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Giurisprudenza romana

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Presentazione sul tema: "Giurisprudenza romana"— Transcript della presentazione:

1 Giurisprudenza romana
Anno Accademico 2006/07 Lezioni di Giurisprudenza romana Le res in usu publico, il regime del mare e delle concessioni amministrative di Gianfranco Purpura

2   D pr. (Ulpiano 68 ad ed.): Praetor ait: “Ne quid in loco publico facias inve eum locum immitas, qua ex re quid illi damni detur, praeterquam lege senatus consulto edicto decretove principum tibi concessum est. De eo quod factum erit interdictum non dabo”. 1 - Hoc interdictum prohibitorium est et tam publicis utilitatibus quam privatorum per hoc prospicitur. 2 - Loca enim publica utìque privatorum usibus deserviunt, iure scilicet civitatis, non quasi propria cuiusque, et tantum iuris habemus ad optinendum quantum quilibet ex populo ad prohibendum habet. Propter quod si quod forte opus in publico fiat, quod ad privati damnum redundet, proihibitorio interdicto potest conveniri, propter quam rem hoc interdictum propositum est... 10 - Merito ait praetor “quam ex re quid illi damni detur”: nam quotiens aliquid in publico fieri permittitur, id oportet permitti, ut sine iniuria cuiusquam fiat. Et ita solet princeps, quotiens aliquid novi operis instituendum petitur permittere... 16 - Si quis a principe simpliciter impetraverit, ut in publico loco aedificet, non est credendus sic aedificare, ut cum incommodo alicuius id fiat, neque sic conceditur: nisi forte quis hoc impetraverit.

3 Il pretore afferma: “Non devi costruire o immettere alcunchè in un luogo pubblico, che rechi danno a taluno, a meno che ciò non ti sia stato concesso per legge, senatoconsulto, editto o decreto dei prìncipi. Relativamente a ciò che sarà stato fatto (costruito o immesso) non darò interdetto”. 1. Questo interdetto è proibitorio ed è finalizzato alla tutela sia dell’interesse pubblico, che di quello dei privati. 2. I luoghi pubblici infatti servono agli usi dei privati per diritto di cittadinanza e non già come se fossero propri di ciascuno; ciascuno di noi ha tanto diritto ad ottenerne l’uso quanto ne ha ciascuno a proibirlo. Pertanto qualora venga effettuata in un suolo pubblico una qualunque attività che si ritorce a danno di un privato, l’autore potrà essere convenuto con l’interdetto proibitorio, per la qualcosa questo editto è stato proposto A ragione il pretore afferma: “da cui possa derivare un danno ad altri”: infatti ogni qual volta si permette che qualche costruzione venga fatta in un luogo pubblico, occorre che questa sia consentita se ed in quanto possa essere realizzata senza danno altrui Se taluno avrà richiesto di essere autorizzato ad edificare in luogo pubblico in forza di un generico permesso non si può pensare che egli possa edificare a danno altrui, né che ciò possa essere stato effettivamente concesso, a meno che taluno non abbia richiesto ed ottenuto una specifica concessione in tal senso.

4   D (Ulpiano 68 ad ed.): Si quis nemine prohibente in publico aedificaverit, non esse eum cogendum tollere, ne ruinis urbis deformetur, et quia prohibitorium est interdictum non restitutorìum. Si tamen obstet id aedificium publico usui, utique is, qui operibus publicis procurat, debebit id deponere, aut si non obstet, solarium ei imponere: vectigal enim hoc sic appellatur solarium ex eo, quod pro solo pendatur. Se taluno ha edificato in un luogo pubblico senza alcuna opposizione non deve essere costretto a demolire la costruzione, al fine di evitare che la città sia deturpata dalla demolizione, giacchè l’interdetto è proibitorio e non già restitutorio. Tuttavia, qualora l’edificio risulti incompatibile con l’uso pubblico, chi è preposto alla cura delle opere pubbliche dovrà ordinarne la demolizione; ovvero imporre il pagamento di un canone (solarium), qualora non ostacoli l’uso pubblico; il canone è chiamato solario per il fatto che viene pagato per l’uso del suolo.

5   D (Ulpiano, liber singularis ‘De officio curatoris reipublicae’): Fines publicos a privatis detineri non oportet. Curabit igitur praeses provinciae, si qui publici sunt, a privatis separare et publicos potius reditus augere: si qua loca publica vel aedificia in usus privatorum invenerit, aestimare, utrumve in publicum sint an vectigal ei satius sit imponi, et id, quod utilius rei publicae intellexerit, sequi. I confini dei luoghi pubblici non possono essere occupati dai privati. Il preside della provincia avrà, pertanto, cura di separare i confini pubblici, se sussistono, dai privati e di accrescere preferibilmente le rendite pubbliche nel caso in cui constaterà che luoghi e confini pubblici sono in uso dei privati; e dovrà valutare se sia preferibile, in base all’interesse pubblico, destinarli all’uso pubblico, ovvero imporre un canone, optando per la soluzione più vantaggiosa per l’ente pubblico.

