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Firenze, 4 Dicembre 2017 LE NUOVE FORME DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI IMPOSITIVI E DELLA RISCOSSIONE 1.

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1 Firenze, 4 Dicembre 2017 LE NUOVE FORME DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI IMPOSITIVI E DELLA RISCOSSIONE 1

2 La notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione e dei provvedimenti impositivi
Breve excursus normativo: Notifica telematica introdotta, per la prima volta in ambito tributario, dal D.L. n. 78/2010, il cui art. 38, co. 4, lett. b), è andato a modificare l'art D.P.R. n. 602/73, inserendovi, al comma secondo, la facoltà (non l'obbligo) di procedere con la notifica dei provvedimenti della riscossione a mezzo PEC, secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 68/2005, expressis verbis disponendo la non applicabilità dell'articolo 149 bis cod. proc. civ.; In seguito, l'art. 14, co. 1, D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, novellando il co. 2 dell'art. 26, ha introdotto una disciplina più articolata, in vigore a far data dall'1 giugno 2016, secondo la quale - ferma restando la non applicabilità dell'art bis cod. proc. civ. - la procedura mediante PEC è divenuta modalità di notificazione obbligatoria nei confronti delle imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché dei professionisti iscritti in albi od elenchi. La nuova normativa regolamenta, seppur in maniera superficiale, il procedimento da espletare nel caso in cui la casella PEC del destinatario risulti invalida, inattiva o satura.

3 La notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione e dei provvedimenti impositivi
Breve excursus normativo: Infine, la littera legis è stata ulteriormente novellata dall'art. 7 quater - D.L. n. 193/2016, nel testo risultante dalla conversione operata dalla Legge n /2016, con cui è stato inserito il nuovo comma settimo all'art D.P.R. n. 600/73 ed è stato nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 26 (che adesso si limita ad enunciare un mero rimando alle disposizioni portate dal mentovato art. 60), estendo la facoltà (e non l’obbligo) della notificazione mediante PEC anche agli Uffici dell'amministrazione finanziaria, ferma restando la inapplicabilità dell'art. 149 bis cod. proc. civ., sì predisponendo una disciplina unitaria per gli atti impositivi ed i provvedimenti riscossivi.

4 La notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione e dei provvedimenti impositivi
De iure condito - tratti salienti della nuova disciplina (art. 60, co. 7 - D.P.R. n. 600/73) la norma, seppur in vigore dal 3 dicembre 2016, trova applicazione per le notificazioni effettuate a decorrere dall'1 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7 quater, comma 7, del medesimo D.L. n. 193/2016; medesimo procedimento per gli atti dell'imposizione e quelli della riscossione, a fronte del rimando ora contenuto nell'art. 26, co. 2 - D.P.R. n. 600/73; viene meno l'obbligatorietà nei confronti delle imprese e dei professionisti iscritti in albi od elenchi, precedentemente introdotta dall'art. 14, co. 1, D. Lgs. n. 159/2015; novellata disciplina per la notificazione a soggetti il cui indirizzo PEC risulti inattivo, invalido o la casella sia momentaneamente satura (profili di incostituzionalità); sono previste specifiche disposizioni per i soggetti non obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata (notifica a mezzo PEC non obbligatoria).).

5 La notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione e dei provvedimenti impositivi
La inapplicabilità dell'art. 149 bis - cod. proc. civ. ed il consequenziale divieto di trasmissione della copia informatica del provvedimento in originale analogico. La inapplicabilità dell'art. 149 bis comporta l'obbligo, per il Riscossore, di notificare a mezzo PEC il documento informatico in originale (in formato *.p7m o *.p7s) e non una mera scansione, in formato "PDF", del provvedimento originariamente emesso in formato analogico (cartaceo).

6 La notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione e dei provvedimenti impositivi
Ratio della inapplicabilità dell’art. 149 bis c.p.c. Poiché la notificazione a mezzo PEC degli atti riscossivi viene effettuata direttamente dall’Agente (tramite il gestore del servizio di posta telematica) e non già tramite l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario – soggetto invero legittimato a conferire alla scansione del provvedimento in formato *.pdf l’efficacia di cui al menzionato art il Legislatore, imponendo l’obbligo di trasmissione del documento in originale informatico, ha voluto tutelare il destinatario del provvedimento notificando, predisponendo un sistema in grado di garantire la sicurezza della trasmissione, ovverosia che l’atto giunto a destinazione fosse identico (integro ed immodificabile) in ogni sua parte a quello emesso dall’Agente della riscossione notificante. D’altro canto, l’art. 48 del D. Lgs. 82/2005 equipara la trasmissione del documenti informatico a mezzo PEC (e non la mera scansione) alla notifica a mezzo posta, il che si traduce nel fatto che la trasmissione di una semplice «copia per immagine del documento analogico rectius cartaceo» esorbita dal regime delle notificazioni, in quanto non idonea a garantire la conoscenza legale del provvedimento amministrativo al suo destinatario.

