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Tributi comunali: le novità della legge di bilancio 2017 e del decreto fiscale di Luigi Giordano TREVISO 1.

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1 Tributi comunali: le novità della legge di bilancio 2017 e del decreto fiscale
di Luigi Giordano TREVISO 1

2 Il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017
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3 Differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017
il bilancio di previsione si approva entro il 31 dicembre dell’anno precedente (art. 151, c. 1, d.lgs. n. 267/00) le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente (art. 1, c. 169, l. n. 296/06) i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 52 d.lgs. n. 446/97) le tariffe, le aliquote ed i regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio (art. 53, c.16, l. n. 388/00) Pagina 3 TREVISO 3

4 Differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017
Differimento (comma 454 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – art. 5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244): al 28 febbraio 2017 al 31 marzo 2017 Applicabilità: bilancio di previsione 2017 aliquote e tariffe 2017 regolamenti tributari 2017 … segue TREVISO

5 I diversi termini per l’approvazione e la pubblicazione delle aliquote e delle tariffe 2017
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6 Anno 2017 TREVISO 6 Pagina 6 Tributo Approvazione aliquote e tariffe
Modifica aliquote e tariffe Efficacia Effetti ICP, PPAA e TOSAP 31 marzo 2017 31 luglio 2017 (art. 1, c.444, legge n. 228 del 2012) Dall’adozione della delibera comunale Dal 1° gennaio dell’anno di adozione IMU Dalla pubblicazione sul sito del Mef Dal 1° gennaio dell’anno di adozione se pubblicata prima del 28/10 TARI TASI Addizionale comunale all’Irpef Dal 1° gennaio dell’anno di adozione se pubblicata prima del 20/12 Imposta di soggiorno e imposta di sbarco Immediata Dall’efficacia Imposta di scopo Pagina 6 TREVISO 6

7 Blocco della leva fiscale
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8 Blocco della leva fiscale
Fonti legislative: art. 1, comma 26, della legge 28/12/15, n. 208 art. 1, comma 42, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 Per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015 (il blocco per potere di aumentare le aliquote e le tariffe era già stato previsto nel periodo ) Il predetto divieto non si applica: alla Tari alle entrate non tributarie (es. Cosap) agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto Il blocco riguarda anche: il potere di istituire nuovi tributi (es. Imposta di soggiorno o di sbarco, addizionale comunale all’Irpef, imposta di scopo) (Corte dei Conti Lombardia, delibera n. 74 del 16/10/2008, n. 74, Corte dei Conti Abruzzo, delibera n. 35 del 9/02/2016 e Consiglio di Stato, sez. III, 4 novembre 2003, n. 4166) l’eliminazione o la riduzione di agevolazioni (es. aliquote agevolate Imu, sosglia di esenzione addizionale comunale all’Irpef) (Corte dei Conti Marche, delibera n. 1 del 16 gennaio 2009 e Corte dei Conti Piemonte delibera n. 9 del 17 marzo 2009) Pagina 8 TREVISO

9 Blocco della leva fiscale
Risoluzione 22 marzo 2016, n. 2/DF Conferma gli orientamenti della predetta giurisprudenza in materia di blocco della leva fiscale Afferma che il blocco riguarda anche il nuovo contributo di sbarco sostitutivo dell’imposta di sbarco: nel caso in cui il comune avesse già applicato nel 2015 l’imposta di sbarco e avesse istituito nel 2016 il nuovo contributo di sbarco, quest’ultimo non si applica per le parti difformi e ampliative rispetto a quanto precedentemente disciplinato dal singolo regolamento comunale in materia di imposta di sbarco (vettori coinvolti, importo del contributo e nuovo contributo per l'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica) Pagina 9 TREVISO

10 Tasi: maggiorazione dello 0,8 per mille
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11 Tasi: maggiorazione dello 0,8 per mille
Fonti legislative: art. 1, comma 28, della legge 28/12/15, n. 208 art. 1, comma 42, lettera b), della legge 11/12/16, n. 232 Per l’2016, limitatamente agli immobili non esclusi dalla Tasi, il Comune può mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 Per l'anno 2017, i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Risoluzione 22 marzo 2016, n. 2/DF La maggiorazione applicata per l’anno 2015 per le abitazioni principali non può essere recuperata nel 2016 per le altre fattispecie … segue Pagina 11 TREVISO

12 Aliquote Tasi Annualità d’imposta 2014 e 2015: 1 per mille
possibilità di ridurre fino a zero possibilità di aumentare (eccetto per i fabbricati rurali ad uso strumentale): fino al 2,5 per mille aliquote Imu + Tasi non superiori a quelle massime previste per l’Imu abitazione principale: 6 per mille altri fabbricati ed aree edificabili: 10,6 per mille possibilità di derogare i predetti limiti (lettere a) e b) nella misura massima dello 0,8 per mille: la maggiorazione può essere applicata sia alle abitazioni principali sia agli altri fabbricati (escluso i fabbricati rurali ad uso strumentale) sia alle aree edificabili … segue Pagina 12 TREVISO

13 Aliquote Tasi Annualità d’imposta 2016 e 2017: 1 per mille
possibilità di ridurre fino a zero possibilità di aumentare (eccetto per i fabbricati rurali ad uso strumentale): fino al 2,5 per mille per i cc.dd. “beni merce” senza alcun limite per gli altri fabbricati e le aree edificabili aliquote Imu + Tasi non superiori a quelle massime previste per l’Imu altri fabbricati ed aree edificabili: 10,6 per mille possibilità di derogare il predetto limite (lettera c) nella misura massima dello 0,8 per mille: limitatamente agli immobili non esclusi dalla Tasi e nella stessa misura applicata per il 2016 … segue Pagina 13 TREVISO

14 La modifica al tasso annuo di interessi legali
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15 La modifica del tasso annuo di interessi legali
Dal Al Tasso Norma Fino al 15/12/1990 5% Art. 1284, comma 1, regio decreto n. 262 del 1942 16/12/1990 31/12/1996 10% Art.1, comma 1, legge n.353 del 1990 01/01/1997 31/12/1998 Art.2, comma 185, legge n.662 del 1996 01/01/1999 31/12/2000 2,5% Decreto ministeriale 10 dicembre 1998 01/01/2001 31/12/2001 3,5% Decreto ministeriale 11 dicembre 2000 01/01/2002 31/12/2003 3% Decreto ministeriale 11 dicembre 2001 01/01/2004 31/12/2007 Decreto ministeriale 01 dicembre 2003 01/01/2008 31/12/2009 Decreto ministeriale 12 dicembre 2007 01/01/2010 31/12/2010 1% Decreto ministeriale 04 dicembre 2009 01/01/2011 31/12/2011 1,5% Decreto 07 dicembre 2010 01/01/2012 31/12/2013 Decreto 12 dicembre 2011 01/01/2014 31/12/2014 Decreto 12 dicembre 2013 01/01/2015 31/12/2015 0,5% Decreto 11 dicembre 2014 01/01/2016 31/12/16 0,2% Decreto 11 dicembre 2015 01/01/2017 Ad oggi 0,1% Decreto 7 dicembre 2016 Pagina 15

16 La modifica del tasso annuo di interessi legali
Applicabilità: ravvedimento operoso accertamento rimborso legge n. 296 del 2006 – Art. 1, comma 165 “la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento”. Attuazione: non è stato determinato lo scostamento: nessun problema gestionale è stato stabilito lo scostamento rispetto al saggio legale (ad es.: tasso legale aumentato di 3 punti): nessun problema gestionale è stato stabilito il saggio applicabile (ad es.: tasso del 3,2%): il Comune dove adeguare il proprio regolamento qualora il tasso stabilito non sia più compatibile con i limiti previsti dal ricordato comma 165; in mancanza si applica il tasso legale Pagina 16 TREVISO 16

17 Le modifiche al tasso di interesse per i versamenti, la riscossione ed i rimborsi di ogni tributo
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18 Le modifiche al tasso di interesse
Fonte legislativa: art. 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 Contenuto: il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato possibilmente in una, misura unica compresa tra lo 0,5% e il 4,5% la misura e la decorrenza è stabilita con decreto del Mef da emanarsi entro il 18 gennaio Può essere successivamente rideterminata annualmente sempre con decreto del Mef fino alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni delle singole leggi d’imposta la disposizione non si applica agli interessi di mora previsti per la riscossione a mezzo ruolo dal 1° ottobre 2012 il tasso annuo si riduce dal 5,0243% al 4,5504% dal 1° maggio 2013 il tasso annuo aumenta dal 4,5504% al 5,2233% dal 1° maggio 2014 il tasso annuo si riduce dal 5,2233% al 5,14% dal 15 maggio 2015 il tasso annuo si riduce dal 5,14% al 4,88% dal 15 maggio 2016 il tasso annuo si riduce dal 4,88% al 4,13% TREVISO

