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La rappresentanza sindacale all’interno dell’impresa

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Presentazione sul tema: "La rappresentanza sindacale all’interno dell’impresa"— Transcript della presentazione:

1 La rappresentanza sindacale all’interno dell’impresa
Gennaio 2016

2 Lo statuto dei lavoratori
La legge , n.300 fondamento della libertà e dell’attività sindacale. Nel titolo II, artt.14,15,16 si rende effettivo il principio di libertà sindacale. Nel titolo III, nasce la legislazione a sostegno del sindacato maggiormente rappresentativo.

3 Il titolo II : diritto di associazione e attività
Articolo 14 “Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro”.

4 Atti discriminatori Articolo 15 “E’ nullo qualsiasi patto diretto a:
a)subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte” b)licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione a qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari o recagli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero”. c) .. politica, religiosa, razziale, lingua, sesso, handicap, età …

5 Trattamenti collettivi discriminatori
Articolo 16 E’ vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell’articolo 15. Il tribunale, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti condanna il datore di lavoro al pagamento di una somma pari all’importo dei trattamenti discriminatori … (max ultimi dodici mesi)

6 Sindacati di comodo Articolo 17
E’ fatto divieto ai datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori”.

7 Il titolo III: i diritti suppletivi alle RSA
L’articolo 19 (nella sua veste originale) Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito: a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) delle associazioni sindacali non affiliate alle predette confederazioni , che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva. Nelle aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.

8 L’evoluzione storica Il delegato di reparto Il consiglio dei delegati
La commissione interna ed il delegato d’impresa Il delegato di reparto Il consiglio dei delegati La R.s.a. La R.s.u.

9 La commissione interna ed il delegato d’impresa
Accordo Interconfederale 18 aprile 1966 per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni interne E’ organo di rappresentanza di “tutti” lavoratori dell’azienda nei confronti della direzione, senza poteri di contrattazione collettiva, che rimangono saldamente e rigorosamente in capo alle Organizzazioni sindacali “disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, nella fase di formazione, e le relative controversie” Ha l’obiettivo primario di “concorrere a mantenere normali i rapporti tra i lavoratori e la direzione dell’azienda per il regolare svolgimento della attività produttiva, in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione”

10 Le funzioni Interviene presso la Direzione per:
l’esatta osservanza delle norme di legislazione sociale ed igiene e sicurezza del lavoro; l’esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli Accordi sindacali, facendo da camera di conciliazione di prima istanza delle controversie relative; Esamina con la Direzione, preventivamente alla loro attuazione, gli schemi di regolamento redatti dall’Azienda, l’epoca delle ferie, taluni aspetti relativi agli orari di lavoro (inizio/cessazione; turni, modifiche regimi di orario), “al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione” Qualora non si trovi una soluzione condivisa, “resta salva la facoltà della Direzione di attuare i provvedimenti, così come la facoltà dell’azione sindacale dei lavoratori”.

11 Le funzioni/2 Formula proposte per il perfezionamento dei metodi di lavoro e per il miglior andamento dei servizi aziendali quali le mense, gli spacci, i servizi igienico-sanitari; Contribuisce alla elaborazione degli Statuti e dei Regolamenti delle istituzioni interne di carattere sociale (previdenziale, assistenziale, culturale, ricreativo) e vigila attraverso i propri componenti per il loro migliore funzionamento.

12 modalità di composizione
Ambito soggettivo e modalità di composizione Unità produttiva di impresa industriale che occupi più di 40 lavoratori Qualora l’unità produttiva occupi un numero di lavoratori compreso tra 6 e 40, non vi sarà commissione interna, bensì potrà essere eletto un DELEGATO D’IMPRESA, avente i medesimi compiti La commissione interna è eletta a suffragio universale con voto segreto e diretto, tra liste concorrenti presentate dalle Osl firmatarie dell’Accordo, ovvero da un numero di lavoratori non inferiore a 5 e superiore a 100 (per unità produttive > 500 dipendenti).

13 Numero lavoratori Numero componenti 41 – 175 3 176 – 500 5 501 – 1.000
1.001 – 2.500 9 2.501 – 5.000 11 5.001 – 7.500 13 7.501 – 15 17 19 > 21

14 Durata Tutele - La commissione interna resta in carica 2 anni.
Può essere anzitempo revocata, con voto del 51% dei dipendenti dell’unità produttiva Tutele Fino ad un anno dalla cessazione della carica, sussiste il divieto di licenziamento e di trasferimento senza il nulla osta delle Organizzazioni Sindacali territoriali che rappresentano il lavoratore e l’azienda.