7 certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata.
La notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione e dei provvedimenti impositivi La procedura di notificazione telematica – “i soggetti del servizio di posta elettronica certificata” – art. 2 - D.P.R. n. 68/2005 IL MITTENTE l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici. Nel nostro caso, l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione. IL DESTINATARIO l'utente che si avvale del servizio PEC per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici. Ergo, in ambito tributario, il contribuente. IL GESTORE DEL SERVIZIO il soggetto che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata. 7

8 La notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione e dei provvedimenti impositivi
La procedura di notificazione telematica - gli step previsti dal D.P.R. n. 68/2005 - art. 3: invio a mezzo PEC, da parte del notificante, del documento informatico, azione a cui corrisponde la consegna dell'atto al gestore del servizio (iscritto nell'elenco di cui all'art. 14) - - art. 6: rilascio di una "ricevuta di accettazione" (prova dell'avvenuta spedizione), che assume il medesimo valore giuridico della "ricevuta di spedizione" nell'ambito della notifica tramite servizio postale (si veda art D. Lgs. n. 82/2005) -

9 La notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione e dei provvedimenti impositivi
La procedura di notificazione telematica - gli step previsti dal D.P.R. n. 68/2005 - art. 5: il gestore del servizio a cui il mittente ha consegnato il messaggio contenente l'atto notificando, procederà alla trasmissione dello stesso al destinatario, o direttamente, o tramite trasferimento del messaggio al gestore PEC di cui questi si avvale. Quest'ultimo consegnerà l'atto nella casella del notificatario - - art. 6: Nel momento in cui il messaggio sarà reso disponibile nella casella del destinatario, il gestore di posta elettronica certificata utilizzato da quest'ultimo, fornirà al mittente, al suo indirizzo elettronico, la "ricevuta di avvenuta consegna"*, unico documento idoneo a provare l'avvenuta notificazione dell'atto (ed il preciso riferimento temporale ex art. 10), indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del notificatario - *sulla valenza giuridica delle ricevute si veda Cass., sent , n

10 La ricevuta di avvenuta consegna
La notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione e dei provvedimenti impositivi La ricevuta di avvenuta consegna caratteristiche D.M. 2/11/2005-art. 6, co. 6 lett. c) “Ricevuta sintetica”: composta esclusivamente dal file “daticert.xml”; “Ricevuta completa”: formata dal file “postacert.eml”, contenente il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati ed il file “daticert.xml” che riproduce l’insieme di tutte le informazioni relative all’invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data ed ora dell’invio, codice identificativo del messaggio) – unica ricevuta idonea a garantire “integrità” ed “immodificabilità”; “Ricevuta breve”: formata dal file “daticert.xml” e un estratto del messaggio originale;

11 La notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione e dei provvedimenti impositivi
Il documento informatico Definizione - art. 1, co. 1, lett. p) - D. Lgs. n. 82/2005: documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Formazione del documento informatico - art. 3, co. 1, lett. a) - D.P.C.M. 13/11/2014: redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software. Caratteristiche di integrità ed immodificabilità - art D. Lgs. n. 82/2005 e art. 3, co. 4 - D.P.C.M. 13/11/2014: l'apposizione della firma digitale sul documento informatico, redatto tramite l'utilizzo di apposito software è garanzia di immodificabilità ed integrità dell'atto. Nel caso, poi, di trasmissione del documento a mezzo PEC, le citate caratteristiche sono garantite dal trasferimento con rilascio di ricevuta completa.

12 La notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione e dei provvedimenti impositivi
La firma digitale Definizione - art. 1, co. 1, lett. s) - D. Lgs. n. 82/2005: un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Una verifica della validità della firma digitale apposta su un documento informatico può essere effettuata dalla seguente pagina del sito di infocert:

13 La notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione e dei provvedimenti impositivi
La firma digitale Apposizione della firma digitale – tratti caratteristici – art. 24, co. 3), 4) e 4- bis) D. Lgs. n. 82/2005: per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche di cui all’ articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione...

14 Copie informatiche di documenti analogici (scansione)
La notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione e dei provvedimenti impositivi Copie informatiche di documenti analogici (scansione) Definizione - art. 1, co. 1, lett. i-ter) - D. Lgs. n. 82/2005: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto. Valenza giuridica – art. 22 – D. Lgs. n. 82/2005: I documenti informatici, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico hanno piena efficacia ai sensi degli articoli 2714 e del codice civile , se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

15 Profili di incostituzionalità dell’art. 60, co. 7 – D.P.R. n. 600/73
La notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione e dei provvedimenti impositivi Profili di incostituzionalità dell’art. 60, co. 7 – D.P.R. n. 600/73 Nel caso di indirizzo PEC invalido od inattivo, ovvero ancora di casella satura, la notifica dev’essere effettuata mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l’ufficio dovrà darne notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata, ma la notificazione si intenderà perfezionata decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa. Dunque, la spedizione della raccomandata informativa (peraltro nemmeno con avviso di ricevimento) non incide sul perfezionamento della notifica, un po’ come avviene nel caso della notificazione ai soggetti “assolutamente irreperibili” (art. 60, co. 1, lett. e), sicché la omessa spedizione della stessa assurgerebbe a mera irregolarità. Violazione del principio del diritto alla difesa (art. 24 Cost.) e del diritto del contribuente a venire effettivamente a conoscenza degli atti tributari ad egli destinati (art. 6 – Legge n. 212/2000).

