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del Testo Unico del Vino (legge 238/2016) e le disposizioni attuative

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Presentazione sul tema: "del Testo Unico del Vino (legge 238/2016) e le disposizioni attuative"— Transcript della presentazione:

1 del Testo Unico del Vino (legge 238/2016) e le disposizioni attuative
Le novità del Testo Unico del Vino (legge 238/2016) e le disposizioni attuative dott. Antonio Rossi Servizio Giuridico Normativo 1 1

2 TESTO UNICO DEL VINO Legge n. 238 del 12 dicembre 2016
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino Composto da 91 articoli e suddiviso in 8 titoli 2 2

3 Legge 12 dicembre n. 238 – Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino Riunisce in un unico testo coordinato la seguente normativa che viene abrogata: – il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260; – la legge 20 febbraio 2006, n. 82, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 11 (divieto di vendita e somministrazione; riporta alcuni limti modifcati) e all’articolo 16, comma 3 (aceti), che restano in vigore per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge (12 gennaio 2017); – il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Abroga il comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 3 3 3

4 Articolo 1 – Patrimonio culturale nazionale
Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell’insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale». Articolo 6 – Vitigno autoctono italiano Il «vitigno autoctono italiano» o «vitigno italico» è: - Specie Vitis vinifera Origine esclusiva in Italia - Presenza rilevata in aree geografiche delimitate - Uso dicitura “vitigno autoctono italiano” limitata a DOP/IGP. Decreto di attuazione da emanare e contenente anche quanto previsto all'articolo 5. Nel Dm anche i criteri stabiliti sulla iscrizione e classificazione nel registro varietà di vite. 4 4 4

5 Articolo 7 – Salvaguardia vitigni eroici
Lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, denominati vigneti eroici o storici. Decreto di attuazione. Predisposto apposito decreto che è stato inviato alla Conferenza Stato regione. Definizione di vigneto eroico: in aree geografiche a rishcio idrogeologico o inidonei alla meccanizzazione e con particolare pregio paesagistico. Anche le piccole isole. Vigneti storici precedenti ad una data (proposta 1960) con pratiche e tecniche tradizionali. Forme di allevamento di lunga tradizione ecc. . 5 5 5

6 Articolo 8 –Schedario viticolo e inventario potenziale produttivo
Ai vigneti iscritti nello schedario viticolo è attribuita l’idoneità a DO/IG, sulla base degli elementi tecnici delle unità vitate. I dati dello schedario viticolo, validati dalle regioni, non possono essere modificati, salvi i casi di errore evidente o colpa grave. Le regioni, in base ai disciplinari di produzione, individuano la modalità di attribuzione dell’idoneità, anche in via provvisoria. Il Mipaaf dovrà prevedere forme di semplificazione per la gestione del sistema delle autorizzazionI e per il corretto aggiornamento dei massimali di produzione delle uve atte a produrre a DO/IG. Con decreto sono determinati i criteri per l’idoneità dei vigneti ai fini dell’iscrizione nello schedario DO e IG e le procedure informatiche per la gestione del sistema di autorizzazioni, prevedendo semplificazioni e automatismi in caso di reimpianto, nonché per la gestione dei dati contenuti nello schedario. Resa max di uva/ha per vini senza DO/IG è pari o inferiore a 50 t. Dm attuazione schedario viticolo bozza gennaio in discussione Si prevede abrogazione dm 16 dicembre 2010 e dm 26 ottobre 2015 6 6 6

7 Articolo 9 – Planimetria
Definizione di cantina e stabilimento enologico L'invio della planimetria riguarda recipienti fissi e anche mobili sopra i 10 hl. Esenzione (stabilimenti con meno di 100 ettolitri) e coloro che già presentano planimetria all’Agenzia delle Dogane. Variazioni, cambi destinazione, spostamenti fra più fabbricati anche se della stessa azienda devono essere comunicati. Nella planimetria deve essere individuato e denunciato il locale o i locali degli stabilimenti «promiscui» ove saranno detenuti, in conformità all’art. 14, comma 2, della legge, e a quanto disposto con la recente nota Icqrf prot. n del , i prodotti quali acquavite, alcool, saccarosio e tutti i prodotti consentiti dal Reg. UE n. 251/2014 e dal regolamento (CE) n. 110/2008 Quindi per le cantine “promiscue” che utlizzano saccarosio per produzione spumanti vi è l'obbligo di comunicare l'ubicazione del magazzino del saccarosio. . 7 7 7