19 La “modifica” di Equitalia
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20 La “modifica” di Equitalia
Decreto legge 22/10/16, n. 193, convertito dalla legge 1/12/16, n. 225 Art. 1 Fino al 30/06/17 l’attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente Dal 1° luglio 2017: le società del gruppo Equitalia (ad eccezione di Equitalia Giustizia) sono sciolte la riscossione è svolta da “Agenzia delle entrate-Riscossione” (ente pubblico economico, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo ed alla vigilanza del MEF) “Agenzia delle entrate-Riscossione”: subentra nei rapporti giuridici, attivi e passivi, di Equitalia assume la qualifica di Agente della riscossione (si applica il DPR n. 602 del 1973) può riscuotere le entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle società da essi partecipate … segue TREVISO

21 La “modifica” di Equitalia
Decreto legge 22/10/16, n. 193, convertito dalla legge 1/12/16, n. 225 Art. 1 Personale di Equitalia (a tempo indeterminato e determinato): è trasferito a “Agenzia delle entrate-Riscossione”, senza soluzione di continuità, conservando la posizione giuridica, economica e previdenziale maturata Il Direttore dell’Agenzia delle entrate è il Presidente di “Agenzia delle entrate-Riscossione” I riferimenti normativi riferiti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione ed agli agenti della riscossione si intendono riferiti, in quanto compatibili, a “Agenzia delle entrate-Riscossione” Compenso: “corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati” TREVISO

22 Il potenziamento dell’attività di riscossione
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23 Potenziamento della riscossione
Decreto legge 22/10/16, n. 193, convertito dalla legge 1/12/16, n. 225 Art. 3 A decorrere dal 1°gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione Ai fini del pignoramento (ex art. 72-ter del DPR n. 602/1973) delle somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità del rapporto di lavoro, l’Agenzia delle entrate può acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell’INPS L’Agenzia delle entrate-Riscossione è autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto TREVISO

24 La scelta della modalità di gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva TREVISO 24

25 La riscossione dei Comuni
Decreto legge 22/10/16, n. 193, convertito dalla legge 1/12/16, n. 225 Art. 2 La disposizione proroga al 30 giugno 2017 la cessazione delle attività di riscossione da parte di Equitalia a favore dei Comuni A decorrere dal 1°luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare ad Agenzia delle entrate-Riscossione le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate a quali costi si affida l’attività di liquidazione, accertamento e riscossione coattiva? per le società partecipate dai Comuni qual è il ruolo nella decisione da parte degli altri soci? Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Art. 1, comma 686 Fino al 31/12/2033 Equitalia resta legittimato a riscuotere le somme dei Comuni contenute in ruoli consegnati dal 2000 al 2015 TREVISO

26 Obblighi riscossione per ruoli 2000-2015
Ruoli consegnati Termine riscossione Nell’anno 2015 Entro il 31 dicembre 2019 Nell’anno 2014 Nell’anno 2013 Entro il 31 dicembre 2020 Nell’anno 2012 Entro il 31 dicembre 2021 Nell’anno 2011 Entro il 31 dicembre 2022 Nell’anno 2010 Entro il 31 dicembre 2023 Nell’anno 2009 Entro il 31 dicembre 2024 Nell’anno 2008 Entro il 31 dicembre 2025 Nell’anno 2007 Entro il 31 dicembre 2026 Nell’anno 2006 Entro il 31 dicembre 2027 Nell’anno 2005 Entro il 31 dicembre 2028 Nell’anno 2004 Entro il 31 dicembre 2029 Nell’anno 2003 Entro il 31 dicembre 2030 Nell’anno 2002 Entro il 31 dicembre 2031 Nell’anno 2001 Entro il 31 dicembre 2032 Nell’anno 2000 Entro il 31 dicembre 2033   … segue TREVISO

27 La nuova modalità di riscossione delle entrate comunali
TREVISO 27

28 La nuova modalità di riscossione delle entrate comunali
D.L. 22/10/16, n. 193, convertito dalla L.1/12/16, n Art. 2 bis (Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva) In deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997: il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato: direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore Nota Ifel del 22 dicembre 2016 Alla luce della ratio della norma il riferimento al conto di tesoreria è rispettato anche con versamenti sul c/c postale intestato al Comune Il concessionario deve poter accedere al predetto c/c postale o mediante F24 o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori La disposizione non si applica all’Imu ed alla Tasi … segue TREVISO

29 La nuova modalità di riscossione delle entrate comunali
D.L. 22/10/16, n. 193, convertito dalla L.1/12/16, n Art. 2 bis (Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva) In deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997: per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente: sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori … segue TREVISO

30 La nuova modalità di riscossione delle entrate comunali
Come si coordina la norma con la lettera gg-septies del comma 2 dell’art. 7 del decreto legge 13/05/2011, n. 70, convertito dalla legge 12/07/2011, n. 106 (affidamento riscossione ex art. 52, comma 5, d.lgs.n.446/97) gg-septies): apertura di uno o piu' conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e riversamento sul conto corrente di tesoreria dell'ente entro la prima decade del mese successivo a quello dell’incasso Riscossione volontaria ex decreto legge n. 193 del 2016 e riscossione coattiva ex decreto legge n. 70 del 2011?? Come fa il concessionario a rendicontare se non “vede” il conto di tesoreria? Nota Ifel del 22 dicembre 2016 Limitatamente alla riscossione volontaria, deve considerarsi tacitamente abrogata la disposizione prevista dalla lettera gg-septies del comma 2 dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 … segue TREVISO

31 La nuova modalità di riscossione delle entrate comunali
Che succede con i contratti in essere con i concessionari “minori” o le società in house? Codice civile - Art. 1339 Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. Può esserci spazio per una rinegoziazione del contratto? Nota Ifel del 22 dicembre 2016 La norma si applica ai contratti in essere con i concessionari e non dovrebbe dar luogo ad alcuna rinegoziazione del contratto (che, comunque, presupporrebbe la dimostrazione da parte del concessionario della sua maggiore onerosità) in quanto è prevista dalla legge La norma opera solo per le entrate riversate al Comune e non anche per quelle che sono trattenute, per contratto, dal concessionario (ad es. concessione dell’imposta di pubblicità a canone fisso annuale anziché ad aggio) La norma non si applica alle società in house in quanto, in questi casi, il Comune esercita il “controllo analogo” e, pertanto, i versamenti effettuati a tali società equivalgono a versamenti effettuati direttamente ai Comuni, e quindi soddisfano pienamente la ratio dell’art. 2-bis del dl n. 193 del 2016 … segue TREVISO

32 La nuova modalità di riscossione delle entrate comunali
Come si coordina la norma con l’art. 2 dello stesso decreto legge n. 193 del 2016 che prevede la possibilità di affidare dal 1° luglio 2017 la riscossione, volontaria e coattiva, all’Agenzia delle entrate-riscossione? … segue TREVISO

33 La nuova modalità di riscossione delle entrate comunali
Decorrenza: dal 3 dicembre 2016 (art. 2bis del decreto legge 22/10/16, n. 193, convertito dalla legge 1/12/16, n. 225) dal 1° luglio 2017 (art. 13, comma 4, del decreto legge 30/12/2016 n. 244) Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 Articolo 13 4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con mortificazioni, dalla legge 1°dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1°luglio 2017 TREVISO

34 La notifica a mezzo pec degli atti impositivi
TREVISO 34

35 La notifica a mezzo pec degli atti impositivi
ai sensi dell’art. 149bis del c.p.c. per le sole cartelle di Equitalia ai sensi del comma 2 dell’art. 26 del D.p.r. n. 602 del 1973 … segue TREVISO

36 La notifica a mezzo pec degli atti impositivi
Notificazione a mezzo posta elettronica (art. 149bis c.p.c.) Applicazione: se non è fatto espresso divieto per legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo di pec Attività: l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di pec del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni Effetti: la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di pec del destinatario … segue TREVISO