16 La notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione e dei provvedimenti impositivi
Possibili strategie processuali Impugnazione della cartella di pagamento o di atti portanti con se misure cautelari Violazione degli artt. 26, co. 2 – D.P.R. n. 602/73 e 60, co. 7 – D.P.R. n. 600/73, notificazione “giuridicamente inesistente” (nessuna sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ.), siccome esorbitante dallo schema legale, a causa della trasmissione, a mezzo PEC, di una mera scansione in formato “.pdf” della cartella in origine emessa in formato analogico. Motivo del contendere: Cosa mi ha notificato l’Agente della Riscossione? Esame delle possibili difese rispetto al contegno di controparte: nessuna produzione documentale; documenti non sufficienti a superare il motivo di doglianza, facendo particolare attenzione all’art. 23 – D. Lgs. n. 82/2005.

17 Possibili strategie processuali
La notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione e dei provvedimenti impositivi Possibili strategie processuali Impugnazione “al buio” della cartella di pagamento mai notificata o dell’atto successivo notificato per omessa notifica della cartella presupposta Violazione degli artt. 25 e 26 – D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 6 – Legge n. 212/2000, nonché del principio della “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria”. Motivo del contendere: Il contribuente non ha mai ricevuto la cartella di pagamento, perlomeno non in rituale notificazione. E se ha ricevuto , cosa ha ricevuto?

18 Possibili strategie processuali
La notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione e dei provvedimenti impositivi Possibili strategie processuali Impugnazione «al buio» della cartella di pagamento mai notificata o dell’atto successivo notificato per omessa notifica della cartella presupposta La “partita” si complica per l’Agente della riscossione: Se dovesse produrre ricevute non complete ovvero una sola ricevuta; Qualora versasse in atti ricevute complete ma prive di attestazione di conformità, in violazione dell’art. 23 – D.P.R. 82/2005; La dove producesse ricevute complete ed accompagnate da idonea attestazione di conformità, ma senza certificato che comprovi la validità della firma digitale; Se omettesse di produrre anche la cartella di pagamento asseritamente notificata (?) e se la producesse senza attestazione di conformità – vedasi Cassazione n. 9845

19 La notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione e dei provvedimenti impositivi
La giurisprudenza di merito ha iniziato a pronunciarsi in subiecta materia, non senza qualche difficoltà... C.T.P. Reggio Emilia, sent , n. 204; C.T.P. Milano, sent , n. 1638; C.T.P. Roma, sent , n. 1715; C.T.P. Milano, sent , n. 1023; C.T.P. Savona, sent , n. 100; C.T.P. Frosinone, sent , n. 869; C.T.P. Latina, sent , n. 1096; C.T.P. Reggio Emilia, sent , n. 197; C.T.P. Lecce, sent , n. 611.

20 Avvisi di accertamento
La notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione e dei provvedimenti impositivi Avvisi di accertamento Dal 1° Luglio 2017 con l’introduzione della Pec i contribuenti non riceveranno accertamenti cartacei, bensì documenti informatici (art. 7 quater del D.L. 22/10/2016, conv. con modif. Con Legge 01/12/2016 n. 225). Diversi uffici hanno però già sostituito per gli accertamenti la sottoscrizione autografa del direttore con la «firma digitale». Gli accertamenti così firmati sono per stampati e notificati via posta.

21 Normativa di riferimento
La notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione e dei provvedimenti impositivi Normativa di riferimento Art. 42 del DPR 600/73: la sottoscrizione dell’atto è necessaria a pena di nullità; Art. 15, comma 7, D.L. 78/2009 consente per i controllo seriali ed accentrati di sostituire la firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile ( es. tasse automobilistiche, concessioni governative); Art. 7-quater, comma 6, D.L. 193/2016 ha aggiunto all’art. 60 del D.P.R. 600/73 il nuovo comma 7, il prevede sostanzialmente che la notifica degli atti di accertamento e degli altri atti potrà essere effettuata direttamente dal competente ufficio a mezzo posta elettronica certificata; Art. 2, comma 6, D.Lgs. 82/2005: l’utilizzo del CAD è attualmente escluso per le attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale.

22 Profili di nullità dell’accertamento
La notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione e dei provvedimenti impositivi Profili di nullità dell’accertamento Sulla stampa specializzata è stato sostenuto: Da un lato, l’Agenzia delle Entrate applica il CAD con un’asserita firma digitale, malgrado ne sia espressamente escluso l’uso per gli atti di controllo ( art. 2, co. 6, D.Lgs. 82/2005); Dall’altro, continua a notificare secondo le regole ordinarie anche se dal 1° luglio 2017 è possibile l’utilizzo della PEC per la notifica degli atti impoesattivi; Così facendo l’avviso d’accertamento è di fatto privo di sottoscrizione poiché non segue le precise regole imposte per l’apposizione della firma digitali sugli atti della Pubblica Amministrazione; Ad oggi, tuttavia, non vi sono pronunce di merito.


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