8 Articolo 10 – Periodo vendemmiale
Periodo vendemmiale fissato dal 1° agosto al 31 dicembre. Fuori periodo consentite per spumanti, frizzanti, MPF e “vivaci”. Consentite fermentazioni e rifermentazione spontanee senza obbligo di comunicazione, dei vini destinati a particolari vini, compresi i passiti e i vini senza IG purchè individuati, con riferimento all’intero territorio nazionale o a parte di esso, con decreto annuale. Possibilità per i vini a DOP/IGP di prevedere fermentazioni e rifermentazioni oltre il termine del 31 dicembre, a condizione che sia previsto dal disciplinare di produzione. In caso positivo, tali pratiche devono essere comunicate all’Ispettorato. decreto di attuazione 23 novembre passito, vin santo e vendemmia tardiva al 31 giugno 2018, Torghiato di Fregona fino al 31 agosto Vini da uve appassite senza DO/IG ottenuti in terracotta interrati con uve e bucce insieme al 31 giugno 2018 8 8 8

9 Articolo 13 Detenzione di vinacce e fecce, centri di raccolta.
Confermato divieto detenzione fecce dopo 30 giorni dall’ottenimento se non denaturate; per fecce 90 giorni per aziende sotto i 1000 hl. Per le vinacce detenzione vietata 30 giorni dopo il 31 dicembre. Fuori periodo vendemmiale detenzione consentita fino a 30 giorni successivi. Consentita istituzione centri temporanei con semplice comunicazione. Obbligo denaturazione acque ottenute da pratiche consentite. Denaturante cloruro di sodio fissato con decreto 25 settembre . 9 9 9

10 Articolo 13 Detenzione di vinacce e fecce, centri di raccolta.
Si riassumono nella tabella sotto riportata i tempi detenzione; Tipologia di produttore < ettolitri > ettolitri – Vinaccia ottenuta fino al 31/12 90° giorno successivo al 31/ ° giorno successivo al 31/12 – Vinaccia ottenuta dopo il 31/12 90° giorno successivo a quello dell’ottenimento ° giorno successivo a quello dell’ottenimento – Fecce di vino non denaturate 90° giorno successivo a quello dell’ottenimento ° giorno successivo a quello dell’ottenimento 10 10 10

11 Articolo 14 – Elaborazione di taluni prodotti a base di mosti e: vini liquorosi, vini spumanti, prodotti vitivinicoli aromatizzati Reg. UE n. 251/2014, bevande spiritose Reg. CE n. 110/2008. Comunicazioni. Innova rispetto all’art. 5 della Legge n. 82/2006. Con nota circolare n del 24/03/2017 , è stato condiviso un parere espresso da UIV sulle modlaità con cui il saccarosio può essere detenuto negli stabilimenti (promiscui) di produzione di vini spumanti. Potrà essere introdotto saccarosio in appositi locali denunciati in conformità all’art. 9 della legge. Detti locali dovranno essere accessibili ai controlli e realizzati secondo le istruzioni fornite. Ogni lavorazione dovrà essere comunicata almeno 5 giorni prima della sua effettuazione. Non è più prevista l'estrazione sotto controllo oppure l'arrivo del saccarosio nella giornata stessa dell'uso. . 11 11 11

12 Articolo 15 – Sostanze vietate
E’ aggiunto il divieto di detenzione dell’acqua di costituzione dei mosti e dei vini e altre sostanze ottenute nel processo di concentrazione dei mosti o vini, non denaturati. E’ consentito detenere bevande spiritose, succhi aceti, ecc ., se in confezioni sigillate in recipienti fino a 5 litri. Sono previste talune esenzioni nei locali di imprese agricole quali definite dall’art del CC. Detenzione sostanze vietate in abitazioni e per la ristorazione. Confermata dall’articolo 16 la possibilità di detenzione, elaborazione e confezionamento di alcune sostanze e alimenti vietati previa la prescritta comunicazione preventiva. a) bevande spiritose di cui agli allegati II e III al reg. 110/2008; b) prodotti vitivinicoli aromatizzati; c) succhi e nettari di frutta, all. I D.L. 21/05/2004, n. 151 d) le altre bevande alcoliche e analcoliche; e) aceti. . 12 12 12