37 La notifica a mezzo pec degli atti impositivi
Notificazione a mezzo posta elettronica (art. 149bis c.p.c.) Relazione: l’ufficiale giudiziario redige la relata su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale Nella relata il luogo della consegna è sostituito con l’indirizzo di pec presso il quale l’atto è stato inviato Ricevute: al documento sono allegate le ricevute di invio e di consegna Restituzione: eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e alle ricevute allegate … segue TREVISO

38 La notifica a mezzo pec degli atti impositivi
Decreto legge 22/10/16, n. 193, convertito dalla legge 1/12/16, n. 225 Art. 7 quater, commi 6-13 Il comma 6 aggiunge il comma 7 all’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973 che dispone: in deroga all’articolo 149-bis del cpc e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio a mezzo PEC, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) all’ufficio sono consentite la consultazione telematica e l’estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi … segue TREVISO

39 La notifica a mezzo pec degli atti impositivi
Decreto legge 22/10/16, n. 193, convertito dalla legge 1/12/16, n. 225 Art. 7 quater, commi 6-13 Il comma 6 aggiunge il comma 7 all’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973 che dispone: se la casella di posta elettronica risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo invio se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante: deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni l’ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico … segue TREVISO

40 La notifica a mezzo pec degli atti impositivi
Decreto legge 22/10/16, n. 193, convertito dalla legge 1/12/16, n. 225 Art. 7 quater, commi 6-13 Il comma 6 aggiunge il comma 7 all’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973 che dispone: ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata: per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di PEC gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio per il destinatario: alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di PEC del destinatario trasmette all’ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel 15° giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa … segue TREVISO

41 La notifica a mezzo pec degli atti impositivi
Decreto legge 22/10/16, n. 193, convertito dalla legge 1/12/16, n. 225 Art. 7 quater, commi 6-13 Il comma 6 aggiunge il comma 7 all’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973 che dispone: nelle more della piena operatività dell’anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di PEC da inserire nell’INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta: all’indirizzo di PEC di cui sono intestatari all’indirizzo di PEC di uno dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica nel processo tributario ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il 4°grado specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (da emanare entro il 1° febbraio 2017) nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l’indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal 5°giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa … segue TREVISO

42 La notifica a mezzo pec degli atti impositivi
Decreto legge 22/10/16, n. 193, convertito dalla legge 1/12/16, n. 225 Art. 7 quater, commi 6-13 Il comma 6 aggiunge il comma 7 all’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973 che dispone: se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo invio se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l’indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del cpc dalle stesse non modificate, con esclusione dell’articolo 149-bis del cpc … segue TREVISO

43 La notifica a mezzo pec degli atti impositivi
Decreto legge 22/10/16, n. 193, convertito dalla legge 1/12/16, n. 225 Art. 7 quater, commi 6-13 Il comma 7 dispone: la norma si applica alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017 Il comma 9 modifica il comma 2 dell’art. 26 del Dpr n. 602 del 1973 adeguandolo al sopra riportate nuove regole Il comma 11 estende l’applicazione della norma anche alle notifiche degli atti relativi alle operazioni catastali ed alle correlate sanzioni TREVISO

44 Cumulo dei termini in ipotesi di accertamento con adesione
TREVISO 44

45 Cumulo dei termini in ipotesi di accertamento con adesione
Riferimenti legislativi: artt. 2, 3 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 Applicazione al Comune: se previsto nel regolamento comunale Condizioni: presenza di “materia concordabile” rinuncia alla proposizione del ricorso Avvio del procedimento: d’ufficio ovvero ad iniziativa di parte prima ovvero dopo la notifica dell’avviso di accertamento segue TREVISO

46 Cumulo dei termini in ipotesi di accertamento con adesione
Adempimenti: sottoscrizione dell’accordo pagamento, entro 20 giorni dalla stipula dell’atto di accertamento con adesione: del tributo rideterminato degli interessi rideterminati del minimo edittale della sanzione ridotto ad 1/3 Perfezionamento: sottoscrizione dell’accordo e pagamento sia del tributo sia degli interessi sia della sanzione … segue TREVISO

47 Cumulo dei termini in ipotesi di accertamento con adesione
Conseguenze: sospensione per 90 giorni del termine per la proposizione del ricorso l’accertamento con adesione non è impugnabile né intrigabile o modificabile non si ha diritto alla ripetizione Al predetto termine di 90 giorni si applica il periodo di sospensione feriale dell’attività giudiziale ex art. 1 della legge 07/10/69, n. 742 (dal 1°al 31 agosto)? SI: Corte di Cassazione n del 2015 e del 2005 NO: Corte di Cassazione n del 2016 in quanto l’accertamento con adesione è un procedimento amministrativo e non giurisdizionale Decreto legge 22/10/16, n. 193, convertito dalla legge 1/12/16, n. 225 Art. 7 quater, comma 18 I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale TREVISO

48 Sospensione dei termini per la trasmissione di documenti ed informazioni
TREVISO 48

49 Sospensione dei termini per la trasmissione di documenti
Decreto legge 22/10/16, n. 193, convertito dalla legge 1/12/16, n. 225 Art. 7 quater, comma 16 I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA Legge 27 luglio 2000, n. 212 Art. 6, comma 4 Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente Ici Imu Tasi Tarsu Tares Tari Tosap Icp/PPAA (art. 14 d.lgs.n.504/92) (art. 14 d.lgs.n.504/92; art. 13, c.13, d.l.n.201/2011; art. 9, c.7, d.lgs.n.23/2011) (art. 1, c.698, l.147/2013) (art. 76 d.lgs.n.507/93) (art. 14, c.42, d.l.n.201/2011) (art. 53 d.lgs.n.507/93) (art. 23 d.lgs.n.507/93) € 51-€ 258 € 100-€ 500 € 26-€ 258 TREVISO

50 La definizione agevolata delle entrate comunali iscritte a ruolo o incluse in ingiunzioni fiscali
TREVISO 50

51 Definizione agevolata delle entrate comunali
Fonte normativa Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 Art. 6 Ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 Applicazione ex lege Art. 6-ter Ingiunzioni fiscali notificate dal 2000 al 2016 Scelta discrezionale del Comune Adozione del Regolamento entro il 1° febbraio 2017 Notizia dell’adozione del Regolamento, entro 30 giorni, mediante pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale TREVISO

52 Definizione agevolata delle entrate comunali
Entrate definibili Ruolo Ingiunzione Tutte le entrate (tributarie ed extratributarie) incluse nei ruoli affidati dal 2000 al 2016 Le entrate (tributarie ed extratributarie) e le annualità di notifica delle ingiunzioni fiscali che il Comune decide di includere nella definizione Anche soltanto alcuni dei carichi inclusi nella cartella Anche soltanto alcune delle entrate inserite nell’ingiunzione L’agente della riscossione fornisce le informazioni: presso i propri sportelli nell’area riservata del proprio sito istituzionale Il Comune (o il “concessionario minore”) fornisce le informazioni L’agente della riscossione comunica al debitore, a mezzo posta ordinaria, entro il 28/02/2017, i carichi affidati nel corso del 2016 per i quali al 31/12/2016 non risulta ancora notificata la cartella di pagamento TREVISO

53 Definizione agevolata delle entrate comunali
Entrate escluse dalla definizione Ruolo Ingiunzione Iva sulle importazioni L’ambito di applicazione è deciso dal Comune Recuperi di aiuti di Stato Pronunce di condanna della Corte dei Conti Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna Limitatamente alle entrate comunali, si applicano le esclusioni previste per le entrate iscritte a ruolo Altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali TREVISO

54 Definizione agevolata delle entrate comunali
Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada Ruolo Ingiunzione La definizione si applica limitatamente: agli interessi di mora alla maggiorazione del 10% per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso ad Equitalia La definizione è applicabile limitatamente alla maggiorazione del 10% per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui è notificata l’ingiunzione fiscale TREVISO

55 Definizione agevolata delle entrate comunali
Importi non dovuti a seguito della definizione agevolata Ruolo Ingiunzione Sanzione Interessi di mora ex art. 30 del DPR n. 602 del 1973 TREVISO