6 D. 8. 3. 17 (Papirio Giusto 1 Const
  D (Papirio Giusto 1 Const.): Imperatores Antoninus et Verus Augusti rescripserunt aquam de flumine publico pro modo possessionum ad irrigandos agros dividi oportere, nisi pro iure quis plus sibi datum ostenderit. Item rescripserunt aquam ita demum permiti duci, si sine iniuria alterius id fiat. Gli imperatori Antonino e Vero rescrissero che per irrigare i campi occorre dividere l’acqua di un fiume pubblico in base all’estensione dei possedimenti, a meno che taluno non provi, sulla base di una apposita concessione, di aver diritto ad una maggiore quantità d’acqua. Parimenti rescrissero che la deduzione di una maggiore quantità d’acqua può essere consentita soltanto nel caso in cui possa realizzarsi senza altrui danno.

7 Ugo Grozio

8 John Selden

9 Laguna di Venezia Laguna di Halmyris. Histria (Romania)

10 Fenicide di Megara (III sec. a. C
  Fenicide di Megara (III sec. a.C.): “…t¾n mn q£lassan œlege koin¾n enai, ...toÝj d’ ™n aÙtÍ „cqàj tîn çnhsamšnwn”· Diceva che il mare è di tutti, …mentre il pesce che stava nel mare era solo di chi l’avesse comprato... Ps. Arist., Econ. II, 2, 3 = b: “Quelli di Bisanzio, avendo bisogno di ricchezze, cedettero i fondi pubblici, quelli produttivi a tempo determinato, quelli improduttivi per sempre… Ai tiasoti cedettero altri terreni pubblici, quanti ce n’erano intorno al ginnasio e all’agorà o al porto. Lo stesso fecero per i luoghi del mercato, in cui si svolgevano le vendite, per la pesca del mare, e per il commercio del sale e <fecero pagare l’esercizio del mestiere> ai giocolieri, agli indovini, agli spacciatori di droghe e ad altri del genere: stabilirono che pagassero la terza parte del guadagno.”

11 Ufficio doganale a Cauno,
Piccolo porto commerciale rodio. I sec. d.C. Legge di Cauno sulla pesca Legge di Cauno sui dazi doganali

12 Fovro" --------------- Tevlo"
  Enrico Bocero ( ): Est enim aliud ius piscationum, aliud item reditus piscationum. Ius piscationum in mari et fluminibus publicis regale non est, sed iure gentium omnibus est commune, at reditus piscationum est iuris regalis... Per reditum autem piscationum eo loco significatur vectigal, quid ex piscationibus quae in mari et fluminibus publicis fiunt, fiscus Imperatoris capit. Infatti altro è il diritto di pesca, altro il reddito della pesca. Il diritto di pesca in mare e fiumi pubblici non è del re, ma in base al diritto delle genti è comune, mentre il reddito della pesca è di diritto regio… Per reddito di poi della pesca in tal luogo significa imposta, ciò che dalle catture in mare e nei fiumi pubblici si ricava, quanto prende il fisco dell’imperatore. Fovro" Tevlo"

13 Epigrafe di Beetgum (Olanda). I/III d.C.: Deae Hludanae conductores
piscatus mancipe Q. Valerio Secu- ndo v(otum) s(olverunt) l(ibenter) m(erito)

14 D. 1, 8, 10 (Pomponius, libro sexto ex Plautio):
Aristo ait, sicut id, quod in mare aedificatum sit, fieret privatum, ita quod mari occupatum sit, fieri publicum. Aristone dice, che ciò che in mare sia stato edificato diviene privato, così come ciò che dal mare sia stato occupato, diviene pubblico. D. 47, 10, 14 (Paulus libro tertio decimo ad Plautium): Sane si maris proprium ius ad aliquem pertineat, uti possidetis interdictum ei competit, si prohibeatur ius suum exercere, quoniam ad privatam iam causam pertinet, non ad publicam haec res, utpote cum de iure fruendo agatur, quo<d> ex privata causa contingat, non ex publica. Ad privatas enim causa<s> accommodata interdicta sunt, non ad publicas.