13 Articolo 18 – Detenzione di anidride carbonica, di argo o di azoto Ex art. 4, legge 82/06
Viene introdotta la possibilità di detenere e utilizzare anidride carbonica, argo o azoto negli stabilimenti di produzione e nei locali annessi o intercomunicanti, a qualunque uso destinati, nei quali e si producono vini spumanti, ai soli fini di creare atmosfera inerte e per manipolare i prodotti utilizzati nella costituzione della partita, nei successivi travasi della stessa e dei prodotti da essa ottenuti. La detenzione di anidride carbonica è subordinata ad apposita comunicazione. . 13 13 13

14 Articolo 19 – Elaborazione dei vini frizzanti
Con questo articolo viene introdotta una specifica disciplina per l’elaborazione dei vini frizzanti, con o senza DOP o IGP, riprendendo alcune disposizioni già contenute nel decreto ministeriale 29 luglio 2004, che deve ritenersi non più applicabile. Sancito l’utilizzo esclusivo della dicitura “rifermentazione in bottiglia” nella designazione e presentazione dei vini frizzanti a DOP o IGP per i quali tale pratica è espressamente prevista nei relativi disciplinari di produzione. 14 14 14

15 Articolo 22 - Detenzione di prodotti enologici e chimici.
Regolamentati divieti e deroghe. Introdotta la possibilità di detenzione – in quantità limitata – di prodotti richiesti per il funzionamento o la rigenerazione di macchine o attrezzature impiegate per pratiche enologiche o per depurazione. E' ribadita la possibilità di detenzione di prodotti chimici e reagenti contenenti sostanze non consentite, ad eccezione di dolcificanti, antifermentativi e antibiotici, nei laboratori annessi alle cantine, purchè in quantità compatibili con il lavoro di analisi e purchà la formula chimica della sostanza sia visibile. In entrambi i casi, è previsto l’obbligo di comunicazione all’ufficio dell’Ispettorato competente per quel territorio che può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni. 15 15 15

16 Articolo 24 – Detenzione a scopo di commercio
E’ previsto che non si applica il divieto di detenzione per i mosti e i succhi ottenuti da uve da tavola (cioè varietà non iscritte come uva da vino nel registro nazionale delle varietà di vite) il cui processo produttivo non prevede la fermentazione. Modificato il limite di alcool metilico attualmente previsto in mg/litro anziché ml per 100 ml di alcol. I nuovi limiti sono fissati a 350 milligrammi/litro per i vini rossi e a 250 milligrammi/litro per i vini bianchi e rosati. Si evidenzia che è cambiata l'unità di misura: in mg/l (prima era in millilitri). . 16 16 16

17 Per capire correttamente la nuova situazione si deve tener
La legge 82/2006 prevedeva, per la detenzione in cantina, per i vini rossi: alcol metilico in quantità superiore a 0,30 millilitri per i vini rossi e a 0,20 millilitri per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcol totale. Ora la legge 238/2016 prevede per i vini rossi, senza distinzione tra detenzione in cantina e immissione in consumo: alcol metilico in quantità superiore a 350 milligrammi/litro per i vini rossi e a 250 milligrammi/litro per i vini bianchi e rosati; Per capire correttamente la nuova situazione si deve tener conto della diversa unità di misura utilizzata. Esempi – vino rosso di 10% vol con un valore pari a 0,30 millilitri per i vini rossi per ogni 100 millilitri di alcol totale mg/l – vino rosso di 12,5% vol con un valore pari a 0,30 millilitri per i vini rossi per ogni 100 millilitri di alcol totale. 297 mg/l – vino rosso di 15% vol con un valore pari a 0,30 millilitri per i vini rossi per ogni 100 millilitri di alcol totale mg/l Non esiste più differenza tra detenzione in cantina e immissione in commercio. . 17 17 17

18 Articolo 25 – Divieto somministrazione e vendita
Oltre ai vini che hanno un contenuto di alcool metilico superiore a quello indicato all’art. 24, sono stati modificati anche i limiti relativi al contenuto in Cloruri (espressi come cloruro di sodio) e Solfati (espressi come solfato neutro di potassio). Cloruro di sodio: 0,5 grammi per litro (invece di 1 g/l), fatta eccezione per il vino Marsala, per i vini liquorosi, per i mosti d’uva mutizzati con alcol, per i vini che hanno subìto un periodo d’invecchiamento in botte di almeno due anni, per i vini aggiunti di mosto concentrato e per i vini dolci naturali, per i quali tale limite è elevato a 1 grammo per litro (invece di 2 grammi per litro). Segue….. . 18 18 18

