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Sicurezza in Condominio

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Presentazione sul tema: "Sicurezza in Condominio"— Transcript della presentazione:

1 Sicurezza in Condominio
Gli aspetti della sicurezza ineriscono il ruolo dell’Amministratore di Condominio per tre aspetti: la tutela della sicurezza dei lavoratori; la sicurezza dei condomini ed inquilini dell’immobile; la sicurezza dei terzi e dell’ambiente circostante. Il secondo e terzo profilo si concretizzano in: sicurezza strutturale: diretta (strutture portanti, struttura di copertura, parti comuni); indiretta (sporti, solai intermedi, etc.); sicurezza impiantistica: impianto elettrico; impianto idrico e fognario; impianto del gas; impianto elevatore; altri impianti.

2 Sicurezza in Condominio
sicurezza delle finiture: balconi, cornicioni e frontini; elementi di decoro architettonico aggettanti; elementi suscettibili di caduta; pavimentazioni; uscite, infissi e vetrate; spazi esterni e giardini; sistemi di sicurezza attiva: impianto antincendio e di segnalazione; sistemi di controllo della viabilità; sistemi di videosorveglianza. Tutti questi aspetti sono esaminati, descritti e valutati nel “fascicolo del fabbricato”.

3 Sicurezza in Condominio
Il fascicolo del fabbricato è un documento (un compendio di documenti) dai contorni alquanto indefiniti la cui obbligatorietà ed i cui contenuti sono stati oggetto di numerosissime modifiche ed integrazioni. Nasce sull’onda emotiva conseguente l’improvviso ed inaspettato crollo, in via Vigna Jacobini, Roma, il 16 dicembre del 1998, di una palazzina residenziale con il decesso di 27 persone. Dalle indagini successive emerse che la causa essenziale che determinò il crollo era da individuare nel generale sottodimensionamento della struttura portante ed, in particolare, dei pilastri. Le indagini evidenziarono, inoltre, che le opere in esecuzione al piano seminterrato non furono all’origine del fenomeno disastroso. Tali opere, infatti, per quanto in interesse, riguardarono essenzialmente lo spostamento e demolizione di alcune tramezzature. Il fatto è che, stante la deficienza della struttura portante, parte del carico gravava, contro ogni principio di buona costruzione, proprio su tali esili elementi che, benché inidonei allo scopo, tuttavia concorrevano a mantenere il precario equilibrio dell’immobile.

4 Sicurezza in Condominio
L’esperienza di via Vigna Jacobini portò a due importanti considerazioni: è essenziale mantenere i fabbricati esistenti sotto un regime di continua e periodica verifica della sicurezza strutturale, anche in relazione all’evolversi delle conoscenze scientifiche in materia; è essenziale che, al pari di ogni altro organismo meccanico, anche i fabbricati fossero dotati di una sorta di libretto di istruzione e soprattutto di uso e manutenzione che evidenziasse lo stato di conservazione di ogni parte, scadenzasse gli interventi manutentivi necessari alla difesa dell’integrità del fabbricato, ponesse ogni successivo manutentore in una condizione di conoscenza degli elementi principali dell’immobile, delle loro condizioni e correlazioni, dello stato e distribuzione degli impianti etc. al fine di consentire che gli interventi fossero eseguiti in sicurezza sia per il fabbricato che per gli operatori in attività.

5 Sicurezza in Condominio
Lo schema ideale di fascicolo si compone di quattro parti: a) parte prima “identificazione dell’edificio”; b) parte seconda “sicurezza statica”; c) parte terza “sicurezza impiantistica”; d) parte quarta “sintesi degli accertamenti, eventuali provvedimenti conseguenti e piano di gestione del fabbricato”. Identificazione dell’edificio: dati generali: indirizzo; dati catastali; recapiti;

6 Sicurezza in Condominio
dati storici: epoca di costruzione; progettista, direttore dei lavori, costruttore, collaudatore; principali interventi manutentivi e di ristrutturazione; dati urbanistici e tecnici generali: inquadramento urbanistico; vincoli; destinazione d’uso dei locali; titolo abilitativo della costruzione; titoli successivamente rilasciati; procedimenti di condono, accertamento di conformità e casi di abusivismo; dati quantitativi del fabbricato e delle pertinenze: planimetrie, prospetti e sezioni.