15 con l’assistenza dei sindacalisti esterni
Il consiglio dei delegati Nasce per l’esigenza di rappresentanza della base, anche in contrapposizione con gli organismi istituzionali del sindacato Successivo controllo/monopolio sindacale: il consiglio dei delegati “è l’istanza sindacale di base con poteri di contrattazione sui posti di lavoro” (Patto federativo Cgil-Cisl-Uil del 3 luglio 1972) con l’assistenza dei sindacalisti esterni Alla formazione del consiglio dei delegati “concorrono in primo luogo gli iscritti alle tre Confederazioni ed i lavoratori non iscritti che, su iniziative delle stesse, per loro libera scelta intendono parteciparvi: pertanto in tale organismo deve essere assicurata la rappresentanza delle forze sindacali che operano nell’azienda stessa e che costituiscono la federazione”.

16 Il consiglio dei delegati: un Giano bifronte
Da un lato è forma di rappresentanza dei lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato, dall’altro è struttura organizzativa del sindacato all’interno dell’impresa Obiettivo fallito per quanto concerne la rappresentanza dei non iscritti La componente elettiva è minoritaria Non viene rispettato il principio del rinnovo del mandato periodico degli eletti Prevale il “lato” sindacale: di fatto i consigli dei delegati divengono espressione delle osl a livello di impresa e vengono assimilati alle R.s.a.

17 Le R.s.a. dello Statuto dei lavoratori
R.s.a. possono essere costituite, ad iniziativa dei lavoratori, in ogni unità produttiva nell’ambito: delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell’unità produttiva. Nell’ambito di aziende con più unità produttive, le R.s.a. possono istituire organi di coordinamento. Art. 19 l. 20 maggio 1970 n. 300

18 Il referendum abrogativo del giugno 1995: un nuovo art. 19
R.s.a. possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro, applicati nell’unità produttiva. Nell’ambito di aziende con più unità le R.s.a. possono costituire organi di coordinamento.

19 Effetti del referendum del 1995
Il modello sindacale si rovescia. La maggior rappresentatività deriva direttamente dalla sottoscrizione di accordi collettivi e non più dall’affiliazione confederale. Le confederazioni perdono la loro originaria rappresentatività per acquistarla per il tramite delle loro organizzazioni di base.

20 La corte costituzionale
I giudici di merito ritenevano che la nuova formulazione, imperniata sull’avvenuta stipulazione di un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva, producesse: la presenza in azienda dei soli sindacati “accreditati” dal datore di lavoro; la presenza di sindacati non effettivamente rappresentativi, ancorché parti contrattuali; l’esclusione di sindacati effettivamente rappresentativi, perché non parti contrattuali.

21 La corte costituzionale/2
Ha ritenuto legittimo il “nuovo” articolo 19 della legge 300, in quanto: è norma di sostegno che va oltre la garanzia costituzionale di libertà sindacale ex art. 39, e ben può ispirarsi a criteri di selettività discrezionalmente scelti dal legislatore; il criterio della negoziazione deve considerarsi ragionevole ai fini della dimostrazione della rappresentatività. (Corte Cost , n. 244)

22 Art. 19: i Dirigenti delle R.s.a.
Sono i soggetti cui è affidato il compito di rappresentare la volontà formatasi all’interno della r.s.a. La legge ne stabilisce il numero e ne supporta il ruolo mediante apposite tutele ed agibilità. Nulla osta x trasferimento ad altra unità produttiva. Ordinanza ante sentenza di reintegrazione immediata per illegittimo licenziamento. Repressione condotta anti sindacale Indizione assemblee Indizione referendum Titolarità permessi sindac. Diritto di affissione Locali

23 Il Protocollo di Luglio ’93
“Le parti, al fine di una migliore regolamentazione del sistema di relazioni industriali e contrattuali, concordano quanto segue: le organizz. sindacali riconoscono come rappresentanza sindacale unitaria nelle singole unità produttive quella disciplinata dall’intesa quadro tra Cgil-Cisl-Uil sulle R.s.u. dell’ 1 marzo 1991; b) al fine di assicurare il necessario raccordo tra le organizz. stipulanti i ccnl e le rappresentanze aziendali titolari delle deleghe assegnate dai contratti medesimi, la composizione delle r.s.u. deriva per 2/3 da elezione da parte di tutti i lavoratori e per 1/3 da designazione o elezione da parte delle osl stipulanti il ccnl;

24 Il Protocollo di Luglio e le R.s.u.
il passaggio dalla disciplina delle Rsa a quello delle Rsu deve avvenire a parità di trattamento legislativo e contrattuale; le imprese, secondo modalità previste nei ccnl, metteranno a disposizione delle osl quanto è necessario per lo svolgimento delle attività strumentali all’elezione delle predette r.s.u.; la legittimazione a negoziare al secondo livello le materie oggetto di rinvio da parte del ccnl è riconosciuta alle r.s.u. ed alle osl stipulanti il medesimo ccnl, secondo modalità stabilite dal ccnl.