19 Articolo 25 – Divieto somministrazione e vendita
Solfato neutro di potassio: 1 g/l (invece di 2 g/l). Il limite è elevato a 1,5 gr/l che hanno subìto un periodo d’invecchiamento in botte di almeno due anni, per i vini dolcificati e per i vini ottenuti mediante aggiunta di alcol o distillati per uso alimentare ai mosti o ai vini. 2 g/l per i vini aggiunti di mosto concentrato e per vini dolci naturali 5 g/l per Marsala DOC. . 19 19 19

20 Articolo 29 – Ambiti territoriali-zone geografiche
Disciplina, accogliendo alcune istanze della filiera, l’indicazione di zone geografiche più grandi e più piccole della zona di produzione, le sottozone, in precedenza disciplinate dall’art.4 del D.Lgs. n. 61/2010. Non è più presente il divieto di introdurre menzioni geografiche aggiuntive nei disciplinari che già prevedono una o più sottozone. Il comma prevede anche che le menzioni geografiche aggiuntive oltre a corrispondere a nomi di comuni, frazioni o zone amministrative possono anche fare riferimento al nome di aree geografiche locali definite ed espressamente delimitate. Il comma 6 modifica quanto previsto nell’ultimo comma dell’articolo 4 del D.Lgs 61/10 per l’indicazione in etichetta del nome geografico più ampio, esempio Sicilia, Sardegna. 20 20 20

21 Articolo 31 – Specificazioni, menzioni, vitigni e annata di produzione Ex art. 6, D.Lgs. 61/10
Viene introdotta la nuova menzione Gran Selezione. che è già presente nel disciplinare di produzione del Chianti Classico DOCG. La gestione dell’elenco delle vigne può essere affidata dalle Regioni ai consorzi di tutela riconosciuti che abbiano ricevuto l’incarico di vigilanza, erga omnes. 21 21 21

22 Articolo 33 – Requisiti di base per il riconoscimento delle DO e delle IG Ex art. 8 D.Lgs. 61/10
Nel comma 1 è ridotto da 10 a 7 anni il periodo che deve trascorrere dal riconoscimento di una nuova DOCG. La percentuale del 51 per cento richiesta per il riconoscimento viene calcolata come media e non più per singolo anno. Nel secondo periodo del comma 2 si elimina la possibilità di riconoscere vini a DOC che non erano in precedenza vini IGT acquisendo il parere favorevole del Comitato nazionale vini Dop e Igp. Con la nuova formulazione è stata limitata la possibilità di riconoscere vini a DOC che non erano in precedenza vini IGT solo per le regioni che non avevano vini IGT. 22 22 22

23 Articolo 35 – Disciplinari di produzione Ex art. 10 D.Lgs. 61/2010
Al comma 1, lettera d) viene modificata la precedente prescrizione che prevedeva di indicare la “resa di uva e di vino ad ettaro” con la possibilità di indicare nel disciplinare la “resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino” oppure la “resa massima di vino per ettaro.” Anche nel caso dell’esubero del 20 per cento questo viene calcolato sulla “resa massima di uva a ettaro o della resa massima di vino per ettaro”. Questo supero del 20% potrà essere oggetto di un passaggio anche da DOC a DOC ed essere quindi destinato alla produzione di un’altra DOC con una destinazione in precedenza non consentita, nel rispetto di specifiche condizioni previste. 23 23 23

24 LA GESTIONE DEI SUPERI - art. 35, comma 1. lettera d)
Fatte salve le specifiche disposizioni dei discipliari, per i soli vini a DO è consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva a ettaro o della resa massima di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini a DOC o IGT a partire da un vino a DOCG, oppure di vini a DOC o IGT a partire da un vino a DOC, ove vengano rispettati le condizioni e i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all’art. 38. Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della DO. Le regioni, su proposta dei consorzi di tutela di cui all’art. 41 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare il predetto esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo vino a DOP. Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini a DO, l’eccedenza di uva, se previsto nel disciplinare, venga destinata ad altra DOC o IGT, la resa massima di uva, comprensiva dell’eccedenza stessa, non deve essere superiore alla resa massima di uva prevista nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione. L’esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP o IGP di destinazione. 24 24 24