56 Interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo
Fonti legislative: art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602 Contenuto: decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, sull’importo del tributo si applicano gli interessi di mora (per i ruoli consegnati fino al 12 luglio 2011, gli interessi di mora si applicavano anche su sanzioni ed interessi) il tasso d’interesse viene annualmente determinato dal Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi: dal 1° ottobre 2012 il tasso annuo si riduca dal 5,0243% al 4,5504% - Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate n del 18 luglio 2012 dal 1° maggio 2013 il tasso annuo aumenta dal 4,5504% al 5,2233% - Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate n del 4 marzo 2013 dal 1° maggio 2014 il tasso annuo è ridotto dal 5,2233% al 5,14% - Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate del 10 aprile 2014 dal 15 maggio 2015 il tasso annuo è ridotto dal 5,14% al 4,88% - Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate n del 30 aprile 2015 dal 15 maggio 2016 il tasso annuo si riduce dal 4,88% al 4,13% - Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate n del 27 aprile 2016 gli interessi si conteggiano dalla data di notifica della cartella di pagamento e fino al giorno del pagamento TREVISO

57 Definizione agevolata delle entrate comunali
Chi può accedere Chi non ha pagato Chi ha già pagato parzialmente senza rateizzi Chi ha già pagato parzialmente a seguito di rateizzi il pagamento della prima o unica rata della definizione determina la revoca automatica del rateizzo in essere Per le entrate incluse nei ruoli: è necessario effettuare tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 le rate scadenti in data successiva al 31 dicembre 2016 sono sospese fino alla data di scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per effetto della definizione agevolata Gli importi già pagati a titolo di sanzione, interessi di mora ex art. 30 del Dpr n. 602/1973 e di interessi da dilazione restano definitivamente acquisiti TREVISO

58 Definizione agevolata delle entrate comunali
Termini di pagamento Ruolo Ingiunzione In una unica soluzione Il numero di rate e le relative scadenze (massimo settembre 2018) sono stabilite dal Comune Pagamento rateale: massimo 5 rate: Anno 2017: rate di pari ammontare (70% del debito complessivo) 1a rata: luglio 2017 2a rata: settembre 2017 3a rata: novembre 2017 Anno 2018: rate di pari ammontare (30% del debito complessivo) 4a rata: aprile 2018 5a rata: settembre 2018 Applicazione degli interessi al 4,5% annuo a partire dal 1° agosto 2017 TREVISO

59 Definizione agevolata delle entrate comunali
Modalità di pagamento In caso di procedura concorsuale, nonché di procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 alle somme occorrenti per accedere alla definizione agevolata si applica la disciplina dei crediti prededucibili (e la par condicio creditorum?) Ruolo Ingiunzione domiciliazione su c/c bollettini precompilati da Equitalia presso gli sportelli di Equitalia Le modalità di pagamento sono stabilite dal Comune TREVISO

60 Definizione agevolata delle entrate comunali
Presentazione dell’istanza di definizione agevolata L’istanza deve essere presentata anche se, per effetto dei predetti pagamenti parziali, il debito residuo è rappresentato dai soli importi che si eliminano a seguito della definizione agevolata Ruolo Ingiunzione Entro il 31 marzo 2017 Le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza sono stabiliti dal Comune Modulistica disponibile sul sito di Equitalia Presentazione: presso gli sportelli di Equitalia a mezzo pec TREVISO

61 Definizione agevolata delle entrate comunali
Cosa bisogna indicare nell’istanza di definizione agevolata Il numero di rate nel quale si intende effettuare il pagamento La pendenza di giudizi relativi ai carichi in definizione agevolata L’impegno alla rinuncia dei predetti giudizi e se pende l’appello o il ricorso per Cassazione proposti dall’Ente o da Equitalia? non essendo prevista la compensazione che succede con le spese, atteso che l’art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992 dispone che chi rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo accordo fra loro? TREVISO

62 Definizione agevolata delle entrate comunali
Evasione delle istanze di definizione agevolata Ruolo Ingiunzione Entro il 31 maggio 2017 Equitalia comunica al debitore: gli importi dovuti il piano di rateizzo Il termine entro il quale il Comune (o il “concessionario minore”) trasmette ai debitori l’esito dell’istruttoria delle istanze, gli importi dovuti, quelli delle singole rate e le relative scadenze è stabilito dal Comune TREVISO

63 Definizione agevolata delle entrate comunali
Effetti della presentazione dell’istanza di definizione agevolata Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei crediti Non possono essere avviate nuove azioni cautelari o esecutive: sono fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell’istanza Non possono essere proseguite le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate: a condizione che: non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati TREVISO

64 Definizione agevolata delle entrate comunali
Effetti della definizione agevolata La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento di tutti gli importi dovuti Il soggetto incaricato della riscossione è automaticamente discaricato Il Comune elimina dalle proprie scritture contabili gli importi definiti: a tal fine, per le entrate incluse nei ruoli, Equitalia trasmette, anche in via telematica, entro il 30/06/19, al Comune l’elenco dei soggetti ed i codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento TREVISO

65 Definizione agevolata delle entrate comunali
Mancato, parziale o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate del piano di dilazione La definizione agevolata non produce effetti Riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei crediti I versamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo dovuto senza definizione agevolata Per le entrate incluse nei ruoli la somma residua dovuta non può essere rateizzata (per le entrate incluse nelle ingiunzioni fiscali la decisione è rimessa al Comune) per i soli carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere al 3 dicembre 2016, detta preclusione non opera se, alla data di presentazione dell’istanza di definizione agevolata, erano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento TREVISO

66 Definizione agevolata delle entrate comunali
Criticità Applicazione ex lege ai Comuni I Comuni devono rinunciare agli importi (oggetto della definizione agevolata) iscritti a ruolo (e ricompresi tra i residui attivi) Non è prevista una compensazione da parte dello Stato della predetta perdita La disciplina riguarda le ingiunzioni fiscali soltanto per i Comuni che decidono di introdurre la definizione: violazione dell’art. 3 della Costituzione??? In alcuni casi conviene la dilazione anziché la “rottamazione” Si ammette alla definizione agevolata chi non ha pagato nulla e non si ammette chi avendo un piano di dilazione in corso non versa una rata scadente tra ottobre e dicembre 2016 TREVISO

67 Fabbricati rurali in catasto terreni: pubblicazione elenco
TREVISO 67

68 Fabbricati rurali in catasto terreni
Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 Art. 13, commi 14-ter e 14-quater I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30/11/2012 Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l’Imu è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto Il conguaglio dell'imposta è determinato dai Comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni da € ad € 8.264 … segue Pagina 68 TREVISO

69 Fabbricati rurali in catasto terreni
Agenzia delle entrate Comunicato stampa del 16 gennaio 2017 L’elenco dei fabbricati rurali non ancora dichiarati al catasto edilizio urbano è disponibile al seguente link: Nelle prossime settimane l’Agenzia invierà ai proprietari una comunicazione con l’invito a regolarizzare spontaneamente il classamento beneficiando del “nuovo” ravvedimento operoso, con il pagamento della sanzione ridotta pari ad € 172 (1/6 del minimo edittale) In mancanza provvederà l’Agenzia con oneri a carico dei proprietari ed applicazione della sanzione … segue Pagina 69 TREVISO

70 Fabbricati rurali in catasto terreni
Agenzia delle entrate Comunicato stampa del 16 gennaio 2017 Non devono essere accatastati: i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati le serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale le vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni i manufatti isolati privi di copertura le tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi i manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo i fabbricati in corso di costruzione o di definizione i fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti) Pagina 70 TREVISO

71 L’applicazione della sanzione
TREVISO 71

72 La misura delle sanzioni
Tributo Om./parz.versam. (art. 13 d.lgs.n.471/97) Infedele dichiarazione Omessa dichiarazione Vizi formali/mancata risposta a questionari Ici 30% 50%-100% maggiore imposta dovuta (art. 14 d.lgs.n.504/92) 100%-200% tributo dovuto. Minimo € 51 (art. 14 d.lgs.n.504/92) € 51-€ 258 Imu (art. 14 d.lgs.n.504/92; art. 13, c.13, d.l.n.201/2011; art. 9, c.7, d.lgs.n.23/2011) 100%-200% tributo dovuto. Minimo € 51 (art. 14 d.lgs.n.504/92; art. 13, c.13, d.l.n.201/2011; Tasi 30% (art. 1, c.695, l.147/2013) 50%-100% tributo non versato. Minimo € 50 (art. 1, c.697, l.147/2013) 100%-200% tributo non versato. Minimo € 50 (art. 1, c.696, l.147/2013) € 100-€ 500 (art. 1, c.698, l.147/2013) Pagina 72 TREVISO