25 Le R.s.u. e l’Accordo Interconfederale del 20.12.1993
Introduce le Rappresentanze sindacali unitarie, prevedendo un regolamento per le modalità di costituzione (parte prima) ed una disciplina delle elezioni (parte seconda). Obiettivo: organismi rappresentativi unitari con poteri negoziali precisi, con i diritti – tutele delle R.s.a.

26 Ambito di applicazione
R.s.a. R.s.u. “Sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di 15 dipendenti”. Per le imprese agricole, occorrono più di 5 dipendenti (art. 35). Unità produttive con più di 15 dipendenti La Cassazione ha precisato che l'unità produttiva va individuata in ogni articolazione autonoma dell'impresa avente sotto il profilo funzionale e finalistico idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo (Cass. n del 29 luglio 2003)

27 Iniziativa Spetta ai lavoratori dell’ unità produttiva, comunque nell’ambito delle Osl firmatarie dei contratti collettivi applicati. R.s.a. - Osl firmatarie Protocollo luglio 1993; - Osl firmatarie Ccnl applicato; - Altre Osl, formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutiva, a condizione che: R.s.u. Aderiscano formalmente allo accordo istitutivo delle r.s.u; Corredino la propria lista di un n° di firme di lavoratori dell’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto Clausola di salvaguardia R.s.a vs. R.s.u. Legge vs. Contrattazione I firmatari dell’Accordo sulle r.s.u., sia contraenti originari che per adesione, rinunciano a costituire R.s.a. ex art. 19 L’iniziativa può essere congiunta o disgiunta

28 Composizione R.s.a. R.s.u. Elezione tra gli iscritti alle Osl, su candidati designati dalle Osl 2/3 seggi 1/3 seggi Riservato alle liste delle Osl firmatarie del ccnl E’ coperto mediante designazione o elezione Elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti

29 R.s.a. R.s.u. N° dirigenti N° Lavoratori N° componenti 1 Fino a 200 3
Numero R.s.a. R.s.u. N° dirigenti N° Lavoratori N° componenti 1 Fino a 200 3 1 ogni 300 (o frazione) Fino a 3000 3 ogni 300 1 ogni 500 (Aggiuntivo) Oltre 3000 3 ogni 500 E’ ammessa la possibilità di clausole più favorevoli della contrattazione collettiva

30 Compiti e funzioni I componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti ex lege 300/1970, Titolo III: Indizione assemblee Indizione referendum Titolarità permessi sindacali Diritto di affissione Locali Nulla osta x trasferimento ad altra unità produttiva. Repressione condotta anti sindacale Se a livello di ccnl/contr. aziendale le r.s.a. beneficiavano di condizioni di miglior favore, queste devono essere mantenute in capo alle Osl di riferimento, che possono trasferirle alle rispettive r.s.u.

31 Compiti e funzioni Durata - Le rsu restano in carica x 3 anni.
2) Ereditano compiti e funzioni già attribuite per legge alle rsa 3) Con le organizzazioni sindacali firmatarie del ccnl, sono titolate alla stipulazione del contratto collettivo aziendale. Durata - Le rsu restano in carica x 3 anni. I dimissionari sono sostituiti dal primo dei non eletti/nuova designazione. - Se dimissioni > 50%, si va al rinnovo anticipato.

32 Elettorato attivo: operai, impiegati e quadri non in prova.
R.s.u.: la procedura di elezione Indizione a cura delle Osl/R.s.u., mediante comunicato da affiggere in apposito albo. Contiene invito a presentare liste di candidati. Termine presentazione liste: giorni 15. Elettorato attivo: operai, impiegati e quadri non in prova. Elettorato passivo: no tempi determinati (ma ccnl può disporre diversamente). Commissione elettorale mediante n. 1 designazione da parte di ciascuna lista: riceve e valida le liste elettorali presiede alle operazioni di voto verifica il regolare scrutinio esamina e decide su ricorsi proclama i risultati delle elezioni Attenzione: Non devono pregiudicare la continuità dell’attività aziendale

33 R.s.u.: la procedura di elezione/2
Il voto è segreto e diretto. Può essere espressa una sola preferenza. L’attribuzione dei seggi è effettuata dalla commissione elettorale, mediante affissione nell’apposito Albo. Essa diviene definitiva, trascorsi 5 giorni. I ricorsi devono essere presentati alla Commissione elettorale entro 5 giorni dall’affissione dei risultati, ed esaminati entro 48 ore. Decide entro 10 giorni (termine perentorio). E’ composto da: - un membro designato da Osl ricorrente; - un rappresentante della assoc. industriale locale di appartenenza. E’ presieduto dal Direttore della DPL. Contro le decisioni della Commissione, è ammesso ricorso, nei 10 giorni successivi, al Comitato provinciale dei Garanti

34 R.s.u.: la procedura di elezione/3
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della r.s.u., deve essere comunicata per iscritto all’Azienda, da parte dell’Associazione cui aderisce, a sua volta destinataria di comunicazione da parte dell’Osl interessata.


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