25 LA GESTIONE DEI SUPERI - art. 35, comma 1. lettera d)
DA DOC A DOC esempio "Garda" DOC Pinot grigio (prodotto nel Veronese) base ampelografica: Pinot grigio: almeno 85%; e altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione in Lombardia e Verona La resa massima di uva non deve essere superiore 15 t/ha tit. alc. Minimo nat. 10% vol. Delle Venezie DOC Pinot grigio (la zona comprende i comuni del Garda posti nel Veronese) Pinot grigio: almeno 85%; altri vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Müller Thurgau, Garganega, Verduzzo (da Verduzzo Friulano e/o Verduzzo Trevigiano) e Tocai friulano idonei alla coltivazione in provincia di Trento e regioni Friuli e Veneto resa 18 tit. alc. Minimo nat. 9,5% supero 20% = 3 tonnellate entro le 18 t/ha resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% Quindi 3 t di supero di Garda DOC Pinot grigio può essere Delle Venezie DOC Pinot grigio 25 25 25

26 Articolo 35 – Disciplinari di produzione Ex art. 10 D.Lgs. 61/2010
Il comma 2, lettera b) introduce un’importante novità relativa al periodo minimo di invecchiamento obbligatorio previsto in molti disciplinari. Il periodo di invecchiamento, esclusa la menzione riserva, deve intendersi riferito ad almeno l’85 per cento della relativa partita di prodotto e pertanto il restante 15% può anche non essere stato sottoposto ad invecchiamento. 26 26 26

27 Articolo 38 – Riclassificazioni, declassamenti e tagli
Ex art.14, commi 3 e seguenti D.Lgs. 61/10 Il comma 2 viene riformulato precisando che le DO e le IG devono insistere sulla medesima area viticola, oppure, nel caso di zone di produzione dei vini non completamente coincidenti, il prodotto deve provenire da vigneti idonei a produrre il vino della denominazione prescelta. Inoltre la resa massima di produzione della DO o IG di ricaduta deve essere eguale o superiore a quella di provenienza, calcolata sulla resa effettiva rivendicata e non su quella del disciplinare. Il comma 4 introduce alcune semplificazioni nella procedura di declassamento. Non è più necessario inviare un certificato di analisi chimica e/o organolettica nel caso della perdita dei requisiti da parte della partita oggetto di declassamento. Viene però richiesto di comunicare all’organismo di controllo gli estremi dell’attestato di idoneità per le DO, in precedenza non richiesto. 27 27 27

28 Articolo 38 – Riclassificazioni, declassamenti e tagli
Ex art.14, commi 3 e seguenti D.Lgs. 61/10 Riclassificazioni, declassamenti e tagli 1. È consentita la coesistenza, in una stessa area di produzione, di vini a DO e a IG, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell’avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale. Tale scelta può riguardare denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione. Qualora dal medesimo vigneto vengano rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOCG o DOC o IGT, la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione. 28 28 28

29 Articolo 38 – Riclassificazioni, declassamenti e tagli
Ex art.14, commi 3 e seguenti D.Lgs. 61/10 Riclassificazioni, declassamenti e tagli 2. È consentito per i mosti e per i vini atti a divenire DOCG o DOC il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori. È inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG ad un’altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da IGT ad altra IGT, purché: a) le DO e le IG insistano sulla medesima area viticola, oppure, nel caso in cui le zone di produzione dei vini di cui al presente comma non siano completamente coincidenti, il prodotto provenga da vigneti idonei a produrre il vino della denominazione prescelta; b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta; c) la resa massima di produzione di quest’ultima sia eguale o superiore rispetto a quella di provenienza, in relazione alla resa effettiva rivendicata. 29 29 29

30 Articolo 38 – Riclassificazioni, declassamenti e tagli
Ex art.14, commi 3 e seguenti D.Lgs. 61/10 Riclassificazioni, declassamenti e tagli 4. Il prodotto già certificato con la DO o classificato con l’IG deve essere declassato in caso di perdita dei requisiti chimico-fisici od organolettici ovvero per scelta del produttore o del detentore. Per tali fini il soggetto interessato, per ciascuna partita, annota l’operazione nei registri e invia comunicazione all’organismo di controllo autorizzato, indicando la quantità di prodotto da declassare e la sua ubicazione, con individuazione degli estremi dell’attestato di idoneità per le DO, e, nel caso di prodotti già imbottigliati, il lotto. Il prodotto ottenuto dal declassamento può essere commercializzato con altra DO o IG o con un’altra categoria di prodotto vitivinicolo qualora ne abbia le caratteristiche e siano rispettate le relative disposizioni applicabili. 30 30 30