7 Sicurezza in Condominio
accertamento della sicurezza statica: identificazione della tipologia e degli elementi strutturali: suolo di fondazione; fondazioni; strutture portanti verticali ed orizzontali; valutazione della sicurezza strutturale rispetto: alla normativa all’epoca di costruzione; alla normativa attuale; alle condizioni di carico di progetto; alle condizioni di carico effettive; allo stato di conservazione; principali opere manutentive e di consolidamento; quadro dei fabbisogni.

8 Sicurezza in Condominio
accertamento della sicurezza impiantistica: identificazione degli impianti esistenti: descrizione tecnica; schemi grafici e funzionali; analisi delle interferenze; conformità degli impianti rispetto: alla normativa vigente all’epoca di realizzazione; alla normativa attuale (37/08); certificazioni; adempimenti periodici obbligatori e facoltativi; azioni manutentive periodiche obbligatorie e facoltative; schede di verifica e riepilogo degli interventi.

9 Sicurezza in Condominio
accertamenti, provvedimenti e piano di gestione: identificazione e descrizione tecnica delle finiture delle parti comuni: facciate e sporti; copertura; scale e androne; cortili, giardini e spazi esterni; pertinenze (cantine, parcheggi, etc.); resoconto storico dei principali interventi manutentivi effettuati; verifica della conformità e dello stato di conservazione; individuazione delle criticità attuali; programmazione temporale ed economica degli interventi. valutazione complessiva sulle condizioni di sicurezza dell’edificio

10 Sicurezza in Condominio
Acquisizione e analisi progetti / documentazione Progetti / documentazione completi ? SI NO Confronto tra progetti / documentazione e stato di fatto Rilievo architettonico e grafici essenziali Esame visivo: caratteristiche strutturali e impiantistiche Rilievo sommario delle caratteristiche strutturali e impiantistiche Esame delle eventuali criticità Individuazione delle eventuali prescrizioni Documentazione fotografica Compilazione FF

11 Sicurezza in Condominio
Aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Normativa di riferimento D. lgs. 81/08 e ss.mm.ii. Definizioni essenziali: «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari; «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;

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«azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno; «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.

13 Sicurezza in Condominio
Dalle definizioni deriva che: il Condominio, anche con un solo dipendente, è un’azienda; l’amministratore è il datore di lavoro (Ministero del lavoro, circolare 5 marzo 1997, n. 28); ogni soggetto espletante attività lavorativa per il Condominio è un lavoratore (ad esempio portiere, giardiniere, personale addetto alla pulizia, personale addetto alla manutenzione, ecc). Da questi vanno esclusi quanti prestino la loro attività con contratto di lavoro autonomo; ricadono sull’amministratore le responsabilità di tutela e prevenzione della salute dei lavoratori spettanti al datore di lavoro salvo quelle da lui delegate nei limiti della Legge.

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Aspetti specifici del Condominio: art.3 comma 1: . Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. art.3 comma 4: Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo. art.3 comma 9: ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.

15 Sicurezza in Condominio
Aspetti specifici del Condominio: art.29 comma 5: Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.

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Obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37: Art. 36. Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 (primo soccorso e prevenzione incendi); d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

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2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9. 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

18 Sicurezza in Condominio
Obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37: Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano …

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3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

20 Sicurezza in Condominio
Titolo III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di Legge, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere … conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

21 Sicurezza in Condominio
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso, oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

22 Dispositivi di Protezione Individuale
Sicurezza in Condominio Dispositivi di Protezione Individuale Si intende per dispositivo di protezione individuale, «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. I DPI devono essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore, tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

23 DPI – Obblighi del datore di lavoro
Sicurezza in Condominio DPI – Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro : effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; valuta, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato; aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione; individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato; mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie; provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti; fornisce istruzioni, formazione ed informazione per i lavoratori sull’uso e conservazione dei DPI.