73 La misura delle sanzioni
Tributo Om./parz.versam. (art. 13 d.lgs.n.471/97) Infedele dichiarazione Omessa dichiarazione Vizi formali/mancata risposta a questionari Tarsu 30% 50%-100% maggiore tassa dovuta (art. 76 d.lgs.n.507/93) 100%-200% tributo dovuto. Minimo € 51 (art. 76 d.lgs.n.507/93) € 26-€ 258 (art. 76 d.lgs.n.507/93) Tares (art. 14, c.39, d.l.n.201/2011) 50%-100% tributo non versato. Minimo € 50 (art. 14, c.41, d.l.n.201/2011) 100%-200% tributo non versato. Minimo € 50 (art. 14, c.40, d.l.n.201/2011) € 51-€ 258 (art. 14, c.42, d.l.n.201/2011) Tari 30% (art. 1, c.695, l.147/2013) 50%-100% tributo non versato. Minimo € 50 (art. 1, c.697, l.147/2013) 100%-200% tributo non versato. Minimo € 50 (art. 1, c.696, l.147/2013) € 100-€ 500 (art. 1, c.698, l.147/2013) Pagina 73 TREVISO

74 La misura delle sanzioni
Tributo Om./parz.versam. (art. 13 d.lgs.n.471/97) Infedele dichiarazione Omessa dichiarazione Vizi formali/mancata risposta a questionari Tosap 30% 50%-100% maggiore tassa dovuta (art. 53 d.lgs.n.507/93) 100%-200% tributo dovuto. Minimo € 51 (art. 53 d.lgs.n.507/93) € 51-€ 258 (art. 53 d.lgs.n.507/93) Icp/PPAA 50%-100% maggiore tassa dovuta (art. 23 d.lgs.n.507/93) 100%-200% tributo dovuto. Minimo € 51 (art. 23 d.lgs.n.507/93) € 51-€ 258 (art. 23 d.lgs.n.507/93) Pagina 74 TREVISO

75 La sanzione per omesso, parziale o tardivo versamento
Fonti legislative: art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (come modificato dall’art. 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158) Contenuto: … segue Fino al 31 dicembre 2015 Dal 1° gennaio 2016 (l’anticipo a detta data è stato disposto dal c.133 dell’art. 1 della L. 28/12/2015, n. 208) Omesso versamento: 30% Tardivo versamento: da 1 a 14 giorni: 2% al giorno oltre i 14 giorni: 30% da 1 a 14 giorni: 1% al giorno da 15 a 90 giorni: 15% oltre i 90 giorni: 30% Pagina 75 TREVISO

76 La sanzione per omesso, parziale o tardivo versamento
Ravvedimento operoso (fino al 31 dicembre 2015) Ravvedimento operoso (dal 1° gennaio 2016) Si applica il principio del favor rei ex comma 3 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 472 del 1997: “Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo” Da 1 a 14 gg. Da 15 a 30 gg. Da 31 a 90 gg. Da 91 a 365 gg 0,2% al giorno (2% ridotto ad 1/10) 3% (30% ridotto ad 1/10) 3,33% (30% ridotto ad 1/9) 3,75% (30% ridotto ad 1/8) Da 1 a 14 gg. Da 15 a 30 gg. Da 31 a 90 gg. Da 91 a 365 gg 0,1% al giorno (1% ridotto ad 1/10) 1,5% (15% ridotto ad 1/10) 1,67% (15% ridotto ad 1/9) 3,75% (30% ridotto ad 1/8) Pagina 76 TREVISO

77 La sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione
Fonti legislative: art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (come modificato dall’art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24/09/15, n. 158) Ravvedimento operoso Fino al 31 dicembre 2015 Dal 1° gennaio 2016 (l’anticipo a detta data è stato disposto dal c.133 dell’art. 1 della legge 28/12/2015, n. 208) Dal 100% al 200% Presentazione: entro 30 giorni: dal 50% al 100% oltre 30 giorni: dal 100% al 200% Fino al 31 dicembre 2015 Dal 1° gennaio 2016 Entro 30 gg Da 31 a 90 gg Oltre 90 gg 10% (100% ridotto ad 1/10) Dal 100% al 200% 5% (50% ridotto ad 1/10) Pagina 77 TREVISO

78 Principio dell’assorbimento
Circolare 13 luglio 1998, n. 184/E Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione assorbono quella per omesso o parziale versamento Dovuto sul dichiarato Versato spontaneamente Accertato Sanzione € 0 € 100 € 100: si € € 30: no € 50 € 25: si € 25 + € 15: no Pagina 78 TREVISO

79 Esempi di accertamento
Esempio 1 (Imu): il contribuente dichiara il possesso di un fabbricato per il quale è dovuta una imposta di € 100 e versa in autoliquidazione € 50 il Comune accerta il possesso anche di un altro immobile per il quale è dovuta una imposta di € 200 Soluzione errata Soluzione corretta Omessa dich. Infedele dich. Parziale versamento Imposta dovuta € 300 € 100 € 200 Imposta versata € 50 € 0 Differenza € 250 Sanzione € 125 € 15 Totale € 500 € 375 € 65 € 400 Pagina 79 TREVISO

80 Esempi di accertamento
Esempio 2 (Imu): il contribuente dichiara il possesso di un fabbricato per il quale è dovuta una imposta di € 100 e versa in autoliquidazione € 150 il Comune accerta il possesso anche di un altro immobile per il quale è dovuta una imposta di € 200 Soluzione errata Soluzione corretta Omessa dich. Infedele dich. Parziale versamento Imposta dovuta € 300 € 100 € 200 Imposta versata € 150 € 0 Differenza - € 50 Sanzione € 75 Totale € 225 € 400 Pagina 80 TREVISO

81 Esempi di accertamento
Esempio 3 (Imu): il contribuente dichiara il 50% di possesso di un fabbricato per il quale è dovuta una imposta di € 100 e versa in autoliquidazione € 50 il Comune accerta il 100% di possesso e, quindi, una imposta di € 200 Soluzione errata Soluzione corretta Infedele dichiarazione Parziale versamento Infedele dich. Imposta dovuta € 200 € 100 Imposta versata € 50 € 0 Differenza € 150 Sanzione € 75 € 15 Totale € 225 € 65 Pagina 81 TREVISO

82 Esempi di accertamento
Esempio 4 (Imu): il contribuente dichiara il 50% di possesso di un fabbricato per il quale è dovuta una imposta di € 100 e versa in autoliquidazione € 150 il Comune accerta il 100% di possesso e, quindi, una imposta di € 200 Soluzione errata Soluzione corretta Infedele dichiarazione Parziale versamento Infedele dich. Imposta dovuta € 200 € 100 Imposta versata € 150 € 0 Differenza € 50 - € 50 Sanzione € 25 Totale € 75 Pagina 82 TREVISO

83 Esempi di accertamento
Esempio 5 (Tasi): il contribuente dichiara il possesso di un fabbricato per il quale è dovuta una imposta di € 100 e versa in autoliquidazione € 50 il Comune accerta il possesso anche di un altro immobile per il quale è dovuta una imposta di € 200 Soluzione errata Soluzione corretta Omessa dich. Infedele dich. Parziale versamento Imposta dovuta € 300 € 100 € 200 Imposta versata € 50 € 0 Differenza € 250 Sanzione € 125 € 15 Totale € 500 € 375 € 65 € 400 Pagina 83 TREVISO

84 Esempi di accertamento
Esempio 6 (Tasi): il contribuente dichiara il possesso di un fabbricato per il quale è dovuta una imposta di € 100 e versa in autoliquidazione € 150 il Comune accerta il possesso anche di un altro immobile per il quale è dovuta una imposta di € 200 Soluzione formalmente errata Soluzione corretta Omessa dichiarazione Parziale versamento Omessa dich. Imposta dovuta € 300 € 100 € 200 Imposta versata € 150 € 50 Differenza € 0 Sanzione Totale Pagina 84 TREVISO