31 Articolo 39, gestione delle produzioni
I tre strumenti di gestione del mercato in un unico articolo: Per i vini a DOP: riserva vendemmiale (20% resa uva/ettaro) in annate climaticamente favorevoli per far fronte a carenze di produzione nelle annate successive. Riduzione resa massima di vino classificabile a DO ed eventualmente resa massima di uva a ettaro e relativa resa di trasformazione per conseguire equilibrio di mercato. Le Regioni possono consentire di ridurre resa massima classificabile anche mediante declassamento. Iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione. DM consorzi (non approvato), prevede obbligo che tali strumenti siano adottati dall’Assemblea Generale del Consorzio. 31 31 31

32 Articolo 41 - Consorzi di tutela Ex art. 17, D.Lgs. 61/10
Il comma 7, secondo periodo introduce l’obbligo per i consorzi di assicurare l’informazione a tutti i soggetti, inseriti nel sistema dei controlli della relativa denominazione, in ordine alle attività di cui al Comma 4 (bilanci, delibere assembleari, relazione annuale attività svolte, programma attività promozione)., in precedenza non esplicitamente previsto. il comma 10, prevede la possibilità che i consorzi possano favorire e promuovere attività di promozione dell’enoturismo, da soli, o in collaborazione con enti e organismi pubblici e privati. Consorzi (DM in approvazione) Nuovo strumento piano di produzione: il consorzio al fine di coordinare le attività delle categorie della filiera interessate alla produzione e alla commercializzazione della denominazione tutelata può adottare e presentare un piano di produzione, in conformità alla normativa UE. Il piano non può riguardare la materia dei prezzi. Deve essere adottata dall’85% dei soci e 66% viticoltori. Adozione del Mipaaf necessaria. Dm attuativo già parere favorevole dalla Conferenza Stato Regioni 32 32 32

33 Articolo 44 – Utilizzo di denominazioni geografiche- menzioni tradizionali indicazioni riservate a DO/IGP Disciplina quanto in precedenza contenuto nell’articolo 20 del D.Lgs. N. 61/2010. - Non si considera impiego di DO o di IG l’uso di nomi geografici inclusi in nomi propri, ragioni sociali ecc. Nei casi in cui detti nomi contengano il nome di una DOP/IGP, obbligo di minimizzazione della metà – in larghezza e altezza – del nome della denominazione utilizzata. - Con DM del Ministero sono stabilite eventuali forme di ulteriore informazione resa al consumatore nei casi in cui il vino sia composto da vitigni che contengono o sono costituiti da una DOP o IGP, il cui utilizzo è autorizzato dalla normativa italiana. . 33 33 33

34 amministrativa più piccola riservata ad altra DOP/IGP
Articolo 44 – Utilizzo di denominazioni geografiche-menzioni tradizionali indicazioni riservate a DO/IGP Per indicare collocazione territoriale, possibilità di utilizzo del nome di un’entità geografica il cui nome corrisponde a quello di una DOP o IGP diversa (es. Valpolicella e Regione Veneto). E’ condizione che tale indicazione sia veritiera, figuri in ambito descrittivo, in parte nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie (comma 7). Il comma 7 introduce quanto già disposto dalle circolari del 31 dicembre 2014 e del 29 aprile 2015, con la possibilità di indicare, in etichettatura, la collocazione territoriale dell’azienda vitivinicola o dei vigneti, il nome della regione o della provincia della zona che è alla base anche di altra DO/IG. Viene altresì consentito riportare, nell’etichettatura e presentazione di prodotti a DOP/IGP, il nome di una unità amministrativa più piccola riservata ad altra DOP/IGP ricadente nel relativo ambito territoriale. . 34 34 34

35 Articolo 45 – utilizzo dei nomi di due o più varietà
Qualora nell’etichettatura siano nominate due o più varietà di vite, o loro sinonimi, per qualificare le relative tipologie di vini, le varietà devono: Figurare in ordine decrescente di percentuale Rappresentare un quantitativo superiore al 15% del totale delle uve utilizzate (salvo i casi di indicazione delle varietà nella parte descrittiva) Figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica. Le disposizioni si applicano anche per la produzione, l’etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP. Articolo 46 sistemi di chiusura dei contenitori Il sistema di chiusura dei contenitori di capacità pari o inferiori a 60 litri deve recare, in modo indelebile e ben visibile dall’esterno, il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell’imbottigliatore. 35 35 35