24 DPI – Obblighi del lavoratore
Sicurezza in Condominio DPI – Obblighi del lavoratore I lavoratori: si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro per l’uso dei DPI; utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato; provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; non vi apportano modifiche di propria iniziativa; segnalano immediatamente al datore di lavoro qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

25 Valutazione dei Rischi
Sicurezza in Condominio Valutazione dei Rischi La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto anche su supporto informatico, deve essere munito di data certa e deve contenere: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

26 Valutazione dei Rischi
Sicurezza in Condominio Valutazione dei Rischi l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, se nominati; l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.

27 Contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione
Sicurezza in Condominio Contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione Il datore di lavoro committente: verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare, mediante: acquisizione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.; acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale; fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare. elabora un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento (DVRI) è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

28 Contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione
Sicurezza in Condominio Contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione Esclusioni: l’obbligo di redazione del DVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari.

29 Cantieri temporanei e mobili
Sicurezza in Condominio Cantieri temporanei e mobili Definizioni: cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile; committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata. Nel Condominio è l’amministratore; responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti in materia di sicurezza da questo delegabili; uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera; idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

30 Cantieri temporanei e mobili
Sicurezza in Condominio Cantieri temporanei e mobili Compiti e responsabilità del Committente o Responsabile dei lavori: nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi, anche non contemporanea, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. Per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore ad euro le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori; nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi, anche non contemporanea, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori; comunica alle imprese e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

31 Cantieri temporanei e mobili
Sicurezza in Condominio Cantieri temporanei e mobili verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare. A tal fine deve ottenere e verificare: iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; documento di valutazione dei rischi o autocertificazione; documento unico di regolarità contributiva; dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi per violazione di norme in materia di sicurezza; chiede alle imprese una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate ad INPS, INAIL, e casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;

32 Cantieri temporanei e mobili
Sicurezza in Condominio Cantieri temporanei e mobili trasmette all’amministrazione concedente il Permesso di Costruire o la S.C.I.A. o C.I.L., prima dell’inizio dei lavori, copia della notifica preliminare e del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonchè una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale. anche in caso di nomina dei coordinatori resta responsabile in eligendo e vigilando. Proprio in relazione a tale ultima ineludibile responsabilità l’amministratore è tenuto a verificare il possesso dei requisiti richiesti dalla norma in capo ai soggetti cui affidare la coordinazione dei lavori ai fini della sicurezza.

33 Cantieri temporanei e mobili
Sicurezza in Condominio Cantieri temporanei e mobili Requisiti del coordinatore in fase di progettazione e/o esecuzione: alternativamente: laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, o equipollente nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni;

34 Cantieri temporanei e mobili
Sicurezza in Condominio Cantieri temporanei e mobili Requisiti del coordinatore in fase di progettazione e/o esecuzione: in ogni caso: possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato da Enti appositamente autorizzati. L’attestato non è richiesto per coloro che hanno prestato servizio in qualità di pubblici ufficiali per almeno 5 anni in materie attinenti la sicurezza nelle costruzioni e per i laureati in Ingegneria della Sicurezza.

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Sicurezza in Condominio Cantieri temporanei e mobili La Notifica Preliminare: Il committente, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti notifica preliminare elaborata conformemente al modello previsto dal D.lgs. 81/08, nonché gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi: cantieri per i quali sussiste l’obbligo di nomina dei coordinatori; cantieri che, inizialmente non soggetti, ricadono nell'obbligo di notifica per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione degli organi di vigilanza territorialmente competenti.

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