85 Esempi di accertamento
Esempio 7 (Tasi): il contribuente dichiara il 50% di possesso di un fabbricato per il quale è dovuta una imposta di € 100 e versa in autoliquidazione € 50 il Comune accerta il 100% di possesso e, quindi, una imposta di € 200 Soluzione errata Soluzione corretta Infedele dichiarazione Parziale versamento Infedele dich. Imposta dovuta € 200 € 100 Imposta versata € 50 € 0 Differenza € 150 Sanzione € 75 € 15 Totale € 225 € 65 Pagina 85 TREVISO

86 Esempi di accertamento
Esempio 8 (Tasi): il contribuente dichiara il 50% di possesso di un fabbricato per il quale è dovuta una imposta di € 100 e versa in autoliquidazione € 150 il Comune accerta il 100% di possesso e, quindi, una imposta di € 200 Soluzione formalmente errata Soluzione corretta Infedele dichiarazione Parziale versamento Infedele dich. Imposta dovuta € 200 € 100 Imposta versata € 150 € 50 Differenza € 0 Sanzione € 25 Totale € 75 Pagina 86 TREVISO

87 Criteri di determinazione della sanzione
Fonti legislative: art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (come modificato dall’art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158) Modalità di determinazione della sanzione: si deve avere riguardo: alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente all’opera da lui svolta per eliminazione o attenuazione le conseguenze alla sua personalità (desunta anche dai suoi precedenti fiscali) alle condizioni economiche e sociali … segue Pagina 87 TREVISO

88 Criteri di determinazione della sanzione
Esempio di incremento del minimo Gravità della violazione … segue Importo della violazione Sanzione minima Scostamento Sanzione applicata Fino ad € 1.000 100% 0% Da € ad € 2.500 10% 110% Da € ad € 5.000 30% 130% Da € ad € 75% 175% Oltre € 200% Pagina 88 TREVISO

89 Criteri di determinazione della sanzione
Esempio di incremento del minimo Precedenti fiscali Condizioni economiche … segue Numero annualità oggetto della violazione negli ultimi 5 anni Sanzione minima Scostamento Sanzione applicata 1 100% 0% Da 2 a 3 20% 120% Oltre 3 50% 150% Valore catastale complessivo degli immobili oggetto della violazione Sanzione minima Scostamento Sanzione applicata Fino ad € 100% 0% Da € ad € 30% 130% Oltre € 60% 160% Pagina 89 TREVISO

90 Criteri di determinazione della sanzione
Esempio di incremento del minimo Esempio 1: Violazione di € commessa per 3 anni per 2 immobili di valore catastale complessivo di € Esempio 2: Violazione di € commessa per 3 anni per 2 immobili di valore catastale complessivo di € … segue Sanzione minima Scostamento Sanzione applicata Gravità della violazione 100% 10% 160% Precedenti fiscali 20% Condizioni economiche 30% Sanzione minima Scostamento Sanzione applicata Gravità della violazione 100% 75% 255% 200% Precedenti fiscali 20% Condizioni economiche 60% Pagina 90 TREVISO

91 Criteri di determinazione della sanzione
Stessa indole: violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell’azione, presentano profili di sostanziale identità … segue Fino al 31 dicembre 2015 Dal 1° gennaio 2016 (l’anticipo a detta data è stato disposto dal c.133 dell’art. 1 della legge 28/12/2015, n. 208) la sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 o in dipendenza di adesione all’accertamento salvo i casi di sproporzione tra l’entità del tributo e la sanzione, la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 o in dipendenza di adesione all’accertamento, di mediazione e di conciliazione Pagina 91 TREVISO

92 Criteri di determinazione della sanzione
Esempio di applicazione della “recidiva” * Se, ad esempio, si sta accertando l’annualità d’imposta 2019, il triennio da osservare è il Per effetto dell’istituto del favor rei (comma 3 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 472 del 1997) si ritiene che la disposizione si applica nel seguente modo: anno d’imposta 2017 bisogna osservare soltanto l’anno 2016 anno d’imposta 2018 bisogna osservare il 2017 ed il 2016 dall’anno d’imposta 2019 bisogna osservare il triennio precedente … segue Numero annualità oggetto di violazioni della stessa indole nei 3 anni precedenti (*) Sanzione base Incremento della sanzione base Sanzione applicata 120% 0% 1 10% 132% 2 25% 150% 3 50% 180% Pagina 92 TREVISO

93 Sanzione per tutte le annualità
Corte di Cassazione, sez. trib. 5 agosto 2016, n La sanzione deve essere applicata ad ogni singola annualità e la violazione può essere arrestata con la presentazione della dichiarazione Pagina 93 TREVISO

94 Cumulo giuridico Fonti legislative:
art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 Comma 5: quando si commettono violazioni della stessa indole in periodi di imposta diversi, la sanzione base è aumentata dalla metà al triplo se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate … segue Pagina 94 TREVISO

95 Non si applica ai tributi locali: circolare n. 138/E del 2000
Cumulo giuridico Non si applica ai tributi locali: circolare n. 138/E del 2000 Si applica ai tributi locali (ex multis): Corte di Cassazione sez. trib., 07 settembre 2010, n Corte di Cassazione, sez. trib., 10 febbraio 2012, n. 1944 … segue Pagina 95 TREVISO

96 Cumulo giuridico Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla contestazione della violazione In ogni caso la sanzione non può essere superiore a quella risultante dal cumulo materiale … segue Anno Violazione Tributo Sanzione 2014 Omissione 100 2015 200 2016 300 Cumulo materiale 600 Cumulo giuridico Da 450 a 900 Sanzione irrogabile Da 450 a 600 Pagina 96 TREVISO

97 Esecuzione della sanzione
Fonti legislative: art. 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 In pendenza del processo di primo grado l’ente può riscuotere coattivamente il tributo e gli interessi per intero, ma non le sanzioni Art. 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992: Ricorso Dopo sentenza 1° grado 2° grado Respinto 2/3 Tutto Parzialmente accolto Importo indicato in sentenza (limite 2/3) Importo indicato in sentenza Accolto Niente Niente. Restituzione di quanto eventualmente riscosso Pagina 97 TREVISO

98 La costituzione del diritto di abitazione e la disciplina Imu e Tasi
TREVISO 98

99 Il diritto di abitazione e la disciplina Imu e Tasi
Il titolare del diritto di abitazione Ai sensi dell’art del codice civile, il titolare del diritto di abitazione è il soggetto che gode di una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia    Per la costituzione del diritto di abitazione è necessaria la trascrizione dell’atto? Non è necessaria la trascrizione e tra "i terzi", ex art del c.c., non rientra l’ufficio tributi A tal fine, può essere utile la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, 12 dicembre 2003, n secondo la quale: "La trascrizione non è un istituto di pubblicità costitutiva, bensì dichiarativa, e come tale ha la funzione di rendere opponibile l’atto ai terzi onde dirimere il conflitto tra più acquirenti dello stesso bene, senza incidere sulla validità ed efficacia dell’atto stesso. Configurandosi come un onere, essa è, pertanto, un "quid pluris" rispetto all’atto trascrivendo, cosicché, ove essa sia necessaria ad integrare una qualsiasi fattispecie normativa, deve essere oggetto di esplicita previsione (omissis)” … segue TREVISO

100 Il diritto di abitazione e la disciplina Imu e Tasi
Il titolare del diritto di abitazione In ipotesi di successione mortis causa al coniuge superstite spetta, secondo quanto previsto dall’art. 540 del codice civile, il diritto di abitazione sull’alloggio adibito a dimora coniugale e sulle sue pertinenze, e, quindi, limitatamente a detti immobili, soggetto passivo è esclusivamente il coniuge superstite mentre gli altri eredi rimangono esclusi dalla soggettività passiva fino a quando non si estingue il diritto di abitazione Per gli altri immobili (diversi dalla dimora coniugale e dalle sue pertinenze) caduti in successione, invece, soggetti passivi sono tutti gli eredi in ragione delle rispettive quote successorie Il diritto di abitazione non può formare oggetto di cessione o di locazione e si prescrive a causa del non uso per un periodo ininterrotto di 20 anni … segue TREVISO

101 Il diritto di abitazione e la disciplina Imu e Tasi
Si costituisce il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. se il coniuge deceduto vantava soltanto il diritto di usufrutto? L’art. 540 del c.c. presuppone il diritto di proprietà in capo al coniuge defunto (o in comunione con l’altro coniuge); pertanto, se il de cuius vantava sull’immobile solo il diritto di usufrutto, il diritto di abitazione non si costituisce (si vedano i principi enunciati nelle sentenze della Corte di Cassazione, sez. II, 22 luglio 1991, n e Corte di Cassazione, sez. II, 23 maggio 2000, n. 6691). Nel caso in specie la tutela del coniuge superstite potrebbe esserci con la previsione dell’accrescimento reciproco del diritto di usufrutto. … segue TREVISO