36 Articolo 48 Contenitori e contrassegni per i vini a DOP/IGP
- I vini a DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia muniti di uno speciale contrassegno stampato da IPZS o da tipografie autorizzate. - Il contrassegno è utilizzato anche per il confezionamento dei vini a DOC. In alternativa al contrassegno, consentito l’utilizzo del lotto attribuito alla partita certificata dall’impresa imbottigliatrice e comunicato all’odc. - I consorzi possono avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo per i vini a DOC e IGT che, attraverso l’apposizione in chiaro, su ogni contenitore, di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistema informatici equivalenti, renda possibile l’identificazione univoca di ciascun contenitore immesso sul mercato. Dm attuativo in fase di preparazione 36 36 36

37 Articolo 58 – Dichiarazioni, documenti, registri.
Per le dichiarazioni obbligatorie, i documenti di accompagnamento e i registri nel settore vitivinicolo sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell’Unione europea e le disposizioni nazionali contenute nella presente legge e nei decreti del Ministro Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta, obbligo di tenuta dei registri assolto con dichiarazione di produzione e giacenza. N.B.: al comma 3 si richiamano i termini di registrazione previsti per il registro telematico. 37 37 37

38 Articolo 59 – Coordinamento degli adempimenti amministrativi
1. Il Ministero è l’autorità proposta al coordinamento degli adempimenti amministrativi. 2. Nell’ambito del SIAN sono inserite tutte le dichiarazioni, informazioni, comunicazioni, autocertificazioni, registri, dati e relativi aggiornamenti che le imprese sono tenute a fornire in adempimento alla normativa vigente nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti, anche privati, cui sono attribuite funzioni di interesse pubblico, comprese i laboratori di analisi, le strutture autorizzate al controllo dei vini a DOP e a IGP, i consorzi e le commissioni di degustazione dei vini a DOP, al fine di consentire alle imprese di effettuare le attività assentite. 38 38 38

39 Articolo 64, «controlli e vigilanza sui vini a DO e a IG»:
Articolo 63 – «coordinamento e programmazione dei controlli»: nel registro dei controlli ispettivi sono riportati i dati relativi ai controlli sulle imprese del settore vitivinicolo. Articolo 64, «controlli e vigilanza sui vini a DO e a IG»: Nel caso in cui l’utilizzatore della DOP/IGP sia immesso nel sistema di controllo di più odc, questi – di comune accordo – devono: Individuare UN UNICO organismo responsabile delle visite ispettive e del prelievo dei campioni e attuare l’interscambio delle informazioni. In caso di mancato accordo, la scelta è effettuata dalla Regione in cui ricadono le operazioni. In presenza delle specifiche funzionalità realizzate nell’ambito del SIAN, individuare l’organismo responsabile di tutte le attività di certificazione e controllo. 39 39 39

40 Articolo 65 – analisi chimico-fisica e organolettica
L’art. 65 ricalca sostanzialmente l’art. 15 dell’abrogato D. lgs. 61/2010, con l’eccezione del comma 5 che, nel rinviare ad un dm in bozza (ultima versione 21 marzo 2018), di concerto con il MEF e previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni unificata, stabilisce, tra gli altri, i seguenti criteri per le procedure e le modalità di esecuzione delle analisi chimico-fisiche ed organolettiche: - esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini a DOCG; - esami organolettici mediante controlli sistematici per le DOC con produzione annuale certificata superiore a ettolitri e mediante controlli a campione per le DOC con produzione annuale certificata inferiore a ettolitri. Le singole DOC con produzione annuale certificata inferiore a ettolitri possono optare per esami organolettici mediante controlli sistematici; . 40 40 40

41 Articolo 65 – analisi chimico-fisica e organolettica
- esami analitici mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, per i vini a DOC e IGT; - le singole DOC possono optare per esami analitici mediante controlli sistematici Il Ministero, tramite decreto, stabilirà i limiti di tolleranza consentiti tra parametri chimico-fisici comunicati e i parametri chimico-fisici riscontrati successivamente nella fase di controllo e vigilanza 41 41 41

