAI all’art. 3 è sancito che “gli Stati membri debbono sanzionare come reato l’acquisto o il possesso intenzionale di pornografia infantile”. l’art. 1, punto iii) definisce la pornografia infantile come “immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta”. art. 600-quater.1. c.p. “Pornografia virtuale” “Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”. Cfr. tribunale di Milano del novembre del 2011
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Cass. Pen. terza sezione Sentenza n. 10981 ud
Cass. Pen. terza sezione Sentenza n ud. 04/03/ deposito del 22/03/2010 Art. 600-ter. C.p. Pornografia minorile. Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro a euro Decisione quadro dell’Unione europea lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini …, 2004/68/GAI Articolo 1 Definizioni b) "pornografia infantile ":materiale pornografico che ritrae o rappresenta visivamente: i) un bambino reale implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, fra cui l'esibizione lasciva dei genitali o dell'area pubica; o ii) una persona reale che sembra essere un bambino implicata o coinvolta nella suddetta condotta di cui al punto i); o iii) immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta;
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Non applicazione/disapplicazione
Non applicazione/disapplicazione. Le erronee affermazioni contenute in Cass. Pen. Sez. III 15 maggio 2012, n /12 "la non applicazione di una norma nazionale da parte del giudice è possibile soltanto allorché si sia in presenza di un diretto contrasto tra una puntuale norma interna con un altrettanto puntuale precetto comunitario, che dovrebbe essere applicato al posto della norma interna incompatibile con esso. (...) "non si tratterebbe, infatti, di 'non applicare' la norma italiana per applicare al suo posto la puntuale norma comunitaria incompatibile, bensì in sostanza di, per così dire, 'disapplicare' o 'eliminare' la norma interna per la non conformità con un principio generale dell'ordinamento comunitario, compito questo che però spetta esclusivamente alla Corte costituzionale, la cui sfera di attribuzioni verrebbe in pratica aggirata se si ammettesse una sorta di controllo diffuso di compatibilità comunitaria". Partire dall’ultima frase: esiste il controllo diffuso di compatibilità comunitaria (in caso di effetto diretto)..
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Corte di Giustizia UE C-105/14 8 settembre 2015 Taricco
46. Tuttavia, dall’ordinanza di rinvio emerge che le disposizioni nazionali di cui trattasi, introducendo una regola in base alla quale, in caso di interruzione della prescrizione per una delle cause menzionate all’articolo 160 del codice penale, il termine di prescrizione non può essere in alcun caso prolungato di oltre un quarto della sua durata iniziale, hanno per conseguenza, date la complessità e la lunghezza dei procedimenti penali che conducono all’adozione di una sentenza definitiva, di neutralizzare l’effetto temporale di una causa di interruzione della prescrizione. 47. Qualora il giudice nazionale dovesse concludere che dall’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di interruzione della prescrizione consegue, in un numero considerevole di casi, l’impunità penale a fronte di fatti costitutivi di una frode grave, perché tali fatti risulteranno generalmente prescritti prima che la sanzione penale prevista dalla legge possa essere inflitta con decisione giudiziaria definitiva, si dovrebbe constatare che le misure previste dal diritto nazionale per combattere contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione non possono essere considerate effettive e dissuasive, il che sarebbe in contrasto con l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, con l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione PIF nonché con la direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
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c. cost paragrafo 9: «Anche se si dovesse ritenere che la prescrizione ha natura processuale, o che comunque può essere regolata anche da una normativa posteriore alla commissione del reato, ugualmente resterebbe il principio che l’attività del giudice chiamato ad applicarla deve dipendere da disposizioni legali sufficientemente determinate. In questo principio si coglie un tratto costitutivo degli ordinamenti costituzionali degli Stati membri di civil law. Essi non affidano al giudice il potere di creare un regime legale penale, in luogo di quello realizzato dalla legge approvata dal Parlamento, e in ogni caso ripudiano l’idea che i tribunali penali siano incaricati di raggiungere uno scopo, pur legalmente predefinito, senza che la legge specifichi con quali mezzi e in quali limiti ciò possa avvenire. »
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