102 Il diritto di abitazione e la disciplina Imu e Tasi
Art. 4, comma 12quinquies, del decreto legge n. 16 del 2012 Ai soli fini dell'applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione … segue TREVISO

103 Il diritto di abitazione e la disciplina Imu e Tasi
Risoluzione 28 marzo 2013, n. 5/DF Il soggetto passivo dell’imposta municipale propria è in ogni caso il coniuge assegnatario salvo quando l’immobile era detenuto in locazione L’espressione “in ogni caso” deve essere riferita ad ogni caso in cui non vi sia una diversa espressa disposizione L’art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 prevede che “in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo”, in caso di locazione, la soggettività passiva IMU non si rinviene in capo al coniuge assegnatario; quest’ultimo, infatti, sulla base della previsione della successione nel contratto di locazione, utilizza l’immobile sulla base di un titolo giuridico diverso da quello del diritto reale di abitazione previsto dal comma 12quinquies dell’art. 4 del decreto legge n. 16 del 2012 Ne consegue che il coniuge assegnatario è soggetto passivo IMU nel caso in cui l’immobile sia di proprietà, interamente o pro-quota, del coniuge non assegnatario ed in quello in cui lo stesso immobile sia stato concesso in comodato agli ex coniugi e non anche in quello in cui l’immobile era detenuto da questi ultimi in locazione … segue TREVISO

104 Il diritto di abitazione e la disciplina Imu e Tasi
L’interpretazione del Ministero non appare convincente “in ogni caso” non lascia spazio a deroghe (non c’è scritto: “salva diversa disposizione” ovvero “restano ferme le disposizioni previste da ….”) le due disposizioni legislative sono assolutamente differenti: la legge n. 392 del 1978 prevede una successione in un diritto di natura personale il decreto legge n. 16 del 2012 disciplina una successione in un diritto reale il caso di “annullamento” del matrimonio non è previsto nella legge n. 392 del 1978 ai sensi dell’art. 155quater del c.c. anche in caso di comodato quando si assegna la casa ad uno dei coniugi si ha l’assegnazione di un diritto di natura personale … segue TREVISO

105 Il diritto di abitazione e la disciplina Imu e Tasi
L’interpretazione del Ministero non appare convincente Invero, “in ogni caso” dovrebbe significare: in ciascuna delle quattro casistiche previste dalla legge (separazione, scioglimento, annullamento e cessazione degli effetti civili del matrimonio) ovvero con riferimento a qualunque quota di possesso, a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, rinvenibile in capo al coniuge non assegnatario La ratio della disposizione, infatti, è quella di traslare la soggettività passiva, per tutta o parte dell’imposta, dal coniuge non assegnatario a quello assegnatario senza incidere, in alcun modo, sulla soggettività passiva in capo a soggetti “estranei” dal matrimonio Coniuge assegnatario in caso di immobile detenuto in locazione o in comodato: no soggetto passivo Coniuge assegnatario: soggetto passivo: per la sua quota di possesso è per la quota di possesso del coniuge non assegnatario no soggetto passivo: per le altre quote di possesso … segue TREVISO

106 Il diritto di abitazione e la disciplina Imu e Tasi
Abitazioni ex coniugali (Fino al 2013: Art. 13, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011) (Dal 2014: Art. 13, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011) Fino al 2013: Il Comune può equiparare all’abitazione principale quella posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale Condizioni: facoltà del Comune a seguito del provvedimento finale assenza di un diritto reale su altra abitazione ubicata nello stesso Comune Circolare 18 maggio 2012, n. 3DF Da ritenersi tacitamente abrogata già dal 2012 (NON CONDIVISIBILE) DAL 2014 LA NORMA E’ STATA ESPRESSAMENTE ABROGATA … segue TREVISO

107 Il diritto di abitazione e la disciplina Imu e Tasi
Abitazioni ex coniugali Dal 2014: assimilazione per legge all’abitazione principale della casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio Condizioni: provvedimento finale basta l’assegnazione al coniuge non è richiesto che il coniuge assegnatario dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione se l’abitazione è assegnata a soggetto diverso da uno dei coniugi (es. al figlio), non è considerata abitazione principale … segue TREVISO

108 Il diritto di abitazione e la disciplina Imu e Tasi
Mef – Risposta a Faq n. 22 del 3 giugno 2014 In ipotesi di assegnazione della casa ex coniugale, il coniuge assegnatario, al pari dell’Imu, è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale (NON CONDIVISIBILE) … segue TREVISO

109 Il diritto di abitazione e la disciplina Imu e Tasi
Casa ex coniugale (non contitolari – proprietà del coniuge assegnatario) base imponibile: € ,00 aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50) aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille Tasi: (€ *0,002) – € 50 = € 150 unica obbligazione tributaria dovuta esclusivamente dal proprietario … segue Pagina 109 TREVISO

110 aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
Esempi di calcolo Tasi 2014 Casa ex coniugale (non contitolari – proprietà del coniuge non assegnatario) base imponibile: € ,00 aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50) aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille Tasi: (€ *0,002) – € 50 = € 150 ripartizione (ipotesi 70% e 30%): proprietario € 105 ed occupante € 45 … segue Pagina 110 TREVISO

111 Casa ex coniugale (contitolari): base imponibile: € 100.000,00
Esempi di calcolo Tasi 2014 Casa ex coniugale (contitolari): base imponibile: € ,00 aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50) aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille Tasi: (€ *0,002) – € 50 = € 150 è un’unica obbligazione tributaria e rispondono in solido i contitolari Pagina 111 TREVISO

112 Imu: terreni agricoli e terreni non coltivati
TREVISO 112

113 Imu: terreni agricoli e terreni non coltivati
Art. 13, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011 Prima dell’art. 4 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992 Dopo l’art. 4 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992 Art. 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992 Ai fini Ici si intende per: a) Fabbricato (omissis); b) Area edificabile (omissis); c) Terreno agricolo il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art del c.c. Pagina 113 TREVISO

114 Imu: terreni agricoli e terreni non coltivati
Decreto Legislativo n. 504 del 1992 Art. 7, comma 1, lettera h) Sono esenti i terreni agricoli ubicati nei Comuni montani o di collina (circolare n. 9 del 1993) ICI IMU Terreni agricoli Si Terreni incolti/abbandonati/orticelli/utilizzati per attività diverse NO SI Pagina 114 TREVISO

115 Imu: terreni agricoli e terreni non coltivati
Nota Ifel 3 gennaio 2013 A seguito della modifica del comma 2 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 (per effetto del decreto legge n. 16 del 2012), a differenza dell’Ici rientrano nel presupposto d’imposta Imu anche i terreni diversi da quelli agricoli L’esenzione ex lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 si applica esclusivamente ai terreni agricoli e non anche a quelli diversi Pagina 115 TREVISO

116 Imu: terreni agricoli e terreni non coltivati
Imu 2012 e 2013 la norma non prevede l’esenzione per i terreni “non agricoli” Imu 2014 e 2015 la norma prevede l’esenzione anche per i terreni non coltivati Imu dal 2016 Pagina 116 TREVISO

117 Imu: terreni agricoli e terreni non coltivati
Risposta al question time parlamentare del 4 maggio 2016 Nei “terreni agricoli” rientrano anche quelli “incolti, abbandonati e gli orticelli” come affermato, in materia di Ici, dalla Corte di Cassazione, sez. trib., 11 maggio 2012, n Risposta al question time parlamentare del 6 ottobre 2016 Gli uffici del Mef stanno approfondendo la corretta definizione dei “terreni non propriamente agricoli” per valutare la loro esclusione dall’Imu. Se gli orticelli sono ubicati in Comuni montani sono esenti dall’imposta, in caso contrario sono esenti soltanto i terreni posseduti e condotti da Iap e coltivatori diretti Pagina 117 TREVISO