42 Semplificazioni per un sistema meno oneroso:
Controlli documentali: svolti mediante il registro dematerializzato. Controlli ispettivi: testo unico stabilisce razionalizzazione e coordinamento dei controlli. Esami chimico-fisici e organolettici: testo unico prevede esami analitici a campione per DO e IG ed esami organolettici a campione per DO < hl. Contrassegno anti-contraffazione (fascetta): contrassegni stampati da IPZS e da tipografie autorizzate. Liberalizzazione produzione della fascetta. Controllo «sul mercato»: svolto da ICQRF e agenti vigilatori. Il testo unico ha previsto determinazione di limiti di tolleranza consentiti tra parametri chimico-fisici comunicati in fase di certificazione e parametri riscontrati in sede di vigilanza. 42 42 42

43 Decreti attuativi Testo Unico Vino EMANATI
– 23/11/2017 DM Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a Denominazione di origine ed Indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica in applicazione della legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 10 comma 4. – 9/11/2017 DM 9 novembre Disciplina dei concorsi enologici, in applicazione dell'articolo 42, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n – 25/09/2017 DM Disciplina della denaturazione di taluni prodotti vitivinicoli, di talune sostanze derivate dall'effettuazione di pratiche enologiche consentite nonché dei sidri e degli altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subìto fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica, in applicazione delle disposizioni dell'Unione europea e della legge 12 dicembre 2016, n. 238. – 06/09/2017 DM Disciplina della detenzione nelle cantine e negli stabilimenti enologici dei mosti di uve aventi un titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento in volume, senza la prescritta denaturazione, in applicazione degli articoli 15, comma 1, primo periodo elettera g), nonché17, comma 1, primo periodo, della legge 12 dicembre 2016, n. 238. – 06/09/2017 DM 945 (con allegato) - Disposizioni per la tenuta del registro dematerializzato di carico e scarico delle sostanze zuccherine di cui all'articolo 60della legge 12 dicembre 2016, n. 238. 43 43 43

44 – 06/09/2017 DM 945 (con allegato) - Disposizioni per la tenuta del registro dematerializzato di carico e scarico delle sostanze zuccherine di cui all'articolo 60della legge 12 dicembre 2016, n. 238. – 10/08/2017 DM 10 agosto Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell'articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238. – 14/07/2017 DM Diciassettesima revisione dell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, ai sensi dell'articolo 12 co 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238. – 07/07/2017 DM Disposizioni applicative dell'art. 24, comma 5, legge 12/12/2016, n. 238 concernente le modalità di tracciabilità negli stabilimenti ove si detengono prodotti derivanti da uve da vino e da uve da varietà di vite non iscritte come uva da vino nel registro delle varietà di vite. – 22/06/2017 DM Disposizioni per la tenuta del registro dematerializzato di carico e scarico degli aceti di cui all'articolo 54 della legge 12 dicembre 2016, n – 21/06/2017 (GU 190 DEL ) – Divieto dell’uso dei pezzi di legno di quercia nell’elaborazione affinamento e invecchiamento dei vini DOP italiani di cui all’art 23 della legge 12 dicembre 2016, n –30/03/2017 definizione dell’ambito di applicazione delle disposizioni concernenti i criteri di incompatibilità per la nomina e l’attività del comitato nazionale vini DOP/IGP di cui all’art. 40 della legge 12/12/2016, n –12/01/2017 DM Decreto di delega ai Direttori degli Uffici territoriali ICQRF della potestà di irrogare le sanzioni amministrative previste dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238 Titolo VII. 44 44 44

45 DECRETI ATTUATIVI IN PREPARAZIONE
– Decreto ministeriale «controlli» vini a DO e a IG: parere favorevole d parte della Conferenza Stato Regioni. – Decreto ministeriale «consorzi di tutela»: parere favorevole d parte della Conferenza Stato Regioni. – Decreto ministeriale «controlli sui vini varietali»: parere favorevole d parte della Conferenza Stato Regioni. – Decreto ministeriale «vigneti eroici e storici»: inviato dal Gabinetto del Ministro Martina alla Conferenza Stato Regioni. – Decreto ministeriale «esami analitici e organolettici» per i vini a DOP/IGP: in discussione. – Decreto ministeriale «contrassegni»: in discussione. – Decreto ministeriale «schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti, rivendicazione annuale delle produzioni e dichiarazioni obbligatorie»: in discussione. 45 45 45

46 GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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