15 Il porto romano di Anzio su pilae
Villae maritimae a Pompei D. 41, 1, 14 pr. (Neratius libro quinto membranarum): Quod in litore quis aedificaverit, eius erit: nam litora publica non ita sunt, ut ea, quae in patrimonio sunt populi, sed ut ea, quae primum a natura prodita sunt et in nullius adhuc dominium pervenerunt: nec dissimilis condicio eorum est atque piscium et ferarum, quae simul atque adprehensae sunt, sine dubio eius, in cuius potestatem pervenerunt, dominii fiunt.

16 D. 43, 8, 3 pr. (Celsus libro trigensimo nono digestorum): Litora, in quae populus Romanus imperium habet, populi Romani esse arbitror: maris communem usum omnibus hominibus, ut aeris, iactasque in id pilas eius esse qui iecerit: sed id concedendum non esse, si deterior litoris marisve usus eo modo futurus sit. Le spiagge sulle quali il popolo romano ha l’imperio, ritengo che siano del popolo romano : l’uso del mare è comune a tutti gli uomini, come dell’aria, e i pilastri gettati in esso siano di colui che li abbia gettati: ma ciò non sia da ammettere, se in tal modo l’uso della spiaggia e del mare determini un peggioramento della situazione ambientale.

17 Ostriaria in fiaschette vitree di Baia.
Allevamento di ostriche a Miseno. Ostriaria in fiaschette vitree di Baia. I/II sec. d.C.

18 D. 47, 10, 13, 7 Ulpianus libro 57 ad edictum : Si quis me prohibeat in mari piscari vel everriculum (quod graece saghvnh dicitur) ducere, an iniuriarum iudicio possim eum convenire? Sunt qui putent iniuriarum me posse agere … Se qualcuno mi proibisce di pescare nel mare o di trascinare l’apparato (che in greco si chiama saghene), lo posso convenire in giudizio per ingiuria? Vi sono coloro che ritengono che possa agire per ingiuria…

19 D. 8, 4, 13, pr.: Ulpianus libro sexto Opinionum.
Venditor fundi Geroniani fundo Botriano, quem retinebat, legem dederat, ne contra eum piscatio thynnaria exerceatur. Quamvis mari, quod natura omnibus patet, servitus imponi privata lege non potest, quia tamen bona fides contractus legem servari venditionis exposcit, personae possidentium aut in ius eorum succedentium per stipulationis vel venditionis legem obligantur. Il venditore del fondo Geroniano aveva imposto, al fondo Botriano che tratteneva, la condizione che contro di esso non venisse esercitata la pesca del tonno. Sebbene al mare che per natura è aperto a tutti non può essere imposta servitù con una disposizione privata, tuttavia poiché la buona fede reclama che sia rispettata la clausola del contratto di vendita, i possessori o coloro che vi succedono per promessa o vendita sono tenuti a rispettare la disposizione.

20 Mosaici da Botra (Acholla), ove è ubicata la villa di Asinio Rufo, senatore e console nel 184 d.C., sotto Commodo.

21 Oppiano, Halieut. III, : Si dispiega a livello dell’acqua una rete la cui disposizione somiglia a quella di una città: si vedono dei vestiboli e delle porte e come delle stanze e delle strade all’interno. I tonni arrivano in file serrati come falangi di un popolo che migra; ve ne sono di giovani, di vecchi ed altri che sono tra queste due età. Essi penetrano in numero infinito all’interno delle reti e questo flusso non cessa che quando non v’è più posto per i nuovi arrivati; si effettua così una pesca eccellente e veramente meravigliosa.

22 Tunisia. Trappole per pesci alle Kerkennah. Turchia. Vari tipi di reti fisse di sbarramento.

23 Mattanza dalla riva secondo il sistema antico
(da Sánez Reguart, Madrid 1791)

24 Mosaico da Sousse (Tunisia) con scena di mattanza (?).
II sec. d.C. Mattanza dalla riva secondo il sistema antico (da Sánez Reguart, Madrid 1791)

25 Mosaico da Sousse (Tunisia) con scena di mattanza. II sec. d.C.

26 Nov. LVII di Leone il Saggio (886/912 d. C. ), ll
Nov. LVII di Leone il Saggio (886/912 d.C.), ll : Anche questa novella è relativa all’intervallo tra le reti. Nonostante il gran numero di leggi che regolano la cattura dei pesci, non ve ne è una che definisca quel tipo di pesca che si ha l’abitudine di chiamare pesca con la rete (ejpochv), senza dubbio poiché tale tecnica di pesca non era ancora conosciuta all’epoca in cui tali leggi sono state emanate, quindi vogliamo che una disposizione legale colmi tale lacuna…

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