118 Imu: terreni agricoli e terreni non coltivati
Corte di Cassazione, sez. trib., 11 maggio 2012, n. 7369 La definizione di terreno agricolo ex art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, in conformità coi precetti di cui agli artt. 3 e 53 Cost., va intesa nel senso che il presupposto dell'imposta resta integrato col possesso di terreni suscettibili di esser utilizzati per le attività di cui al citato l'art c.c., e, dunque, di terreni astrattamente idonei a tale utilizzo, e non in conseguenza dell'effettivo esercizio su di essi, delle attività predette. … segue  Pagina 118 TREVISO

119 Imu: terreni agricoli e terreni non coltivati
Corte di Cassazione, sez. trib., 11 maggio 2012, n. 7369 Ed, infatti, la distinzione tra terreno agricolo "coltivato" o "adibito" soggetto ad imposta, e quello "non coltivato" o "non adibito," da essa esente, contenuta nell'impugnata sentenza, non solo finisce per privare di significato l'inciso dell'art. 1, comma 2 del decreto ICI, che non pone alcuna distinzione in relazione all'uso degli immobili, ma si fonda su un dato letterale -e, cioè, l'utilizzo del participio "adibito"- inidoneo a sorreggere un'opzione ermeneutica che rimette all'arbitrio del soggetto passivo -libero o meno di coltivare il terreno o di esercitarvi le altre attività- la configurabilità stessa del presupposto dell'imposta Peraltro, diversamente opinando, si finirebbe, incongruamente, col premiare, secondo quanto evidenziato dal ricorrente, chi non pone a frutto la proprietà del bene, in contrasto con le finalità d'incentivazione dell'attività agricola, a base dell'agevolazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9 e di razionale sfruttamento del suolo di cui all'art. 44 Cost. (cfr. Corte Cost. n. 336 del 2003 e n. 87 del 2005). Pagina 119 TREVISO

120 Versamenti a Comuni incompetenti e rimborso della quota comunale e statale
TREVISO 120

121 Versamenti a Comuni incompetenti e rimborso della quota comunale e statale
Fonti: art. 1, commi , della legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1, comma 4, del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 decreto interministeriale 24 febbraio 2016 (in G.U. n. 87 del 14 aprile 2016) circolare 14 aprile 2016, n. 1/DF circolare 21 giugno 2016, n. 3/DF decreto 26 ottobre 2016 … segue Pagina 121 TREVISO

122 Riversam. a Comune competente Quota Comune allo Stato
Versamenti a Comuni incompetenti e rimborso della quota comunale e statale Riversam. a Comune competente Rimborso Quota Comune allo Stato Quota Stato al Comune Applicazione Dal 2012 Istanza rimborso/comunicaz. Comunicaz. Istanza Competenza Comune Comune/Stato Caricam. su Portale Entro 60 gg Istruttorie concluse al 28/04/16 30/01/17 Regolaz.FSC 31 luglio TREVISO

123 Le modalità di rimborso da parte dello Stato
Decreto 26 ottobre 2016 (In G.U. Serie Generale n. 264 del 11/11/216) Lo Stato effettua il rimborso in una delle seguenti modalità: in ipotesi di Iban: rimborsi massivi, con ordinativi di pagamento collettivo, sulla base di liste automatizzate contenenti, in corrispondenza del singolo nominativo: le generalità dell’avente diritto, l’ammontare dell’imposta da rimborsare e il codice Iban del conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario del rimborso In assenza di Iban: ordinativi di pagamento individuali: se l’importo da rimborsare è pari o inferiore ad € 1.000: emissione di un bonifico domiciliato presso gli uffici postali per il pagamento in contanti da effettuarsi entro il 2° mese successivo a quello di esigibilità se l’importo da rimborsare è superiore ad € 1.000: emissione di un vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia intestato al beneficiario Le somme relative ai bonifici postali non riscossi ed ai vaglia cambiari non andati a buon fine, per qualsiasi motivo, sono riversate in un apposito conto corrente intestato al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per essere riutilizzate ai fini del rinnovo del pagamento a favore del creditore TREVISO

124 Software Portale del federalismo fiscale
I problemi del software inserimento manuale richiesta di dati “inutili” (bastava il CF) limitazioni: ad Imu e maggiorazione Tares (no altri tributi) ai versamenti F24 (no c/c postali e bonifici) … segue Pagina 124 TREVISO

125 Software Portale del federalismo fiscale
I problemi del software riversamento a Comune competente: codice catastale Comune anziché nome Comune informazione non disponibile per il Comune che ha ricevuto il riversamento (conseguenze sul suo FSC) impossibilità di inserimento rimborso parziale inserimento singolo inserimento di F24 identici firma PDF/A Pagina 125 TREVISO

126 Software Portale del federalismo fiscale
Le modifiche disponibili dal 26 luglio 2016 Inserimento massivo delle pratiche: con un’unica operazione è possibile inserire a sistema, per uno specifico contribuente, uno o più versamenti, identici o diversi tra loro Duplicazione di una pratica preesistente: la funzione permette di richiamare tutti i dati di una pratica già inserita a sistema, che può essere confermata, nel caso si debba inserire un versamento identico, ovvero modificata per le sole informazioni diverse Acquisizione della determina firmata digitalmente in formato CAdES (l’estensione del file firmato è .p7m): in aggiunta a quanto già previsto, vengono accettati documenti PDF/A firmati anche con questa modalità TREVISO

127 Software Portale del federalismo fiscale
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128 Software Portale del federalismo fiscale
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129 Software Portale del federalismo fiscale
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130 Software Portale del federalismo fiscale
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131 Software Portale del federalismo fiscale
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133 Software Portale del federalismo fiscale
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134 Software Portale del federalismo fiscale
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135 Software Portale del federalismo fiscale
Le modifiche disponibili dal 23 novembre 2016 Nuovo campo “Codice catastale del comune di origine” La nuova funzionalità consente al Comune di acquisire tutte le comunicazioni e le richieste di rimborso relative ai versamenti effettuati dai contribuenti sul codice catastale di Comuni che, al momento attuale, risultano soppressi in seguito di fusioni e confluiti nel Comune che sta operando. La stessa modalità può essere utilizzata anche nei casi in cui debbano essere inserite richieste di rimborso da parte dell’Erario relative a importi che il contribuente ha versato erroneamente ad altro Comune, ma è il Comune che sta operando ad essere effettivamente titolato a trasmettere detta richiesta. Acquisizione dell’IBAN per pratiche con stato “Trasmessa” Con tale funzionalità è possibile attivare la ricerca delle pratiche prive di IBAN. Si ricorda che, al fine di agevolare e velocizzare le procedure di liquidazione delle richieste di rimborso da parte di Erario, è essenziale fornire l’IBAN del soggetto beneficiario del rimborso. Nel caso in cui, quindi, non sia stato inizialmente comunicato l’IBAN o tale codice sia stato nel frattempo modificato, è possibile procedere all’inserimento o alla modifica. … segue TREVISO

136 Software Portale del federalismo fiscale
Le modifiche disponibili dal 23 novembre 2016 Gestione dei beneficiari diversi dal contribuente che ha effettuato l’errato versamento Con la nuova funzionalità è possibile inserire i dati relativi alle richieste di rimborso da parte dell’Erario a favore di soggetti diversi dal contribuente che ha effettuato il versamento oggetto di rimborso (eredi oppure persona giuridica non più attiva ovvero diversa da quella che ha effettuato il versamento). La funzione prevede anche un apposito campo per inserire la necessaria documentazione (in PDF/A non firmato) (es. denuncia di successione, delega ad uno degli eredi, ecc.). In caso di inserimento massivo i dati sono digitati una volta. Gestione delle richieste di rimborso per versamenti effettuati con bonifico in Banca d’Italia Le richieste di rimborso da parte dell’Erario a seguito di versamenti effettuati con bonifico in Banca d’Italia (pagamenti dovuti dai residenti all’estero) possono essere gestite indicando, nell’apposito campo “CRO”, il codice identificativo del bonifico. È necessario comunque allegare la distinta del bonifico (PDF/A non firmato). TREVISO

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146 Software Portale del federalismo fiscale
In sede di bonifica degli archivi è necessario fare emergere le posizioni che, pur se formalmente corrette (complessivamente tra quota Comune e quota Stato è stato versato l’importo esatto), presentano una errata ripartizione del gettito tra Comune e Stato 1) Eseguire la compensazione 2) Inserire l’esito sul Portale del federalismo fiscale Comune Stato Totale Dovuto 500 1.000 Versato 300 700 TREVISO


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